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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 3981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3981 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 22481 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 25/02/2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola De Vito (cf. Parte_1
), presso il cui studio elettivamente domicilia come da procura in atti;
C.F._1
- appellante -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv.to Mirko Scala (c.f. , presso cui elettivamente domicilia come da C.F._2 procura in atti
- appellata –
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 25/02/2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la Parte_1 sentenza n. 17611/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona del dott. , in data 03.04.2023, depositata il 05.04.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al CP_2
n. R.G. 37569/2022, instaurato dal sig. , con cui si chiedeva di annullare l'intimazione di Pt_1
il giudice 1 Maria Ludovica Russo pagamento n. 07120219019187265000, stante la omessa notifica della cartella di pagamento n.
07120150142394900000 ad essa sottesa, emessa per presunta violazione del Codice della Strada risalente all'anno 2011, con Ente impositore il per un importo complessivo Controparte_3
“dichiarato” di € 4.899,33 (sebbene dall'estratto di ruolo in atti l'importo totale risulta pari ad €
4.900,41).
Nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il predetto atto di intimazione, notificato in data 18.02.2022, deduceva l'omessa notifica della cartella sottesa Pt_1 all'intimazione di pagamento – per il cui tramite apprendeva per la prima volta dell'esistenza di una posizione debitoria a suo carico -, e l'omessa notifica del verbale di accertamento della violazione al CdS, nonché la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, anche successivamente all'eventuale notifica della cartella, e la decadenza dal diritto alla riscossione. Inoltre, contestava la nullità della cartella deducendo un presunto errore di calcolo degli interessi. Pertanto, previa sospensione, chiedeva al Giudice di Pace di accertare la prescrizione del credito e, per l'effetto, di annullare l'intimazione di pagamento impugnata, con condanna dell al pagamento delle spese di giudizio, con Controparte_1 attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva l , la quale depositava documentazione Controparte_1 relativa all'avvenuta notificazione della cartella esattoriale ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle doglianze mosse dall'opponente in ordine alle attività di recupero del credito di competenza dell'ente impositore, nonché il mancato decorso del termine di prescrizione. Inoltre, eccepiva la inammissibilità della domanda per tardività, in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni ex L. 689/1981, laddove l'opponente contestava l'omessa notifica dei verbali, e l'inammissibilità delle doglianze relative a vizi formali degli atti impugnati, da proporre nel termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c., nonché la correttezza del calcolo degli interessi richiesti con la cartella. Concludeva, dunque, per l'inammissibilità della domanda proposta in violazione del disposto legislativo ex L. 689/1981 ed in violazione del disposto normativo ex art. 617 c.p.c., nonché per il rigetto della domanda nel merito e, nell'ipotesi di accoglimento della stessa, chiedeva di rimanere indenne dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo Con sentenza n. 17611/2023, pubblicata in data 05.04.2023, il Giudice di Pace rigettava la domanda rilevando il mancato decorso del termine di prescrizione, in ragione della regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione oggetto di giudizio, ritualmente provata dall'agente della riscossione, con la produzione di valida documentazione. Tuttavia, compensava le spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo PEC in data 30.10.2023, il sig.
[...]
impugnava estensivamente la sentenza sopra indicata e ne chiedeva l'integrale Parte_1 riforma, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio
In particolare, l'appellante censurava la pronuncia del giudice di prime cure ribadendo le contestazioni sollevate in primo grado in ordine all'invalidità della notifica della cartella di pagamento n. 07120150142394900000, al decorso del termine di prescrizione, nonché alla violazione, da parte dell , delle norme sulla trasparenza in merito Controparte_4 all'applicazione di sanzioni e interessi, per non averne indicato il criterio di calcolo sia nella cartella che nell'intimazione di pagamento;
dunque, concludeva, previa sospensione del ruolo esattoriale, per la riforma integrale della sentenza, con conseguente annullamento dell'atto di intimazione n. 07120219019187265000 e condanna dell' al pagamento Controparte_4 delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l la quale chiedeva dichiararsi Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. ovvero, nel merito, disporsi il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata. L' deduceva la Controparte_4 regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto di intimazione impugnato ed il mancato decorso del termine di prescrizione, anche in ragione della sospensione della riscossione e dei termini di prescrizione disposta dagli interventi normativi emessi nel periodo di emergenza epidemiologica da covid-19.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
********
§ 1. In via preliminare occorre rigettare le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dall' in quanto l'appello spiegato è conforme al Controparte_1
il giudice 3 Maria Ludovica Russo dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c. (vigente ratione temporis) atteso che l'appellante ha indicato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le parti della sentenza che intendeva impugnare e i motivi di contestazione avverso la decisione di prime cure, così come non è riscontrabile una manifesta infondatezza, risultando necessaria la disamina delle ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento del gravame.
§ 2. Ciò detto, nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di ammissibilità della domanda e l'eventuale conseguente valutazione di merito.
Ebbene, in via assorbente rispetto a tutte le questioni di merito e di rito, si rileva la tardività del presente appello.
§ 3. A tal riguardo, giova ricordare che la disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive. La Suprema
Corte, ai fini che ci occupano, ha chiarito che:
- l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice "a quo", che rileva anche agli effetti dei termini per proporre l'impugnazione. Ne consegue, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi, che il gravame deve essere proposto senza tener conto della sospensione feriale dei termini (n. 11455 del 17/05/2007),
- le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969 e, a tal fine, a nulla rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che queste domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione (n. 20354 del 28/09/2020),
- la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali.. (n. 27747 del 22/11/2017).
il giudice 4 Maria Ludovica Russo Nella specie, è indubbio che il Giudice di Pace di Napoli abbia qualificato la domanda proposta dal sig. quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Pt_1
Parimenti risulta evidente che la sentenza oggetto di gravame non sia stata notificata.
In ragione di ciò, l'appello va dichiarato inammissibile, per essere la notifica del gravame intervenuta il 30.10.2023, oltre sei mesi dal deposito della sentenza impugnata, eseguito il
05.04.2023.
§ 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 147 del 2022, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il tenore documentale della causa e l'esiguità del suo valore, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
§ 5. All'inammissibilità dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, dPR 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica
Russo, definitivamente pronunziando sull'appello, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio nei confronti di che liquida Controparte_1 complessivamente in € 1.309,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13
il giudice 5 Maria Ludovica Russo Così deciso in Napoli, lì 18/04/2025
6
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 22481 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 25/02/2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola De Vito (cf. Parte_1
), presso il cui studio elettivamente domicilia come da procura in atti;
C.F._1
- appellante -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv.to Mirko Scala (c.f. , presso cui elettivamente domicilia come da C.F._2 procura in atti
- appellata –
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 25/02/2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la Parte_1 sentenza n. 17611/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona del dott. , in data 03.04.2023, depositata il 05.04.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al CP_2
n. R.G. 37569/2022, instaurato dal sig. , con cui si chiedeva di annullare l'intimazione di Pt_1
il giudice 1 Maria Ludovica Russo pagamento n. 07120219019187265000, stante la omessa notifica della cartella di pagamento n.
07120150142394900000 ad essa sottesa, emessa per presunta violazione del Codice della Strada risalente all'anno 2011, con Ente impositore il per un importo complessivo Controparte_3
“dichiarato” di € 4.899,33 (sebbene dall'estratto di ruolo in atti l'importo totale risulta pari ad €
4.900,41).
Nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il predetto atto di intimazione, notificato in data 18.02.2022, deduceva l'omessa notifica della cartella sottesa Pt_1 all'intimazione di pagamento – per il cui tramite apprendeva per la prima volta dell'esistenza di una posizione debitoria a suo carico -, e l'omessa notifica del verbale di accertamento della violazione al CdS, nonché la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, anche successivamente all'eventuale notifica della cartella, e la decadenza dal diritto alla riscossione. Inoltre, contestava la nullità della cartella deducendo un presunto errore di calcolo degli interessi. Pertanto, previa sospensione, chiedeva al Giudice di Pace di accertare la prescrizione del credito e, per l'effetto, di annullare l'intimazione di pagamento impugnata, con condanna dell al pagamento delle spese di giudizio, con Controparte_1 attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva l , la quale depositava documentazione Controparte_1 relativa all'avvenuta notificazione della cartella esattoriale ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle doglianze mosse dall'opponente in ordine alle attività di recupero del credito di competenza dell'ente impositore, nonché il mancato decorso del termine di prescrizione. Inoltre, eccepiva la inammissibilità della domanda per tardività, in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni ex L. 689/1981, laddove l'opponente contestava l'omessa notifica dei verbali, e l'inammissibilità delle doglianze relative a vizi formali degli atti impugnati, da proporre nel termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c., nonché la correttezza del calcolo degli interessi richiesti con la cartella. Concludeva, dunque, per l'inammissibilità della domanda proposta in violazione del disposto legislativo ex L. 689/1981 ed in violazione del disposto normativo ex art. 617 c.p.c., nonché per il rigetto della domanda nel merito e, nell'ipotesi di accoglimento della stessa, chiedeva di rimanere indenne dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo Con sentenza n. 17611/2023, pubblicata in data 05.04.2023, il Giudice di Pace rigettava la domanda rilevando il mancato decorso del termine di prescrizione, in ragione della regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione oggetto di giudizio, ritualmente provata dall'agente della riscossione, con la produzione di valida documentazione. Tuttavia, compensava le spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo PEC in data 30.10.2023, il sig.
[...]
impugnava estensivamente la sentenza sopra indicata e ne chiedeva l'integrale Parte_1 riforma, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio
In particolare, l'appellante censurava la pronuncia del giudice di prime cure ribadendo le contestazioni sollevate in primo grado in ordine all'invalidità della notifica della cartella di pagamento n. 07120150142394900000, al decorso del termine di prescrizione, nonché alla violazione, da parte dell , delle norme sulla trasparenza in merito Controparte_4 all'applicazione di sanzioni e interessi, per non averne indicato il criterio di calcolo sia nella cartella che nell'intimazione di pagamento;
dunque, concludeva, previa sospensione del ruolo esattoriale, per la riforma integrale della sentenza, con conseguente annullamento dell'atto di intimazione n. 07120219019187265000 e condanna dell' al pagamento Controparte_4 delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l la quale chiedeva dichiararsi Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. ovvero, nel merito, disporsi il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata. L' deduceva la Controparte_4 regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto di intimazione impugnato ed il mancato decorso del termine di prescrizione, anche in ragione della sospensione della riscossione e dei termini di prescrizione disposta dagli interventi normativi emessi nel periodo di emergenza epidemiologica da covid-19.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
********
§ 1. In via preliminare occorre rigettare le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dall' in quanto l'appello spiegato è conforme al Controparte_1
il giudice 3 Maria Ludovica Russo dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c. (vigente ratione temporis) atteso che l'appellante ha indicato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le parti della sentenza che intendeva impugnare e i motivi di contestazione avverso la decisione di prime cure, così come non è riscontrabile una manifesta infondatezza, risultando necessaria la disamina delle ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento del gravame.
§ 2. Ciò detto, nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di ammissibilità della domanda e l'eventuale conseguente valutazione di merito.
Ebbene, in via assorbente rispetto a tutte le questioni di merito e di rito, si rileva la tardività del presente appello.
§ 3. A tal riguardo, giova ricordare che la disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive. La Suprema
Corte, ai fini che ci occupano, ha chiarito che:
- l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice "a quo", che rileva anche agli effetti dei termini per proporre l'impugnazione. Ne consegue, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi, che il gravame deve essere proposto senza tener conto della sospensione feriale dei termini (n. 11455 del 17/05/2007),
- le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969 e, a tal fine, a nulla rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che queste domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione (n. 20354 del 28/09/2020),
- la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali.. (n. 27747 del 22/11/2017).
il giudice 4 Maria Ludovica Russo Nella specie, è indubbio che il Giudice di Pace di Napoli abbia qualificato la domanda proposta dal sig. quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Pt_1
Parimenti risulta evidente che la sentenza oggetto di gravame non sia stata notificata.
In ragione di ciò, l'appello va dichiarato inammissibile, per essere la notifica del gravame intervenuta il 30.10.2023, oltre sei mesi dal deposito della sentenza impugnata, eseguito il
05.04.2023.
§ 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 147 del 2022, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il tenore documentale della causa e l'esiguità del suo valore, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
§ 5. All'inammissibilità dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, dPR 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica
Russo, definitivamente pronunziando sull'appello, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio nei confronti di che liquida Controparte_1 complessivamente in € 1.309,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13
il giudice 5 Maria Ludovica Russo Così deciso in Napoli, lì 18/04/2025
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Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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