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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2893 /2023
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti, ad esclusione dell' , hanno depositato, entro Pt_1
il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2893/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palmi, Via Nicola Pizi, 24, presso lo studio dell'avv. Saveria
Chiappalone, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia , presso il domicilio degli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo CP_1
Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023;
-resistente-
E
(C.F.: Controparte_2
) – in persona del per la Calabria e legale rappresentante pro- P.IVA_3 Controparte_3
tempore, dott. , giusta gli artt. 16 e 17 D. L.gs n. 29/93 e succ. m. e i. nonché la CP_4
Pag. 1 di 8 delibera del C.D.A. n. 154/98, elettivamente domiciliato in Cosenza, via De Marco (già via
Isonzo), 48, presso rappresentato e difeso dall'avv. Ilario Antonio Sorace e Controparte_5 dall'avv. Amalia Manuela Nucera, giusta procura generale alle liti per Notar di Catanzaro Per_2
in atti;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore e per lo stesso , a ciò autorizzato per procura speciale, Controparte_7
autenticata per atto Notaio in Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_3
22/06/2023, elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via San Giovanni, 72, presso lo studio dell'avv. Maria Correnti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità e annullamento dell'intimazione di pagamento per il decorso del termine di prescrizione delle cartelle I.NA.I.L. sottese all'intimazione di pagamento;
di accertare e dichiarare, la nullità e l'illegittimità e annullamento dell'intimazione di pagamento per il decorso del termine di CP_ prescrizione degli avvisi di addebito sottese all'intimazione di pagamento;
di accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e annullamento dell'intimazione di pagamento per la mancata CP_ notifica delle cartelle relative all'I.N.A.I.L. e degli avvisi di addebito concernente somme –
I.V.S. sottese all'intimazione di pagamento impugnata;
di accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e annullamento dell'intimazione di pagamento per la prescrizione delle sanzioni Pt_1
rate premio calcolati nella suindicata intimazione di pagamento impugnata;
di accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità ed annullamento dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 per omessa allegazione delle cartelle e degli avvisi di addebito in esso indicate;
di accertare e dichiarare la nullità e/ o annullamento e illegittimità dell'intimazione di
CP_ pagamento impugnata per inesistenza della notifica;
di condannare le parti resistenti, l' e l' nonché l' al pagamento di tutte le spese e competenze Controparte_8 Parte_1
del giudizio, oltre Cpa e rimborso forfettario da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, il rigetto Pt_1
della domanda proposta dalla parte ricorrente, con vittoria di spese;
in via gradata, ove statuita un'intervenuta prescrizione, di condannare alle spese l'agente della riscossione.
Pag. 2 di 8 Parte resistente chiede di dichiarare inammissibile, Controparte_9
improcedibile ed infondato il ricorso, stante la legittimità della procedura intrapresa;
in ogni caso, di dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondata la domanda, anche nei confronti della concludente, alla luce della mancata e/o inesatta esposizione dei fatti di causa per mancanza di legittimazione passiva;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore antistatario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239006873424000, notificata in data 21/08/2023, limitatamente alle cartelle di pagamento:
1. n. 09420170008884966000, emessa per la riscossione di rate premio , anno 2016, e Pt_1 sanzioni rate premio dell'anno 2017, di € 968,76;
2. n. 09420170016793509000, emessa per la riscossione di. rate premio anno 2017 e sanzioni civili, di € 934,35;
e agli avvisi di addebito:
1. n. 39420160000195845000, di € 2.724,97, emesso per la riscossione di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive su contributi fissi anno 2015 e spese di notifica;
2. n. 3492016000252458200, di €. 2.699,22, emesso per la riscossione di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro il minimale anno 2015 e spese di notifica;
3. n. 34920170001066889000, di € 5.419,85, emesso per la riscossione di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro il minimale anno 2016 e spese di notifica;
4. n. 29420180000592673000, di € 4.059,58, emesso per la riscossione di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro il minimale anno 2017 e spese di notifica.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la mancanza di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
la prescrizione del credito dagli stessi portato per decorso del termine di 5 anni sia a decorrere dalla data in cui il versamento andava effettuato sia dalla data indicata, nell'intimazione di pagamento opposta, come data di notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito;
la prescrizione quinquennale delle sanzioni, la nullità, illegittimità annullabilità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n.
.212/2000 per omessa allegazione delle cartelle e degli avvisi di addebito in essa indicati,
Pag. 3 di 8 inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non essendo stata notificata tramite agente notificatore abilitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, primo comma, del D.P.R. del 29.09.1973 n. 602.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la sua CP_1 carenza di legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione, l'infondatezza del ricorso anche con riferimento al calcolo delle sanzioni e al difetto di motivazione.
Si è costituito anche l' ed ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva, la decadenza Pt_1
dall'azione ex art. 617 cpc, l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza e, consideranto che le notifiche delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione sono posti, per legge,
a carico dell'agente della riscossione, ha chiesto, in via istruttoria, l'acquisizione degli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione corredati dalla prova di avventa notifica.
Si è costituita pure l' ed ha eccepito l'infondatezza del ricorso, Controparte_8
l'interruzione e la sospensione della prescrizione.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata in parte come opposizione ex art. 24 del
D.L.gs n. 46/1999, avendo eccepito la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e sostenuto la prescrizione dei crediti a decorrere dalla data in cui il contributo andava versato, in parte come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto, al fine di far dichiarare la mancanza di titolo esecutivo e l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impediscono al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
La mancata allegazione delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito costituisce opposizione ex art. 617 cpc.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' si richiama la CP_1 norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Pag. 4 di 8 Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'assenza di titoli esecutivi, per mancata notifica degli stessi, dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione anche successivamente alle date indicate quali date di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, della mancata allegazione degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento, per cui la decisione su tali discussioni rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito, all'interruzione dei termini di prescrizione nella fase della riscossione, che ha emesso e notificato l'intimazione di pagamento opposta e le cartelle di pagamento per la riscossione dei crediti . Pt_1
L' e l' hanno chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti CP_1 Pt_1
interruttivi della prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
Dalla documentazione allegata dall' risulta che gli avvisi di addebito sono stati consegnati a CP_1
persona diversa dal destinatario senza il seguito della raccomandata informativa.
Il mancato invio della raccomandata informativa impedisce il perfezionamento del procedimento di notifica e gli atti inviati non possono essere considerati regolarmente notificati.
Pag. 5 di 8 La mancata notifica degli avvisi di addebito consente, quindi, l'opposizione ex art. 24 del D.L.gs n.
46/1999.
Nessun altro atto risulta regolarmente notificato prima dell'intimazione di pagamento opposta e risulta che il ricorso è stato depositato entro il termine di 40 giorni dalla notifica di quest'ultima che riporta gli avvisi di addebito sopra indicati, conseguentemente l'opposizione ex art. 24 citato è ammissibile anche perché tempestivamente proposta.
Dalla documentazione depositata dall' risulta che l'intimazione di Controparte_8
pagamento n. 09420199008489975000 non è stata notificata poiché al primo accesso, del 23 novembre 2019, il destinatario era assente e non vi è prova, in atti, di notifiche avvenute successivamente;
l'intimazione di pagamento n. 094 2020 90018673 48/000 non è corredata da prova di notifiche effettuate;
l' intimazione di pagamento n. 09420219000480621000, non può considerarsi notificata poiché, come risulta dall'avviso di ricevimento, il 25 febbraio 2022, il destinatario è risultato sconosciuto al civico Gioia Tauro via nazionale 18, 13/P e, senza la prova di vane ricerche, l'intimazione è stata depositata ed affissa nella casa comunale, come da elenco n.
EL000766077- avviso di deposito ed affissione nella casa comunale - del 25 febbraio 2022; la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200002492000, fascicolo n.
2022/17298, che indicata la raccomandata n. 69529099222-4, è stata consegnata alla moglie del destinatario il 6 marzo 2023, senza il seguito della raccomandata informativa.
Considerando, dunque, che i contributi previdenziali richiesti, con i suddetti avvisi di addebito, si riferiscono agli anni 2015, 1, 2, 3 e 4 rata, 2016, 1, 2, 3 e 4 rata e 2017 fino alla terza rata, da pagarsi la prima il 16 maggio, la seconda il 21 agosto, la terza il 16 novembre rispettivamente degli anni 2015, 2016 e 2017, e la IV rata il 16 febbraio 2016, 2017 e 2018, l'ultimo dei termini di prescrizione è spirato il 29 giugno 2023, considerata anche la sospensione della prescrizione di 311 giorni disposta con l'art. 37 del D.L. n. 18/2020 e con l'art. 11 del D.L. n. 183/2020, pertanto risultano prescritti, alla data del 21 agosto 2023, di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, tutte le somme, comprese le somme aggiuntive, che soggiacciono allo stesso termine di prescrizione quinquennale, portate dagli avvisi di addebito n. 39420160000195845000, n.
3492016000252458200, n. 34920170001066889000.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 29420180000592673000, risultano prescritti i soli crediti riferiti alla prima e seconda rata 2017, per come ivi riportati, comprese le somme aggiuntive.
Risultano, invece regolarmente notificate le cartelle di pagamento n. 09420170016793509000, consegnata il 22 febbraio 2018 a familiare convivente come da avviso di ricevimento ed avviso di avvenuta notifica, quest'ultimo spedito, come da elenco raccomandate, il 3 marzo 2018 con raccomandata n. 57312652853-4, indicata anche nello stesso avviso;
n. 09420170008884966000,
Pag. 6 di 8 consegnata, sempre alla moglie, il 17 settembre 2017. Alla consegna a persona diversa dal destinatario è seguita la spedizione, il 13/09/2017, con raccomandata n. 57303504830-2, dell'avviso di avvenuta notifica, come da elenco raccomandate, depositato in atti .
Alla data del 21 agosto 2023, di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, risulta prescritto solo il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420170008884966000, considerando anche il periodo di sospensione della prescrizione nel periodo covid19
La mancata notifica degli avvisi di addebito comporta che gli stessi non possono considerarsi validi titoli esecutivi idonei per l'esecuzione.
È inammissibile l'opposizione ex art. 617 cpc poiché proposta oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Le spese di lite si compensano per un terzo, data la parziale soccombenza delle parti resistenti, e si liquidano, nella restante parte di due terzi in complessivi €. 1.250,00, considerando, l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono, in solido, a carico dell' e dell' , in persona dei Controparte_8 CP_1
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, Parte_2 con distrazione all'avv. Saveria Chiappalone, che ha fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420170008884966000, emessa per la riscossione di rate premio , anno 2016, e sanzioni rate premio dell'anno Pt_1
2017, di € 968,76; e dagli avvisi di addebito n. 39420160000195845000, di € 2.724,97, emesso per la riscossione di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive su contributi fissi anno 2015; n. 3492016000252458200, di €. 2.699,22, emesso per la riscossione di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro il minimale anno 2015; n. 34920170001066889000, di €
5.419,85, emesso per la riscossione di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro il minimale anno 2016 e spese di notifica;
n. 29420180000592673000, limitatamente alla prima e seconda rata, emesso per la riscossione di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro il minimale anno 2017;
2. Dichiara illegittima ed inefficace per l'esecuzione l'intimazione di pagamento n.
09420239006873424000, notificata in data 21/08/2023, nella parte in cui intima il
Pag. 7 di 8 pagamento delle somme portate dai suddetti avvisi di addebito e dalla suddetta cartella di pagamento;
3. Condanna, solido, l' e l' , in persona dei rispettivi CP_1 Controparte_8
legali rappresentanti pro tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €.
1250, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente,
da distrarsi in favore dell'avv. Saveria Chiappalone, che ha fatto Parte_2
richiesta.
Palmi, 28 gennaio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 8 di 8
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti, ad esclusione dell' , hanno depositato, entro Pt_1
il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2893/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palmi, Via Nicola Pizi, 24, presso lo studio dell'avv. Saveria
Chiappalone, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia , presso il domicilio degli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo CP_1
Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023;
-resistente-
E
(C.F.: Controparte_2
) – in persona del per la Calabria e legale rappresentante pro- P.IVA_3 Controparte_3
tempore, dott. , giusta gli artt. 16 e 17 D. L.gs n. 29/93 e succ. m. e i. nonché la CP_4
Pag. 1 di 8 delibera del C.D.A. n. 154/98, elettivamente domiciliato in Cosenza, via De Marco (già via
Isonzo), 48, presso rappresentato e difeso dall'avv. Ilario Antonio Sorace e Controparte_5 dall'avv. Amalia Manuela Nucera, giusta procura generale alle liti per Notar di Catanzaro Per_2
in atti;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore e per lo stesso , a ciò autorizzato per procura speciale, Controparte_7
autenticata per atto Notaio in Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_3
22/06/2023, elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via San Giovanni, 72, presso lo studio dell'avv. Maria Correnti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità e annullamento dell'intimazione di pagamento per il decorso del termine di prescrizione delle cartelle I.NA.I.L. sottese all'intimazione di pagamento;
di accertare e dichiarare, la nullità e l'illegittimità e annullamento dell'intimazione di pagamento per il decorso del termine di CP_ prescrizione degli avvisi di addebito sottese all'intimazione di pagamento;
di accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e annullamento dell'intimazione di pagamento per la mancata CP_ notifica delle cartelle relative all'I.N.A.I.L. e degli avvisi di addebito concernente somme –
I.V.S. sottese all'intimazione di pagamento impugnata;
di accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e annullamento dell'intimazione di pagamento per la prescrizione delle sanzioni Pt_1
rate premio calcolati nella suindicata intimazione di pagamento impugnata;
di accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità ed annullamento dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 per omessa allegazione delle cartelle e degli avvisi di addebito in esso indicate;
di accertare e dichiarare la nullità e/ o annullamento e illegittimità dell'intimazione di
CP_ pagamento impugnata per inesistenza della notifica;
di condannare le parti resistenti, l' e l' nonché l' al pagamento di tutte le spese e competenze Controparte_8 Parte_1
del giudizio, oltre Cpa e rimborso forfettario da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, il rigetto Pt_1
della domanda proposta dalla parte ricorrente, con vittoria di spese;
in via gradata, ove statuita un'intervenuta prescrizione, di condannare alle spese l'agente della riscossione.
Pag. 2 di 8 Parte resistente chiede di dichiarare inammissibile, Controparte_9
improcedibile ed infondato il ricorso, stante la legittimità della procedura intrapresa;
in ogni caso, di dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondata la domanda, anche nei confronti della concludente, alla luce della mancata e/o inesatta esposizione dei fatti di causa per mancanza di legittimazione passiva;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore antistatario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239006873424000, notificata in data 21/08/2023, limitatamente alle cartelle di pagamento:
1. n. 09420170008884966000, emessa per la riscossione di rate premio , anno 2016, e Pt_1 sanzioni rate premio dell'anno 2017, di € 968,76;
2. n. 09420170016793509000, emessa per la riscossione di. rate premio anno 2017 e sanzioni civili, di € 934,35;
e agli avvisi di addebito:
1. n. 39420160000195845000, di € 2.724,97, emesso per la riscossione di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive su contributi fissi anno 2015 e spese di notifica;
2. n. 3492016000252458200, di €. 2.699,22, emesso per la riscossione di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro il minimale anno 2015 e spese di notifica;
3. n. 34920170001066889000, di € 5.419,85, emesso per la riscossione di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro il minimale anno 2016 e spese di notifica;
4. n. 29420180000592673000, di € 4.059,58, emesso per la riscossione di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro il minimale anno 2017 e spese di notifica.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la mancanza di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
la prescrizione del credito dagli stessi portato per decorso del termine di 5 anni sia a decorrere dalla data in cui il versamento andava effettuato sia dalla data indicata, nell'intimazione di pagamento opposta, come data di notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito;
la prescrizione quinquennale delle sanzioni, la nullità, illegittimità annullabilità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n.
.212/2000 per omessa allegazione delle cartelle e degli avvisi di addebito in essa indicati,
Pag. 3 di 8 inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non essendo stata notificata tramite agente notificatore abilitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, primo comma, del D.P.R. del 29.09.1973 n. 602.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la sua CP_1 carenza di legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione, l'infondatezza del ricorso anche con riferimento al calcolo delle sanzioni e al difetto di motivazione.
Si è costituito anche l' ed ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva, la decadenza Pt_1
dall'azione ex art. 617 cpc, l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza e, consideranto che le notifiche delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione sono posti, per legge,
a carico dell'agente della riscossione, ha chiesto, in via istruttoria, l'acquisizione degli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione corredati dalla prova di avventa notifica.
Si è costituita pure l' ed ha eccepito l'infondatezza del ricorso, Controparte_8
l'interruzione e la sospensione della prescrizione.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata in parte come opposizione ex art. 24 del
D.L.gs n. 46/1999, avendo eccepito la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e sostenuto la prescrizione dei crediti a decorrere dalla data in cui il contributo andava versato, in parte come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto, al fine di far dichiarare la mancanza di titolo esecutivo e l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impediscono al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
La mancata allegazione delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito costituisce opposizione ex art. 617 cpc.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' si richiama la CP_1 norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Pag. 4 di 8 Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'assenza di titoli esecutivi, per mancata notifica degli stessi, dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione anche successivamente alle date indicate quali date di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, della mancata allegazione degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento, per cui la decisione su tali discussioni rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito, all'interruzione dei termini di prescrizione nella fase della riscossione, che ha emesso e notificato l'intimazione di pagamento opposta e le cartelle di pagamento per la riscossione dei crediti . Pt_1
L' e l' hanno chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti CP_1 Pt_1
interruttivi della prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
Dalla documentazione allegata dall' risulta che gli avvisi di addebito sono stati consegnati a CP_1
persona diversa dal destinatario senza il seguito della raccomandata informativa.
Il mancato invio della raccomandata informativa impedisce il perfezionamento del procedimento di notifica e gli atti inviati non possono essere considerati regolarmente notificati.
Pag. 5 di 8 La mancata notifica degli avvisi di addebito consente, quindi, l'opposizione ex art. 24 del D.L.gs n.
46/1999.
Nessun altro atto risulta regolarmente notificato prima dell'intimazione di pagamento opposta e risulta che il ricorso è stato depositato entro il termine di 40 giorni dalla notifica di quest'ultima che riporta gli avvisi di addebito sopra indicati, conseguentemente l'opposizione ex art. 24 citato è ammissibile anche perché tempestivamente proposta.
Dalla documentazione depositata dall' risulta che l'intimazione di Controparte_8
pagamento n. 09420199008489975000 non è stata notificata poiché al primo accesso, del 23 novembre 2019, il destinatario era assente e non vi è prova, in atti, di notifiche avvenute successivamente;
l'intimazione di pagamento n. 094 2020 90018673 48/000 non è corredata da prova di notifiche effettuate;
l' intimazione di pagamento n. 09420219000480621000, non può considerarsi notificata poiché, come risulta dall'avviso di ricevimento, il 25 febbraio 2022, il destinatario è risultato sconosciuto al civico Gioia Tauro via nazionale 18, 13/P e, senza la prova di vane ricerche, l'intimazione è stata depositata ed affissa nella casa comunale, come da elenco n.
EL000766077- avviso di deposito ed affissione nella casa comunale - del 25 febbraio 2022; la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200002492000, fascicolo n.
2022/17298, che indicata la raccomandata n. 69529099222-4, è stata consegnata alla moglie del destinatario il 6 marzo 2023, senza il seguito della raccomandata informativa.
Considerando, dunque, che i contributi previdenziali richiesti, con i suddetti avvisi di addebito, si riferiscono agli anni 2015, 1, 2, 3 e 4 rata, 2016, 1, 2, 3 e 4 rata e 2017 fino alla terza rata, da pagarsi la prima il 16 maggio, la seconda il 21 agosto, la terza il 16 novembre rispettivamente degli anni 2015, 2016 e 2017, e la IV rata il 16 febbraio 2016, 2017 e 2018, l'ultimo dei termini di prescrizione è spirato il 29 giugno 2023, considerata anche la sospensione della prescrizione di 311 giorni disposta con l'art. 37 del D.L. n. 18/2020 e con l'art. 11 del D.L. n. 183/2020, pertanto risultano prescritti, alla data del 21 agosto 2023, di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, tutte le somme, comprese le somme aggiuntive, che soggiacciono allo stesso termine di prescrizione quinquennale, portate dagli avvisi di addebito n. 39420160000195845000, n.
3492016000252458200, n. 34920170001066889000.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 29420180000592673000, risultano prescritti i soli crediti riferiti alla prima e seconda rata 2017, per come ivi riportati, comprese le somme aggiuntive.
Risultano, invece regolarmente notificate le cartelle di pagamento n. 09420170016793509000, consegnata il 22 febbraio 2018 a familiare convivente come da avviso di ricevimento ed avviso di avvenuta notifica, quest'ultimo spedito, come da elenco raccomandate, il 3 marzo 2018 con raccomandata n. 57312652853-4, indicata anche nello stesso avviso;
n. 09420170008884966000,
Pag. 6 di 8 consegnata, sempre alla moglie, il 17 settembre 2017. Alla consegna a persona diversa dal destinatario è seguita la spedizione, il 13/09/2017, con raccomandata n. 57303504830-2, dell'avviso di avvenuta notifica, come da elenco raccomandate, depositato in atti .
Alla data del 21 agosto 2023, di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, risulta prescritto solo il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420170008884966000, considerando anche il periodo di sospensione della prescrizione nel periodo covid19
La mancata notifica degli avvisi di addebito comporta che gli stessi non possono considerarsi validi titoli esecutivi idonei per l'esecuzione.
È inammissibile l'opposizione ex art. 617 cpc poiché proposta oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Le spese di lite si compensano per un terzo, data la parziale soccombenza delle parti resistenti, e si liquidano, nella restante parte di due terzi in complessivi €. 1.250,00, considerando, l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono, in solido, a carico dell' e dell' , in persona dei Controparte_8 CP_1
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, Parte_2 con distrazione all'avv. Saveria Chiappalone, che ha fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420170008884966000, emessa per la riscossione di rate premio , anno 2016, e sanzioni rate premio dell'anno Pt_1
2017, di € 968,76; e dagli avvisi di addebito n. 39420160000195845000, di € 2.724,97, emesso per la riscossione di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive su contributi fissi anno 2015; n. 3492016000252458200, di €. 2.699,22, emesso per la riscossione di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro il minimale anno 2015; n. 34920170001066889000, di €
5.419,85, emesso per la riscossione di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro il minimale anno 2016 e spese di notifica;
n. 29420180000592673000, limitatamente alla prima e seconda rata, emesso per la riscossione di contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi o entro il minimale anno 2017;
2. Dichiara illegittima ed inefficace per l'esecuzione l'intimazione di pagamento n.
09420239006873424000, notificata in data 21/08/2023, nella parte in cui intima il
Pag. 7 di 8 pagamento delle somme portate dai suddetti avvisi di addebito e dalla suddetta cartella di pagamento;
3. Condanna, solido, l' e l' , in persona dei rispettivi CP_1 Controparte_8
legali rappresentanti pro tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €.
1250, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente,
da distrarsi in favore dell'avv. Saveria Chiappalone, che ha fatto Parte_2
richiesta.
Palmi, 28 gennaio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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