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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/06/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 4569/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica Parte_1 certificata del difensore, Avv. Andrea Davide Arnaldi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione ATTRICE contro
, elettivamente domiciliato in , Controparte_1 CP_1
Piazza A. Frammartino, n. 4, rappresentato e difenso dall'Avv. Clara Curreri e dall'Avv. Francesca Antonacci, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 04.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, rappresentando di essere cessionaria di plurimi crediti derivanti da CP_1 rapporti di fornitura (in relazione a diverse fatture emesse da Hera Comm S.r.l., Acea Ato 2 S.p.a., e Rina Services S.p.a.) e chiedendo la condanna del Controparte_2 convenuto al pagamento della relativa sorte capitale, oltre interessi moratori, interessi anatocistici e danno per le spese di recupero, per l'importo complessivo di Euro 304.907,50. In via subordinata, parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di indennizzo per ingiustificato arricchimento, in relazione alle forniture effettuate in favore dello stesso. 2
Con comparsa di costituzione e risposta, il si è costituito in Controparte_1 giudizio, contestando l'inefficacia e l'inopponibilità delle cessioni dei crediti vantati dall'attrice, la mancanza di prova del credito azionato, l'illegittimità delle somme richieste per sorte capitale, interessi moratori, interessi anatocistici e danno per le spese di recupero, la non spettanza di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Con memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha prodotto Parte_1 documentazione contrattuale relativa alla fornitura erogata da Acea Ato 2 S.p.a. e ha allegato la riconducibilità della fornitura erogata da Hera Comm S.r.l. a servizio in regime di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della L. n. 125 del 2007.
Con memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., il ha Controparte_1 contestato la riconducibilità dei crediti oggetto delle fatture depositate ai contratti di fornitura relativi alla posizione di Acea Ato 2 S.p.a. e la sussistenza dei presupposti per l'attivazione del servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica da parte di Hera Comm S.r.l. Inoltre, il convenuto ha contestato la nullità dei relativi rapporti per difetto dei requisiti legali che caratterizzano l'attività negoziale della pubblica amministrazione.
All'udienza del 04.06.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa ha formato oggetto di discussione orale ed è stata trattenuta in decisione.
Anzitutto, va rilevato che la società attrice ha dato prova dell'avvenuta cessione dei diversi crediti oggetto del presente giudizio mediante il deposito dei relativi contratti di cessione, con la correlativa notifica al debitore ceduto (cfr. docc. 5 e 12, allegati all'atto di citazione). In relazione all'efficacia degli indicati contratti di cessione, parte convenuta ha evidenziato l'applicabilità della disciplina speciale di cui al R.D. n. 2440 del 1923 e alla L. n. 2248 del 1865, con conseguente necessità della forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, nonché del consenso espresso della pubblica amministrazione interessata, requisiti non integrati nel caso di specie. Osta all'accoglimento dell'eccezione spiegata dalla convenuta l'applicabilità della richiamata disciplina esclusivamente alle amministrazioni statali e l'insuscettibilità della stessa, in considerazione del relativo carattere eccezionale, di applicazione analogica o interpretazione estensiva in relazione agli enti pubblici locali. Infatti, è stato evidenziato che “per l'opponibilità nei confronti dei soggetti pubblici di cui al R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, la cessione del credito debba necessariamente risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio, notificati nelle forme di legge, in forza del citato art. 69, norma eccezionale riguardante la sola 3
Amministrazione statale, pertanto insuscettibile di applicazione analogica o interpretazione estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (Cass. 07.11.2018, 28390, conf. Cass. 13.12.2019, n. 32788, Cass. 21.12.2017, n. 30658, Cass. 27.10.2016, n. 21747, Cass. 06.03.2013, n. 5493). Inoltre, diversamente da quanto evidenziato dalla società attrice, risulta non applicabile al caso di specie la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, non venendo in rilievo contratti di appalto o concessione oggetto di procedura di aggiudicazione, ma meri rapporti privatistici di fornitura, dei quali è stato dedotto l'affidamento diretto, ovvero l'attivazione in regime di salvaguardia. Infine, parte convenuta ha contestato la nullità delle notificazioni dei diversi atti di cessione del credito, per essere le stesse state effettuate ad indirizzo di posta elettronica certificata non ricompreso nei pubblici elenchi, di cui all'art. 16 ter del D.L. n. 179 del 2012. Tale eccezione si appalesa infondata, considerando che la cessione del credito deve ritenersi sottratta ad ogni esigenza di forma, mentre, ai fini della comunicazione al debitore ceduto, non necessita di essere eseguita con le formalità proprie degli atti giudiziari. A tal riguardo, deve essere richiamato il principio per cui “la notifica prevista dalla norma dell'art. 1264 c.c. non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale: fermo l'onere di dare la prova del negozio di cessione, è sufficiente al riguardo qualunque comunicazione scritta, quand'anche proveniente dal cessionario, che risulti idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (Cass. 13.05.2021, n. 12734, conf. Cass. 18.10.2005, n. 20143).
Nel merito, parte attrice ha agito per l'adempimento di crediti derivanti da rapporti di fornitura, in relazione a plurime fatture emesse da Hera Comm S.r.l., Acea Ato 2 S.p.a., e Rina Services S.p.a. Controparte_2
Va premesso che, in relazione alla prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 826 del 20.01.2015, Cass. n. 15659 del 15.07.2011, Cass. n. 6205 del 15.03.2010, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001). Nell'analisi della prova della fonte del credito azionato, deve ritenersi che, stante la specifica contestazione del convenuto relativa all'esistenza e all'entità del credito, la fattura e le relative registrazioni elettroniche o contabili, in quanto documenti di formazione unilaterale, risultano inidonei a fornire la prova della sussistenza e della quantificazione della pretesa creditoria vantata (cfr. Cass. n. 128 del 04.01.2022, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 9593 del 20.05.2004). 4
Infatti, deve evidenziarsi che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova” (Cass. n. 9542 del 18.04.2018, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 14363 del 16.11.2001). Inoltre, avendo la parte convenuta la qualifica di pubblica amministrazione, viene in rilievo il requisito della forma scritta dei contratti dalla medesima stipulati, né l'esistenza del requisito formale può essere ricavata da altri documenti che non costituiscono ma presuppongono il contratto (cfr. Cass. n. 14570 del 30.07.2004, Cass. n. 5234 del 15.03.2004). A tal riguardo, deve infatti ritenersi che “la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, vale a dire nella forma scritta […]. La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria” (Cass. 28.09.2010, n. 20340). Infine, venendo in rilievo fornitura eseguita in favore di ente locale, come correttamente indicato da parte convenuta, trova applicazione il requisito relativo alla necessaria esistenza del relativo impegno di spesa, ai fini del riscontro dell'esistenza di valida copertura finanziaria. In particolare, tale obbligo è sancito dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, per il quale “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della 5
comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. Tale fase, che si concreta in attività interna alla stessa amministrazione, di carattere preparatorio e inidonea a dar luogo all'incontro dei consensi, conserva perciò piena autonomia rispetto alla successiva attività negoziale esterna dell'ente pubblico, la quale deve tradursi nella stipulazione documentale del contratto. Infatti, l'art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede che “nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”. Coerente con tali premesse deve ritenersi il principio per cui “gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa” (Cass. n. 33768 del 19.12.2019, conf. Cass. n. 24303 del 18.11.2011, Cass. n. 26202 del 28.12.2010, Cass. n. 12880 del 26.05.2010).
Alla luce delle indicate coordinate interpretative, deve essere analizzato il compendio probatorio addotto da parte attrice a sostegno della domanda di pagamento articolata, con riguardo ai diversi rapporti di fornitura indicati. In primo luogo, in relazione al credito oggetto delle fatture emesse dai fornitori
[...]
e Rina Services S.p.a., nulla ha provato parte attrice quanto alla fonte del CP_2 diritto di credito dalla stessa vantato, neppure avendo depositato il relativo documento contrattuale. Inoltre, nulla ha documentato parte attrice quanto all'esistenza del relativo impegno di spesa, ai fini del riscontro dell'esistenza di valida copertura finanziaria in relazione al credito azionato In secondo luogo, in relazione al credito oggetto delle fatture emesse dal fornitore Acea Ato 2 S.p.a., parte attrice ha depositato contratti conclusi rispettivamente in data 25.06.2013 e 18.09.2014, recanti l'identificativo del rispettivo numero e codice di contratto (cfr. doc. 14, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Ciò posto, deve evidenziarsi che tutte le fatture emesse da Acea Ato 2 S.p.a. e depositate da parte attrice riportano specificamente i dati del contratto cui le stesse si riferiscono, nessuna delle medesime risultando riconducibile ai contratti depositati, sia in relazione alla rispettiva data di stipulazione, sia in relazione al codice numerico 6
identificativo dei diversi contratti richiamati (cfr. doc. 13, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice). Inoltre, nulla ha documentato parte attrice quanto all'esistenza del relativo impegno di spesa, ai fini del riscontro dell'esistenza di valida copertura finanziaria in relazione al credito azionato. In terzo luogo, in relazione al credito oggetto delle fatture emesse dal fornitore Hera Comm S.r.l., parte attrice ha dedotto venire in rilievo attivazione del servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica. A tal fine, parte attrice ha depositato l'esito della procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L. n. 125 del 2007, in relazione agli anni 2019 e 2020, le relative condizioni economiche generalmente applicate per il servizio in regime di salvaguardia, la comunicazione di attivazione del servizio di salvaguardia inviata al convenuto (cfr. docc. 6 e 7, allegati alla citazione, doc. 16, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Tuttavia, ferma la documentazione in ordine all'individuazione della società esercente il servizio salvaguardia, nulla ha documentato parte attrice quanto all'effettiva sussistenza dei presupposti per l'attivazione del servizio in regime di salvaguardia in relazione alla posizione dell'amministrazione convenuta, a ciò risultando inidonea la mera comunicazione di attivazione inviata dalla fornitrice, trattandosi di messaggio di provenienza unilaterale. Inoltre, anche in relazione all'applicazione del regime di salvaguardia, deve ritenersi venire in rilievo una spesa dell'ente locale per l'acquisizione di beni o servizi, per cui è necessario che detta acquisizione, per quanto derivi direttamente da una prescrizione legale, avvenga nel rispetto della disciplina sulla contabilità pubblica (cfr. Trib. Napoli Nord, n. 4290 del 23.10.2024, conf. Trib. Trapani, n. 319 del 31.03.2022, Trib. Catanzaro, n. 1901 del 15.11.2023, Trib. Patti, n. 416 del 03.04.2024). A tal riguardo, risulta coerente il principio per cui “ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale, di qualsivoglia genere e tipo, è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191” (Cass. n. 9364 del 05.04.2023, conf. Cass. n. 21710 del 26.08.2019). Nel caso di specie, la mancanza di ogni documentazione quanto all'esistenza del relativo impegno di spesa costituisce ulteriore circostanza ostativa all'accoglimento della relativa domanda di pagamento. Infine, anche in relazione agli ulteriori rapporti di fornitura, rispetto ai quali parte attrice ha chiesto il pagamento di ulteriori interessi di mora, interessi anatocistici e danno per le spese di recupero, derivanti dal tardivo pagamento della sorte capitale, deve riscontrarsi la mancata prova da parte attrice della fonte contrattuale del credito e del relativo impegno di spesa. 7
Ulteriore circostanza ostativa all'accoglimento della domanda di pagamento proposta da parte attrice attiene alla mancata prova dell'espletamento del servizio, in relazione agli effettivi consumi addebitati al convenuto, oggetto di contestazione. A tal fine, deve ritenersi che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti sulla base delle indicazioni del contatore non può risolversi “in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta” (Cass. n. 10313 del 2004, Cass. n. 1236 del 2003, Cass. n. 17041 del 2002). Pertanto, l'onere del gestore di dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura sussiste in considerazione dell'assunto per cui le risultanze del misuratore fanno piena prova del consumo addebitato e i relativi valori devono ritenersi affidabili solo ove non siano stati contestati dall'utente debitore (Cass. n. 17041 del 2002, Cass. n. 1236 del 2003, Cass. n. 5232 del 2004, Cass. n. 18231 del 2008). Dunque, per provare l'entità dei consumi in caso di contestazione dell'utente, il somministrante non potrà limitarsi a produrre la bolletta di fornitura, trattandosi di un mero atto unilaterale di natura meramente contabile (Cass. n. 847 del 17.02.1986, Cass. n. 17041 del 02.12.2002), ma dovrà dimostrare il corretto funzionamento del contatore nonché la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (Cass. n. 17041 del 02.12.2002, Cass. n. 10313 del 28.05.2004, Cass. n. 13193 del 16.06.2011). A tal riguardo, la giurisprudenza di merito ha rilevato che “le bollette relative alle utenze sono idonee, in linea di principio, a dimostrare l'entità dei consumi, se non sorgano contestazioni da parte dell'utente. In caso di contestazione, invece, l'onere della prova si sposta sulla società erogatrice, essendo questa in possesso di tutti i documenti e gli atti necessari a dar contezza dei consumi dell'utente. In tal caso, dunque, la società di somministrazione non si potrà limitare a produrre le bollette di fornitura - trattandosi di atto unilaterale di natura meramente contabile - ma dovrà dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra i consumi registrati e quelli riportati in bolletta” (Trib. Potenza, n. 1438 del 16.12.2021, conf. Corte Appello Roma, n. 569 del 29.01.2018, Trib. Vibo Valentia, n. 321 del 29.04.2021). Conforme la giurisprudenza di legittimità, che ha rilevato che “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita infatti da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo 8
controllo” (Cass. 21564, del 07.07.2022, conf. Cass. n. 19154 del 2018; Cass. n. 297 del 2020). Nel caso di specie, la società cessionaria del credito non ha fornito alcuna prova della corrispondenza tra gli importi fatturati e le risorse effettivamente erogate, oltre a non aver neppure allegato la tipologia e il regolare funzionamento dei contatori. Peraltro, dalla stessa documentazione di parte attrice emerge l'invio di richieste di regolarizzazione della fornitura, in relazione a specifici misuratori (doc. 14, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Inoltre, il risultato delle letture è stato indicato dalla creditrice in modo solo riassuntivo all'interno delle fatture predisposte, inidonee a rilevare, isolatamente considerate, come prova del credito azionato e oggetto di contestazione da parte convenuta. Conseguentemente, emerge altresì la mancata prova del quantitativo di energia o risorse idriche effettivamente erogate in favore della convenuta.
Da ultimo, plurime ragioni ostano all'accoglimento della domanda subordinata di arricchimento senza causa articolata dalla società attrice, in relazione alle forniture effettuate. In primo luogo, deve evidenziarsi che “nel caso di acquisizione, da parte di un ente locale, di beni o servizi senza la contemporanea assunzione dell'impegno di spesa previsto del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge nei confronti dell'ente solo nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), mentre per la restante parte grava sull'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Ciò determina, in entrambi i casi, l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento da parte del fornitore nei confronti dell'ente: nel primo, perché il riconoscimento del debito fuori bilancio instaura un rapporto che trova la propria fonte nella procedura di acquisizione dei beni o servizi;
nel secondo caso perché, essendo il fornitore munito di azione nei confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c.” (Cass. n. 25870 del 16.11.2020). Conseguentemente, a fronte dei dati indicati e a fronte del mancanza di prove a fondamento della pretesa creditoria azionata, deve ritenersi carente il carattere della sussidiarietà che connota l'azione di arricchimento senza causa. In secondo luogo, deve essere richiamato quanto indicato in ordine alla mancata prova da parte dell'attrice dell'esatto quantitativo di energia e risorse effettivamente fornite al convenuto, ciò precludendo ogni accertamento in ordine all'effettivo arricchimento conseguito dalla parte convenuta, con correlativo impoverimento delle società cedenti il credito.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della 9
controversia, calcolato in base all'importo della domanda creditoria spiegata, della sussistenza di elementi di complessità della controversia e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
In sede di formulazione della proposta conciliativa all'udienza del 15.11.2023, è stata sottoposta alle parti la questione della possibile condanna per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In base alla disposizione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del 14.10.2021, conf. Cass. Sez. Un. n. 9911 del 20.04.2018, Cass. n. 7901 del 30.03.2018, Cass. n. 27326 del 24.10.2019). Nel caso di specie, deve essere tenuto conto dell'esito pronosticabile del giudizio, della pluralità di concorrenti ragioni di infondatezza della domanda spiegata, nonché della condotta processuale di parte attrice. In particolare, la società attrice, nonostante espressa assegnazione di un termine per la manifestazione delle proprie determinazioni in ordine alla proposta conciliativa formulata, nulla ha comunicato al riguardo, rappresentando solo in sede di udienza di precisazione delle conclusioni un rifiuto immotivato. Con riguardo ai criteri di quantificazione del danno, deve essere dato seguito all'orientamento giurisprudenziale per cui “l'art. 96 c.p.c., comma 3, nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata, non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - al contrario dell'art. 385 c.p.c., comma 4, che, prima dell'abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, stabiliva, quale limite della condanna alle spese della parte che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito con colpa grave, il doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. n. 26435 del 20.11.2020, conf. Cass. n. 21570 del 30.11.2012). Nel caso di specie, in considerazione degli elementi richiamati, appare equo fare riferimento ad importo pari alle spese processuali. 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande proposte da parte attrice;
- Condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 25.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna parte attrice, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore di parte convenuta, dell'importo di Euro 25.000,00.
Tivoli, 13.06.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 4569/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica Parte_1 certificata del difensore, Avv. Andrea Davide Arnaldi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione ATTRICE contro
, elettivamente domiciliato in , Controparte_1 CP_1
Piazza A. Frammartino, n. 4, rappresentato e difenso dall'Avv. Clara Curreri e dall'Avv. Francesca Antonacci, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 04.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, rappresentando di essere cessionaria di plurimi crediti derivanti da CP_1 rapporti di fornitura (in relazione a diverse fatture emesse da Hera Comm S.r.l., Acea Ato 2 S.p.a., e Rina Services S.p.a.) e chiedendo la condanna del Controparte_2 convenuto al pagamento della relativa sorte capitale, oltre interessi moratori, interessi anatocistici e danno per le spese di recupero, per l'importo complessivo di Euro 304.907,50. In via subordinata, parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di indennizzo per ingiustificato arricchimento, in relazione alle forniture effettuate in favore dello stesso. 2
Con comparsa di costituzione e risposta, il si è costituito in Controparte_1 giudizio, contestando l'inefficacia e l'inopponibilità delle cessioni dei crediti vantati dall'attrice, la mancanza di prova del credito azionato, l'illegittimità delle somme richieste per sorte capitale, interessi moratori, interessi anatocistici e danno per le spese di recupero, la non spettanza di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Con memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha prodotto Parte_1 documentazione contrattuale relativa alla fornitura erogata da Acea Ato 2 S.p.a. e ha allegato la riconducibilità della fornitura erogata da Hera Comm S.r.l. a servizio in regime di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della L. n. 125 del 2007.
Con memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., il ha Controparte_1 contestato la riconducibilità dei crediti oggetto delle fatture depositate ai contratti di fornitura relativi alla posizione di Acea Ato 2 S.p.a. e la sussistenza dei presupposti per l'attivazione del servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica da parte di Hera Comm S.r.l. Inoltre, il convenuto ha contestato la nullità dei relativi rapporti per difetto dei requisiti legali che caratterizzano l'attività negoziale della pubblica amministrazione.
All'udienza del 04.06.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa ha formato oggetto di discussione orale ed è stata trattenuta in decisione.
Anzitutto, va rilevato che la società attrice ha dato prova dell'avvenuta cessione dei diversi crediti oggetto del presente giudizio mediante il deposito dei relativi contratti di cessione, con la correlativa notifica al debitore ceduto (cfr. docc. 5 e 12, allegati all'atto di citazione). In relazione all'efficacia degli indicati contratti di cessione, parte convenuta ha evidenziato l'applicabilità della disciplina speciale di cui al R.D. n. 2440 del 1923 e alla L. n. 2248 del 1865, con conseguente necessità della forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, nonché del consenso espresso della pubblica amministrazione interessata, requisiti non integrati nel caso di specie. Osta all'accoglimento dell'eccezione spiegata dalla convenuta l'applicabilità della richiamata disciplina esclusivamente alle amministrazioni statali e l'insuscettibilità della stessa, in considerazione del relativo carattere eccezionale, di applicazione analogica o interpretazione estensiva in relazione agli enti pubblici locali. Infatti, è stato evidenziato che “per l'opponibilità nei confronti dei soggetti pubblici di cui al R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, la cessione del credito debba necessariamente risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio, notificati nelle forme di legge, in forza del citato art. 69, norma eccezionale riguardante la sola 3
Amministrazione statale, pertanto insuscettibile di applicazione analogica o interpretazione estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (Cass. 07.11.2018, 28390, conf. Cass. 13.12.2019, n. 32788, Cass. 21.12.2017, n. 30658, Cass. 27.10.2016, n. 21747, Cass. 06.03.2013, n. 5493). Inoltre, diversamente da quanto evidenziato dalla società attrice, risulta non applicabile al caso di specie la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, non venendo in rilievo contratti di appalto o concessione oggetto di procedura di aggiudicazione, ma meri rapporti privatistici di fornitura, dei quali è stato dedotto l'affidamento diretto, ovvero l'attivazione in regime di salvaguardia. Infine, parte convenuta ha contestato la nullità delle notificazioni dei diversi atti di cessione del credito, per essere le stesse state effettuate ad indirizzo di posta elettronica certificata non ricompreso nei pubblici elenchi, di cui all'art. 16 ter del D.L. n. 179 del 2012. Tale eccezione si appalesa infondata, considerando che la cessione del credito deve ritenersi sottratta ad ogni esigenza di forma, mentre, ai fini della comunicazione al debitore ceduto, non necessita di essere eseguita con le formalità proprie degli atti giudiziari. A tal riguardo, deve essere richiamato il principio per cui “la notifica prevista dalla norma dell'art. 1264 c.c. non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale: fermo l'onere di dare la prova del negozio di cessione, è sufficiente al riguardo qualunque comunicazione scritta, quand'anche proveniente dal cessionario, che risulti idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (Cass. 13.05.2021, n. 12734, conf. Cass. 18.10.2005, n. 20143).
Nel merito, parte attrice ha agito per l'adempimento di crediti derivanti da rapporti di fornitura, in relazione a plurime fatture emesse da Hera Comm S.r.l., Acea Ato 2 S.p.a., e Rina Services S.p.a. Controparte_2
Va premesso che, in relazione alla prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 826 del 20.01.2015, Cass. n. 15659 del 15.07.2011, Cass. n. 6205 del 15.03.2010, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001). Nell'analisi della prova della fonte del credito azionato, deve ritenersi che, stante la specifica contestazione del convenuto relativa all'esistenza e all'entità del credito, la fattura e le relative registrazioni elettroniche o contabili, in quanto documenti di formazione unilaterale, risultano inidonei a fornire la prova della sussistenza e della quantificazione della pretesa creditoria vantata (cfr. Cass. n. 128 del 04.01.2022, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 9593 del 20.05.2004). 4
Infatti, deve evidenziarsi che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova” (Cass. n. 9542 del 18.04.2018, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 14363 del 16.11.2001). Inoltre, avendo la parte convenuta la qualifica di pubblica amministrazione, viene in rilievo il requisito della forma scritta dei contratti dalla medesima stipulati, né l'esistenza del requisito formale può essere ricavata da altri documenti che non costituiscono ma presuppongono il contratto (cfr. Cass. n. 14570 del 30.07.2004, Cass. n. 5234 del 15.03.2004). A tal riguardo, deve infatti ritenersi che “la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, vale a dire nella forma scritta […]. La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria” (Cass. 28.09.2010, n. 20340). Infine, venendo in rilievo fornitura eseguita in favore di ente locale, come correttamente indicato da parte convenuta, trova applicazione il requisito relativo alla necessaria esistenza del relativo impegno di spesa, ai fini del riscontro dell'esistenza di valida copertura finanziaria. In particolare, tale obbligo è sancito dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, per il quale “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della 5
comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. Tale fase, che si concreta in attività interna alla stessa amministrazione, di carattere preparatorio e inidonea a dar luogo all'incontro dei consensi, conserva perciò piena autonomia rispetto alla successiva attività negoziale esterna dell'ente pubblico, la quale deve tradursi nella stipulazione documentale del contratto. Infatti, l'art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede che “nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”. Coerente con tali premesse deve ritenersi il principio per cui “gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa” (Cass. n. 33768 del 19.12.2019, conf. Cass. n. 24303 del 18.11.2011, Cass. n. 26202 del 28.12.2010, Cass. n. 12880 del 26.05.2010).
Alla luce delle indicate coordinate interpretative, deve essere analizzato il compendio probatorio addotto da parte attrice a sostegno della domanda di pagamento articolata, con riguardo ai diversi rapporti di fornitura indicati. In primo luogo, in relazione al credito oggetto delle fatture emesse dai fornitori
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e Rina Services S.p.a., nulla ha provato parte attrice quanto alla fonte del CP_2 diritto di credito dalla stessa vantato, neppure avendo depositato il relativo documento contrattuale. Inoltre, nulla ha documentato parte attrice quanto all'esistenza del relativo impegno di spesa, ai fini del riscontro dell'esistenza di valida copertura finanziaria in relazione al credito azionato In secondo luogo, in relazione al credito oggetto delle fatture emesse dal fornitore Acea Ato 2 S.p.a., parte attrice ha depositato contratti conclusi rispettivamente in data 25.06.2013 e 18.09.2014, recanti l'identificativo del rispettivo numero e codice di contratto (cfr. doc. 14, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Ciò posto, deve evidenziarsi che tutte le fatture emesse da Acea Ato 2 S.p.a. e depositate da parte attrice riportano specificamente i dati del contratto cui le stesse si riferiscono, nessuna delle medesime risultando riconducibile ai contratti depositati, sia in relazione alla rispettiva data di stipulazione, sia in relazione al codice numerico 6
identificativo dei diversi contratti richiamati (cfr. doc. 13, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice). Inoltre, nulla ha documentato parte attrice quanto all'esistenza del relativo impegno di spesa, ai fini del riscontro dell'esistenza di valida copertura finanziaria in relazione al credito azionato. In terzo luogo, in relazione al credito oggetto delle fatture emesse dal fornitore Hera Comm S.r.l., parte attrice ha dedotto venire in rilievo attivazione del servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica. A tal fine, parte attrice ha depositato l'esito della procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L. n. 125 del 2007, in relazione agli anni 2019 e 2020, le relative condizioni economiche generalmente applicate per il servizio in regime di salvaguardia, la comunicazione di attivazione del servizio di salvaguardia inviata al convenuto (cfr. docc. 6 e 7, allegati alla citazione, doc. 16, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Tuttavia, ferma la documentazione in ordine all'individuazione della società esercente il servizio salvaguardia, nulla ha documentato parte attrice quanto all'effettiva sussistenza dei presupposti per l'attivazione del servizio in regime di salvaguardia in relazione alla posizione dell'amministrazione convenuta, a ciò risultando inidonea la mera comunicazione di attivazione inviata dalla fornitrice, trattandosi di messaggio di provenienza unilaterale. Inoltre, anche in relazione all'applicazione del regime di salvaguardia, deve ritenersi venire in rilievo una spesa dell'ente locale per l'acquisizione di beni o servizi, per cui è necessario che detta acquisizione, per quanto derivi direttamente da una prescrizione legale, avvenga nel rispetto della disciplina sulla contabilità pubblica (cfr. Trib. Napoli Nord, n. 4290 del 23.10.2024, conf. Trib. Trapani, n. 319 del 31.03.2022, Trib. Catanzaro, n. 1901 del 15.11.2023, Trib. Patti, n. 416 del 03.04.2024). A tal riguardo, risulta coerente il principio per cui “ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale, di qualsivoglia genere e tipo, è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191” (Cass. n. 9364 del 05.04.2023, conf. Cass. n. 21710 del 26.08.2019). Nel caso di specie, la mancanza di ogni documentazione quanto all'esistenza del relativo impegno di spesa costituisce ulteriore circostanza ostativa all'accoglimento della relativa domanda di pagamento. Infine, anche in relazione agli ulteriori rapporti di fornitura, rispetto ai quali parte attrice ha chiesto il pagamento di ulteriori interessi di mora, interessi anatocistici e danno per le spese di recupero, derivanti dal tardivo pagamento della sorte capitale, deve riscontrarsi la mancata prova da parte attrice della fonte contrattuale del credito e del relativo impegno di spesa. 7
Ulteriore circostanza ostativa all'accoglimento della domanda di pagamento proposta da parte attrice attiene alla mancata prova dell'espletamento del servizio, in relazione agli effettivi consumi addebitati al convenuto, oggetto di contestazione. A tal fine, deve ritenersi che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti sulla base delle indicazioni del contatore non può risolversi “in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta” (Cass. n. 10313 del 2004, Cass. n. 1236 del 2003, Cass. n. 17041 del 2002). Pertanto, l'onere del gestore di dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura sussiste in considerazione dell'assunto per cui le risultanze del misuratore fanno piena prova del consumo addebitato e i relativi valori devono ritenersi affidabili solo ove non siano stati contestati dall'utente debitore (Cass. n. 17041 del 2002, Cass. n. 1236 del 2003, Cass. n. 5232 del 2004, Cass. n. 18231 del 2008). Dunque, per provare l'entità dei consumi in caso di contestazione dell'utente, il somministrante non potrà limitarsi a produrre la bolletta di fornitura, trattandosi di un mero atto unilaterale di natura meramente contabile (Cass. n. 847 del 17.02.1986, Cass. n. 17041 del 02.12.2002), ma dovrà dimostrare il corretto funzionamento del contatore nonché la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (Cass. n. 17041 del 02.12.2002, Cass. n. 10313 del 28.05.2004, Cass. n. 13193 del 16.06.2011). A tal riguardo, la giurisprudenza di merito ha rilevato che “le bollette relative alle utenze sono idonee, in linea di principio, a dimostrare l'entità dei consumi, se non sorgano contestazioni da parte dell'utente. In caso di contestazione, invece, l'onere della prova si sposta sulla società erogatrice, essendo questa in possesso di tutti i documenti e gli atti necessari a dar contezza dei consumi dell'utente. In tal caso, dunque, la società di somministrazione non si potrà limitare a produrre le bollette di fornitura - trattandosi di atto unilaterale di natura meramente contabile - ma dovrà dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra i consumi registrati e quelli riportati in bolletta” (Trib. Potenza, n. 1438 del 16.12.2021, conf. Corte Appello Roma, n. 569 del 29.01.2018, Trib. Vibo Valentia, n. 321 del 29.04.2021). Conforme la giurisprudenza di legittimità, che ha rilevato che “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita infatti da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo 8
controllo” (Cass. 21564, del 07.07.2022, conf. Cass. n. 19154 del 2018; Cass. n. 297 del 2020). Nel caso di specie, la società cessionaria del credito non ha fornito alcuna prova della corrispondenza tra gli importi fatturati e le risorse effettivamente erogate, oltre a non aver neppure allegato la tipologia e il regolare funzionamento dei contatori. Peraltro, dalla stessa documentazione di parte attrice emerge l'invio di richieste di regolarizzazione della fornitura, in relazione a specifici misuratori (doc. 14, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Inoltre, il risultato delle letture è stato indicato dalla creditrice in modo solo riassuntivo all'interno delle fatture predisposte, inidonee a rilevare, isolatamente considerate, come prova del credito azionato e oggetto di contestazione da parte convenuta. Conseguentemente, emerge altresì la mancata prova del quantitativo di energia o risorse idriche effettivamente erogate in favore della convenuta.
Da ultimo, plurime ragioni ostano all'accoglimento della domanda subordinata di arricchimento senza causa articolata dalla società attrice, in relazione alle forniture effettuate. In primo luogo, deve evidenziarsi che “nel caso di acquisizione, da parte di un ente locale, di beni o servizi senza la contemporanea assunzione dell'impegno di spesa previsto del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge nei confronti dell'ente solo nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), mentre per la restante parte grava sull'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Ciò determina, in entrambi i casi, l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento da parte del fornitore nei confronti dell'ente: nel primo, perché il riconoscimento del debito fuori bilancio instaura un rapporto che trova la propria fonte nella procedura di acquisizione dei beni o servizi;
nel secondo caso perché, essendo il fornitore munito di azione nei confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c.” (Cass. n. 25870 del 16.11.2020). Conseguentemente, a fronte dei dati indicati e a fronte del mancanza di prove a fondamento della pretesa creditoria azionata, deve ritenersi carente il carattere della sussidiarietà che connota l'azione di arricchimento senza causa. In secondo luogo, deve essere richiamato quanto indicato in ordine alla mancata prova da parte dell'attrice dell'esatto quantitativo di energia e risorse effettivamente fornite al convenuto, ciò precludendo ogni accertamento in ordine all'effettivo arricchimento conseguito dalla parte convenuta, con correlativo impoverimento delle società cedenti il credito.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della 9
controversia, calcolato in base all'importo della domanda creditoria spiegata, della sussistenza di elementi di complessità della controversia e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
In sede di formulazione della proposta conciliativa all'udienza del 15.11.2023, è stata sottoposta alle parti la questione della possibile condanna per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In base alla disposizione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 28226 del 14.10.2021, conf. Cass. Sez. Un. n. 9911 del 20.04.2018, Cass. n. 7901 del 30.03.2018, Cass. n. 27326 del 24.10.2019). Nel caso di specie, deve essere tenuto conto dell'esito pronosticabile del giudizio, della pluralità di concorrenti ragioni di infondatezza della domanda spiegata, nonché della condotta processuale di parte attrice. In particolare, la società attrice, nonostante espressa assegnazione di un termine per la manifestazione delle proprie determinazioni in ordine alla proposta conciliativa formulata, nulla ha comunicato al riguardo, rappresentando solo in sede di udienza di precisazione delle conclusioni un rifiuto immotivato. Con riguardo ai criteri di quantificazione del danno, deve essere dato seguito all'orientamento giurisprudenziale per cui “l'art. 96 c.p.c., comma 3, nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata, non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - al contrario dell'art. 385 c.p.c., comma 4, che, prima dell'abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, stabiliva, quale limite della condanna alle spese della parte che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito con colpa grave, il doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. n. 26435 del 20.11.2020, conf. Cass. n. 21570 del 30.11.2012). Nel caso di specie, in considerazione degli elementi richiamati, appare equo fare riferimento ad importo pari alle spese processuali. 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande proposte da parte attrice;
- Condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 25.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna parte attrice, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore di parte convenuta, dell'importo di Euro 25.000,00.
Tivoli, 13.06.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli