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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/11/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1253 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore , rappresentata Persona_1
e difesa dall'Avv. CICCIU' ROSA c/o il cui studio in Cariati, alla Via 94^ Fanteria Zappatori, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_1 P.IVA_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti AVENA GILDA e FERRATO UMBERTO con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a c/o la Sede dell CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante, nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento negata, nella pregressa fase processuale, dal nominato ctu dott. Per_2
; richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la
[...] sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che rilevava l'inammissibilità - sotto diversi CP_1 profili - del proposto ricorso nonché l'infondatezza del medesimo atteso che la Consulenza svolta nella pregressa fase processuale era più che condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti alla odierna udienza le Parti presenti – come da verbale – si riportavano ai rispetti scritti e conclusioni.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico della ricorrente.
Difatti il decreto di conclusioni delle operazioni peritali risulta comunicato a parte ricorrente in data
21.01.2025 mentre il dissenso risulta proposto entro il termine trenta giorni e precisamente il
18.02.2025; il ricorso risulta tempestivamente proposto in quanto iscritto entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso ossia il 10.03.2025.
Analogamente è a dirsi del verbale di visita impugnato entro il termine semestrale di decadenza rilevato che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata il 31.10.2023 a fronte della iscrizione dell'ATP del 07.03.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi inammissibile.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n.
1006/24 RG, riconoscersi l'indennità di accompagnamento in favore del figlio minore.
A tal proposito non è inopportuno rammentare come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal
Consulente Tecnico;
ciò a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di specie nulla di tutto ciò emerge dal proposto ricorso atteso che parte ricorrente, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del beneficio si limita soltanto a riferire che “ . . . il suddetto riconoscimento è ingiusto, perché il minore . . ., in base alle malattie e gravi patologie, di cui era ed è attualmente affetta, aveva ed ha diritto all'indennità di accompagnamento” (pag. 4 del ricorso) aggiungendosi che “le malattie invalidanti dell'istante emergono da documentazione presente nel fascicolo . . .” e che “. . . le patologie dell'istante sono evidenziate nelle controdeduzioni depositate nella fase dell'accertamento preventivo” (pag. 4 del ricorso) e, ancor prima, rilevando come il minore abbia bisogno dell'assistenza continua dei genitori in tutti gli aspetti della vita quotidiana (v. pag. 4 del ricorso: “ . . .farlo mangiare, non conosce i soldi, non può compiere gli atti quotidiani della vita . . . ”).
A ben vedere, la Parte non indica in ricorso, neppure in modo embrionale, per come richiede il dato normativo, quali siano stati - se ve ne sono stati - gli errori di metodo, di omissione di taluna patologia e/o altro compiuti dall'Ausiliare del Giudice tali da pregiudicare e ritenere del tutto insoddisfacente il lavoro svolto dalla dott. che ha confermato il giudizio espresso dalla Per_2 competente Commissione medica.
Da ciò non può che discendere la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso non mancando di rilevare, ulteriormente, come diversamente da quanto riportato in ricorso dalla Parte
(pag. 5) non sono state depositate delle controdeduzioni sottoposte all'esame del CTU.
3. Con separato provvedimento si procederà alla omologa del requisito sanitario secondo le risultanze dell'elaborato formato nella pregressa fase processuale dalla dott. , Per_2 condivisibile ed immune da vizi.
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra
, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1 [...]
, con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 1006/24) e sulla domanda da questa Persona_1 proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 20 Novembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1253 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore , rappresentata Persona_1
e difesa dall'Avv. CICCIU' ROSA c/o il cui studio in Cariati, alla Via 94^ Fanteria Zappatori, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_1 P.IVA_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti AVENA GILDA e FERRATO UMBERTO con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a c/o la Sede dell CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante, nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento negata, nella pregressa fase processuale, dal nominato ctu dott. Per_2
; richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la
[...] sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che rilevava l'inammissibilità - sotto diversi CP_1 profili - del proposto ricorso nonché l'infondatezza del medesimo atteso che la Consulenza svolta nella pregressa fase processuale era più che condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti alla odierna udienza le Parti presenti – come da verbale – si riportavano ai rispetti scritti e conclusioni.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico della ricorrente.
Difatti il decreto di conclusioni delle operazioni peritali risulta comunicato a parte ricorrente in data
21.01.2025 mentre il dissenso risulta proposto entro il termine trenta giorni e precisamente il
18.02.2025; il ricorso risulta tempestivamente proposto in quanto iscritto entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso ossia il 10.03.2025.
Analogamente è a dirsi del verbale di visita impugnato entro il termine semestrale di decadenza rilevato che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata il 31.10.2023 a fronte della iscrizione dell'ATP del 07.03.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi inammissibile.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n.
1006/24 RG, riconoscersi l'indennità di accompagnamento in favore del figlio minore.
A tal proposito non è inopportuno rammentare come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal
Consulente Tecnico;
ciò a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di specie nulla di tutto ciò emerge dal proposto ricorso atteso che parte ricorrente, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del beneficio si limita soltanto a riferire che “ . . . il suddetto riconoscimento è ingiusto, perché il minore . . ., in base alle malattie e gravi patologie, di cui era ed è attualmente affetta, aveva ed ha diritto all'indennità di accompagnamento” (pag. 4 del ricorso) aggiungendosi che “le malattie invalidanti dell'istante emergono da documentazione presente nel fascicolo . . .” e che “. . . le patologie dell'istante sono evidenziate nelle controdeduzioni depositate nella fase dell'accertamento preventivo” (pag. 4 del ricorso) e, ancor prima, rilevando come il minore abbia bisogno dell'assistenza continua dei genitori in tutti gli aspetti della vita quotidiana (v. pag. 4 del ricorso: “ . . .farlo mangiare, non conosce i soldi, non può compiere gli atti quotidiani della vita . . . ”).
A ben vedere, la Parte non indica in ricorso, neppure in modo embrionale, per come richiede il dato normativo, quali siano stati - se ve ne sono stati - gli errori di metodo, di omissione di taluna patologia e/o altro compiuti dall'Ausiliare del Giudice tali da pregiudicare e ritenere del tutto insoddisfacente il lavoro svolto dalla dott. che ha confermato il giudizio espresso dalla Per_2 competente Commissione medica.
Da ciò non può che discendere la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso non mancando di rilevare, ulteriormente, come diversamente da quanto riportato in ricorso dalla Parte
(pag. 5) non sono state depositate delle controdeduzioni sottoposte all'esame del CTU.
3. Con separato provvedimento si procederà alla omologa del requisito sanitario secondo le risultanze dell'elaborato formato nella pregressa fase processuale dalla dott. , Per_2 condivisibile ed immune da vizi.
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra
, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1 [...]
, con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 1006/24) e sulla domanda da questa Persona_1 proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 20 Novembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo