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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/08/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21582 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
(c.f. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. LIMPIDO GIOVANNA presso cui elettivamente domicilia
E
(c.f. rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2 procura in atti, dall'avv. VILLANI ROBERTO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/11/2024 e Parte_1 Parte_2
, premettendo:
[...] di aver contratto matrimonio a Napoli il 28/02/2008; che dal matrimonio erano nati due figli: il 26.08.2007, e il Persona_1 Per_2
28.12.2009;
1 che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
26.11.2018, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 7664/2019 del
13.12.2019; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli, la loro collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento dei figli di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che il sig. , detenuto all'epoca della separazione, era attualmente Parte_2 sottoposto agli arresti domiciliari;
ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, in seguito a rinvio disposto per l'integrazione degli accordi in ordine all'assegno a titolo di contributo nel mantenimento dei minori, raccolte le conclusioni del PM, all'udienza cartolare del 12.06.2025, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda, intesa rivolta alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio, attesa l'annotazione nella parte prima dei registri, è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come da ultimo depositate in data 06.06.2025:
“A) Ai sensi dell'art. 4 n. 16 L. 898/70 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Napoli il 28/02/2008 dalla sig.ra Parte_1 nata a [...] il [...] - C.F. - e dal sig. , nato a [...]F._1 Parte_2
Napoli il 29/05/1975 – C.F. - trascritto in pari data nel registro di C.F._2 matrimonio del Comune di Napoli dell'anno 2008 (Atto n.13 p.I s. sez. X), con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni.
B) Affidare i figli minori ed ad entrambi i genitori, ai sensi e per gli Persona_1 Per_2 effetti della L. 54/2006, con residenza privilegiata presso la madre;
L'affidamento sarà esercitato in modo da preservare il diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, con i nonni e con i parenti dell'una e dell'altra parte.
2 Gli istanti si dichiarano pronti a cooperare lealmente nell'educazione, nell'istruzione e nel mantenimento dei figli e nell'attuazione di quanto sopra previsto. Tutte le decisioni di maggior interesse per i minori, ivi comprese quelle per scelte terapeutiche, scolastiche e di formazione culturale, saranno adottate di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli.
Come schema di riferimento, resta stabilito che il padre potrà visitare e tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana – di regola il martedì ed il giovedì - dalle ore 17,30 alle ore 21,00 nonché dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica una volta ogni due settimane, nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludiche e sanitarie dei minori. In ogni caso i ricorrenti stabiliscono sin d'ora le modalità che andranno a regolare, ad anni alterni, le seguenti ricorrenze:
- Per le Festività Natalizie, i minori trascorreranno con la madre i giorni 24, 25 e 26 del mese di
Dicembre, mentre trascorreranno con il padre il giorno 31 del mese di Dicembre ed i giorni 1 e 6 del nuovo anno;
- Per le Festività Pasquali, e sempre ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre, mentre la Vigilia ed il Lunedì in Albis li trascorreranno con il padre. Trascorreranno con i rispettivi genitori il giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascuno di essi. Per quanto riguarda le ferie estive, e previo preavviso da inoltrarsi entro il 30 giugno di ogni anno, i minori trascorreranno con la madre 15 giorni consecutivi nel mese di agosto
e con il padre i restanti 15 giorni o viceversa;
C) Confermare a carico del sig. a titolo di contributo per il Parte_2 mantenimento dei figli minori ed il versamento della somma complessiva Persona_1 Per_2 di €. 500,00= mensili (cinquecento/00), oltre all'ISTAT annualmente accertato, precisandosi che il primo aggiornamento decorrerà ad un anno dalla data di deposito della sentenza di divorzio. Detto importo sarà versato alla moglie il giorno cinque di ogni mese a mezzo vaglia postale, o ricarica postepay, o bonifico bancario od in contanti direttamente a mani della moglie.
D) Il sig. rinuncia altresì, alla propria quota di spettanza dell'assegno Parte_2 unico universale in favore esclusivo del coniuge, nell'interesse preminente dei predetti minori che, pertanto, sarà erogato sul conto corrente della sig.ra nella misura del 100%, Parte_1 per un importo pari, allo stato e per la quota di spettanza degli stessi, ad € 350,00 circa;
E) Disporre a carico del sig. , altresì, il rimborso alla sig.ra Parte_2 Parte_1
per il mantenimento dei figli, del 50% di tutte le spese documentate di natura
[...] straordinaria, ivi comprese le spese inerenti l'istruzione, l'attività sportiva e le spese mediche non coperte da SSN, previamente concordate ed a seguito di esibizione di idonea documentazione;
F) Dare atto che non vi è luogo a provvedere a qualsiasi forma di sostentamento e/o assegno divorzili in favore dell'uno o dell'altro attesa l'equivalenza delle condizioni economiche delle parti;
3 G) Dare atto che le parti hanno già definito tutti i loro rapporti patrimoniali inerenti allo scioglimento della comunione legale, per cui non ci sono né beni comuni da dividere od assegnare, né beni di proprietà esclusiva dell'una in possesso dell'altra da restituire.
H) Autorizzare i sigg.ri e al reciproco rinnovo e/o Parte_2 Parte_1 rilascio del passaporto e di ogni altro documento afferente la propria identità.
I) Per quanto non previsto e regolamentato nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti in materia e le statuizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi emesso dal Tribunale di Napoli in data 03-13/12/2019;
J) spese e le competenze del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il
28/02/2008 (atto n. 13, parte I, s., sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
• omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
4 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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