Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/05/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 160/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ELISABETTA TRIGGIANI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Capannori, Fraz. Lunata (LU) in Via Pesciatina n. 73, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
SANDRA SIMONETTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lucca in Via di Tiglio n. 468, come da procura in atti;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 24.03.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 7
via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare sita a Borgo a Mozzano, fraz. Valdottavo, Località Capanne n. 4, da assegnare alla stessa;
di stabilire un regime di frequentazione padre-figli secondo il calendario indicato nel ricorso;
di porre a carico del convenuto un contributo per il mantenimento dei figli minori di €
700,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, ovvero la somma ritenuta di giustizia;
di porre le spese straordinarie, regolate dal protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020, nella misura del 30% a carico della madre e del 70% a carico del padre, in ragione della forte disparità economica sussistente tra i coniugi;
di porre a carico del convenuto l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione Controparte_1
personale dei coniugi e formulando domanda riconvenzionale di addebito alla ricorrente, per le condotte infedeli dalla medesima tenute in costanza di matrimonio. Ha concluso alle seguenti condizioni: in tesi, stabilire l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé nella casa familiare, con conseguente assegnazione, prevedendo un calendario di frequentazioni madre-figli secondo quanto indicato in comparsa;
stabilire il mantenimento diretto dei figli in relazione al tempo dal medesimo trascorso con gli stessi, con rimborso da parte della ricorrente del 50% delle spese straordinarie;
nulla disporre a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie. In ipotesi, egli ha chiesto, previo eventuale ascolto della figlia minore, stabilirsi l'alternanza dei genitori nella casa coniugale, secondo un piano genitoriale da concordarsi, nulla disponendo a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie. In ulteriore subordine, stabilire un pagina 2 di 7 tetto massimo per il mantenimento dei figli pari ad € 400,00 mensili, oltre alle spese straordinarie, come sopra indicato.
All'udienza del 05.07.2024, si è proceduto all'ascolto della figlia minore Persona_3
All'esito, il Giudice ha recepito in via provvisoria le condizioni congiuntamente indicate dalle parti, di seguito indicate, prevedendo un successivo monitoraggio sulla relativa attuazione:
“- Affido condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre, che rimarrà ad abitare nella casa coniugale, in particolare nell'abitazione principale, mentre il padre si trasferirà nell'annesso (dependance) facente parte della proprietà, ma distinto e autonomo dall'abitazione principale, con ingresso dal giardino comune;
- Il padre vedrà i minori fine settimana alternati dal venerdì sera a cena alla domenica sera dopo cena, nonché due giorni infrasettimanali dalle ore 18:30 fino alla mattina successiva, che si indicano nel martedì e nel giovedì, salvo diversi accordi, oltre a 15 giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive;
- Il padre continuerà a percepire l'assegno unico per i figli in via esclusiva;
- Il resistente verserà alla ricorrente l'importo di € 500,00 mensili per il mantenimento dei figli, entro il 25 di ogni mese, oltre ad accollarsi le spese per le utenze della casa coniugale;
- I coniugi si impegnano ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di limare la conflittualità e si impegnano altresì a sostenere la figlia, qualora ne emergesse la necessità o la volontà, nell'ambito di un percorso psicologico per elaborare le vicende familiari”.
All'udienza del 24.03.2025 le parti personalmente hanno dato concordemente atto di avere intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità con la dott.ssa , conclusosi Per_4
positivamente, che ha ridotto la conflittualità tra gli stessi esistente, consentendo loro di attuare una proficua collaborazione nella gestione quotidiana dei figli. Ciò premesso, le parti, rinunciata ogni altra diversa domanda ed eccezione, hanno congiuntamente rassegnato le conclusioni di seguito trascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
pagina 3 di 7 - I coniugi saranno liberi di stabilire ove ritengano più opportuno la propria residenza, con l'impegno di comunicarsi, senza formalità, ogni relativo cambiamento, con possibilità, per entrambi, di mantenerla presso la casa familiare;
- I figli rimarranno presso la casa coniugale, sita in loc. Capanne 4 Valdottavo Lucca, affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali si alterneranno nella casa coniugale per i tempi di loro permanenza con gli stessi, che vengono concordati nelle seguenti modalità: week end alternati dal venerdì sera alle 18,30 sino alla domenica sera alle
19,00. Il genitore che ha trascorso il week end con i figli rimarrà con gli stessi anche nei giorni di martedì e giovedì della settimana successiva, con ingresso nella casa coniugale alle ore 18,30 e rispettivamente fino al mercoledì e al venerdì mattina quando accompagnerà a scuola i bambini;
e così in via alternata di settimana in settimana. Il tutto salvo diversi e contingenti accordi tra i genitori in ragione delle esigenze lavorative e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
- I coniugi convengono che entrambi, finché non avranno una soluzione abitativa alternativa e stabile, potranno pernottare, in caso di necessità, all'interno della casa familiare, anche nei giorni di competenza dell'altro, ovviamente nel rispetto della reciproca privacy appoggiandosi, eventualmente, nella dependance adiacente e separata dalla casa.
- Per le principali festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori, o comunque verrà gestito di anno in anno tra le parti, mentre per le vacanze, da intendersi sia quelle invernali che estive, i figli trascorreranno tali periodi in maniera paritaria con entrambi i genitori.
- Nell'ottica dell'affidamento condiviso la responsabilità genitoriale sui minori sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza dei minori saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di permanenza esclusiva coi figli.
pagina 4 di 7 - In ragione della sperequazione tra i redditi attualmente esistente e della precarietà della situazione lavorativa della signora il sig. verserà alla stessa, a titolo di Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 250,00 per ciascun figlio e così complessivamente la somma di euro 500,00 entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto alla stessa intestato. Il contributo al mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. Il sig. stante la soluzione CP_1
concordata in ordine alla casa coniugale, inoltre, provvederà a sostenere le spese relative alle utenze della casa familiare, nonché al pagamento integrale della rata del mutuo gravante sull'immobile adibito a casa familiare che è di proprietà esclusiva dello stesso.
- I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie relative alle figli, riportandosi, per le modalità di rimborso e per l'individuazione delle stesse, anche in relazione alla distinzione tra spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo e spese rimborsabili sostenute senza preventiva concertazione e/o accordi tra i genitori, al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data
07.10.2020, il cui allegato n. 2 “Linee guida sul mantenimento dei figli” viene consegnato in copia ai coniugi.
- L'assegno unico spettante per i figli verrà percepito integralmente dal sig. mentre CP_1
eventuali detrazioni e deduzioni fiscali saranno suddivisi equamente al 50%.
- I coniugi, dal momento che svolgono entrambi un'attività lavorativa adeguatamente remunerata, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere patrimoniale, ivi compreso l'assegno di mantenimento.
- I ricorrenti danno atto di aver definito ogni rapporto di carattere patrimoniale tra loro esistente, dichiarando di non aver altro a che pretendere l uno nei confronti dell'altro. In particolare la signora dichiara di niente avere a che pretendere dal sig. Parte_1 CP_1
a titolo di arretrati per il mantenimento ordinario e/o straordinario dei figli rinunciando espressamente ad ogni e qualsiasi pretesa.
- Il sig. e la signora rinunciano espressamente ad ogni eventuale diritto CP_1 Parte_1
al risarcimento dei danni non patrimoniali, biologici ed esistenziali, e comunque di qualsiasi pagina 5 di 7 natura, anche morali, che potessero vantare reciprocamente per causa e in conseguenza della rispettiva condotta tenuta durante il matrimonio e di comportamenti in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio stesso, anche se lesivi di diritti assoluti e costituzionalmente protetti.
- Le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.
- I coniugi, per quanto occorrer possa, prestano il consenso per il rilascio reciproco di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge Così pure i coniugi prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e il rinnovo de i necessari documenti per i figli minori al fine di poter espatriare esclusivamente ai fini turistici”.
***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dare corso alla pronuncia di separazione personale delle parti, apparendo allo stato insanabile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa volontà in tal senso manifestata dagli stessi, come risultante dagli scritti difensivi.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 24.03.2025, all'esito della positiva conclusione del percorso di sostegno alla genitorialità, siccome da ritenersi rispondente agli interessi dei figli, mentre le domande di addebito della separazione sono state vicendevolmente abbandonate.
In punto di statuizioni economiche, tenuto conto delle rispettive condizioni delle parti, deve osservarsi che la soluzione indicata appare congrua e idonea a garantirne l'autonomia economica e a soddisfare le esigenze dei figli e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
pagina 6 di 7 - Pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il Parte_2
07.05.1983 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio a Controparte_1
PI DE RI (Cuba) il 24.01.2007 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Lucca all'anno 2007, P. 2, S. C, N. 68, alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 24.03.2025, sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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