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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 13/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Patrizia Castellano
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g 1765/2019 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Duri Danisa, presso il cui studio è elettivamente domiciliato nella via Tevere n.114
OPPONENTE contro
Agente della Riscossione per la Provincia di ET, cod. fisc. Controparte_1
, P.IVA , con sede in Palermo, in persona del Direttore Generale, - (oggi P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
) rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Castellana presso il cui studio Controparte_2
è elettivamente domiciliata in Gela nella via Venezia n.81/c
OPPOSTO
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione ex art. 617 e 615 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazioni delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Preliminarmente è opportuno rilevare che la presente decisione viene redatta ai sensi dell'art.132 e 118
c.p.c come modificati dalla L. 2009/89, e quindi omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo.
1.2 Con il presente procedimento presente procedimento l'opponente , premesso che a seguito Parte_1 di richiesta avanzata presso gli uffici di apprendeva che risultava a suo carico la Controparte_1 cartella di pagamento n. 29220020017438768 000 avente ad oggetto ordinanza ingiunzione relativa all'anno
2001 per un totale complessivo di €.1.081,35.
Tanto premesso l'opponente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento risultante dall'estratto di ruolo allegato, deducendo l'omessa notifica della cartella di pagamento, la inesistenza/nullità e/ o irritualità della notifica della stessa e la prescrizione della pretesa creditoria.
Chiedeva, sulla base di tali motivi, che la cartella di pagamento fosse annullata con condanna di
[...] la Provincia di ET (oggi Controparte_3 Controparte_4
) alle spese di giudizio.
[...] Si costituiva la convenuta che preliminarmente eccepiva la inammissibilità dell'opposizione per mancata individuazione delle norme violate e nel merito contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto.
Ciò posto, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 Cost.
e 111 Cost., la presente causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (sul punto, cfr. Cassazione Civile, Sez. V, 09/01/2019, n. 363; Cassazione Civile, Sez. V,
11/05/2018, n. 11458; Cassazione Civile, Sez. VI, 20/03/2015, n. 5724; Cassazione Civile, Sez. VI,
28/05/2014, n. 12002).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze, parimenti di rango costituzionale, di celerità e speditezza del giudizio, che garantiscono il diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. In virtù del principio della “ragione più liquida” sopra citato deve, quindi, ritenersi consentito al Giudice esaminare un motivo di merito, idoneo ad assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale di rito, suscettibile di assorbimento improprio (in questi termini, cfr.
Cassazione Civile, Sez. Un., 08/05/2014, n. 9936).
Venendo all'esame del merito, deve premettersi che la domanda attorea va qualificata come opposizione all'esecuzione laddove, in relazione alle specifiche censure sollevate, parte opponente ha puntualmente eccepito l'estinzione della pretesa creditoria vantata dalla convenuta per intervenuta prescrizione.
La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che “In caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione.” (in tal senso, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 12/02/2024, n. 3870; cfr. anche Cassazione
Civile, Sez. Un., 22/09/2017, n. 22080).
Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'ente di riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 e 617 c.p.c..
Occorre rilevare che, in materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada ovvero per illeciti amministrativi ex Legge n. 689/1981, la contestazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti (cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, 19/11/2019, n. 30094). Sotto tale profilo, l'opposizione può assolvere a plurime funzioni ovvero anche a quella di eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, 11/07/2022, n. 21905; Cassazione
Civile, Sez. VI, 30/07/2020, n. 16333).
Se questo è vero, è altrettanto vero, alla stregua dei summenzionati principi di diritto, che l'opposizione a cartella con cui si prospetti la prescrizione della pretesa creditoria non è soggetta ad alcun termine decadenziale, dovendosi qualificare come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che va, dunque, esaminata nel merito (tra le tante, cfr. Cassazione Civile, Sez. Un., 22/09/2017, n. 22080; Cassazione Civile,
Sez. VI, 11/03/2022, n. 8000).
Fatta tale doverosa premessa, occorre, soffermarsi sulla doglianza con cui parte opponente prospetta l'assenza di atti interruttivi successivi alla notificazione della cartella esattoriale, che, in ogni caso, comporterebbe la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate in ragione dell'inutile decorso del termine quinquennale previsto dalla legge.
Il motivo, che riveste carattere assorbente, risulta fondato.
Nella specie, rileva la previsione dell'art. 28 della Legge n. 689/1981, secondo cui: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
La norma in commento fissa espressamente in cinque anni il termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicabile a tutte le ipotesi, come quella in esame, che rientrano nell'ambito di applicazione della citata Legge n. 689/1981. Sul punto, si deve certamente dare conto dell'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, la quale ritiene che l'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette, non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del
D.P.R. n. 602 del 1973 per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della Legge n. 689 del 1981 (in tal senso, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 08/11/2018, n.
28529).
Tanto è sufficiente, ad avviso di questo Giudice, per ritenere maturata la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento risultante dall'estratto di ruolo impugnato in ossequio alle regole stabilite dall'art. 2943
c.c.: in assenza di alcuno degli atti interruttivi elencati dalla richiamata norma, infatti, il credito escusso dalla convenuta-opposta risulta irrimediabilmente prescritto.
Nel caso che ci occupa, non vi è prova della notificazione di ulteriori atti idonei ad interrompere la prescrizione dopo la notifica della cartella di pagamento in data 8.11.2003.
Tale, certamente, non può considerarsi l'iscrizione di ipoteca ex art. 77 DPR 602/73. Ed infatti, perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nella esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora ( cfr. Cass.2001/10608), non viè dubbio che la mera iscrizione di ipoteca ex art.77 DPR
602/73, non assume valenza di atto di costituzione in mora ai sensi dell'art. 2943,comma 4, c.c., in quanto non contiene alcuna intimazione ad adempiere.
Pertanto la domanda va accolta.
Va invece disattesa la domanda di cancellazione dell'ipoteca poiché formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale stante la sua natura meramente illustrativa.
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo e in considerazione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, nella causa in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione e difesa, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità della cartella di pagamento impugnata per prescrizione del credito.
2) Condanna oggi al pagamento Controparte_1 Controparte_2 delle spese processuali di lite in favore dell'opponente che liquida in complessive € 852,00 oltre accessori di legge in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così è deciso in Gela il 11.01.2025
Il G.o.p
Patrizia Castellano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Patrizia Castellano
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g 1765/2019 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Duri Danisa, presso il cui studio è elettivamente domiciliato nella via Tevere n.114
OPPONENTE contro
Agente della Riscossione per la Provincia di ET, cod. fisc. Controparte_1
, P.IVA , con sede in Palermo, in persona del Direttore Generale, - (oggi P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
) rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Castellana presso il cui studio Controparte_2
è elettivamente domiciliata in Gela nella via Venezia n.81/c
OPPOSTO
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione ex art. 617 e 615 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazioni delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Preliminarmente è opportuno rilevare che la presente decisione viene redatta ai sensi dell'art.132 e 118
c.p.c come modificati dalla L. 2009/89, e quindi omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo.
1.2 Con il presente procedimento presente procedimento l'opponente , premesso che a seguito Parte_1 di richiesta avanzata presso gli uffici di apprendeva che risultava a suo carico la Controparte_1 cartella di pagamento n. 29220020017438768 000 avente ad oggetto ordinanza ingiunzione relativa all'anno
2001 per un totale complessivo di €.1.081,35.
Tanto premesso l'opponente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento risultante dall'estratto di ruolo allegato, deducendo l'omessa notifica della cartella di pagamento, la inesistenza/nullità e/ o irritualità della notifica della stessa e la prescrizione della pretesa creditoria.
Chiedeva, sulla base di tali motivi, che la cartella di pagamento fosse annullata con condanna di
[...] la Provincia di ET (oggi Controparte_3 Controparte_4
) alle spese di giudizio.
[...] Si costituiva la convenuta che preliminarmente eccepiva la inammissibilità dell'opposizione per mancata individuazione delle norme violate e nel merito contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto.
Ciò posto, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 Cost.
e 111 Cost., la presente causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (sul punto, cfr. Cassazione Civile, Sez. V, 09/01/2019, n. 363; Cassazione Civile, Sez. V,
11/05/2018, n. 11458; Cassazione Civile, Sez. VI, 20/03/2015, n. 5724; Cassazione Civile, Sez. VI,
28/05/2014, n. 12002).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze, parimenti di rango costituzionale, di celerità e speditezza del giudizio, che garantiscono il diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. In virtù del principio della “ragione più liquida” sopra citato deve, quindi, ritenersi consentito al Giudice esaminare un motivo di merito, idoneo ad assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale di rito, suscettibile di assorbimento improprio (in questi termini, cfr.
Cassazione Civile, Sez. Un., 08/05/2014, n. 9936).
Venendo all'esame del merito, deve premettersi che la domanda attorea va qualificata come opposizione all'esecuzione laddove, in relazione alle specifiche censure sollevate, parte opponente ha puntualmente eccepito l'estinzione della pretesa creditoria vantata dalla convenuta per intervenuta prescrizione.
La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che “In caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione.” (in tal senso, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 12/02/2024, n. 3870; cfr. anche Cassazione
Civile, Sez. Un., 22/09/2017, n. 22080).
Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'ente di riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 e 617 c.p.c..
Occorre rilevare che, in materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada ovvero per illeciti amministrativi ex Legge n. 689/1981, la contestazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti (cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, 19/11/2019, n. 30094). Sotto tale profilo, l'opposizione può assolvere a plurime funzioni ovvero anche a quella di eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, 11/07/2022, n. 21905; Cassazione
Civile, Sez. VI, 30/07/2020, n. 16333).
Se questo è vero, è altrettanto vero, alla stregua dei summenzionati principi di diritto, che l'opposizione a cartella con cui si prospetti la prescrizione della pretesa creditoria non è soggetta ad alcun termine decadenziale, dovendosi qualificare come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che va, dunque, esaminata nel merito (tra le tante, cfr. Cassazione Civile, Sez. Un., 22/09/2017, n. 22080; Cassazione Civile,
Sez. VI, 11/03/2022, n. 8000).
Fatta tale doverosa premessa, occorre, soffermarsi sulla doglianza con cui parte opponente prospetta l'assenza di atti interruttivi successivi alla notificazione della cartella esattoriale, che, in ogni caso, comporterebbe la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme intimate in ragione dell'inutile decorso del termine quinquennale previsto dalla legge.
Il motivo, che riveste carattere assorbente, risulta fondato.
Nella specie, rileva la previsione dell'art. 28 della Legge n. 689/1981, secondo cui: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
La norma in commento fissa espressamente in cinque anni il termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicabile a tutte le ipotesi, come quella in esame, che rientrano nell'ambito di applicazione della citata Legge n. 689/1981. Sul punto, si deve certamente dare conto dell'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, la quale ritiene che l'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette, non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del
D.P.R. n. 602 del 1973 per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della Legge n. 689 del 1981 (in tal senso, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 08/11/2018, n.
28529).
Tanto è sufficiente, ad avviso di questo Giudice, per ritenere maturata la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento risultante dall'estratto di ruolo impugnato in ossequio alle regole stabilite dall'art. 2943
c.c.: in assenza di alcuno degli atti interruttivi elencati dalla richiamata norma, infatti, il credito escusso dalla convenuta-opposta risulta irrimediabilmente prescritto.
Nel caso che ci occupa, non vi è prova della notificazione di ulteriori atti idonei ad interrompere la prescrizione dopo la notifica della cartella di pagamento in data 8.11.2003.
Tale, certamente, non può considerarsi l'iscrizione di ipoteca ex art. 77 DPR 602/73. Ed infatti, perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nella esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora ( cfr. Cass.2001/10608), non viè dubbio che la mera iscrizione di ipoteca ex art.77 DPR
602/73, non assume valenza di atto di costituzione in mora ai sensi dell'art. 2943,comma 4, c.c., in quanto non contiene alcuna intimazione ad adempiere.
Pertanto la domanda va accolta.
Va invece disattesa la domanda di cancellazione dell'ipoteca poiché formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale stante la sua natura meramente illustrativa.
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo e in considerazione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, nella causa in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione e difesa, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità della cartella di pagamento impugnata per prescrizione del credito.
2) Condanna oggi al pagamento Controparte_1 Controparte_2 delle spese processuali di lite in favore dell'opponente che liquida in complessive € 852,00 oltre accessori di legge in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così è deciso in Gela il 11.01.2025
Il G.o.p
Patrizia Castellano