TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 21/05/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 814/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Isernia - Sezione Unica civile – composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco PonIGlione Giudice rel./est. riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 814/2024 avente ad oggetto: separazione
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Adele Russo, presso il cui studio sito in FR al Corso Campano,
170/A, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
, (C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'Avv. Carmela Mancone, presso il cui studio sito in FR (IS) al Corso Lucenteforte
n. 5, è elettivamente domiciliato;
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.5.2025 qui da intendersi per trascritto e riportato
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso iscritto a ruolo in data 19.11.2024, la IG.ra , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in data 13.5.2017 in FR, con atto n. 2 parte I – CP_1
anno 2017 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto comune e di non aver avuto figli da tale relazione, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, con addebito a quest'ultimo e con previsione di un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 in suo favore.
Si costituiva in giudizio , il quale rappresentava di aver raggiunto un accordo con CP_1
la IG.ra . Parte_1
All'udienza del 13.5.2025 le parti, comparse dinanzi il G.I., si riportavano all'accordo, con espunzione della previsione del periodo a pag. 3, rigo da 12 a 15, dello stesso e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di
“rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) Per quanto concerne le statuizioni, come anticipato nella ricostruzione in fatto, le parti raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
• I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
• La IG.ra si impegna a lasciare libera da persone e/o cose la casa coniugale sita in Parte_1
FR (1S) alla Via Sant Ormisda n. 188, di proprietà del IG. e riportata in catasto Parte_2 fabbricato del Comune di FR al foglio 19, p.lla 110, sub. 10, piano T, zona censuaria 1, cat. A/3
Classe U, vani 8; entro e non oltre il 31.08.2025, consegnandone le chiavi al proprietario IG. Parte_2
trasferendo la propria residenza altrove.
[...]
• Le Parti danno atto che la figlia della IG.ra , nata da una precedente Parte_1 Persona_1
relazione della divenuta nelle more maggiorenne, convivente con essi coniugi nel mese di Parte_1 marzo 2025 si è trasferita presso altra abitazione in FR. ove attualmente risiede, consegnando le chiavi della casa di Via Sant'Ormisda, 188, in suo possesso, al legittimo proprietario IG. Parte_2
[...]
• Il IG si impegna a corrispondere alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento, l'importo di euro 150,00 mensili da corrispondersi alla entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese a decorrere dal mese di Maggio 2025. Tale importo dovrà essere corrisposto alla a Parte_1 mezzo bonifico bancario alle coordinate che la stessa provvederà a comunicare al e sarà Pt_2 annualmente rivalutato in base agli indici Istat.
• I coniugi IGg.ri e dichiarano espressamente di aver compiutamente Parte_1 CP_1 definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra loro esistente e, pertanto, dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo o ragione, salvo il puntuale adempimento di quanto previsto nel presente ricorso.
• Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
• I IGg.ri - si dichiarano pienamente soddisfatti delle predette condizioni che accettano e Pt_2 Parte_1 sottoscrivono”
Ebbene, gli accordi intervenuti tra i coniugi non risultano contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Ritiene, pertanto, il Tribunale di poter confermare interamente gli stessi e di porli a base della presente decisione.
C) Quanto alle spese di giudizio si ritiene che le stesse vadano interamente compensate, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti, nonché gli accordi intercorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede: 1. Dichiara la separazione personale di [nata a [...] il [...]] e Parte_1
, [nato a [...] il [...]]; CP_1
2. Recepisce integralmente, quanto alle statuizioni accessorie, le condizioni concordate tra le parti nell'accordo riportato in parte motiva;
3. Dichiara compensate integralmente le spese di lite
4. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FR (IS) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
Così deciso in Isernia, nella camera di conIGlio del 13.5.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Marco PonIGlione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Isernia - Sezione Unica civile – composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco PonIGlione Giudice rel./est. riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 814/2024 avente ad oggetto: separazione
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Adele Russo, presso il cui studio sito in FR al Corso Campano,
170/A, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
, (C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'Avv. Carmela Mancone, presso il cui studio sito in FR (IS) al Corso Lucenteforte
n. 5, è elettivamente domiciliato;
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.5.2025 qui da intendersi per trascritto e riportato
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso iscritto a ruolo in data 19.11.2024, la IG.ra , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in data 13.5.2017 in FR, con atto n. 2 parte I – CP_1
anno 2017 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto comune e di non aver avuto figli da tale relazione, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, con addebito a quest'ultimo e con previsione di un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 in suo favore.
Si costituiva in giudizio , il quale rappresentava di aver raggiunto un accordo con CP_1
la IG.ra . Parte_1
All'udienza del 13.5.2025 le parti, comparse dinanzi il G.I., si riportavano all'accordo, con espunzione della previsione del periodo a pag. 3, rigo da 12 a 15, dello stesso e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di
“rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) Per quanto concerne le statuizioni, come anticipato nella ricostruzione in fatto, le parti raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
• I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
• La IG.ra si impegna a lasciare libera da persone e/o cose la casa coniugale sita in Parte_1
FR (1S) alla Via Sant Ormisda n. 188, di proprietà del IG. e riportata in catasto Parte_2 fabbricato del Comune di FR al foglio 19, p.lla 110, sub. 10, piano T, zona censuaria 1, cat. A/3
Classe U, vani 8; entro e non oltre il 31.08.2025, consegnandone le chiavi al proprietario IG. Parte_2
trasferendo la propria residenza altrove.
[...]
• Le Parti danno atto che la figlia della IG.ra , nata da una precedente Parte_1 Persona_1
relazione della divenuta nelle more maggiorenne, convivente con essi coniugi nel mese di Parte_1 marzo 2025 si è trasferita presso altra abitazione in FR. ove attualmente risiede, consegnando le chiavi della casa di Via Sant'Ormisda, 188, in suo possesso, al legittimo proprietario IG. Parte_2
[...]
• Il IG si impegna a corrispondere alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento, l'importo di euro 150,00 mensili da corrispondersi alla entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese a decorrere dal mese di Maggio 2025. Tale importo dovrà essere corrisposto alla a Parte_1 mezzo bonifico bancario alle coordinate che la stessa provvederà a comunicare al e sarà Pt_2 annualmente rivalutato in base agli indici Istat.
• I coniugi IGg.ri e dichiarano espressamente di aver compiutamente Parte_1 CP_1 definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra loro esistente e, pertanto, dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo o ragione, salvo il puntuale adempimento di quanto previsto nel presente ricorso.
• Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
• I IGg.ri - si dichiarano pienamente soddisfatti delle predette condizioni che accettano e Pt_2 Parte_1 sottoscrivono”
Ebbene, gli accordi intervenuti tra i coniugi non risultano contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Ritiene, pertanto, il Tribunale di poter confermare interamente gli stessi e di porli a base della presente decisione.
C) Quanto alle spese di giudizio si ritiene che le stesse vadano interamente compensate, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti, nonché gli accordi intercorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede: 1. Dichiara la separazione personale di [nata a [...] il [...]] e Parte_1
, [nato a [...] il [...]]; CP_1
2. Recepisce integralmente, quanto alle statuizioni accessorie, le condizioni concordate tra le parti nell'accordo riportato in parte motiva;
3. Dichiara compensate integralmente le spese di lite
4. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FR (IS) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
Così deciso in Isernia, nella camera di conIGlio del 13.5.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Marco PonIGlione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari