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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 11569 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11569 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. LUCARELLI MAURIZIO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. CLERICÒ CHRISTIAN presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/06/2024 Parte_1 [...]
- premesso di aver contratto matrimonio in Sorrento il Controparte_1
16/07/2014 e che dalla loro unione è nata la figlia (21.07.2011) – esponevano Per_1
che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
1 Napoli in data 18.03.2021, era intervenuta separazione omologata con decreto n.
3064/2021 del 20.02.2021 alle seguenti condizioni: - affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
diritto/dovere di visita del genitore non collocatario;
previsione di un contributo paterno al mantenimento della figlia di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 13.02.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni cosi come modificate ed integrate con le predette note. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni cosi come modificate ed integrate con note di trattazione scritta del 13.02.2025:
Per_
“1) La figlia minore resta affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori
e continuerà ad avere residenza privilegiata presso il domicilio materno, in
Pozzuoli (NA) alla via Solfatare n. 8/A.
2) La figlia minore trascorrerà con il padre almeno: due pomeriggi infrasettimanali, da concordarsi tra le parti, dalle ore 18,30 sino alle ore 20,30; a fine settimana alternati, dalle ore 18,30 del venerdì sino alla domenica alle ore
20,30; nel periodo natalizio, ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre sino al 6 gennaio;
nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 18,30 del Venerdì Santo fino al martedì successivo alle ore 19,00; i) nel periodo estivo, quindici giorni anche consecutivi da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
ii) ad anni alterni, con ciascun genitore il giorno dell'onomastico e del
2 compleanno della figlia minore;
iii) sempre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà mentre resteranno con la madre il giorno del suo compleanno, onomastico e festa della mamma;
iv) i ponti “lunghi” corrispondenti a festività civili o religiose saranno trascorsi alternativamente tra i genitori, previo accordo tra gli stessi. Si precisa che durante i periodi di cui al precedente punto 2), la figlia dovrà di norma continuare a svolgere le sue solite attività sociali oltre ovviamente dare seguito ai doveri scolastici.
In deroga al punto 2) entrambi i genitori rinunzieranno ai loro diritti di frequentazione esclusiva laddove vi siano eventi particolari (quali ad esempio gite scolastiche o altri periodi limitati di vacanza straordinaria che, nel rispetto dei doveri scolastici, l'uno o l'altro genitore decidesse di offrire alla figlia). Le parti espressamente convengono la possibilità di modificare tali periodi in relazione ad eventuali loro esigenze straordinarie così come, in caso di giustificate impossibilità di visita, consentono, previo accordo, il recupero.
3) Il Sig. si impegna ed obbliga a versare alla moglie, a titolo Parte_1 di contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma mensile di Euro
400,00 (quattrocento/00) oltre gli annuali adeguamenti ISTAT.
4) Il Sig. si impegna ed obbliga, altresì, al rimborso del 50% Parte_1 delle spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, e delle spese di istruzione relative alla figlia nonché di quelle sportive e ludiche sempre preventivamente concordate tra le parti e previamente documentate.
5) I coniugi dichiarano che, anche in relazione al regime patrimoniale della separazione dei beni e dei patti oggi sottoscritti, non hanno beni in comune che possano formare oggetto di reciproche successive pretese.
6) Le parti autorizzano il rilascio e/o il rinnovo del passaporto personale e della figlia minore.
7) Le spese legali e gli onorari relativi alle prestazioni professionali degli avv.ti
Maurizio Lucarelli e Christian Clericò di cui al presente giudizio saranno compensate tra le parti con espressa reciproca rinunzia al vincolo di solidarietà di cui alla Legge Professionale”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento
3 e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Sorrento il 16/07/2014 (atto n. 77, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2014);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sorrento per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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