Articolo 3 della Legge 20 dicembre 1995, n. 575
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 gennaio 1996
Art. 3. 1. I costi sostenuti per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, e comunicati ad Eurocontrol ai fini della fissazione e riscossione delle tariffe obbligatorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della convenzione, nel testo introdotto dall'articolo III del protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1996