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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3001/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12443/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. Entrate - RI - Napoli
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240158395478000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 361/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.6.2025 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.
07120240158395478000, notificata il 5.6.2025, emessa da Agenzia Entrate RI, relativa al mancato pagamento della tassa auto anno 2017.
Il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica di alcun atto prodromico, nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Con atto del 19.10.2025 si è costituita Agenzia Entrate RI, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto. Nessuno si è costituito per la regione Campania
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Non risulta provata l'avvenuta notifica del necessario atto prodromico, costituito dall'avviso di accertamento, pur richiamato a pag. 5 della cartella impugnata;
incombenza che gravava sulla regione Campania, non costituitasi.
Ne consegue che la cartella di pagamento n. 07120240158395478000 va annullata.
All'accoglimento del ricorso deve seguire la condanna della sola regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al difensore antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento n. 07120240158395478000. Condanna la regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli in data 15 gennaio 2026
Il G.M.
Nominativo_1
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12443/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. Entrate - RI - Napoli
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240158395478000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 361/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.6.2025 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.
07120240158395478000, notificata il 5.6.2025, emessa da Agenzia Entrate RI, relativa al mancato pagamento della tassa auto anno 2017.
Il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica di alcun atto prodromico, nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Con atto del 19.10.2025 si è costituita Agenzia Entrate RI, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto. Nessuno si è costituito per la regione Campania
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Non risulta provata l'avvenuta notifica del necessario atto prodromico, costituito dall'avviso di accertamento, pur richiamato a pag. 5 della cartella impugnata;
incombenza che gravava sulla regione Campania, non costituitasi.
Ne consegue che la cartella di pagamento n. 07120240158395478000 va annullata.
All'accoglimento del ricorso deve seguire la condanna della sola regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al difensore antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento n. 07120240158395478000. Condanna la regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre c.u., Iva, cassa previdenza ed oneri accessori nella misura di legge, se dovuti;
importo da attribuire al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli in data 15 gennaio 2026
Il G.M.
Nominativo_1