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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n.446/2021 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro ConIGliere
- dr. Maria Filippa Leone ConIGliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 marzo 2025, nella causa avente ad oggetto “ANF”, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia in grado di appello tra
, rappr. e dif. da avv. Vincenzo Gaudio e Paolo De Biasi Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli, Certomà, Battiato CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 7 dicembre 2021 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 24 giugno 2021 dal Giudice del lavoro di Taranto, che così in dispositivo statuiva:
“Accoglie la domanda, e per l'effetto condanna l' a corrispondere alla ricorrente, sul CP_1 trattamento pensionistico in godimento, gli ANF per sé inabile a fara data dal giugno 2017, detratto quanto già corrisposto a tale titolo con decorrenza successiva, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91. Compensa interamente fra le Parti le spese del giudizio. Pone definitivamente a carico dell' il costo della consulenza tecnica già liquidata in atti”. CP_1
Si è costituito l' . CP_1
La causa, all'udienza del 26 marzo 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---***---***---
Con unico motivo di gravame, lamenta oggi l'appellante esclusivamente del regolamento delle spese di lite che, pur avendola vista vincitrice nel giudizio di primo grado, venivano compensate.
A giudizio di questa Corte l'appello è infondato.
Esaminando il ricorso di primo grado, di cui il Giudice di prime cure dà piena contezza, la odierna appellante chiedeva in primo grado la retrodatazione del beneficio, riconosciuto dall' dal CP_1
2019, con decorrenza dal luglio 2015, in quanto in quella data l'evento inabilitante veniva a concretizzarsi ne luglio 2015, data da cui si chiedeva la retrodatazione.
1 Ma, correttamente disposta CTU medico-legale sulla persona della IG.ra , il CTU dr. Pt_1
, medico legale, accertava testualmente che al momento della presentazione della Persona_1 domanda amministrativa del 2019 la ricorrente risultava affetta da demenza senile di grado severo in comorbidità con sindrome depressiva, cardiopatia ipertensiva e deficit deambulatorio in esiti di artroprotesi di anca sinistra con contestuale paresi delle SPE omolaterale. Accertava altresì che sulla base delle certificazioni mediche redatte nel 2019 dal Dipartimento salute mentale della (“demenza senile grave con MMSE 10.5.20) era possibile CP_2 retrodatare al giugno 2017 il beneficio concesso, poiché in considerazione dell'attuale quadro cognitivo era ipotizzabile che le menomazioni già accertate fossero già a quella data di grado tale da poter considerare la IG.ra inabile al proficuo lavoro. Pt_1
Sulla scorta dunque delle motivate ed immuni da vizi logico/giuridici valutazioni e conclusioni del
CTU, il Giudice a quo, delibatele e condivisele, stabiliva la retrodatazione al luglio 2017, e non al luglio 2015, come richiesto dalla ricorrente.
La condivisibile ricaduta in termini di regolamento delle spese di lite giustificava da parte del
Giudice di primo grado, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, la compensazione della spese di lite.
Questa Corte condivide pienamente la decisione del Giudice di primo grado: la reciproca soccombenza, nel caso di specie, verificatasi, giustifica la compensazione delle spese di lite.
L'appello va pertanto rigettato.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex artt. 76 e 77 D.P.R. 115/02 e ss, modifiche e ai sensi del'art. 152 Disp. Att. c.p.c., in atti.
p.q.m.
Rigetta l'appello Nulla per le spese di lite.
Taranto, 26 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
2
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro ConIGliere
- dr. Maria Filippa Leone ConIGliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 marzo 2025, nella causa avente ad oggetto “ANF”, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia in grado di appello tra
, rappr. e dif. da avv. Vincenzo Gaudio e Paolo De Biasi Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Andriulli, Certomà, Battiato CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 7 dicembre 2021 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 24 giugno 2021 dal Giudice del lavoro di Taranto, che così in dispositivo statuiva:
“Accoglie la domanda, e per l'effetto condanna l' a corrispondere alla ricorrente, sul CP_1 trattamento pensionistico in godimento, gli ANF per sé inabile a fara data dal giugno 2017, detratto quanto già corrisposto a tale titolo con decorrenza successiva, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91. Compensa interamente fra le Parti le spese del giudizio. Pone definitivamente a carico dell' il costo della consulenza tecnica già liquidata in atti”. CP_1
Si è costituito l' . CP_1
La causa, all'udienza del 26 marzo 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---***---***---
Con unico motivo di gravame, lamenta oggi l'appellante esclusivamente del regolamento delle spese di lite che, pur avendola vista vincitrice nel giudizio di primo grado, venivano compensate.
A giudizio di questa Corte l'appello è infondato.
Esaminando il ricorso di primo grado, di cui il Giudice di prime cure dà piena contezza, la odierna appellante chiedeva in primo grado la retrodatazione del beneficio, riconosciuto dall' dal CP_1
2019, con decorrenza dal luglio 2015, in quanto in quella data l'evento inabilitante veniva a concretizzarsi ne luglio 2015, data da cui si chiedeva la retrodatazione.
1 Ma, correttamente disposta CTU medico-legale sulla persona della IG.ra , il CTU dr. Pt_1
, medico legale, accertava testualmente che al momento della presentazione della Persona_1 domanda amministrativa del 2019 la ricorrente risultava affetta da demenza senile di grado severo in comorbidità con sindrome depressiva, cardiopatia ipertensiva e deficit deambulatorio in esiti di artroprotesi di anca sinistra con contestuale paresi delle SPE omolaterale. Accertava altresì che sulla base delle certificazioni mediche redatte nel 2019 dal Dipartimento salute mentale della (“demenza senile grave con MMSE 10.5.20) era possibile CP_2 retrodatare al giugno 2017 il beneficio concesso, poiché in considerazione dell'attuale quadro cognitivo era ipotizzabile che le menomazioni già accertate fossero già a quella data di grado tale da poter considerare la IG.ra inabile al proficuo lavoro. Pt_1
Sulla scorta dunque delle motivate ed immuni da vizi logico/giuridici valutazioni e conclusioni del
CTU, il Giudice a quo, delibatele e condivisele, stabiliva la retrodatazione al luglio 2017, e non al luglio 2015, come richiesto dalla ricorrente.
La condivisibile ricaduta in termini di regolamento delle spese di lite giustificava da parte del
Giudice di primo grado, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, la compensazione della spese di lite.
Questa Corte condivide pienamente la decisione del Giudice di primo grado: la reciproca soccombenza, nel caso di specie, verificatasi, giustifica la compensazione delle spese di lite.
L'appello va pertanto rigettato.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex artt. 76 e 77 D.P.R. 115/02 e ss, modifiche e ai sensi del'art. 152 Disp. Att. c.p.c., in atti.
p.q.m.
Rigetta l'appello Nulla per le spese di lite.
Taranto, 26 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
2