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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4887/2024 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliato presso l'avv. Ilenia Bacchi, C.F._1 rappresentante e difensore;
e nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Rosaria Augugliaro, C.F._2
rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 24-25/2/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/10/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile a Palermo il 15/12/1982, e di essersi separati consensualmente in forza della sentenza n. 1867/2023 del 11-19/4/2023, emessa dal Tribunale di Palermo
1 nell'ambito del procedimento n. 13018/2020 R.G., hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 26 febbraio 2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti chiedevano di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, rimanendo liberi di trasferire la propria residenza ove ritengano, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito civile a Palermo il 15/12/1982;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con sentenza n. 1867/2023 del 11-19/4/2023, emessa dal
Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento n. 13018/2020 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il
15/12/1982 da , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...], iscritto agli Controparte_1
atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1982 al n. 93, parte I, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga
2 trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 28 febbraio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4887/2024 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliato presso l'avv. Ilenia Bacchi, C.F._1 rappresentante e difensore;
e nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Rosaria Augugliaro, C.F._2
rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 24-25/2/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/10/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile a Palermo il 15/12/1982, e di essersi separati consensualmente in forza della sentenza n. 1867/2023 del 11-19/4/2023, emessa dal Tribunale di Palermo
1 nell'ambito del procedimento n. 13018/2020 R.G., hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 26 febbraio 2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti chiedevano di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, rimanendo liberi di trasferire la propria residenza ove ritengano, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito civile a Palermo il 15/12/1982;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con sentenza n. 1867/2023 del 11-19/4/2023, emessa dal
Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento n. 13018/2020 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il
15/12/1982 da , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...], iscritto agli Controparte_1
atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1982 al n. 93, parte I, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga
2 trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 28 febbraio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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