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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/11/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 769/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 769/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANELLA Parte_1 P.IVA_1 MARIACHIARA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLO LUCA Controparte_1 P.IVA_2 CE
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
La ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico del Controparte_1 Parte_1 per il pagamento della somma complessiva di euro 37.394,66 oltre interessi, a titolo di saldo
[...] del corrispettivo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativo al periodo gennaio – giugno 2015, in forza del contratto di appalto n. 148 rep. del 11.12.2014 e della successiva delibera di Giunta del 12.01.2015. A sostegno della domanda monitoria, la società cooperativa ha prodotto il contratto di appalto, la delibera di proroga del servizio appaltato adottata dalla Giunta Comunale in data 12.1.2015 e le fatture nn. 10, 19, 29 e 30 del 2015.
Il ha proposto opposizione premettendo di aver già liquidato e pagato le somme di Parte_1 cui alle fatture n. 10 e 19 del 2015 e, parzialmente, quelle di cui alla fattura n. 30/15, ed eccependo invece, quanto al saldo preteso dalla in questo giudizio, l'indisponibilità del relativo importo CP_1 dichiarata dal G.E. all'esito della procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. rg. es. 1823/2016. In particolare, ha dedotto e documentato che in quella sede il G.E., preso atto della dichiarazione positiva resa dal Comune di ai sensi dell'art. 547 c.p.c. quale terzo debitor debitoris pignorato, ha Pt_1 dichiarato l'indisponibilità delle somme accantonate in quanto destinate all'assolvimento degli obblighi contributivi non regolarmente adempiuti dalla . CP_1
pagina 1 di 3 La ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Orbene, va preliminarmente rilevato che il opponente non ha contestato l'esistenza di un Pt_1 rapporto contrattuale valido ed efficace e neppure la regolare esecuzione del servizio appaltato, ma si è limitato ad eccepire l'esistenza di un vincolo di indisponibilità sulle somme dovute in base a quanto statuito dal G.E. all'esito della procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. rg. es. 1823/2016.
Tuttavia, come correttamente osservato dalla , la dichiarazione di indisponibilità resa dal G.E. CP_1 si riferisce esclusivamente alle somme accantonate dal per il soddisfacimento del credito di Pt_1
derivante dal contratto di appalto rep. 130 del 12.02.2014, avente ad oggetto il servizio di CP_1 manutenzione del patrimonio vegetazionale (cfr. dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. resa dal
, un credito del tutto distinto ed autonomo rispetto a quello fatto valere da in via Pt_1 CP_1 monitoria perché fondato su di un distinto titolo contrattuale.
In ordine alla questione rilevata d'ufficio dal precedente giudice istruttore, relativa alla mancanza di un contratto in forma scritta legittimante l'esecuzione del servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti per il periodo successivo alla scadenza contrattuale del 31.12.2014, ritiene questo giudicante che detta questione non sia pertinente al caso di specie.
Infatti, è vero che all'art. 12 del contratto di appalto n. 148 rep. del 11.12.2014 le parti hanno stabilito come termine di scadenza del rapporto contrattuale la data del 31.12.2014, al fine di attenersi alle disposizioni della legge regionale n. 24/12 che ha sancito per i Comuni il divieto di indire singole procedure di gara per l'affidamento del servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani ed ha
[... previsto una procedura unitaria di affidamento a livello regionale da attivarsi a cura dei cd. Ambiti
Parte_2
Tuttavia, con la delibera del 12.1.2015 in atti, la Giunta Comunale ha disposto la prosecuzione del servizio da parte della nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara per CP_1 l'individuazione del nuovo contraente, assegnando le necessarie risorse finanziarie. In particolare, la Giunta Comunale ha specificamente motivato la prosecuzione temporanea del servizio con il gestore operante, richiamando una delibera ANAC del 12.11.2014 nella quale l'Autorità indipendente, preso atto del colpevole ritardo della nell'indizione di una procedura di gara unitaria per CP_2 l'individuazione di un gestore unico del servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, ha autorizzato i Comuni ad indire singole procedure di gara anche in via d'urgenza per il nuovo affidamento del servizio;
pertanto, l'organo comunale ha disposto l'indizione di una nuova procedura di gara d'urgenza per l'individuazione del nuovo contraente, ma al contempo ha autorizzato temporaneamente la prosecuzione del servizio con il gestore già operante, in modo da garantire la continuità del servizio pubblico essenziale.
Non si tratta di un rinnovo contrattuale, che richiederebbe la forma scritta ad substantiam, ma di una motivata proroga cd. tecnica del rapporto contrattuale alle medesime condizioni originariamente concordate, nelle more dello svolgimento della gara per il nuovo affidamento del servizio.
Come chiarito da una consolidata giurisprudenza amministrativa, formatasi già prima dell'entrata in vigore dell'art. 106 dlgs. 50/2016 che ha disciplinato espressamente l'istituto in esame, "la cd. "proroga tecnica" - volta ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l'erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità - rappresenta un'ipotesi eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali" (ex multis, Cons. Stato V, 29 maggio 2019, n. 3588; III, 3 aprile 2017, n. 1521; sez. V, 17 gennaio 2018, n. 274); "il ricorso alla proroga tecnica costituisce un'ipotesi eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali" (tra le tante, Cons. Stato, V, 18 ottobre 2021, n. 6955; 23 settembre 2019, n. 6326; 17 gennaio 2018, n. 274; III, 3 aprile 2017, n. 1521; V, 11 maggio 2009, n. 2882, che pone in risalto anche la necessità che le ragioni eccezionali pagina 2 di 3 della proroga siano "obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione").
Ora, i presupposti individuati dalla sopra richiamata giurisprudenza amministrativa sono rinvenibili nel caso di specie: infatti, il per ragioni non dipendenti dallo stesso ma Parte_1 Pt_1 imputabili al ritardo della nell'indizione della nuova procedura unitaria di affidamento del CP_2 servizio, ha dovuto attivare in via d'urgenza una procedura di gara dopo la scadenza contrattuale per l'individuazione del nuovo contraente, e nelle more, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale in conformità all'art. 97 Cost., ha disposto la proroga tecnica del servizio con il gestore già operante per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento, alle medesime condizioni originariamente pattuite.
Ne discende il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Castello dichiaratosi antistatario.
Foggia, 20.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 769/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANELLA Parte_1 P.IVA_1 MARIACHIARA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLO LUCA Controparte_1 P.IVA_2 CE
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
La ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico del Controparte_1 Parte_1 per il pagamento della somma complessiva di euro 37.394,66 oltre interessi, a titolo di saldo
[...] del corrispettivo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativo al periodo gennaio – giugno 2015, in forza del contratto di appalto n. 148 rep. del 11.12.2014 e della successiva delibera di Giunta del 12.01.2015. A sostegno della domanda monitoria, la società cooperativa ha prodotto il contratto di appalto, la delibera di proroga del servizio appaltato adottata dalla Giunta Comunale in data 12.1.2015 e le fatture nn. 10, 19, 29 e 30 del 2015.
Il ha proposto opposizione premettendo di aver già liquidato e pagato le somme di Parte_1 cui alle fatture n. 10 e 19 del 2015 e, parzialmente, quelle di cui alla fattura n. 30/15, ed eccependo invece, quanto al saldo preteso dalla in questo giudizio, l'indisponibilità del relativo importo CP_1 dichiarata dal G.E. all'esito della procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. rg. es. 1823/2016. In particolare, ha dedotto e documentato che in quella sede il G.E., preso atto della dichiarazione positiva resa dal Comune di ai sensi dell'art. 547 c.p.c. quale terzo debitor debitoris pignorato, ha Pt_1 dichiarato l'indisponibilità delle somme accantonate in quanto destinate all'assolvimento degli obblighi contributivi non regolarmente adempiuti dalla . CP_1
pagina 1 di 3 La ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Orbene, va preliminarmente rilevato che il opponente non ha contestato l'esistenza di un Pt_1 rapporto contrattuale valido ed efficace e neppure la regolare esecuzione del servizio appaltato, ma si è limitato ad eccepire l'esistenza di un vincolo di indisponibilità sulle somme dovute in base a quanto statuito dal G.E. all'esito della procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. rg. es. 1823/2016.
Tuttavia, come correttamente osservato dalla , la dichiarazione di indisponibilità resa dal G.E. CP_1 si riferisce esclusivamente alle somme accantonate dal per il soddisfacimento del credito di Pt_1
derivante dal contratto di appalto rep. 130 del 12.02.2014, avente ad oggetto il servizio di CP_1 manutenzione del patrimonio vegetazionale (cfr. dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. resa dal
, un credito del tutto distinto ed autonomo rispetto a quello fatto valere da in via Pt_1 CP_1 monitoria perché fondato su di un distinto titolo contrattuale.
In ordine alla questione rilevata d'ufficio dal precedente giudice istruttore, relativa alla mancanza di un contratto in forma scritta legittimante l'esecuzione del servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti per il periodo successivo alla scadenza contrattuale del 31.12.2014, ritiene questo giudicante che detta questione non sia pertinente al caso di specie.
Infatti, è vero che all'art. 12 del contratto di appalto n. 148 rep. del 11.12.2014 le parti hanno stabilito come termine di scadenza del rapporto contrattuale la data del 31.12.2014, al fine di attenersi alle disposizioni della legge regionale n. 24/12 che ha sancito per i Comuni il divieto di indire singole procedure di gara per l'affidamento del servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani ed ha
[... previsto una procedura unitaria di affidamento a livello regionale da attivarsi a cura dei cd. Ambiti
Parte_2
Tuttavia, con la delibera del 12.1.2015 in atti, la Giunta Comunale ha disposto la prosecuzione del servizio da parte della nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara per CP_1 l'individuazione del nuovo contraente, assegnando le necessarie risorse finanziarie. In particolare, la Giunta Comunale ha specificamente motivato la prosecuzione temporanea del servizio con il gestore operante, richiamando una delibera ANAC del 12.11.2014 nella quale l'Autorità indipendente, preso atto del colpevole ritardo della nell'indizione di una procedura di gara unitaria per CP_2 l'individuazione di un gestore unico del servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, ha autorizzato i Comuni ad indire singole procedure di gara anche in via d'urgenza per il nuovo affidamento del servizio;
pertanto, l'organo comunale ha disposto l'indizione di una nuova procedura di gara d'urgenza per l'individuazione del nuovo contraente, ma al contempo ha autorizzato temporaneamente la prosecuzione del servizio con il gestore già operante, in modo da garantire la continuità del servizio pubblico essenziale.
Non si tratta di un rinnovo contrattuale, che richiederebbe la forma scritta ad substantiam, ma di una motivata proroga cd. tecnica del rapporto contrattuale alle medesime condizioni originariamente concordate, nelle more dello svolgimento della gara per il nuovo affidamento del servizio.
Come chiarito da una consolidata giurisprudenza amministrativa, formatasi già prima dell'entrata in vigore dell'art. 106 dlgs. 50/2016 che ha disciplinato espressamente l'istituto in esame, "la cd. "proroga tecnica" - volta ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l'erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità - rappresenta un'ipotesi eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali" (ex multis, Cons. Stato V, 29 maggio 2019, n. 3588; III, 3 aprile 2017, n. 1521; sez. V, 17 gennaio 2018, n. 274); "il ricorso alla proroga tecnica costituisce un'ipotesi eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali" (tra le tante, Cons. Stato, V, 18 ottobre 2021, n. 6955; 23 settembre 2019, n. 6326; 17 gennaio 2018, n. 274; III, 3 aprile 2017, n. 1521; V, 11 maggio 2009, n. 2882, che pone in risalto anche la necessità che le ragioni eccezionali pagina 2 di 3 della proroga siano "obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione").
Ora, i presupposti individuati dalla sopra richiamata giurisprudenza amministrativa sono rinvenibili nel caso di specie: infatti, il per ragioni non dipendenti dallo stesso ma Parte_1 Pt_1 imputabili al ritardo della nell'indizione della nuova procedura unitaria di affidamento del CP_2 servizio, ha dovuto attivare in via d'urgenza una procedura di gara dopo la scadenza contrattuale per l'individuazione del nuovo contraente, e nelle more, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale in conformità all'art. 97 Cost., ha disposto la proroga tecnica del servizio con il gestore già operante per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento, alle medesime condizioni originariamente pattuite.
Ne discende il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Castello dichiaratosi antistatario.
Foggia, 20.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3