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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 3587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3587 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10021/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Chiara PEDNA e Salvatore CALIANO ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di entrambi i difensori ( e , Email_1 Email_2
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Livia LEONE e Alessandro FOSCHI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Bologna, via Santo Stefano n.32, RESISTENTE
*** Oggetto: separazione personale tra i coniugi
*** CONCLUSIONI I ricorrenti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 2 dicembre 2025.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e si sono uniti in matrimonio il 14 febbraio Parte_1 CP_1
1981 a Napoli. Dalla loro unione sono nate il 29 agosto 1981, , il 14 agosto 1983, Per_1 Per_2 ed , il 2 settembre 1990. Per_3
*** Con ricorso depositato il 21 luglio 2025 ha chiesto che: Parte_1
pagina 1 di 3 - sia pronunciata la separazione tra i coniugi con addebito a carico della moglie;
- sia disposto lo scioglimento del regime della comunione legale;
- sia ordinato alla signora di lasciare l'attuale casa coniugale o CP_1 comunque di corrispondere al marito l'importo mensile di 600,00 euro quale indennità di occupazione dell'anzidetto immobile;
- sia stabilito che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento. Si è costituita la resistente non opponendosi alla domanda di separazione e domandando per il resto il rigetto di tutte le ulteriori istanze di controparte. All'udienza del 2 dicembre 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. Il signor ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito e alle altre Pt_1 domande ulteriori rispetto al vincolo e la signora ha accettato la rinuncia. CP_1
All'esito dell'udienza la Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 25 e 26 agosto 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
*** La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. In particolare, deve darsi atto che ai sensi dell'art. 191 c.c. la comunione legale si scioglie nel momento in cui i coniugi vengono autorizzati a vivere separati.
Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione delle domande iniziali e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente: A) autorizza i coniugi a vivere separati;
B) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
25 marzo 1962, e , nata a [...] il [...], unitisi in CP_1 matrimonio il 14 febbraio 1981 a Napoli, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 32, p I s, sez T, anno 1981; C) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
D) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: pagina 2 di 3 E) compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 dicembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Chiara PEDNA e Salvatore CALIANO ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di entrambi i difensori ( e , Email_1 Email_2
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Livia LEONE e Alessandro FOSCHI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Bologna, via Santo Stefano n.32, RESISTENTE
*** Oggetto: separazione personale tra i coniugi
*** CONCLUSIONI I ricorrenti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 2 dicembre 2025.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e si sono uniti in matrimonio il 14 febbraio Parte_1 CP_1
1981 a Napoli. Dalla loro unione sono nate il 29 agosto 1981, , il 14 agosto 1983, Per_1 Per_2 ed , il 2 settembre 1990. Per_3
*** Con ricorso depositato il 21 luglio 2025 ha chiesto che: Parte_1
pagina 1 di 3 - sia pronunciata la separazione tra i coniugi con addebito a carico della moglie;
- sia disposto lo scioglimento del regime della comunione legale;
- sia ordinato alla signora di lasciare l'attuale casa coniugale o CP_1 comunque di corrispondere al marito l'importo mensile di 600,00 euro quale indennità di occupazione dell'anzidetto immobile;
- sia stabilito che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento. Si è costituita la resistente non opponendosi alla domanda di separazione e domandando per il resto il rigetto di tutte le ulteriori istanze di controparte. All'udienza del 2 dicembre 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. Il signor ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito e alle altre Pt_1 domande ulteriori rispetto al vincolo e la signora ha accettato la rinuncia. CP_1
All'esito dell'udienza la Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 25 e 26 agosto 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
*** La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. In particolare, deve darsi atto che ai sensi dell'art. 191 c.c. la comunione legale si scioglie nel momento in cui i coniugi vengono autorizzati a vivere separati.
Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione delle domande iniziali e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente: A) autorizza i coniugi a vivere separati;
B) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
25 marzo 1962, e , nata a [...] il [...], unitisi in CP_1 matrimonio il 14 febbraio 1981 a Napoli, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 32, p I s, sez T, anno 1981; C) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
D) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: pagina 2 di 3 E) compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 dicembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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