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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/07/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 536 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
17/05/1977,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._2
23/04/1979,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandra BELTRAMINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in OL VI (VI) in data 25.08.2007 tra
[...]
nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._3
) e nata a [...] il [...] (c.f.
[...] Parte_1 [...]
), atto regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di C.F._4
Matrimonio del Comune di OL VI al n. 12 – Parte II – Serie A – Anno
2007, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di competenza di operare le prescritte annotazioni ed altre incombenze di legge;
2) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore nata Persona_1
il 19.01.2008 ad entrambi i genitori con residenza anagrafica – allo stato –
presso il padre in Torri di Quartesolo via Ancona n. 40, regolamentando la permanenza al 50% con l'uno e con l'altro genitore secondo il seguente schema:
- prima settimana – lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì sabato e domenica con la madre;
- seconda settimana – lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì sabato e domenica con il padre;
e così via ciclicamente ogni due settimane, con presa in carico all'uscita di scuola e riaccompagnamento a scuola dopo i pernottamenti.
Gli eventuali ponti scolastici verranno gestiti come cadono, secondo naturale
2 turnazione, salvo che un genitore abbia l'opportunità di avere qualche giorno di vacanza con la figlia. In quel caso, entro 30 giorni prima, il genitore che avrà,
in uno specifico ponte, la maggior parte dei giorni a sé assegnati, potrà
chiedere di assentarsi con la figlia, e l'altro dovrà acconsentire.
La festività infrasettimanale scolastica andrà di default al genitore di naturale turnazione, con scambio al mattino alle ore 8,30 circa: invece che accompagnamento a scuola, accompagnamento a casa del genitore entrante in competenza, che si sarà organizzato per la gestione della figlia.
Periodo delle vacanze scolastiche estive. Si procederà con il sistema ordinario tranne che per tre settimane di vacanze in esclusiva – senza frequentazioni dell'altro – per ciascun genitore. Si prevedono tre settimane per ciascun genitore, con modulo 1+1+1 o 2+1, da iniziarsi sempre con un week-end dell'altro genitore. In linea di massima, data l'esperienza passata, le prime due settimane di agosto verranno assegnate al padre, le seconde due alla madre,
e la terza settimana verrà gestita liberamente. Fine settimana successivo (e relativa settimana antecedente) al periodo di vacanza con un genitore, all'altro genitore. Attesa l'età oramai raggiunta dalla figlia, nella organizzazione della vita estiva e comunque di vacanza, verranno privilegiati interessi ed attività
autonome di , a prescindere e con priorità rispetto alle turnistiche e Per_1
tempistiche dei genitori. Termine per le decisioni – con scambio accordi scritti via mail – in merito alle vacanze estive, ma anche alla gestione ed alle attività
di quando i genitori non sono in ferie, al 31 maggio di ogni anno. Per_1
Periodo delle vacanze scolastiche natalizie: Fino al 23 dicembre regime
3 ordinario. Poi divisione a metà del periodo intero di vacanza, come da calendario scolastico annuale (con modalità ad anni alterni primo/secondo periodo, o secondo accordi annuali presi entro il 30 novembre) e tenendo presente tuttavia che se entrambi i genitori sono in città dovranno concordare il modo di festeggiare con entrambi, con cena di Vigilia con l'uno, e pranzo di
Natale con l'altro, e senza spostare comunque per pernottamenti. Se Per_1
invece un genitore partirà con la figlia (per viaggio, o in montagna, altro)
avviserà l'altro entro il 30 novembre. Anche un genitore che partirà per conto proprio avviserà comunque l'altro. Dal rientro a scuola, fine settimana successivo (e relativa settimana antecedente) alla seconda tranche di vacanza con il genitore che ha avuto la prima tranche.
Periodo delle vacanze scolastiche pasquali: Verranno gestite in alternanza se vi sarà la possibilità per un genitore di portare con sé per breve Per_1
vacanza. In quel caso se un genitore un anno (con 30 giorni di preavviso)
programma tale viaggio, l'altro sarà obbligato ad accettare, ed avrà, l'anno subito successivo, l'intero periodo pasquale per sé. Nella normalità verranno invece gestite a metà, secondo naturale turnazione, poiché corrisponde al normale andamento: venerdì, sabato e domenica di Pasqua con un genitore e lunedì di pasquetta e martedì con l'altro. Stabiliranno i genitori di anno in anno se sia per loro importante che chi ha avuto il giorno di Natale, 25 dicembre,
non debba avere la domenica di Pasqua successiva, cambiando quindi, se del caso, la naturale ed automatica alternanza in atto. Comunque, fine settimana successivo (e relativa settimana antecedente) alla domenica di Pasqua
4 all'altro genitore.
Periodo delle vacanze scolastiche di Carnevale: definito come da calendario scolastico. Si gestirà comunque come periodo ordinario, salvo accordi diversi su casi specifici (per esempio settimana bianca).
Malattie di Ginevra: Si stabilisce che in caso di malattie con decorso non superiore alla settimana – farà testo il certificato medico per la scuola – non verranno attivati recuperi per il genitore “non convivente” con la bambina, che si fermerà nell'abitazione dove si trova al momento della insorgenza della malattia. In caso di periodi più prolungati, i genitori potranno concordare le modalità più appropriate alla specifica situazione, anche sentito il medico.
Ovviamente farà sempre testo il parere del medico rispetto al permanere di nella abitazione dove è insorta la malattia o alla sua trasferibilità. Per_1
Comunicazioni tra genitori: Quelle più quotidiane per telefono e messaggio.
Se più impegnative o se richiedono accordi/conferme, anche per iscritto. Si è
concordato comunque che non si useranno lettere raccomandate per le comunicazioni tra genitori, ma la posta elettronica (con riscontro di ricevuto e letto).
I genitori potranno sempre concordare ulteriori regole, a seconda delle necessità che si verificheranno, o dei problemi che si porranno nel tempo;
3) confermare che ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della figlia , in concomitanza ai rispettivi tempi di permanenza Persona_1
della predetta figlia presso ciascun genitore, mentre le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive individuate secondo il Protocollo del
5 Tribunale di Vicenza, saranno oggetto di suddivisione tra i genitori nella misura del 50% e con rimborso al genitore che le avrà anticipate entro 20 giorni dalla richiesta e dalla esibizione delle relative pezze giustificative;
le parti altresì
concordano che l'assegno unico e universale per i figli continui ad essere percepito interamente dal sig. ; CP_1
4) nulla in ordine ad assegni divorzili tra i coniugi, entrambi confermando e dichiarando di essere economicamente autosufficienti;
5) nulla in ordine alla casa ex-familiare che è già stata a suo tempo rilasciata da entrambi i coniugi, ancor prima della pronuncia di separazione;
6) darsi atto che le parti dichiarano e confermano di avere - con gli accordi tra di loro intercorsi - compiutamente definito ogni loro rapporto di natura patrimoniale, nessuna delle due avendo altre e/o diverse pretese economiche da far valere nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo o ragione;
7) darsi atto che le parti si impegnano a prestare acquiescenza all'emananda sentenza che accolga le sopra precisate conclusioni entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della stessa”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli
6 effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in OL VI
(VI) in data 25/08/2007.
All'esito dell'udienza del 30/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 685/2018 (irrevocabile il 26/04/2018) e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
7 all'affidamento condiviso e paritario della figlia minore ed alla Per_1
disciplina dei tempi di visita da parte di entrambi i genitori;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia;
Per_1
- le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in OL VI (VI) il Controparte_1 Parte_1
25/08/2007 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
8 sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OL VI (VI) al n. 12,
parte II, serie A, anno 2007;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 1° luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 536 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
17/05/1977,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._2
23/04/1979,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandra BELTRAMINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in OL VI (VI) in data 25.08.2007 tra
[...]
nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._3
) e nata a [...] il [...] (c.f.
[...] Parte_1 [...]
), atto regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di C.F._4
Matrimonio del Comune di OL VI al n. 12 – Parte II – Serie A – Anno
2007, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di competenza di operare le prescritte annotazioni ed altre incombenze di legge;
2) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore nata Persona_1
il 19.01.2008 ad entrambi i genitori con residenza anagrafica – allo stato –
presso il padre in Torri di Quartesolo via Ancona n. 40, regolamentando la permanenza al 50% con l'uno e con l'altro genitore secondo il seguente schema:
- prima settimana – lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì sabato e domenica con la madre;
- seconda settimana – lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì sabato e domenica con il padre;
e così via ciclicamente ogni due settimane, con presa in carico all'uscita di scuola e riaccompagnamento a scuola dopo i pernottamenti.
Gli eventuali ponti scolastici verranno gestiti come cadono, secondo naturale
2 turnazione, salvo che un genitore abbia l'opportunità di avere qualche giorno di vacanza con la figlia. In quel caso, entro 30 giorni prima, il genitore che avrà,
in uno specifico ponte, la maggior parte dei giorni a sé assegnati, potrà
chiedere di assentarsi con la figlia, e l'altro dovrà acconsentire.
La festività infrasettimanale scolastica andrà di default al genitore di naturale turnazione, con scambio al mattino alle ore 8,30 circa: invece che accompagnamento a scuola, accompagnamento a casa del genitore entrante in competenza, che si sarà organizzato per la gestione della figlia.
Periodo delle vacanze scolastiche estive. Si procederà con il sistema ordinario tranne che per tre settimane di vacanze in esclusiva – senza frequentazioni dell'altro – per ciascun genitore. Si prevedono tre settimane per ciascun genitore, con modulo 1+1+1 o 2+1, da iniziarsi sempre con un week-end dell'altro genitore. In linea di massima, data l'esperienza passata, le prime due settimane di agosto verranno assegnate al padre, le seconde due alla madre,
e la terza settimana verrà gestita liberamente. Fine settimana successivo (e relativa settimana antecedente) al periodo di vacanza con un genitore, all'altro genitore. Attesa l'età oramai raggiunta dalla figlia, nella organizzazione della vita estiva e comunque di vacanza, verranno privilegiati interessi ed attività
autonome di , a prescindere e con priorità rispetto alle turnistiche e Per_1
tempistiche dei genitori. Termine per le decisioni – con scambio accordi scritti via mail – in merito alle vacanze estive, ma anche alla gestione ed alle attività
di quando i genitori non sono in ferie, al 31 maggio di ogni anno. Per_1
Periodo delle vacanze scolastiche natalizie: Fino al 23 dicembre regime
3 ordinario. Poi divisione a metà del periodo intero di vacanza, come da calendario scolastico annuale (con modalità ad anni alterni primo/secondo periodo, o secondo accordi annuali presi entro il 30 novembre) e tenendo presente tuttavia che se entrambi i genitori sono in città dovranno concordare il modo di festeggiare con entrambi, con cena di Vigilia con l'uno, e pranzo di
Natale con l'altro, e senza spostare comunque per pernottamenti. Se Per_1
invece un genitore partirà con la figlia (per viaggio, o in montagna, altro)
avviserà l'altro entro il 30 novembre. Anche un genitore che partirà per conto proprio avviserà comunque l'altro. Dal rientro a scuola, fine settimana successivo (e relativa settimana antecedente) alla seconda tranche di vacanza con il genitore che ha avuto la prima tranche.
Periodo delle vacanze scolastiche pasquali: Verranno gestite in alternanza se vi sarà la possibilità per un genitore di portare con sé per breve Per_1
vacanza. In quel caso se un genitore un anno (con 30 giorni di preavviso)
programma tale viaggio, l'altro sarà obbligato ad accettare, ed avrà, l'anno subito successivo, l'intero periodo pasquale per sé. Nella normalità verranno invece gestite a metà, secondo naturale turnazione, poiché corrisponde al normale andamento: venerdì, sabato e domenica di Pasqua con un genitore e lunedì di pasquetta e martedì con l'altro. Stabiliranno i genitori di anno in anno se sia per loro importante che chi ha avuto il giorno di Natale, 25 dicembre,
non debba avere la domenica di Pasqua successiva, cambiando quindi, se del caso, la naturale ed automatica alternanza in atto. Comunque, fine settimana successivo (e relativa settimana antecedente) alla domenica di Pasqua
4 all'altro genitore.
Periodo delle vacanze scolastiche di Carnevale: definito come da calendario scolastico. Si gestirà comunque come periodo ordinario, salvo accordi diversi su casi specifici (per esempio settimana bianca).
Malattie di Ginevra: Si stabilisce che in caso di malattie con decorso non superiore alla settimana – farà testo il certificato medico per la scuola – non verranno attivati recuperi per il genitore “non convivente” con la bambina, che si fermerà nell'abitazione dove si trova al momento della insorgenza della malattia. In caso di periodi più prolungati, i genitori potranno concordare le modalità più appropriate alla specifica situazione, anche sentito il medico.
Ovviamente farà sempre testo il parere del medico rispetto al permanere di nella abitazione dove è insorta la malattia o alla sua trasferibilità. Per_1
Comunicazioni tra genitori: Quelle più quotidiane per telefono e messaggio.
Se più impegnative o se richiedono accordi/conferme, anche per iscritto. Si è
concordato comunque che non si useranno lettere raccomandate per le comunicazioni tra genitori, ma la posta elettronica (con riscontro di ricevuto e letto).
I genitori potranno sempre concordare ulteriori regole, a seconda delle necessità che si verificheranno, o dei problemi che si porranno nel tempo;
3) confermare che ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della figlia , in concomitanza ai rispettivi tempi di permanenza Persona_1
della predetta figlia presso ciascun genitore, mentre le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive individuate secondo il Protocollo del
5 Tribunale di Vicenza, saranno oggetto di suddivisione tra i genitori nella misura del 50% e con rimborso al genitore che le avrà anticipate entro 20 giorni dalla richiesta e dalla esibizione delle relative pezze giustificative;
le parti altresì
concordano che l'assegno unico e universale per i figli continui ad essere percepito interamente dal sig. ; CP_1
4) nulla in ordine ad assegni divorzili tra i coniugi, entrambi confermando e dichiarando di essere economicamente autosufficienti;
5) nulla in ordine alla casa ex-familiare che è già stata a suo tempo rilasciata da entrambi i coniugi, ancor prima della pronuncia di separazione;
6) darsi atto che le parti dichiarano e confermano di avere - con gli accordi tra di loro intercorsi - compiutamente definito ogni loro rapporto di natura patrimoniale, nessuna delle due avendo altre e/o diverse pretese economiche da far valere nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo o ragione;
7) darsi atto che le parti si impegnano a prestare acquiescenza all'emananda sentenza che accolga le sopra precisate conclusioni entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della stessa”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli
6 effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in OL VI
(VI) in data 25/08/2007.
All'esito dell'udienza del 30/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 685/2018 (irrevocabile il 26/04/2018) e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
7 all'affidamento condiviso e paritario della figlia minore ed alla Per_1
disciplina dei tempi di visita da parte di entrambi i genitori;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia;
Per_1
- le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in OL VI (VI) il Controparte_1 Parte_1
25/08/2007 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
8 sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OL VI (VI) al n. 12,
parte II, serie A, anno 2007;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 1° luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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