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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 24/05/2024, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 89 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 24/05/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TERRA ANTONELLA e per l'avv. PIERLUIGI D'AMORE CP_1
in sostituzione dell'avv. DE MARZO. Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa . L'avv. TERRA chiede la decisione dela causa riportandosi Persona_1
alle conclusioni del ricorso precisando la misura del danno biologico facendo riferimento alle conclusioni medico legali da unificarsi la precedente danno biologico.
Chiede la condanna al pagamento delle spese di lite ed al rimborso del contributo unificato. L'avv. D'AMORE chiede in via preliminare rinvio per esame della CTU depositata in data 20.5.2024; in subordine si riporta, chiede il rigetto del ricorso impugnando la CTU e chiedendone il rinnovo. In estremo subordine compensate le spese , anche in via parziale, stante la differenza tra quanto richiesto e quanto accertato. Chiede termine per note conclusionali. L'av. si oppone e contesta CP_2
quanto dedotto da controparte
IL GIUDICE ONORARIO rilevato che eventuali osservazioni alla CTU dovevano essere formulate nel termine concesso nel provvedimento di conferimento dell'incarico peritale rigetta l'istanza dell' e decide come da separata sentenza. CP_1
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 89 2023 promossa da:
), elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._1
in Indirizzo Telematico con l'avv. TERRA ANTONELLA ( ), C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in AVEZZANO Via Liguria 26 CP_1 P.IVA_1
con l'avv. MANUELA DE MARZO ( ), dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO : riconoscimento di malattia professionale
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.2.2023 parte ricorrente assumeva di aver inoltrato all' domanda di riconoscimento della malattia professionale consistente in CP_1
“Lombosciatalgia e protrusioni discali multiple L1-L2, L4-L5, L5-S1” e lamentava che la domanda ed i successivi ricorsi amministrativi venivano respinti.
Tanto premesso, il ricorrente adiva l'intestato Tribunale, nella funzione di Giudice del
Lavoro, per ottenere l'accertamento di una menomazione dell'integrità psico-fisica
- 2 - nella misura pari o superiore al 5427% previa unificazione con quanto riconosciuto per altre patologie.
In particolare, la parte ricorrente affermava che la suddetta patologia fosse riconducibile all'esercizio dell'attività lavorativa svolta, per circa quindici anni, con mansioni di autista addetto al servizio di autotrasporto e movimentazione di macchine complesse da cantiere di muratore-operaio edile”.
Escussi alcuni testi ed acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dall'esame degli estratti contributi risulta che il ricorrente ha lavorato dal 1986 quale titolare di ditta artigiana edile e poi quale dipendente di varie società edili fino al 2022.
I testi escussi, colleghi di lavoro del ricorrente (il primo dal 2008 ed il secondo per circa 10 anni) hanno confermato che il signor ha lavorato per circa 15 Parte_1
anni, fino al 2022 quale operaio edile e autista di macchine da cantiere per vari ditte precisando di aver visto il ricorrente mentre lavorava.
Gli stessi testi hanno anche confermato che l'orario di lavoro era dalle 7.00 alle ore
17,00 per cinque giorni a settimana e con un'ora di pausa.
Il teste ha anche precisato che nel cantiere in L'Aquila si lavorava anche Tes_1
sabato e domenica fino a 12 ore al giorno.
I testi hanno inoltre confermato che le mansioni svolte dal signor Parte_1
(demolizione di interni di edifici, di balconi, scale, tetti e rifacimento e nella ristrutturazione degli edifici, tramezzatura ed intonaco di muri, smantellamento finestre) richiedevano l'utilizzo di vari strumenti (martelli, demolitori, martelli penumatici), l'effettuazione di movimenti ripetitivi e l'assunzione di posizioni coatte anche per l'intero orario di lavoro (rimanendo in ginocchio e accovacciandosi a terra)
Inoltre il ricorrente provvedeva al trasporto manuale di materiali pesanti da 15 kg a
100 kg. (mattoni, sacchi di cemento, detriti) in quanto non vi erano mezzi meccanici di trasporto di detti materiali.
Gli stessi testi hanno anche confermato che il ricorrente guidava anche macchine complesse da cantiere (escavatori, pale meccaniche, muletti e rulli compressori) e per
- 3 - tale ragione veniva sottoposto alle vibrazioni del sedile ed effettuava movimenti manuali ripetuti per la guida di tali mezzi.
Il consulente tecnico d'ufficio Dott.ssa ha concluso il giudizio ritenendo Persona_2
che “il sig. sia affetto da “Lombosciatalgia e protrusioni Parte_1
discali multiple L1-L2, L4-L5, L5-S1” di origine professionale. Detto assunto scaturisce dalla convergenza del dato anamnestico patologico remoto, lavorativo e strumentale. Il danno biologico attribuibile alla suddetta tecnopatia, facendo riferimento alle Tabelle delle Menomazioni DLgs 38/2000, voce 193, è valutabile nella misura dell'8% (otto per cento), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa. Per quanto concerne la valutazione globale, unificando con i precedenti riconoscimenti (38%), possiamo ritenere congrua una complessiva menomazione relativa dell'efficienza psico-fisica valutabile in misura pari al 43%
(quarantatre per cento)”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa CP_1
trarsi un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., deve, pertanto, essere riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire una rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che è affetto dalla malattia dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura complessiva del 43% previa unificazione con quanto riconosciuto per altre patologie;
- 4 - - condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente una rendita CP_1
commisurata alla suddetta percentuale di inabilità (43%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore di parte CP_1
ricorrente dichiaratosi antistatario (Studio Legale Terra STA), delle spese lite che liquida in complessive €. 2.600,00 oltre rimborso spese forfettario, cassa previdenza ed IVA nonché e. 43,00 per rimborso spese contributo unificato.
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 24.5.2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
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