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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 313/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità
ha pronunciato la seguente professionale
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 313/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 05/03/2025, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Ambrogio Florioli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Brescia via
Gramsci n. 30, in forza di deleghe stese in calce alla citazione di primo grado;
APPELLANTI
CONTRO pagina 1 di 16 Controparte_1
(C.F. ), con sede in Brescia, in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Munafò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via Lamarmora n. 40/a,
giusta delega allegata alla comparsa,
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 179/2023 emessa dal Tribunale di Brescia
pubblicata in data 30.01.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'adita Corte, contrariis reiectis, in riforma parziale dell'impugnata decisione,
1. accertare che l'Appellante ha patito, in occasione del parto del Parte_1
04.07.2010, una invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 60 ed una invalidità permanente pari a 14 punti percentuali, ovvero nella misura diversa che il Giudice riterrà di liquidare alla luce delle risultanze istruttorie, e che dette invalidità sono da ricondursi a condotte imperite e/o negligenti tenute dai sanitari in occasione del detto parto, come emerse in corso di lite;
2. condannare in conseguenza l' a Controparte_2
risarcire all'Appellante il danno non patrimoniale per € Parte_1
169.892,00, comprensivo di quello “esistenziale” stimato in sé ca. 100,000 €,
ovvero per la diversa somma che il giudice riterrà liquidabile anche con giudizio pagina 2 di 16 di equità;
3. condannare in conseguenza l' a Controparte_2
risarcire a il danno esistenziale per € 100.000, ovvero per la Parte_2
diversa somma che il Giudice riterrà liquidabile anche con giudizio di equità;
4. con rifusione delle spese di lite, di C.T.U. e di CTP, anche della fase mediatoria, di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, si chiede, previa riforma dell'ordinanza di diniego del
16.11.2018 e del 30.11.2020,
a) di esser autorizzati a depositare relazione che l'appellante ha fatto redigere al prof. Per_1
b) che si ammesso un supplemento di consulenza medico legale/ richiamo del
CTU a chiarimenti, chiarimenti che devono intendersi concernenti la verifica del tenore degli esami istologici eseguiti sui tessuti prelevati dalla signora in Pt_1
occasione del parto, collo specifico quesito di accertare se da essi emerga o meno accretismo placentare giustificante l'asportazione dell'utero ed accertare ulteriori correlati profili di responsabilità medica del personale sanitario intervenuto in occasione del parto del 04.07.2010 e cure successive;
su questi profili dovrà poi accertare il nesso causale fra la condotta inadempiente dei sanitari come individuata ed il danno all'integrità fisica patito dall'attrice e procedere a nuova stima dell'invalidità permanente che affligge l'Appellante
Parte_1
c) che sia ammessa consulenza psicologica/psichiatrica, per stimare l'incidenza pagina 3 di 16 della menomazione fisica che affligge l'Appellante sulla vita Parte_1
intima di coppia dei ricorrenti.
d) ammettersi prova per testi come già articolata nella memoria ex art. 183/VI n.
2 c.p.c., sulle seguenti circostanze, premessa la dicitura “Vero che”:
7. Nei mesi successivi al parto, alla ripresa della normale vita intima di coppia,
accusava un dolore persistente all'atto sessuale, che le impediva Parte_1
di portare a termine il coito.
14. Le lesioni interne che sono residuate a dopo il parto hanno Parte_1
comportato l'estrema difficoltà dell'atto sessuale, con conseguente rarefazione degli atti sessuali di coppia.
Si indicano come tesi i signori: Dott.ssa di Toscolano Testimone_1
Maderno (BS), Dott. di Fiorenzuola, di Parte_3 Parte_4
Pumenengo (BG), di Calvisano (BS). Parte_5
Si chiede sentirsi i medesimi a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi alla controparte.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via principale, respingere l'appello proposto dagli appellanti, poiché infondato in fatto e in diritto, confermando l'impugnata sentenza.
In via subordinata, limitare il risarcimento dovuto agli appellanti agli importi ritenuti di giustizia.
pagina 4 di 16 In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta avversaria di autorizzazione al deposito della relazione del prof. posto che la stessa risulta del tutto Per_1
irrilevante ai fini del decidere, introducendo temi estranei al thema decidendum.
Ci si oppone alla richiesta di supplemento della CTU, o di richiamo dei periti a chiarimenti formulata dagli appellanti, considerata la completezza ed esaustività
della perizia, fermo restando che tale istanza è volta ad accertare profili di responsabilità mai contestati.
Ci si oppone alla prova per testi richiesta da controparte, poiché inammissibile,
per le ragioni che abbiamo già ampiamente esposto nella memoria ex art. 183,
VI co. n. 3 c.p.c. del 23.4.18.
Ci si oppone, altresì, alla richiesta di consulenza psicologica/psichiatrica, sugli attori, poiché del tutto esplorativa, posto la documentazione agli atti e gli esiti peritali escludono che questi abbiano sviluppato patologie psicologiche-
psichiatriche, in conseguenza dei fatti per cui è causa e “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi,
fatti o circostanze non provati” (Cass. civ., 15.12.17, n. 30218).
pagina 5 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 29.06.2017, i coniugi e Parte_1
convenivano innanzi al Tribunale di Brescia l' Parte_2 [...]
esponendo: Controparte_2
- che in data 4.07.2010 alle ore 9.22 , gravida di due gemelli alla Parte_1
trentasettesima settimana, si era recata al Pronto Soccorso Ostetrico
Ginecologico degli Spedali Civili per rottura delle membrane, a cui era seguito il travaglio e la nascita di una bambina e di un bambino;
- che il parto vaginale era risultato molto difficile, complicato dalla necessità di ricorrere all'uso di ventose ostetriche e da plurime lacerazioni della zona vaginale e del perineo;
- che, in esito al parto, era stata ricoverata in terapia intensiva ostetricia e sottoposta, in data 5.07.2010, ad un intervento di emergenza di sutura delle aree lacerate e quindi dimessa dopo una settimana;
- che nei mesi successivi, alla ripresa della normale vita intima di coppia,
accusava un dolore persistente all'atto sessuale e dunque si era Parte_1
rivolta a specialisti, quali il dott. e il dott. il quale Pt_3 Persona_2
aveva emesso la seguente diagnosi: “
1. dispareunia grave con comparsa alla
penetrazione di algie urenti localizzate alla commissura vulvare posteriore ed
alla regione vestibolare e di dolore puntorio pelvico più spesso lateralizzato al
paracolpo sinistro, sintomatologia che, protraendosi per la rimanente
estensione temporale del rapporto sessuale ed anche oltre, è tale da renderlo
pagina 6 di 16 molto difficoltoso;
2. Rarefazione dei rapporti sessuali con conseguente
interferenza sulla vita relazionale di coppia;
3. Occasionali algie all'introito
vaginale nello stare seduta su strutture rigide”.
Alla luce di queste premesse, gli attori allegavano profili di responsabilità
professionale della struttura consistiti i) nell'imperizia in relazione alla non accurata emostasi effettuata in occasione della sutura eseguita alle ore 15.45 del
4.07.2010 e ii) nella negligenza in relazione alla mancata revisione delle pareti vaginali in cui si era già verificato un importante sanguinamento;
che in relazione a dette condotte aveva patito un danno biologico Parte_1
temporaneo per invalidità corrispondente a circa due mesi per convalescenza per superare l'anemizzazione correlata alle gravi perdite ematiche subite, oltre ad un danno biologico pari al 14% (da personalizzare nella massima estensione del
45%) a cui aggiungere spese mediche per € 2.130,90 e il danno esistenziale quantificato in € 100.000.
Analogo danno esistenziale era chiesto da . Parte_2
resisteva: negava l'esistenza di profili di Controparte_3
responsabilità a carico dei sanitari in quanto la scelta del parto in via vaginale era stata corretta, come sostenuto anche dal consulente di parte attrice, e, dopo la nascita dei gemelli, i sanitari avevano provveduto alla sutura in narcosi;
al termine dell'intervento e posto il drenaggio pelvico, il sanguinamento era cessato, ma successivamente era comparsa una nuova emorragia che aveva costretto i sanitari ad un nuovo intervento in narcosi;
allegava che non vi era pagina 7 di 16 stata alcuna malpractise e che i disturbi alla sfera sessuale erano conseguenza dell'isterectomia praticata, la quale, come noto, era foriera di notevoli complicanze.
Istruita la lite con consulenza affidata alla dott. e al suo Persona_3
ausiliario dott. il Tribunale adito accoglieva la domanda Persona_4
attorea per quanto di ragione e condannava la convenuta a versare a Pt_1
l'importo di € 30.985 per danno non patrimoniale, € 1.400 per spese
[...]
mediche ed € 5.200 a per danno riflesso, oltre rivalutazione Parte_2
ed interessi e spese di lite.
In primis, il Tribunale ribadiva che non ricorrevano i presupposti per concedere agli attori un nuovo termine per il deposito di un'ulteriore consulenza di parte;
nel merito rilevava che la c.t.u. aveva accertato la lacunosità della cartella clinica, sicché non era possibile ricostruire esattamente la tempistica operativa di tutti i trattamenti posti in atto e definire l'eziopatogenesi precisa delle lesioni vaginali descritte, essendo prospettabile che queste si siano prodotte a seguito di manovre incongrue (ventosa difficile/Kristeller); che nella stessa consulenza era evidenziato, secondo un criterio probabilistico, che la dispareunia superficiale e profonda era derivata da un non corretta gestione terapeutica di Parte_1
per via di un'insufficienza tecnica nel controllo dell'emostasi.
Riconosciuta la responsabilità della struttura sanitaria, il primo giudice accordava la personalizzazione nella misura del 25% giungendo ad una quantificazione del danno non patrimoniale pari ad € 30.965 (sommatoria di €
pagina 8 di 16 20.785 per 10,5 punti, € 5.000 per danno morale ed € 5.200 per personalizzazione), mentre al coniuge era riconosciuto l'importo di Parte_2
€ 5.200, ossia la stessa somma accordata alla moglie per la personalizzazione.
e proponevano appello a cui resisteva Parte_1 Parte_2 [...]
. Controparte_3
La causa era rinviata dal consigliere istruttore alla data del 5.03.2025 per la rimessione al collegio, previa assegnazione dei termini di legge a ritroso per la precisazione elle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza per non aver dato ingresso ad un supplemento istruttorio con conseguente errore nella determinazione del danno biologico. Lamentano che il primo giudice aveva errato nel negare il deposito della relazione a firma del prof. Per_1
dell'Università di Milano secondo cui l'asportazione dell'utero sarebbe stata ingiustificata, a differenza da quanto sostenuto in consulenza. A detta di questo consulente, non vi era alcun accretismo placentare nel caso di specie e dunque l'asportazione dell'utero era stata inutile e foriera di danno.
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano l'omessa e/o insufficiente liquidazione del danno esistenziale in quanto a fronte di un danno biologico di relativa modesta entità le ripercussioni sulla vita individuale e quelle di coppia erano state molto pesanti.
Il primo motivo è infondato.
pagina 9 di 16 Circa la mancata autorizzazione alla produzione di una nuova consulenza di parte, questa Corte osserva che le consulenze di parte costituiscono allegazioni difensive che non necessitano di espressa autorizzazione;
la nuova consulenza può anche prodotta nel giudizio di appello, tuttavia, laddove essa sia utilizzata per argomentare quanto eccepito nella citazione in appello essa deve necessariamente essere depositata insieme agli altri atti in sede di costituzione, al precipuo scopo di non ledere il diritto di difesa della controparte (cfr. Corte
Appello Milano 1.10.2024 n. 2573) e nel caso concreto questa relazione a firma del prof. non è stata rinvenuta. Per_1
In ogni caso, pur volendo prescindere da questo elemento processuale in quanto stralci di detta relazione sono riportati per esteso nella citazione in appello, va dato atto che tale elaborato di parte introduce un tema di indagine del tutto nuovo, ossia il fatto che l'asportazione dell'utero sia stata ingiustificata per l'assenza dell'accretismo placentare.
Invero, la dott. nessuna criticità riferiva sul punto, nonostante Per_3
l'ampiezza dell'incarico ricevuto, ed anzi, dopo la descrizione dell'iter clinico della paziente, a fronte della persistente emorragia, dava atto che l'intervento di isterectomia era stato realizzato con le tecniche tipiche e che “… l'esame
istologico dell'utero è coerente con atonia del post partum, in presenza di
focolai di accretismo placentare, per cui non è passibile di critica e/o censura il
ricorso all'isterectomia come estrema misura salvavita …”
Ancora, nel suo parere medico legale del 16.05.2015 - posto a fondamento della pagina 10 di 16 citazione introduttiva (pagina 14 del doc. 5 attoreo) - il dott. Persona_2
espressamente individuava solo i due profili di responsabilità indicati in citazione e così scriveva “Se nulla si può imputare ai sanitari della ginecologia
degli ospedali civili di Brescia in relazione al isterectomia si deve nello stesso
tempo evidenziare che entrambi i profili di responsabilità sopra delineati si
dimostrano produttivi di danno alla salute della sig.ra la non accurata Pt_1
emostasi … contribuì infatti ad accentuare il grado di anemizzazione della
paziente e la mancata revisione sopra menzionata … è da ritenere …
responsabile della dispareunia e quindi delle importanti difficoltà nei rapporti
sessuali attualmente presenti”.
Nelle sue osservazioni, il consulente di parte attrice dott. si limitava a Per_5
censurare la quantificazione del danno, ritenuto troppo limitato, ma nessuna doglianza sollevava in ordine alla presunta inutilità dell'intervento di isterectomia.
In definitiva, anche a voler ritenere ammissibile la produzione documentale, la stessa avrebbe introdotto un tema di indagine nuovo e, per giunta, già analizzato negativamente dalla c.t.u. e dagli stessi consulenti di parte attrice.
Resta pertanto assorbita la questione del risarcimento dell'invalidità temporanea in quanto nessun periodo di inabilità era riconoscibile in quanto assorbito dal periodo di cura e convalescenza necessario all'intervento di isterectomia.
Il secondo motivo merita limitato accoglimento solo con riguardo alla posizione di . Parte_2
pagina 11 di 16 La consulente dott. anche a fronte dei rilievi critici, ribadiva la sua Per_3
quantificazione del danno biologico permanente a danno di nella Parte_1
misura del 10/11% poiché, nel caso de quo, non si configurava alcuna impotenza
coeundi e che parte della sintomatologia lamentata sarebbe comunque residuata anche in caso di evoluzione clinica regolare, di talché di postumi permanenti di natura iatrogena individuati nella dispareunia profonda erano da ritenere incidenti negativamente sull'integrità psicofisica nella misura sopra indicata.
In coerenza, il primo giudice ha liquidato il danno biologico sulla scorta delle tabelle milanesi vigenti all'epoca, ha accordato il danno morale e la personalizzazione nella misura del 25% (dandosi atto che il tetto massimo del
30% fisato dal codice delle assicurazioni private è imperativo e vincolante – cfr.
Cass. 25.01.2024 n. 2433) giungendo ad una corretta liquidazione del danno patito da Parte_1
Di contro, non ha cittadinanza nel nostro ordinamento il c.d. danno esistenziale,
pure riconosciuto in passato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Dopo l'arresto di sezioni unite n. 26972/2008 detta forma di danno, sebbene utilizzata in forma descrittiva, non ha propriamente autonomia in quanto già
compresa nella più ampia nozione di danno non patrimoniale. Il danno alla salute è per sua natura onnicomprensivo nel senso che la lesione della salute fa sorgere il diritto al risarcimento a prescindere dalle attività relazionali compromesse e dai distretti corporei interessati dalla lesione.
Il danno alla salute deve consistere in una malattia accertabile ed è inutile parlare pagina 12 di 16 di danno estetico, danno sessuale, danno alla vita di relazione, danno psichico et
similia in quanto si tratta di compromissioni all'integrità della persona in senso lato e come tali vanno valutate e accertate.
Una volta che la consulente, con motivazione ampia e condivisibile, ha spiegato che i postumi permanenti per erano pari al 10,11%; che il giudice Parte_1
di prime cure ha accordato il ristoro del danno morale e la personalizzazione in misura prossima al massimo consentito, non vi è spazio per il risarcimento di altri danni, pena un'inammissibile duplicazione delle poste risarcitorie.
Con riguardo alla posizione del coniuge , il primo giudice ha Parte_2
riconosciuto l'esistenza del c.d. danno riflesso, che è pur sempre danno proprio di un prossimo congiunto della vittima primaria, che consiste nella sofferenza morale per le lesioni subite dal congiunto e nella compromissione del rapporto tra vittima primaria e secondaria. Tale forma di danno non piò mai essere ritenuto in re ipsa, ma va dedotto e provato in concreto, anche attraverso presunzioni, e in genere occorre che la lesione sia tale da compromettere lo svolgimento del rapporto parentale – e per questo normalmente detta forma di danno viene accordata in ipotesi di macrolesioni, fattispecie non ricorrente nel caso concreto.
Tuttavia, la struttura appellata non ha svolto alcuna censura in punto an debeatur
(e in effetti la compromissione della vita intima della coppia ha riflessi anche per la posizione del coniuge), di talché l'unica questione risiede nella quantificazione di questa forma di danno.
pagina 13 di 16 Sul punto, non esistono orientamenti consolidati nella giurisprudenza con conseguenti liquidazioni davvero molto diversificate, sicché la Suprema Corte,
analogamente a quanto già sancito in tema di perdita del rapporto parentale, ha stabilito che per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale si deve fare applicazione a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità
di quantificazione del danno, come quelle predisposte dal Tribunale di Roma
(cfr. Cass. 17.05.2023 n. 13540).
Facendo dunque applicazione della Tabella di Roma del 2023, a Parte_2
vanno attribuiti 34 punti (20 in relazione al rapporto di coniugio, 8 per
[...]
l'età della vittima primaria e 7 per l'età di quella secondaria), detto punteggio va moltiplicato per € 3.474 in quanto non vi sono nel caso concreto profili di assistenza per un totale di € 121.590 e quindi moltiplicato per la percentuale di invalidità accordata del 10,5%, deriva una debenza di € 12.767.
La somma va devalutata all'epoca del fatto, ossia € 9.867 e maggiorata di rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata in base ai criteri dati da
S.U. 17.02.1995 n. 1712, di talché ad oggi sono maturati € 2.900 per rivalutazione ed € 2.188 per interessi per un danno di € 14.955, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo.
In questi limitati termini va accolto il gravame.
è totalmente soccombente e quindi deve rifondare a parte Parte_1
convenuta le spese del grado (scaglione compreso tra € 52.001 ed € 260.000
individuato in base a quanto chiesto) che vengono liquidate in complessivi €
pagina 14 di 16 9.991 per compenso (di cui € 2.977 per la fase di studio della controversia, €
1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale),
oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a, come per legge, mentre parte appellata deve rifondere le spese del grado a in ragione Parte_2
della maggior somma riconosciuta in appello (scaglione di valore compreso tra €
5.201 ed € 26.000), ossia € 804 per borsuali ed € 3.966 per compenso (di cui €
1.134 per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Resta ferma la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 a carico di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 179/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data 30.03.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- in parziale riforma della sentenza gravata, ridetermina l'ammontare del danno subito da in € 14.955, oltre interessi legali ex art. 1284 Parte_2
primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_3
spese del presente grado, liquidate come in parte motiva;
pagina 15 di 16 - condanna di Brescia a rifondere a Controparte_3 Parte_2
le spese del grado che liquida come in parte motiva;
[...]
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 16 di 16
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità
ha pronunciato la seguente professionale
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 313/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 05/03/2025, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Ambrogio Florioli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Brescia via
Gramsci n. 30, in forza di deleghe stese in calce alla citazione di primo grado;
APPELLANTI
CONTRO pagina 1 di 16 Controparte_1
(C.F. ), con sede in Brescia, in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Munafò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via Lamarmora n. 40/a,
giusta delega allegata alla comparsa,
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 179/2023 emessa dal Tribunale di Brescia
pubblicata in data 30.01.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'adita Corte, contrariis reiectis, in riforma parziale dell'impugnata decisione,
1. accertare che l'Appellante ha patito, in occasione del parto del Parte_1
04.07.2010, una invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 60 ed una invalidità permanente pari a 14 punti percentuali, ovvero nella misura diversa che il Giudice riterrà di liquidare alla luce delle risultanze istruttorie, e che dette invalidità sono da ricondursi a condotte imperite e/o negligenti tenute dai sanitari in occasione del detto parto, come emerse in corso di lite;
2. condannare in conseguenza l' a Controparte_2
risarcire all'Appellante il danno non patrimoniale per € Parte_1
169.892,00, comprensivo di quello “esistenziale” stimato in sé ca. 100,000 €,
ovvero per la diversa somma che il giudice riterrà liquidabile anche con giudizio pagina 2 di 16 di equità;
3. condannare in conseguenza l' a Controparte_2
risarcire a il danno esistenziale per € 100.000, ovvero per la Parte_2
diversa somma che il Giudice riterrà liquidabile anche con giudizio di equità;
4. con rifusione delle spese di lite, di C.T.U. e di CTP, anche della fase mediatoria, di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, si chiede, previa riforma dell'ordinanza di diniego del
16.11.2018 e del 30.11.2020,
a) di esser autorizzati a depositare relazione che l'appellante ha fatto redigere al prof. Per_1
b) che si ammesso un supplemento di consulenza medico legale/ richiamo del
CTU a chiarimenti, chiarimenti che devono intendersi concernenti la verifica del tenore degli esami istologici eseguiti sui tessuti prelevati dalla signora in Pt_1
occasione del parto, collo specifico quesito di accertare se da essi emerga o meno accretismo placentare giustificante l'asportazione dell'utero ed accertare ulteriori correlati profili di responsabilità medica del personale sanitario intervenuto in occasione del parto del 04.07.2010 e cure successive;
su questi profili dovrà poi accertare il nesso causale fra la condotta inadempiente dei sanitari come individuata ed il danno all'integrità fisica patito dall'attrice e procedere a nuova stima dell'invalidità permanente che affligge l'Appellante
Parte_1
c) che sia ammessa consulenza psicologica/psichiatrica, per stimare l'incidenza pagina 3 di 16 della menomazione fisica che affligge l'Appellante sulla vita Parte_1
intima di coppia dei ricorrenti.
d) ammettersi prova per testi come già articolata nella memoria ex art. 183/VI n.
2 c.p.c., sulle seguenti circostanze, premessa la dicitura “Vero che”:
7. Nei mesi successivi al parto, alla ripresa della normale vita intima di coppia,
accusava un dolore persistente all'atto sessuale, che le impediva Parte_1
di portare a termine il coito.
14. Le lesioni interne che sono residuate a dopo il parto hanno Parte_1
comportato l'estrema difficoltà dell'atto sessuale, con conseguente rarefazione degli atti sessuali di coppia.
Si indicano come tesi i signori: Dott.ssa di Toscolano Testimone_1
Maderno (BS), Dott. di Fiorenzuola, di Parte_3 Parte_4
Pumenengo (BG), di Calvisano (BS). Parte_5
Si chiede sentirsi i medesimi a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi alla controparte.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via principale, respingere l'appello proposto dagli appellanti, poiché infondato in fatto e in diritto, confermando l'impugnata sentenza.
In via subordinata, limitare il risarcimento dovuto agli appellanti agli importi ritenuti di giustizia.
pagina 4 di 16 In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta avversaria di autorizzazione al deposito della relazione del prof. posto che la stessa risulta del tutto Per_1
irrilevante ai fini del decidere, introducendo temi estranei al thema decidendum.
Ci si oppone alla richiesta di supplemento della CTU, o di richiamo dei periti a chiarimenti formulata dagli appellanti, considerata la completezza ed esaustività
della perizia, fermo restando che tale istanza è volta ad accertare profili di responsabilità mai contestati.
Ci si oppone alla prova per testi richiesta da controparte, poiché inammissibile,
per le ragioni che abbiamo già ampiamente esposto nella memoria ex art. 183,
VI co. n. 3 c.p.c. del 23.4.18.
Ci si oppone, altresì, alla richiesta di consulenza psicologica/psichiatrica, sugli attori, poiché del tutto esplorativa, posto la documentazione agli atti e gli esiti peritali escludono che questi abbiano sviluppato patologie psicologiche-
psichiatriche, in conseguenza dei fatti per cui è causa e “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi,
fatti o circostanze non provati” (Cass. civ., 15.12.17, n. 30218).
pagina 5 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 29.06.2017, i coniugi e Parte_1
convenivano innanzi al Tribunale di Brescia l' Parte_2 [...]
esponendo: Controparte_2
- che in data 4.07.2010 alle ore 9.22 , gravida di due gemelli alla Parte_1
trentasettesima settimana, si era recata al Pronto Soccorso Ostetrico
Ginecologico degli Spedali Civili per rottura delle membrane, a cui era seguito il travaglio e la nascita di una bambina e di un bambino;
- che il parto vaginale era risultato molto difficile, complicato dalla necessità di ricorrere all'uso di ventose ostetriche e da plurime lacerazioni della zona vaginale e del perineo;
- che, in esito al parto, era stata ricoverata in terapia intensiva ostetricia e sottoposta, in data 5.07.2010, ad un intervento di emergenza di sutura delle aree lacerate e quindi dimessa dopo una settimana;
- che nei mesi successivi, alla ripresa della normale vita intima di coppia,
accusava un dolore persistente all'atto sessuale e dunque si era Parte_1
rivolta a specialisti, quali il dott. e il dott. il quale Pt_3 Persona_2
aveva emesso la seguente diagnosi: “
1. dispareunia grave con comparsa alla
penetrazione di algie urenti localizzate alla commissura vulvare posteriore ed
alla regione vestibolare e di dolore puntorio pelvico più spesso lateralizzato al
paracolpo sinistro, sintomatologia che, protraendosi per la rimanente
estensione temporale del rapporto sessuale ed anche oltre, è tale da renderlo
pagina 6 di 16 molto difficoltoso;
2. Rarefazione dei rapporti sessuali con conseguente
interferenza sulla vita relazionale di coppia;
3. Occasionali algie all'introito
vaginale nello stare seduta su strutture rigide”.
Alla luce di queste premesse, gli attori allegavano profili di responsabilità
professionale della struttura consistiti i) nell'imperizia in relazione alla non accurata emostasi effettuata in occasione della sutura eseguita alle ore 15.45 del
4.07.2010 e ii) nella negligenza in relazione alla mancata revisione delle pareti vaginali in cui si era già verificato un importante sanguinamento;
che in relazione a dette condotte aveva patito un danno biologico Parte_1
temporaneo per invalidità corrispondente a circa due mesi per convalescenza per superare l'anemizzazione correlata alle gravi perdite ematiche subite, oltre ad un danno biologico pari al 14% (da personalizzare nella massima estensione del
45%) a cui aggiungere spese mediche per € 2.130,90 e il danno esistenziale quantificato in € 100.000.
Analogo danno esistenziale era chiesto da . Parte_2
resisteva: negava l'esistenza di profili di Controparte_3
responsabilità a carico dei sanitari in quanto la scelta del parto in via vaginale era stata corretta, come sostenuto anche dal consulente di parte attrice, e, dopo la nascita dei gemelli, i sanitari avevano provveduto alla sutura in narcosi;
al termine dell'intervento e posto il drenaggio pelvico, il sanguinamento era cessato, ma successivamente era comparsa una nuova emorragia che aveva costretto i sanitari ad un nuovo intervento in narcosi;
allegava che non vi era pagina 7 di 16 stata alcuna malpractise e che i disturbi alla sfera sessuale erano conseguenza dell'isterectomia praticata, la quale, come noto, era foriera di notevoli complicanze.
Istruita la lite con consulenza affidata alla dott. e al suo Persona_3
ausiliario dott. il Tribunale adito accoglieva la domanda Persona_4
attorea per quanto di ragione e condannava la convenuta a versare a Pt_1
l'importo di € 30.985 per danno non patrimoniale, € 1.400 per spese
[...]
mediche ed € 5.200 a per danno riflesso, oltre rivalutazione Parte_2
ed interessi e spese di lite.
In primis, il Tribunale ribadiva che non ricorrevano i presupposti per concedere agli attori un nuovo termine per il deposito di un'ulteriore consulenza di parte;
nel merito rilevava che la c.t.u. aveva accertato la lacunosità della cartella clinica, sicché non era possibile ricostruire esattamente la tempistica operativa di tutti i trattamenti posti in atto e definire l'eziopatogenesi precisa delle lesioni vaginali descritte, essendo prospettabile che queste si siano prodotte a seguito di manovre incongrue (ventosa difficile/Kristeller); che nella stessa consulenza era evidenziato, secondo un criterio probabilistico, che la dispareunia superficiale e profonda era derivata da un non corretta gestione terapeutica di Parte_1
per via di un'insufficienza tecnica nel controllo dell'emostasi.
Riconosciuta la responsabilità della struttura sanitaria, il primo giudice accordava la personalizzazione nella misura del 25% giungendo ad una quantificazione del danno non patrimoniale pari ad € 30.965 (sommatoria di €
pagina 8 di 16 20.785 per 10,5 punti, € 5.000 per danno morale ed € 5.200 per personalizzazione), mentre al coniuge era riconosciuto l'importo di Parte_2
€ 5.200, ossia la stessa somma accordata alla moglie per la personalizzazione.
e proponevano appello a cui resisteva Parte_1 Parte_2 [...]
. Controparte_3
La causa era rinviata dal consigliere istruttore alla data del 5.03.2025 per la rimessione al collegio, previa assegnazione dei termini di legge a ritroso per la precisazione elle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza per non aver dato ingresso ad un supplemento istruttorio con conseguente errore nella determinazione del danno biologico. Lamentano che il primo giudice aveva errato nel negare il deposito della relazione a firma del prof. Per_1
dell'Università di Milano secondo cui l'asportazione dell'utero sarebbe stata ingiustificata, a differenza da quanto sostenuto in consulenza. A detta di questo consulente, non vi era alcun accretismo placentare nel caso di specie e dunque l'asportazione dell'utero era stata inutile e foriera di danno.
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano l'omessa e/o insufficiente liquidazione del danno esistenziale in quanto a fronte di un danno biologico di relativa modesta entità le ripercussioni sulla vita individuale e quelle di coppia erano state molto pesanti.
Il primo motivo è infondato.
pagina 9 di 16 Circa la mancata autorizzazione alla produzione di una nuova consulenza di parte, questa Corte osserva che le consulenze di parte costituiscono allegazioni difensive che non necessitano di espressa autorizzazione;
la nuova consulenza può anche prodotta nel giudizio di appello, tuttavia, laddove essa sia utilizzata per argomentare quanto eccepito nella citazione in appello essa deve necessariamente essere depositata insieme agli altri atti in sede di costituzione, al precipuo scopo di non ledere il diritto di difesa della controparte (cfr. Corte
Appello Milano 1.10.2024 n. 2573) e nel caso concreto questa relazione a firma del prof. non è stata rinvenuta. Per_1
In ogni caso, pur volendo prescindere da questo elemento processuale in quanto stralci di detta relazione sono riportati per esteso nella citazione in appello, va dato atto che tale elaborato di parte introduce un tema di indagine del tutto nuovo, ossia il fatto che l'asportazione dell'utero sia stata ingiustificata per l'assenza dell'accretismo placentare.
Invero, la dott. nessuna criticità riferiva sul punto, nonostante Per_3
l'ampiezza dell'incarico ricevuto, ed anzi, dopo la descrizione dell'iter clinico della paziente, a fronte della persistente emorragia, dava atto che l'intervento di isterectomia era stato realizzato con le tecniche tipiche e che “… l'esame
istologico dell'utero è coerente con atonia del post partum, in presenza di
focolai di accretismo placentare, per cui non è passibile di critica e/o censura il
ricorso all'isterectomia come estrema misura salvavita …”
Ancora, nel suo parere medico legale del 16.05.2015 - posto a fondamento della pagina 10 di 16 citazione introduttiva (pagina 14 del doc. 5 attoreo) - il dott. Persona_2
espressamente individuava solo i due profili di responsabilità indicati in citazione e così scriveva “Se nulla si può imputare ai sanitari della ginecologia
degli ospedali civili di Brescia in relazione al isterectomia si deve nello stesso
tempo evidenziare che entrambi i profili di responsabilità sopra delineati si
dimostrano produttivi di danno alla salute della sig.ra la non accurata Pt_1
emostasi … contribuì infatti ad accentuare il grado di anemizzazione della
paziente e la mancata revisione sopra menzionata … è da ritenere …
responsabile della dispareunia e quindi delle importanti difficoltà nei rapporti
sessuali attualmente presenti”.
Nelle sue osservazioni, il consulente di parte attrice dott. si limitava a Per_5
censurare la quantificazione del danno, ritenuto troppo limitato, ma nessuna doglianza sollevava in ordine alla presunta inutilità dell'intervento di isterectomia.
In definitiva, anche a voler ritenere ammissibile la produzione documentale, la stessa avrebbe introdotto un tema di indagine nuovo e, per giunta, già analizzato negativamente dalla c.t.u. e dagli stessi consulenti di parte attrice.
Resta pertanto assorbita la questione del risarcimento dell'invalidità temporanea in quanto nessun periodo di inabilità era riconoscibile in quanto assorbito dal periodo di cura e convalescenza necessario all'intervento di isterectomia.
Il secondo motivo merita limitato accoglimento solo con riguardo alla posizione di . Parte_2
pagina 11 di 16 La consulente dott. anche a fronte dei rilievi critici, ribadiva la sua Per_3
quantificazione del danno biologico permanente a danno di nella Parte_1
misura del 10/11% poiché, nel caso de quo, non si configurava alcuna impotenza
coeundi e che parte della sintomatologia lamentata sarebbe comunque residuata anche in caso di evoluzione clinica regolare, di talché di postumi permanenti di natura iatrogena individuati nella dispareunia profonda erano da ritenere incidenti negativamente sull'integrità psicofisica nella misura sopra indicata.
In coerenza, il primo giudice ha liquidato il danno biologico sulla scorta delle tabelle milanesi vigenti all'epoca, ha accordato il danno morale e la personalizzazione nella misura del 25% (dandosi atto che il tetto massimo del
30% fisato dal codice delle assicurazioni private è imperativo e vincolante – cfr.
Cass. 25.01.2024 n. 2433) giungendo ad una corretta liquidazione del danno patito da Parte_1
Di contro, non ha cittadinanza nel nostro ordinamento il c.d. danno esistenziale,
pure riconosciuto in passato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Dopo l'arresto di sezioni unite n. 26972/2008 detta forma di danno, sebbene utilizzata in forma descrittiva, non ha propriamente autonomia in quanto già
compresa nella più ampia nozione di danno non patrimoniale. Il danno alla salute è per sua natura onnicomprensivo nel senso che la lesione della salute fa sorgere il diritto al risarcimento a prescindere dalle attività relazionali compromesse e dai distretti corporei interessati dalla lesione.
Il danno alla salute deve consistere in una malattia accertabile ed è inutile parlare pagina 12 di 16 di danno estetico, danno sessuale, danno alla vita di relazione, danno psichico et
similia in quanto si tratta di compromissioni all'integrità della persona in senso lato e come tali vanno valutate e accertate.
Una volta che la consulente, con motivazione ampia e condivisibile, ha spiegato che i postumi permanenti per erano pari al 10,11%; che il giudice Parte_1
di prime cure ha accordato il ristoro del danno morale e la personalizzazione in misura prossima al massimo consentito, non vi è spazio per il risarcimento di altri danni, pena un'inammissibile duplicazione delle poste risarcitorie.
Con riguardo alla posizione del coniuge , il primo giudice ha Parte_2
riconosciuto l'esistenza del c.d. danno riflesso, che è pur sempre danno proprio di un prossimo congiunto della vittima primaria, che consiste nella sofferenza morale per le lesioni subite dal congiunto e nella compromissione del rapporto tra vittima primaria e secondaria. Tale forma di danno non piò mai essere ritenuto in re ipsa, ma va dedotto e provato in concreto, anche attraverso presunzioni, e in genere occorre che la lesione sia tale da compromettere lo svolgimento del rapporto parentale – e per questo normalmente detta forma di danno viene accordata in ipotesi di macrolesioni, fattispecie non ricorrente nel caso concreto.
Tuttavia, la struttura appellata non ha svolto alcuna censura in punto an debeatur
(e in effetti la compromissione della vita intima della coppia ha riflessi anche per la posizione del coniuge), di talché l'unica questione risiede nella quantificazione di questa forma di danno.
pagina 13 di 16 Sul punto, non esistono orientamenti consolidati nella giurisprudenza con conseguenti liquidazioni davvero molto diversificate, sicché la Suprema Corte,
analogamente a quanto già sancito in tema di perdita del rapporto parentale, ha stabilito che per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale si deve fare applicazione a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità
di quantificazione del danno, come quelle predisposte dal Tribunale di Roma
(cfr. Cass. 17.05.2023 n. 13540).
Facendo dunque applicazione della Tabella di Roma del 2023, a Parte_2
vanno attribuiti 34 punti (20 in relazione al rapporto di coniugio, 8 per
[...]
l'età della vittima primaria e 7 per l'età di quella secondaria), detto punteggio va moltiplicato per € 3.474 in quanto non vi sono nel caso concreto profili di assistenza per un totale di € 121.590 e quindi moltiplicato per la percentuale di invalidità accordata del 10,5%, deriva una debenza di € 12.767.
La somma va devalutata all'epoca del fatto, ossia € 9.867 e maggiorata di rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata in base ai criteri dati da
S.U. 17.02.1995 n. 1712, di talché ad oggi sono maturati € 2.900 per rivalutazione ed € 2.188 per interessi per un danno di € 14.955, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo.
In questi limitati termini va accolto il gravame.
è totalmente soccombente e quindi deve rifondare a parte Parte_1
convenuta le spese del grado (scaglione compreso tra € 52.001 ed € 260.000
individuato in base a quanto chiesto) che vengono liquidate in complessivi €
pagina 14 di 16 9.991 per compenso (di cui € 2.977 per la fase di studio della controversia, €
1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale),
oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a, come per legge, mentre parte appellata deve rifondere le spese del grado a in ragione Parte_2
della maggior somma riconosciuta in appello (scaglione di valore compreso tra €
5.201 ed € 26.000), ossia € 804 per borsuali ed € 3.966 per compenso (di cui €
1.134 per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Resta ferma la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 a carico di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 179/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data 30.03.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- in parziale riforma della sentenza gravata, ridetermina l'ammontare del danno subito da in € 14.955, oltre interessi legali ex art. 1284 Parte_2
primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_3
spese del presente grado, liquidate come in parte motiva;
pagina 15 di 16 - condanna di Brescia a rifondere a Controparte_3 Parte_2
le spese del grado che liquida come in parte motiva;
[...]
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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