Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 896/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , difesa dalle avv. PARADISI Parte_1 C.F._1
MONICA e CLAUDIA CONTI
ATTORE
e c.f. , difesa dall'avv. DE FILIPPI EMANUELA CP_1 P.IVA_1
FIDITALIA S.P.A., difesa dall'avv. MATTEO PASCULLI
CONVENUTE
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha citato in giudizio e Fiditalia S.p.A. Parte_1 Controparte_1
Nei confronti della prima rivolge le seguenti domande: accertarsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto e del contratto “bonus energia” concluso con la convenuta e, in subordine, dichiararsi la risoluzione del Controparte_1 contratto ex art. 1453 c.c.; per l'effetto, condanna al ripristino dello stato dei luoghi e la restituzione del compenso pagato;
condanna al risarcimento del danno derivante dall'omesso adempimento di alcune obbligazioni contrattuali per € 11.746,87.
Nei confronti della seconda rivolge le seguenti domande: dichiararsi la risoluzione del contratto di finanziamento concluso con Fiditalia S.p.A., collegato con il contratto concluso con ai sensi dell'art. 125 quinquies t.u.b., con conseguente Controparte_1 restituzione delle rate pagate.
L'attrice allega di aver concluso in data 29.4.2020 un contratto di appalto con la avente ad oggetto “l'installazione sul tetto del proprio immobile di un CP_1
1
e la posa in opera di una caldaia a condensazione interna, di un impianto di climatizzazione e da ultimo la fornitura di un forno elettrico e di un “bimby”(questi ultimi due beni offerti in omaggio), per un importo complessivo di € 27.000,00, interamente corrisposto dall'odierna attrice a seguito della somma finanziata alla medesima da Fiditalia spa” in forza di un precedente contratto di finanziamento collegato concluso con quest'ultima società il 30.3.2020.
In pari data, e l'attrice avevano concluso un ulteriore contratto “denominato CP_1
“bonus energia” con il quale la società si era impegnata sia a dare corso CP_1 all'erogazione del bonus energia “entro 3 mesi dalla data di pagamento da parte del cliente” e “dal ricevimento della documentazione necessaria da parte del cliente” (art. 1 del contratto) che ad assumersi tutte le attività necessarie alla relativa realizzazione (art. 2 del contratto)”.
Le obbligazioni della convenuta erano meglio dettagliate nello studio di fattibilità consegnato nel febbraio 2020, prodotto quale doc. 1.
ricevuto il pagamento da Fiditalia, non ha adempiuto l'obbligazione Controparte_1 avente ad oggetto gli adempimenti necessari alla connessione dell'impianto fotovoltaico e di quello di building automation, tanto che, nel febbraio 2021, l'attrice aveva inviato una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., a seguito della quale la convenuta non aveva adempiuto.
Nel frattempo, la aveva pagato le rate del finanziamento per la parte non Pt_1 corrisposta dal Gruppo AF S.r.l., subappaltatrice incaricata da degli CP_1 adempimenti legati all'attivazione degli impianti installati (non è chiara la ragione per la quale il Gruppo AF s.r.l. abbia pagato una parte delle rate del finanziamento).
Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_2
e chiedendo chiamarsi la società Gruppo AF s.r.l. a fini di manleva.
Nella propria comparsa di costituzione, la convenuta non ha contestato, se CP_1 non in modo del tutto generico, alcuna delle allegazioni dell'attrice, non ha sollevato alcuna eccezione e non ha chiarito quale fosse il titolo della domanda avanzata nei confronti della terza chiamata, sicché, condivisibilmente, il precedente G.I. ha rigettato la richiesta di chiamata del terzo.
Si è poi costituita formulando le seguenti conclusioni: “nel merito: - Controparte_3 dichiarare inammissibili o comunque rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra poiché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni più Parte_1 approfonditamente esposte in atti;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui codesto Giudice ritenesse di dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento stipulato in data 10 marzo 2020 ai sensi dell'art. 125-quinquies T.U.B., condannare la
2 soc. alla restituzione in favore di Fiditalia s.p.a. dell'importo di euro Controparte_1
27.000,00 di cui al contratto di finanziamento medesimo, oltre interessi legali maggiorati di sette punti percentuali come previsto dal punto 7) della Convenzione, per tutte le ragioni espresse in atti;
”, eccependo che il contratto di finanziamento concluso con l'attrice era collegato esclusivamente al contratto di appalto e non anche al contratto c.d. “bonus energia”, e che il primo era stato esattamente adempiuto. Di conseguenza, esso non poteva essere risolto, e consequenzialmente andrebbe rigettata la domanda di risoluzione del contratto di finanziamento collegato.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione di testi.
La domanda di risoluzione del contratto non è fondata.
È, invece, fondata, nei limiti di seguito indicati, la domanda di risarcimento del danno.
Vanno svolte le seguenti considerazioni.
La convenuta , nel costituirsi, non ha contestato in modo specifico nessuna CP_1 delle allegazioni della convenuta (il tenore della comparsa di costituzione è il seguente:
“Visto l'atto di citazione notificatole (…) che in toto e in ogni singola Pt_2 affermazione, sia in fatto e in diritto, SI COSTITUISCE nel presente procedimento, riservandosi di meglio argomentare le proprie difese, deduzioni, eccezioni e produzioni documentali nei termini di legge”; si tratta, con tutta evidenza, di una contestazione generica, non idonea ad onerare l'attrice della prova dei fatti allegati.
Va, inoltre, osservato che la contestazione dei fatti allegati dall'attore deve avvenire nella prima difesa utile (in tal caso nella comparsa di costituzione), con irrilevanza delle contestazioni successive (“In quest'ottica, mentre i fatti dedotti con gli atti introduttivi del giudizio possono essere contestati fino alla prima udienza, quelli allegati per la prima volta all'udienza di trattazione possono essere contestati solo con la prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. Ciò in quanto la controparte deve essere posta nelle condizioni di valutare se il fatto sia o meno, alla luce del comportamento processuale avverso, necessitante di essere provato e, quindi, se occorra o meno articolare mezzi istruttori sul punto, nel rispetto delle preclusioni sancite dall'art. 183, sesto comma, c.p.c. vigente ratione temporis (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25-01-2022).”, cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 25/06/2024) 10/07/2024, n. 18958).
Occorre, poi, considerare che la mancata specifica e tempestiva contestazione comporta soltanto una relevatio ab onere probandi da parte di chi abbia allegato il fatto non contestato.
Ne consegue che, qualora dall'istruttoria emerga l'inesistenza di quel fatto, il giudice non potrà discostarsi da quanto emerso dall'istruttoria.
3 Nel caso di specie, si tratta di un contratto di appalto che l'attrice assume non integralmente eseguito.
Tale allegazione risulta confermata dagli atti di causa ed emerge dalla mancata contestazione dell'inadempimento allegato dall'attrice.
Quest'ultima, infatti, ha allegato l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto gli adempimenti necessari alla connessione dell'impianto fotovoltaico.
L'assunzione in capo all'appaltatrice di tale obbligazione risulta sia dalla mancata contestazione da parte dell'appaltatrice, sia dallo studio di fattibilità, consegnato dalla consulente dell'appaltatrice alla in data 27.2.2020 (anche tale allegazione non è Pt_1 stata contestata), ove si legge, tra le componenti del costo di € 27.000,00 (prezzo dell'appalto poi concluso in data 29.4.2020) anche “l'espletamento di tutta la procedura sul portale e-distribuzione per connessioni impianto fotovoltaico e relativa pratica di scambio sul posto” e la “redazione di pratiche per ecobonus su portale Enea”.
È, poi, la stessa ad affermare che la messa in funzione dell'impianto CP_1 fotovoltaico fosse “di competenza del GRUPPO AF”.
Dalla non integrale esecuzione dell'opera commissionata consegue l'applicazione della disciplina generale in materia di risoluzione per inadempimento (“Nel caso in cui
l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui
l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13983 del 24/06/2011 (Rv. 618324
- 01).
Quanto alla risoluzione per inadempimento richiesta dall'attrice – con pronuncia di accertamento ai sensi dell'art. 1454 c.c. o, in subordine, costitutiva ex art. 1453 – essa presuppone (in entrambi i casi, cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 40325 del 16/12/2021 (Rv.
663362 - 01), per cui l'art. 1455 c.c. trova applicazione anche in caso di diffida ad adempiere) la non scarsa importanza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Con riguardo a detto presupposto e alla valutazione che deve effettuare in proposito il giudice, va richiamato il seguente principio di diritto: “Nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, vanno preliminarmente distinte le violazioni delle
4 obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento, potendosi darsi rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti.” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 19579 del 09/07/2021 (Rv. 661698 - 01).
Infine, va considerato che i due contratti conclusi in data 29.4.2020 (appalto e bonus energia) sono senz'altro collegati e fanno parte di un'unica operazione economica, come si desume dal fatto che essi, conclusi lo stesso giorno, erano stati preceduti dallo studio di fattibilità, comprensivo delle obbligazioni derivanti sia del primo che dal secondo contratto, dal fatto che il contratto bonus energia non prevedesse un corrispettivo (che era evidentemente ricompreso in quello previsto per l'appalto.
Ciò posto, è evidente l'inadempimento di rispetto alle obbligazioni Controparte_1 aventi ad oggetto gli adempimenti necessari alla connessione dell'impianto fotovoltaico e legate all'ottenimento dell'ecobonus.
La convenuta si è infatti limitata ad affermare che tali prestazioni erano di competenza della società Gruppo AF, alla quale essa aveva affidato la fase della messa in funzione dell'impianto fotovoltaico.
È del tutto evidente, tuttavia, che l'unica obbligata all'adempimento delle obbligazioni contrattuali era unica controparte contrattuale della la quale è Controparte_1 Pt_1 perciò estranea ai rapporti tra e Gruppo AF (l'affermazione del teste CP_1 Tes_1
, secondo il quale l'attrice era in realtà cliente del Gruppo AF non trova alcun
[...] riscontro documentale).
Il resto delle obbligazioni (installazione dell'impianto fotovoltaico, del sistema building automation, della caldaia e dell'impianto di climatizzazione) è invece stato adempiuto;
oltre a non essere stato allegato l'inadempimento di tali obbligazioni da parte dell'attrice, l'istruttoria svolta ha confermato l'integrale esecuzione di dette prestazioni da parte di (cfr. verb. ud. 21.6.2023, testi Controparte_1 Tes_1
e , che hanno confermato l'installazione delle opere).
[...] Testimone_2
In applicazione del suesposto principio di diritto in punto di valutazione di non scarsa importanza dell'inadempimento, ritiene il giudicante che l'inadempimento della non sia di gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto. CP_1
L'omesso allaccio al GSE e all'ENEA e l'effettiva messa in funzione dell'impianto fotovoltaico costituiscono infatti delle obbligazioni accessorie, come emerge anche dal prospetto dei costi indicato nel progetto di fattibilità, dal quale risulta l'esecuzione di
5 opere per un totale di € 25.000,00, ossia per la quasi integralità del corrispettivo dell'appalto; le obbligazioni principali sono invece state correttamente adempiute.
Dal rigetto della domanda di risoluzione del contratto di appalto consegue anche il rigetto della domanda di risoluzione proposta nei confronti di Fiditalia.
Occorre a questo punto esaminare la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice, che è come detto fondata, precisando in proposito che si tratta di una domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale che prescinde dalla risoluzione, avendo quale presupposto l'inadempimento produttivo di un danno.
Orbene, come detto, l'omessa mancata messa in funzione dell'impianto fotovoltaico è pacifica, ed è altrettanto pacifico, per le ragioni già esposte, che tale obbligazione rientrasse fra quelle assunte da Controparte_1
Non resta, pertanto, che accertare se dall'inadempimento descritto sia derivato un danno e procedere alla relativa quantificazione.
In proposito, va richiamata la perizia depositata dall'attrice a firma dell'ing. Per_1 che ha accertato e quantificato il danno da mancata produzione in un importo pari a €
469,875 per anno, quantificando il danno complessivo derivante dal mancato funzionamento nell'importo complessivo di € 11.746,875, calcolato moltiplicando il danno da mancata produzione per il ciclo di vita utile dell'impianto fotovoltaico, pari a 25 anni.
Va condivisa la stima effettuata dal consulente del mancato guadagno per anno – non contestata dalla convenuta – tuttavia l'importo annuo non va moltiplicato per il ciclo vitale dell'impianto ma, piuttosto, per il periodo dal termine di adempimento delle obbligazioni inadempiute alla presente sentenza.
Atteso il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale, infatti, il contratto rimane in vigore tra le parti e l'attrice potrà domandare l'adempimento dell'obbligazione di messa in funzione dell'impianto, maturando altresì il diritto al risarcimento del danno da mancata produzione dell'energia nelle more dell'adempimento.
Posto che l'impianto, secondo l'allegazione dell'attrice non contestata dalla convenuta,
è stato posato nel maggio del 2020 e che, non essendo previsto alcun termine contrattuale per la messa in funzione dell'impianto, l'obbligazione era immediatamente esigibile, considerati inoltre i tempi tecnici degli enti gestori del servizio, deve considerarsi quale periodo in cui l'attrice non ha usufruito dell'energia della quale avrebbe altrimenti beneficiato quello che va da giugno 2020 alla data odierna, per un totale di € (469,875/365= 1,29 x 1.668 giorni dal 1^ giugno 2020 alla data odierna = € 2.152,37).
6 Le spese di lite seguono la soccombenza: l'attrice va condannata alla refusione delle spese di lite nei confronti di Fiditalia perché integralmente soccombente rispetto alla domanda di risoluzione, mentre la convenuta va condanna alla Controparte_1 refusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in base al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) rigetta la domanda di risoluzione proposta nei confronti delle Parte_1 convenute;
b) in accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di accertato l'inadempimento di quest'ultima come indicato in Controparte_1 motivazione, condanna la convenuta al risarcimento del danno in Controparte_1 favore dell'attrice liquidato in € 2.152,37 oltre interessi come da domanda;
c) rigetta tutte le altre domande;
d) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
liquidate in complessivi € 2.552,00 oltre c.u., marca, 15%, iva e cpa se dovute
[...]
e come per legge.
e) condanna alla refusione delle spese sostenute da Fiditalia S.p.A., Parte_1 liquidate in € 2.552,00 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
26.2.2025.
Il Giudice
Gianluca Mulà
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