Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/04/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n.1290/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. LEONETTI SEBASTIANO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
; CP_1
-parte resistente contumace- all'udienza del 08/04/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - La domanda attorea – nella parte in cui è diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa dell'insussistenza in capo all' del CP_1 diritto di ripetere l'importo corrisposto in favore della parte ricorrente a titolo di indennità NASPI per tutto il periodo oggetto di causa – è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
I.1. - A fondamento della sua pretesa la parte ricorrente ha dedotto che aveva stipulato in data 22/10/2021 con la società un contratto di lavoro part-time a tempo Parte_2 indeterminato, che era cessato, giusta trasmissione in via
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che in data
14/06/2022 aveva stipulato con la società un Controparte_2 contratto di lavoro a tempo determinato stagionale con termine di scadenza del 31/08/2022 (poi prorogato sino al 26/09/2022); che aveva presentato telematicamente in data 30/09/2022 all' per CP_1 il tramite del patronato, la sua domanda di indennità NASpI, che era stata accolta per la durata di 144 giorni (si veda la comunicazione del 05/10/2022); che in data 14/04/2023 era stata rilasciata dall' la Certificazione Unica 2023 (anno Parte_2
d'imposta 2022) contenete un errore nel riportare la data di cessazione del rapporto di lavoro (07/11/2022); che, a fronte di tale errata comunicazione, l' aveva bloccato l'erogazione CP_1 della NASPI e aveva preannunciato la richiesta di ripetizione della somma erogata, in quanto asseritamente non spettante in ragione della presunta rioccupazione alle dipendenze dell' Pt_2
sino al 07/11/2022; che in data 15/05/2023 aveva
[...] contestato, senza alcun esito positivo, l'arbitrario comportamento della ex società datrice di lavoro;
che con raccomandata a/r n.66483695604-0 del 29/05/2023 aveva ricevuto la comunicazione relativa all'accertamento dell'indebito percepimento dell'indennità NASpI n.947558/2022 (con la contestuale richiesta di restituzione della somma complessiva di Euro 2.352,96) per asserita rioccupazione alle dipendenze dell' che in Parte_2 data 16/06/2023 aveva presentato a mezzo PEC, senza alcun esito positivo, all' Controparte_3
dell' e in data 05/07/2023 aveva
[...] Parte_2 notificato all' , a mezzo PEC, istanza di annullamento in CP_1 autotutela della richiesta di ripetizione d'indebito; che in data
08/08/2023 aveva presentato ricorso in via amministrativa, che era stato rigettato con la seguente motivazione: “…alla data di presentazione della domanda Naspi 30/09/2022 risulta sussistente un altro rapporto di lavoro dipendente per il quale non risulta presentato la dichiarazione del reddito presunto 2022”.
2 II. - Ritualmente convenuto in giudizio, l' è rimasto CP_1 contumace.
III. - Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
III.1. - In via preliminare, occorre evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. Lav., Sentenza n.
2739 del 11/02/2016 (Rv. 638721 - 01)], «In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto» [si veda in tal senso anche Cass. Sez. Un., Sentenza
n.18046 del 04/08/2010 (Rv. 614146 - 01)].
III.2. - Ciò premesso in punto di diritto, si ritiene che la parte ricorrente – in ragione della comunicazione datata 12/05/2023 CP_1 riguardante la ripetizione della somma erogata a titolo di indennità Naspi e della motivazione posta a fondamento della richiesta di ripetizione [“È stata corrisposta indennità di disoccupazione Naspi parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge” – all.9 del fascicolo di parte ricorrente] e della comunicazione datata 23/09/2023 CP_1 riguardante l'esito negativo del ricorso presentato in via amministrativa e della motivazione posta a fondamento della delibera di rigetto [“…alla data di presentazione della domanda
Naspi 30/09/2022 risulta sussistente un altro rapporto di lavoro dipendente per il quale non risulta presentato la dichiarazione del reddito presunto 2022”] – avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi del diritto di percepire il trattamento economico per il periodo in contestazione nella misura, in cui era stata già erogata dall' . CP_1
III.3. - Ciò premesso, si evidenzia che la parte ricorrente ha assolto al suo onere probatorio, in quanto ha documentato – previa
3 produzione della documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della (MODULO Parte_2
RECESSO RAPPORTO DI LAVORO con decorrenza dal 06/06/2022, che era stato trasmesso telematicamente in data 30/05/2022 – all.to 2) e all'instaurazione del successivo rapporto di lavoro con contratto a termine (dal 14/06/2022 al 31/08/2022, termine di durata prorogato fino al 26/09/2022) alle dipendenze di altra società
[...]
(contratto di lavoro a tempo determinato stagionale – CP_4 all.4) – che all'epoca della presentazione della domanda amministrativa del 30/09/2022 (all.5) aveva cessato ogni rapporto di lavoro sia con la sia con la società Parte_3 [...]
sicché la data di cessazione del rapporto di lavoro CP_4 riportata dalla società nella Certificazione Unica Parte_2
2023 (07/11/2022) era frutto di un errore, anche in considerazione del fatto che, tenuto conto delle due sedi lavorative distanti tra di loro circa 140 km ( in Andria e in Parte_2 CP_4
Ostuni), non sarebbe stato neppure ipotizzabile lo svolgimento contemporaneamente di entrambe le attività lavorative.
III.4. - È evidente, quindi, che in difetto di ulteriori emergenze istruttorie di segno contrario, da cui inferire la “rioccupazione” della parte ricorrente o la sussistenza di “un altro rapporto di lavoro dipendente” alla data di presentazione della domanda amministrativa del 30/09/2022, il ricorso deve trovare integrale accoglimento, in quanto la richiesta di ripetizione di indebito avanzata dall' è illegittima. CP_1
III.4.1. - Consequenzialmente, deve anche essere affermato il diritto della parte ricorrente di ricevere il saldo della somma ancora spettante a titolo di indennità NASPI, oltre accessori come per legge.
IV. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito dello scaglione di riferimento (fino ad Euro 5.200,00) secondo valori prossimi ai minimi tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di alcuna attività istruttoria – vanno poste a carico dell' secondo soccombenza CP_1
4 con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-dichiara l'illegittimità dell'indebito a carico della parte ricorrente di Euro 2.352,96 relativo alla comunicazione di indebito NASpI n.947558/2022 datata 12/05/2023 per la causale di cui in motivazione;
-condanna l' a pagare in favore della parte ricorrente la CP_1 somma residua a titolo di indennità NASpI, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla stessa somma, salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
-condanna l' a rifondere nei confronti della parte ricorrente CP_1 le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 886,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre
Euro 43,00 per esborsi, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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