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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/07/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 967/2018 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Crescenzo Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. C. Di Niccolò, come in atti.
- APPELLATO –
rappresentata e difesa dall'avv. Sorvillo Donato e Angelo CP_2
Pappacena elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.460/2017 del Giudice di Pace di Sarno;
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai
1 definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ri-tenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
In via preliminare, giova osservare che l'art. 342 c.p.c. come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del
2012, statuisce testualmente che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedi-mento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tale norma deve essere interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
2 giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari for-me sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. in tal senso, di recente, Cass. Sez. VI, sent. n. 13535, 30/5/2018 e Cass. S.U., sent.
n. 27199, 16/11/2017).
Chiarita, dunque, la portata interpretativa del principio di specificità dei motivi d'appello, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere che l'atto di appello superi la soglia minima della specificità: l'appellante, infatti, ha formulato motivi 'autonomi' di impugnazione, tali da consentire a codesto
Giudicante di individuare i punti della sentenza reputati in-giusti nonché le critiche sostanzialmente articolate alla decisione impugnata.
Per quanto concerne il merito, l'appello non merita accoglimento.
A tal fine, pare opportuno muovere dal regime della responsabilità dei conducenti in caso di collisione tra veicoli tratteggiato dall'art. 2054
c.c.: questa disposizione prevede, al I comma, che sul guidatore del mezzo di trasporto coinvolto in un sinistro incomba una presunzione di colpa, mentre, al II comma, statuisce, in tal guisa specificando come la presunzione di cui al I comma si atteggi nell'ipotesi di scontro tra due o più veicoli, che debba ritenersi iuris tantum che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni cagionati dall'incidente.
Apertis verbis, tale ultima norma pone una presunzione di pari responsabilità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati;
presunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazione soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.
3 Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che, in ossequio al più recente indirizzo della Suprema Corte, la prefata presunzione non può esser vinta semplicemente dando prova, all'esito dell'istruttoria, della colpa grave di uno dei conducenti implicati nell'incidente, occorrendo a tal uopo che si dimostri l'irreprensibilità della propria condotta.
Corollario della illustrata impostazione è quello per il quale, nel caso in cui una parte non sia stata in grado di provare di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione e, al contempo, il superamento della presunzione del concorso di colpa non sia stato posto in essere in via logica, dovrà applicarsi il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro.
Nel caso di specie, anche alla luce della CTU depositata nel giudizio di prime cure, non è dato rinvenire il grado di colpa di ciascuno dei conducenti.
Infatti, il perito ipotizza tre diversi modalità di verificazione del sinistro, ritenendo, in analoga misura probabili ed attendibili le ipotesi n.1 e 2. di cui alla consulenza.
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, non può ritenersi superata la presunzione sancita dal II comma dell'art. 2054
c.c.
Invero, con riferimento ai danni ai mezzi, va osservato che la presunzione stabilita dall'art. 2054 comma 2 c.c. è applicabile anche nei casi di tamponamento di autoveicoli in movimento, con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
4 Ciò posto, appare corretta la statuizione del Giudice di prime cure laddove ha ritenuto non possibile attribuire la responsabilità del sinistro totalmente a una delle parti.
Infine, deve indugiarsi sulla fondatezza del motivo in cui si articola lo spiegato gravame, con il quale l'appellante ha sostenuto che il primo giudicante avrebbe omesso –in violazione dell'art. 112 c.p.c. – di scrutinare la domanda con la quale era stata chiesta la condanna degli allora convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Ebbene, non è revocabile in dubbio che il giudice di prime cure abbia provveduto ad esaminare la predetta domanda, tenuto conto, che nella sentenza, il Giudice di pace di Sarno si è soffermato sui danni richiesti dall'odierno appellante, ritenendo non superata la presunzione di responsabilità e ponendo i danni in egual misura a carico delle parti.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado va confermata in quanto la domanda svolta dall'appellante è infondata.
Per tali motivazioni, anche l'appello incidentale deve rigettarsi in quan- to l'appellante incidentale non ha dimostrato l'esclusiva responsabilità dell'appellante principale nella causazione del sinistro.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Per quanto concerne le spese, data la reciproca soccombenza, si riten- gono sussistenti le ragioni per la compensazione delle stesse.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i pre- supposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pa- gamento del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
b) compensa le spese processuali.
5 d) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR 115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 18/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 967/2018 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Crescenzo Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. C. Di Niccolò, come in atti.
- APPELLATO –
rappresentata e difesa dall'avv. Sorvillo Donato e Angelo CP_2
Pappacena elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.460/2017 del Giudice di Pace di Sarno;
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai
1 definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ri-tenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
In via preliminare, giova osservare che l'art. 342 c.p.c. come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del
2012, statuisce testualmente che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedi-mento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tale norma deve essere interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
2 giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari for-me sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. in tal senso, di recente, Cass. Sez. VI, sent. n. 13535, 30/5/2018 e Cass. S.U., sent.
n. 27199, 16/11/2017).
Chiarita, dunque, la portata interpretativa del principio di specificità dei motivi d'appello, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere che l'atto di appello superi la soglia minima della specificità: l'appellante, infatti, ha formulato motivi 'autonomi' di impugnazione, tali da consentire a codesto
Giudicante di individuare i punti della sentenza reputati in-giusti nonché le critiche sostanzialmente articolate alla decisione impugnata.
Per quanto concerne il merito, l'appello non merita accoglimento.
A tal fine, pare opportuno muovere dal regime della responsabilità dei conducenti in caso di collisione tra veicoli tratteggiato dall'art. 2054
c.c.: questa disposizione prevede, al I comma, che sul guidatore del mezzo di trasporto coinvolto in un sinistro incomba una presunzione di colpa, mentre, al II comma, statuisce, in tal guisa specificando come la presunzione di cui al I comma si atteggi nell'ipotesi di scontro tra due o più veicoli, che debba ritenersi iuris tantum che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni cagionati dall'incidente.
Apertis verbis, tale ultima norma pone una presunzione di pari responsabilità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati;
presunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazione soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.
3 Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che, in ossequio al più recente indirizzo della Suprema Corte, la prefata presunzione non può esser vinta semplicemente dando prova, all'esito dell'istruttoria, della colpa grave di uno dei conducenti implicati nell'incidente, occorrendo a tal uopo che si dimostri l'irreprensibilità della propria condotta.
Corollario della illustrata impostazione è quello per il quale, nel caso in cui una parte non sia stata in grado di provare di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione e, al contempo, il superamento della presunzione del concorso di colpa non sia stato posto in essere in via logica, dovrà applicarsi il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro.
Nel caso di specie, anche alla luce della CTU depositata nel giudizio di prime cure, non è dato rinvenire il grado di colpa di ciascuno dei conducenti.
Infatti, il perito ipotizza tre diversi modalità di verificazione del sinistro, ritenendo, in analoga misura probabili ed attendibili le ipotesi n.1 e 2. di cui alla consulenza.
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, non può ritenersi superata la presunzione sancita dal II comma dell'art. 2054
c.c.
Invero, con riferimento ai danni ai mezzi, va osservato che la presunzione stabilita dall'art. 2054 comma 2 c.c. è applicabile anche nei casi di tamponamento di autoveicoli in movimento, con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
4 Ciò posto, appare corretta la statuizione del Giudice di prime cure laddove ha ritenuto non possibile attribuire la responsabilità del sinistro totalmente a una delle parti.
Infine, deve indugiarsi sulla fondatezza del motivo in cui si articola lo spiegato gravame, con il quale l'appellante ha sostenuto che il primo giudicante avrebbe omesso –in violazione dell'art. 112 c.p.c. – di scrutinare la domanda con la quale era stata chiesta la condanna degli allora convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Ebbene, non è revocabile in dubbio che il giudice di prime cure abbia provveduto ad esaminare la predetta domanda, tenuto conto, che nella sentenza, il Giudice di pace di Sarno si è soffermato sui danni richiesti dall'odierno appellante, ritenendo non superata la presunzione di responsabilità e ponendo i danni in egual misura a carico delle parti.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado va confermata in quanto la domanda svolta dall'appellante è infondata.
Per tali motivazioni, anche l'appello incidentale deve rigettarsi in quan- to l'appellante incidentale non ha dimostrato l'esclusiva responsabilità dell'appellante principale nella causazione del sinistro.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Per quanto concerne le spese, data la reciproca soccombenza, si riten- gono sussistenti le ragioni per la compensazione delle stesse.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i pre- supposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pa- gamento del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
b) compensa le spese processuali.
5 d) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR 115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 18/07/2025
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