Sentenza 24 marzo 2021
Sentenza 19 gennaio 2023
Parere interlocutorio 31 maggio 2023
Decreto collegiale 12 luglio 2023
Ordinanza cautelare 25 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 31 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. Forme di tutela dell’interesse alla (tempestiva) conclusione del procedimentoMarco Ragusa · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Forme di tutela dell'interesse alla (tempestiva) conclusione del procedimento (nota a Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 20 aprile 2021, n. 4597) di Marco Ragusa Sommario: 1. La fattispecie- 2. Le ragioni della decisione: l'ambigua natura dell'indennizzo ex art. 2 bis, c. 1 bis, l. n. 241/1990 - 2.1. L'indennizzo (o gli indennizzi?) introdotti dall'art. 28 del «decreto del fare; 2.2. Indennizzo e risarcimento del danno da ritardo nell'art. 2 bis l. n. 241/1990 - 3. Considerazioni sull'impianto motivo della decisione - 4. Osservazioni conclusive. 1. La fattispecie Gli eredi di un noto artista, le cui spoglie erano state inizialmente seppellite presso il Comune di Ardea, richiedevano a …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/02/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01429/2025REG.PROV.COLL.
N. 00609/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2022, proposto da
Camac s.r.l, Camac Arti Grafiche s.r.l, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriele De Bellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cesena, via Pacchioni n.92;
contro
Comune di Cesena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Zoffoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 499/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesena;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le società odierne appellanti hanno impugnato gli atti aventi ad oggetto la variante normativa e cartografica al PRG n. 1/2014, approvata dal Comune di Cesena con le Deliberazioni n. 7 del 2014 e n. 36 del 2015, chiedendo il risarcimento del danno conseguente.
Le Società hanno eccepito che la variante in esame avrebbe modificato le scelte contenute nel PRG 2000, incidendo sensibilmente sul territorio comunale, con effetti pregiudizievoli anche per le ricorrenti.
In particolare, in fatto, esse hanno allegato di essere proprietarie di un’area sita in località Pievesestina di Cesena e già compresa nel Comparto perequativo denominato “ AT4a 12/11 Pievesestina Via Fossalta ”, interessato dalla Variante urbanistica n. 1/4 denominata di “ Salvaguardia del territorio e di adeguamento alla L.R. n. 15/2013 ”, adottata ed approvata dal Comune di Cesena secondo le procedure di cui all’art. 41 L. reg. n. 20/2000 e s.m.i.; tale ultima variante ha attribuito alle aree in questione la zonizzazione di “ territorio rurale ”.
La scelta urbanistica contestata, assunta in sede di adozione, è stata mantenuta anche in sede di approvazione, pur a fronte dell’avvenuta presentazione di motivate osservazioni da parte delle ricorrenti, ma ritenute dall’Amministrazione in contrasto con gli obiettivi posti dalla variante di salvaguardia e pertanto respinte nella Deliberazione C.C. n. 36/9.4.2015, conclusiva del procedimento di variante con conferma della destinazione agricola dell’area.
Nelle more del giudizio il Comune di Cesena non si era dotato dei nuovi strumenti urbanistici all’epoca preannunciati, né di quelli oggi previsti dalla poi sopravvenuta L.R. n. 24/2017 (PUG e Piani attuativi).
Sulla base di tali fatti le odierne appellanti hanno proposto ricorso innanzi al TAR Bologna, eccependo la violazione di legge e l’eccesso di potere, anche in punto di mancato recepimento delle loro osservazioni, per avere l’Ente, mediante la variante impugnata, inciso in maniera pregiudizievole sui loro immobili, azzerando il valore all’area, nonché la potenzialità insita nella stessa, a loro avviso senza alcuna idonea giustificazione e senza dimostrare di avere perseguito un fine di interesse pubblico prevalente.
Il Comune di Cesena si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, pertanto, il rigetto dell’impugnazione.
Con sentenza n. 499/21 il TAR Bologna ha rigettato il ricorso.
Avverso tale pronuncia giudiziale le società Camac s.r.l. e Camac Arti Grafiche s.r.l. hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: error in iudicando . Erroneità, contraddittorietà e carenza di motivazione. Difetto di istruttoria. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto della controversia. Eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto di fatto e di diritto. Travisamento. Illogicità. Contraddittorietà. Violazione di legge per violazione ed erronea applicazione artt. 15 e 21 L. reg. 7.12.1978 n. 47, art. 41 L. reg. 24.3.2000 n. 20 e s.m.i. e art. 13 e ss. L. reg. 30.7.2013 n. 15 e s.m.i. Violazione del giusto procedimento. Manifesta ingiustizia. Sviamento.
Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, instando altresì per la condanna del Comune di Cesena al risarcimento del danno da esse subito nella vicenda in esame. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Cesena ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 5.2.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, in relazione ai dedotti profili di gravame, è infondato.
3. Premette anzitutto il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “ Le determinazioni assunte in materia di pianificazione urbanistica del territorio comunale si connotano per l'ampia discrezionalità di cui godono gli enti che intervengono nel procedimento complesso finalizzato alla approvazione e ai successivi aggiornamenti degli atti di pianificazione urbanistica comunale, cui corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi: a tale sindacato è, viceversa, estraneo l'apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo appartenente alla sfera del merito ” (C.d.S, IV, 21.8.2024, n. 7187).
In quanto determinazioni a contenuto generale, le scelte in materia di pianificazione urbanistica “ non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali - di ordine tecnico discrezionale - seguiti nell'impostazione del piano stesso ” (C.d.S, II, 25.9.2024, n. 7787).
4. Ciò premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure emerge in atti che:
- l’intera attuazione delle previsioni del PRG 2000 avrebbe portato ad un consumo di suolo doppio rispetto a quello che si era realizzato nel primo decennio di vigenza del Piano stesso e già particolarmente alta; con riferimento al Territorio comunale, infatti, era risultata una percentuale di consumo di suolo elevatissima (l’11% nel 2000 giunta al 13% nel 2012), pari quasi al doppio della media provinciale dell’epoca (7,1%), con un consumo medio tra il 2000 e il 2012 pari a circa 41,9 ha;
- a fronte di uno scenario di questo tipo, l’Amministrazione comunale aveva ritenuto indispensabile un significativo “cambio di passo” e, anche in vista dell’adozione degli strumenti urbanistici comunali previsti dalla L.R. 20/2000, aveva individuato 10 temi di indirizzo alla pianificazione strutturale contenuti in un Documento Strategico, denominato “ Cesena Visione Strategica 2030 ”, che fissava alcuni specifici obiettivi per la nuova pianificazione tra i quali fermare il consumo del suolo, puntare sulla rigenerazione urbana e riqualificazione delle aree dismesse, offrire nuove aree industriali solo a fronte di specifici piani industriali;
- per evitare che il raggiungimento di tali obiettivi fosse compromesso dalle tempistiche necessarie per l’elaborazione di PSC, POC e RUE, è stata approvata la variante impugnata in questa sede che mirava proprio a limitare la pressione insediativa sul territorio non urbanizzato, riducendo considerevolmente il numero dei comparti di trasformazione previsti dal vigente PRG ancora non attuati e promuovendo politiche di riqualificazione e di rigenerazione per ridurre il consumo di suolo.
5. All’evidenza, tali scelte costituiscono espressione di buon governo della discrezionalità amministrativa, non essendo inficiate da alcuno degli indici (manifesta erroneità/illogicità/irrazionalità) che, per pacifica giurisprudenza amministrativa, consentono il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali amministrative.
In particolare, nessun ingiustificato e specifico sacrificio alla sfera delle appellanti risulta verificatosi nel caso di specie, discendendo la compromissione delle facoltà edificatorie proprie dell’area in esame dalle suddette scelte urbanistiche, aventi natura squisitamente conformativa, riguardando omogenee aree di riferimento, ed essendo presente unicamente l’aspetto privativo, e non anche quello acquisitivo alla mano pubblica.
Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche, con la conseguenza che la relativa statuizione giudiziale deve ritenersi esente da censure.
6. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto, ivi inclusa, per ovvie ragioni di consequenzialità logico-giuridica, l’ulteriore azione risarcitoria proposta dalle appellanti.
7. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO