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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2639/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 17.10.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Ilaria Martinis
RICORRENTE
CONTRO
P_
con il proc. e dom. avv. Roberto Alabiso
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
1 Oggetto: modifica condizioni di affidamento di figli minori riconosciuti ma nati fuori del matrimonio: art. 473 bis 29 c.p.c.
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente e parte resistente, congiuntamente:
in parziale modifica della sentenza n. 9/2024 dell'intestato Tribunale, resa nel procedimento n.
2243/2023, in data 2/04/2024;
A) ad integrazione dei punti 1) e 2) della predetta sentenza il Tribunale autorizzi la madre sig.ra ad assumere in via esclusiva ogni decisione, anche di maggior interesse, relativa Parte_1
alla minore in ambito scolastico e sanitario, e pertanto la autorizzi a sottoscrivere ogni necessaria istanza e autorizzazione senza il consenso del padre, sig. Le spese relative alle P_
decisioni assunte autonomamente dalla sig.ra saranno da dividersi a metà tra i genitori, Parte_1 come già previsto al punto 8) della sentenza n. 9/2024, qualora non superino l'importo complessivo di € 700,00;
B) a modifica del punto 4) della predetta sentenza, disporre che il padre abbia diritto/dovere di vedere e tenere con sé la figlia, nei pressi di ST di AD (salvo occasionali gite fuori porta) ogni primo fine settimana del mese dal venerdì pomeriggio prendendola all'uscita da scuola e riportandola presso la madre alla domenica alle ore 17.00, con previsione che qualora il sig. P_
necessitasse di avvalersi di una baby sitter sarà suo onere organizzarsi e sopportarne le relative spese;
C) in modifica del punto 7) della predetta sentenza, disporre che il sig. versi alla sig.ra P_
, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024, a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento ordinario della figlia , un assegno mensile pari ad euro Per_1
500,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal mese di ottobre 2025;
D) fermo quanto già disposto in relazione alle spese straordinarie, come da punto 8) della sentenza n. 9/2024, dare atto che il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra le P_ Parte_1
spese già anticipate per il doposcuola di , previa tempestiva quantificazione delle stesse;
Per_1
E) autorizzare la sig.ra a richiedere ed ottenere i documenti validi per l'espatrio Parte_1
della figlia minore anche senza il consenso del padre;
Persona_2
F) ad integrazione del punto 3) della sentenza n. 9/2024, atteso che con le presenti modifiche sono venuti meno i motivi di disaccordo tra le parti, considerato il tempo trascorso, considerato
2 altresì quanto indicato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 32290/2023 e quanto previsto dal
Protocollo Distrettuale in materia di procedimenti di famiglia d.d. 24.10.2024 disporre che la presa in carico della minore per tutti gli interventi di supporto, anche specialistico, da parte Servizi Sociali competenti per l'Ambito Territoriale del Comune di ST di AD prosegua per ulteriori 6 mesi dal deposito dell'emananda sentenza;
G) ferma ogni altra previsione di cui alla sentenza n. 9/2024;
H) spese di causa compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe ha chiesto l'attuazione dei provvedimenti di cui Parte_1
alla sentenza n. 9/2024 resa nel procedimento n. 2243/2023 R.G., affermando che il resistente non rispettava le frequentazioni con la figlia come stabilite nella predetta sentenza del Tribunale Per_1
di Udine.
Ritualmente costituitosi in giudizio ha evidenziato di non aver potuto rispettare il P_
calendario delle visite con la figlia per proprie difficoltà pratiche ed economiche, essendo egli residente in [...], città ubicata molto lontano da ST di AD, ove abitano madre e figlia.
Alla prima udienza davanti al G.I. le parti hanno rimodulato le proprie richieste: pertanto, il giudice
-riqualificato il ricorso come proposto ex art. 473bis 29 c.p.c.- ha proposto delle modifiche alla sentenza già emessa dal Tribunale di Udine più confacenti alle attuali condizioni dei genitori e conformi agli interessi della figlia minore . Su concorde richiesta delle parti, le quali hanno Per_1
aderito alla ipotesi conciliativa del giudice ma hanno altresì dichiarato di avere necessità di un breve rinvio per trasporre in forma scritta le proprie conclusioni congiunte, il giudizio è stato rinviato all'udienza del 21.1.2025, da tenersi con la modalità della trattazione scritta. A questa udienza il giudice ha dato atto del deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte ed ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono venire integralmente accolte poiché conformi all'interesse della figlia minore ed anche a quello dei genitori.
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede in parziale modifica della sentenza n. 9/2024 dell'intestato Tribunale, resa nel procedimento n. 2243/2023, in data 2/04/2024:
A) ad integrazione dei punti 1) e 2) della predetta sentenza il Tribunale autorizza la madre sig.ra ad assumere in via esclusiva ogni decisione, anche di maggior interesse, relativa Parte_1
alla minore in ambito scolastico e sanitario, e pertanto la autorizzi a sottoscrivere ogni necessaria istanza e autorizzazione senza il consenso del padre, sig. Le spese relative alle P_
decisioni assunte autonomamente dalla sig.ra saranno da dividersi a metà tra i genitori, Parte_1 come già previsto al punto 8) della sentenza n. 9/2024, qualora non superino l'importo complessivo di € 700,00;
B) a modifica del punto 4) della predetta sentenza, dispone che il padre abbia diritto/dovere di vedere e tenere con sé la figlia, nei pressi di ST di AD (salvo occasionali gite fuori porta) ogni primo fine settimana del mese dal venerdì pomeriggio prendendola all'uscita da scuola e riportandola presso la madre alla domenica alle ore 17.00, con previsione che qualora il sig. P_
necessitasse di avvalersi di una baby sitter sarà suo onere organizzarsi e sopportarne le relative spese;
C) in modifica del punto 7) della predetta sentenza, dispone che il sig. versi alla sig.ra P_
, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024, a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento ordinario della figlia , un assegno mensile pari ad euro Per_1
500,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal mese di ottobre 2025;
D) fermo quanto già disposto in relazione alle spese straordinarie, come da punto 8) della sentenza n. 9/2024, dà atto che il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra le P_ Parte_1
spese già anticipate per il doposcuola di , previa tempestiva quantificazione delle stesse;
Per_1
E) autorizza la sig.ra a richiedere ed ottenere i documenti validi per l'espatrio della Parte_1
figlia minore anche senza il consenso del padre;
Persona_2
F) ad integrazione del punto 3) della sentenza n. 9/2024, atteso che con le presenti modifiche sono venuti meno i motivi di disaccordo tra le parti, considerato il tempo trascorso, considerato altresì quanto indicato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 32290/2023 e quanto previsto dal
Protocollo Distrettuale in materia di procedimenti di famiglia d.d. 24.10.2024 dispone che la presa in carico della minore per tutti gli interventi di supporto, anche specialistico, da parte Servizi Sociali competenti per l'Ambito Territoriale del Comune di ST di AD prosegua per ulteriori 6 mesi dal deposito della presente sentenza;
4 G) ferma ogni altra previsione di cui alla sentenza n. 9/2024;
H) spese di causa compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 21.1.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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