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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1973/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
607/2020 del Tribunale di Nola pubblicata in data 31/03/2020,
t r a
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Cristiani (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentata e diesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Rosalba Lombardi (c.f. ); C.F._4
(c.f. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._5 difesa dall'avv. Michele Esposito Alaia (c.f. ); C.F._6
APPELLATE
Conclusioni: come da note di udienza del 21 novembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 13.01.2014, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, e Controparte_2
, chiedendo: “A) condannare per le ragioni sopra Controparte_1 esposte, ognuna delle attrici al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 25.000,00 (quale ripetizione della quota di ognuna sulla somma versata al Banco di Napoli in data 27/09/2013), nonché al pagamento dell'importo di € 5.050,00 (quale ripetizione della quota di ognuna sulla residua somma dilazionata), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; “B) con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva:
- che, unitamente al fratello (padre delle convenute) RS era stato condannato al pagamento dell'importo di lire 236.001.380, oltre interessi nei confronti del Banco di Napoli, in virtù della sentenza della
Corte d'Appello di Napoli n. 448/2000, confermata dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 26078/2005;
- che nelle more di tali vicende era deceduto;
RS
- che, dunque, con atto per notaio , in data 14.07.2011, Persona_2
esso istante, da una parte, e e , Controparte_2 Controparte_1 dall'altra, avevano proceduto alla divisione dei beni immobili in comunione;
- che, nell'ambito dell'atto di divisione, le parti avevano convenuto espressamente che il debito nei confronti del Banco di Napoli sarebbe stato estinto nella percentuale del 50% da e nella Parte_1
percentuale del 25% ciascuna da e Controparte_2 _1
;
[...]
- che, in data 13.09.2013, aveva raggiunto con il Banco di Napoli un accordo transattivo, in forza del quale si era obbligato a versare al predetto € 123.100,00, interessi compresi, adempiendo integralmente al pagamento del debito;
- che, essendo stato vano il tentativo di ottenere quanto a lui dovuto dalle predette e , si era visto costretto Controparte_2 Controparte_1
ad instaurare il presente giudizio.
2 Si costituivano in giudizio, sia , che Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo:
[...] la prima: “1) accertato l'annullamento parziale dell'atto sottoscritto in data
14.07.2011, relativamente alla parte fonte dell'obbligazione a carico della sig.ra , avente ad oggetto il pagamento, in ragione del Controparte_1
25% del debito nei confronti del Banco di Napoli, rigettare la domanda attorea così come formulata, in quanto infondata per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in difensiviis, oltre che non provata;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre C.P.A. ed I.V.A., come per legge , da attribuirsi alla procuratrice antistataria”; la seconda: “rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto;
in subordine accertare e/o rideterminare il credito con riferimento agli interessi che si presumono illegittimi;
per effetto condannare parte attrice al pagamento delle spese del giudizio”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 607/2020, così provvedeva: “• rigetta la domanda•; • condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore delle convenute per l'importo di € 9.785,00 cadauna, con attribuzione ai rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari•”.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data 09/06/2020 ad Parte_1
e ha impugnato la predetta CP_2 CP_2 Controparte_1
sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni:
“A) riformare integramente l'impugnata sentenza resa dal Tribunale di
Nola, accogliendo invece le conclusioni rassegnate in atti del processo di primo grado per le ragioni sopra esposte, condannando ognuna delle attrici al pagamento in favore dell'attore dell'importo di €.25.000,00 (quale ripetizione della quota di ognuna sulla somma versata al Banco di Napoli in data 27/09/2013), nonché al pagamento dell'importo di €.5.050,00
(quale ripetizione della quota di ognuna sulla residua somma dilazionata), per un totale di €.30.050,00 (importo determinato quale ripetizione della quota di competenza di ognuna delle convenute - appellate per le somme versate al Banco di Napoli in data 27/09/2013 al momento delle
3 transazione, fino a concorrenza dell'estinzione totale del debito con
l'istituto bancario); oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
B) per
l'effetto rigettare ogni avversa richiesta in quanto infondata in fatto e diritto;
C) porre integralmente a carico di parti appellate le competenze e le spese del doppio grado di giudizio, per quanto ritenuto di ragione.”.
Si sono costituite in giudizio e , Controparte_2 Controparte_1 chiedendo: “1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile in rito o quantomeno infondato nel merito l'appello proposto dal sig. Parte_1
nei confronti della sig.ra , se del caso previo
[...] Controparte_2
accoglimento delle eccezioni e delle difese riproposte dalla medesima e, per l'effetto, rigettarlo, con integrale conferma della sentenza impugnata;
2) in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta dal sig. dichiarare Parte_1 inammissibile o quantomeno infondato l'appello contro il capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite;
3) condannare, in ogni caso, il sig. alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1
grado di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge, con attribuzione al procuratorie antistatario.”
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 novembre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di
4 appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale, preliminarmente, rilevava che la domanda avanzata dall'attore era fondata sul presupposto dell'avvenuto pagamento in favore del Banco di Napoli dell'importo di cui alla transazione del 13.09.2013, ad estinzione del debito garantito da ipoteca giudiziale (pubblicata in Santa Maria Capua Vetere in data 29.04.2000 ai nn. 1171/1522, gravante immobili in Marigliano a carico di Parte_1
) per la cui estinzione le odierne convenute si erano impegnate
[...] nei limiti del 25 % ciascuna, in virtù dell'atto per notaio del Persona_2
14.07.2011 rep. 29915.
Tale domanda era ritenuta dal primo giudice priva del necessario supporto probatorio, risultando i documenti prodotti dall'attore (la copia della facciata anteriore di due assegni circolari a favore del Banco di Napoli datati 27.09.2013 per il complessivo importo di € 100.000,00, nonché, due ordini di bonifico a favore del predetto istituto di credito del 30.09.2013 e del 28.10.2013 di € 1.000,00 cadauno ed, infine, la copia della facciata anteriore di un assegno circolare intestato ad uno studio notarile per l'importo di € 1.700,00 del 26.09.2013) del tutto insufficienti a provare l'avvenuto pagamento.
Il Tribunale riteneva, inoltre che non fosse stata raggiunta neanche la prova dell'avvenuto accordo con il Banco di Napoli, atteso che, nella lettera del 13.09.2013 depositata dall'attore, l'istituto di credito si limitava a dichiarare solo la propria disponibilità ad addivenire ad una possibile
5 transazione alle condizioni ivi indicate.
Il primo giudice evidenziava anche la radicale irritualità del deposito della suindicata documentazione (non indicata né nel foliario del fascicolo di parte attrice, né tra la documentazione offerta in comunicazione nell'atto di citazione e priva di timbro della cancelleria che ne attesti il deposto e la relativa data) e riteneva poco credibile la circostanza, pure dedotta, dell'avvenuto deposito dei suindicati documenti già in sede di costituzione, osservando che, <a fronte dell'eccezione della convenuta la quale, in prima udienza, ribadiva che “l'attore non aveva esibito alcunché in ordine ai versamenti che assumeva avere effettuato”, l'attore, senza fare alcun riferimento alle copie dei pagamenti, si limitava a riservarsi ogni altra controdeduzione nel limite di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. >>.
Il Tribunale, inoltre, riteneva l'inutilizzabilità di detta documentazione, in quanto irritualmente depositata, in violazione degli artt. 74 ed 87 disp. att.
c.p.c. (norme poste a presidio del fondamentale diritto del contraddittorio), secondo le quali“gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che
l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione” (Cassazione civile sez. I, 29/05/2019, n.14661,
Tribunale Napoli sez. IV, 11/01/2018, n.281), cosa evidentemente non avvenuta nel caso di specie”.
Ancora, il giudice di prime cure osservava che la convenuta _1
, aveva disconosciuto la suddetta documentazione, offerta in mera
[...] copia fotostatica, sin dall'udienza nella quale le parti avevano preso contezza della stessa, reiterando tale disconoscimento in tutte le successive udienze sino alla comparsa conclusionale, mentre la parte
6 attrice non aveva mai preso posizione sul punto.
Infine e “ad abundantiam”, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali in materia, il Tribunale considerava la fotocopia della sola facciata anteriore di assegni circolari di per sé inidonea a dimostrare l'avvenuto pagamento,
a fronte della contestazione della parte contro la quale è prodotto l'assegno e in assenza di alcuna prova in merito all'effettiva consegna dell'assegno al proprio creditore o di apposita quietanza rilasciata dalla
Banca, attesa anche la carenza di prova in merito alla avvenuta cancellazione dell'ipoteca posta a favore dell'Istituto di credito. La mera facciata anteriore dell'assegno circolare depositato in copia da parte attrice per l'importo di € 1.700,00 intestato al notaio e Persona_3
e asseritamente relativo alla estinzione di ipoteca era Persona_4 ritenuto anch'esso <del tutto inidoneo a provare, non solo l'avvenuto pagamento della cifra ivi indicata in favore dei beneficiari, ma soprattutto, ai fini che ci occupano, la effettiva avvenuta cancellazione dell'ipoteca>>.
L'appellante contesta l'articolata motivazione del giudice di primo grado, sostenendo che lo stesso abbia errato nella valutazione degli elementi di prova posti a sostegno della domanda.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, la sussistenza del debito a suo carico e del fratello , così come l'estinzione, da parte RS sua, di tale debito, mediante l'esecuzione dell'accordo transattivo, sarebbero fatti comprovati e non disconosciuti o contestati dalle controparti.
Ritiene, peraltro, che ulteriore prova del pagamento del debito sia rappresentato dal documento (prodotto solo nel presente grado), rilasciato in data 12/03/2018 all'avv. , difensore di esso CP_3 Parte_1
e del fratello col quale il Banco di Napoli dichiara di
[...] Per_1 aver ricevuto l'intero importo di €.123.100,00 di cui alla precitata transazione (documento formatosi successivamente allo scadere dei termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e dunque valutabile in appello.
Inoltre, il considera assolutamente provata la transazione con CP_2
il Banco di Napoli, pur essendo espressa in forma condizionale ed evidenzia che, diversamente da quanto stabilito dal giudice di prime cure, gli assegni sono stati allegati insieme alla transazione fin dalla
7 proposizione della domanda, senza che si concretasse alcuna violazione del diritto di difesa.
L'appellante chiede poi la riforma del capo delle spese, sostenendo che il primo giudice abbia comunque errato, applicando parametri non adeguati allo scaglione di valore della causa.
L'appello non può trovare accoglimento.
Il Collegio condivide pienamente la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, in ordine alla carenza di prova, sia della conclusione della transazione, sia degli asseriti pagamenti, non compiutamente dimostrati dall'odierno impugnante, essendo la motivazione della sentenza impugnata immune da rilievi di sorta, in quanto precisa, circostanziata e dotata di apprezzabile e logica chiarezza.
Quanto sostenuto dal Tribunale deve essere, dunque, pienamente recepito in questa sede, all'esito della elaborazione dei dati emersi nel giudizio di I° grado.
Il giudice di prime cure ha, invero, bene evidenziato la caratura degli elementi posti alla sua attenzione, valutandone gli esiti e l'attendibilità in modo del tutto condivisibile e corretto.
La suddetta valutazione, lungi dall'apparire contrastante coi dettami normativi, come sembra sostenga l'appellante, si amalgama agevolmente con i principi delle norme richiamate e trova solida conferma nelle motivazioni addotte dal Tribunale a sostegno della sua decisione, oltre ad essere conforme ai precedenti giurisprudenziali in materia.
Ai detti principi enunciati dal Tribunale, assemblati con scrupolo ed in linea con il dettato normativo, il Collegio aderisce dunque pienamente, facendolo propri.
Nè le asserzioni dell'impugnante e le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, si rivelano idonee a scalfire l'impianto motivazionale ed il costrutto logico-argomentativo seguito dal primo giudice.
Innanzitutto, privo di pregio si rivela il riferimento al principio di non contestazione in ordine a fatti (l'avvenuta transazione o l'estinzione del debito) ampiamente contestati nel corso del primo giudizio, ma soprattutto inerenti a circostanze che non sono nella sfera di conoscenza e di disponibilità del contestatore, non potendo, come è noto, il meccanismo
8 della non contestazione operare per fatti ignoti al convenuto.
Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto, dunque, infondata la domanda proposta dal , in quanto priva del necessario CP_2 supporto probatorio in relazione al pagamento del debito, “imprescindibile presupposto ai fini dell'accoglimento dell'azione di regresso spiegata nel presente giudizio”. Né tale prova potrebbe trarsi dal nuovo documento prodotto in appello dall'odierno impugnante. Trattasi, infatti, di una dichiarazione di quietanza in copia, disconosciuta e contestata dalle odierne parti appellate, come solo apparentemente rilasciata dal Banco di
Napoli. In effetti, al di là dei profili di ammissibilità ex art. 345, ultimo co., cpc, tale documento reca una sottoscrizione indecifrabile, non riferibile ad una persona determinata (o determinabile dal contesto del documento) - con conseguenziale assoluta incertezza in ordine all'effettiva imputabilità della dichiarazione all'ente ivi indicato - peraltro trasmesso via e mail solo in data 12/03/2018 a tale avv. (che non risulta difensore dei CP_3
fratelli e nel giudizio che li aveva visti Pt_1 RS contrapposti al Banco di Napoli, come invece asserito dall'appellante, non essendovi alcuna menzione di tale difensore, né nella copia della sentenza n. 448/2000 della Corte d'Appello, né nella copia della sentenza n. 26078/2005 della Corte di Cassazione prodotte nel giudizio di primo grado).
Parimenti va rigettato il secondo motivo di gravame, avendo il giudice in primo grado correttamente liquidato le spese secondo i giusti parametri e valori tabellari, essendo, l'importo stabilito dal giudicante, ricompreso tra i minimi e i massimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento della causa.
L'appello deve essere, quindi, integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
9 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1
di appello notificato in data 09/06/2020, avverso la sentenza n. 607/2020 del Tribunale di Nola, pubblicata in data 31/01/2020, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore Parte_1
e , delle spese del Controparte_2 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 ciascuno a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2025
Il Consigliere estenso dr.ssa Lucia Minauro
Il Presidente dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1973/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
607/2020 del Tribunale di Nola pubblicata in data 31/03/2020,
t r a
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Cristiani (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentata e diesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Rosalba Lombardi (c.f. ); C.F._4
(c.f. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._5 difesa dall'avv. Michele Esposito Alaia (c.f. ); C.F._6
APPELLATE
Conclusioni: come da note di udienza del 21 novembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 13.01.2014, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, e Controparte_2
, chiedendo: “A) condannare per le ragioni sopra Controparte_1 esposte, ognuna delle attrici al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 25.000,00 (quale ripetizione della quota di ognuna sulla somma versata al Banco di Napoli in data 27/09/2013), nonché al pagamento dell'importo di € 5.050,00 (quale ripetizione della quota di ognuna sulla residua somma dilazionata), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; “B) con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva:
- che, unitamente al fratello (padre delle convenute) RS era stato condannato al pagamento dell'importo di lire 236.001.380, oltre interessi nei confronti del Banco di Napoli, in virtù della sentenza della
Corte d'Appello di Napoli n. 448/2000, confermata dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 26078/2005;
- che nelle more di tali vicende era deceduto;
RS
- che, dunque, con atto per notaio , in data 14.07.2011, Persona_2
esso istante, da una parte, e e , Controparte_2 Controparte_1 dall'altra, avevano proceduto alla divisione dei beni immobili in comunione;
- che, nell'ambito dell'atto di divisione, le parti avevano convenuto espressamente che il debito nei confronti del Banco di Napoli sarebbe stato estinto nella percentuale del 50% da e nella Parte_1
percentuale del 25% ciascuna da e Controparte_2 _1
;
[...]
- che, in data 13.09.2013, aveva raggiunto con il Banco di Napoli un accordo transattivo, in forza del quale si era obbligato a versare al predetto € 123.100,00, interessi compresi, adempiendo integralmente al pagamento del debito;
- che, essendo stato vano il tentativo di ottenere quanto a lui dovuto dalle predette e , si era visto costretto Controparte_2 Controparte_1
ad instaurare il presente giudizio.
2 Si costituivano in giudizio, sia , che Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo:
[...] la prima: “1) accertato l'annullamento parziale dell'atto sottoscritto in data
14.07.2011, relativamente alla parte fonte dell'obbligazione a carico della sig.ra , avente ad oggetto il pagamento, in ragione del Controparte_1
25% del debito nei confronti del Banco di Napoli, rigettare la domanda attorea così come formulata, in quanto infondata per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in difensiviis, oltre che non provata;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre C.P.A. ed I.V.A., come per legge , da attribuirsi alla procuratrice antistataria”; la seconda: “rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto;
in subordine accertare e/o rideterminare il credito con riferimento agli interessi che si presumono illegittimi;
per effetto condannare parte attrice al pagamento delle spese del giudizio”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 607/2020, così provvedeva: “• rigetta la domanda•; • condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore delle convenute per l'importo di € 9.785,00 cadauna, con attribuzione ai rispettivi procuratori dichiaratisi antistatari•”.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data 09/06/2020 ad Parte_1
e ha impugnato la predetta CP_2 CP_2 Controparte_1
sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni:
“A) riformare integramente l'impugnata sentenza resa dal Tribunale di
Nola, accogliendo invece le conclusioni rassegnate in atti del processo di primo grado per le ragioni sopra esposte, condannando ognuna delle attrici al pagamento in favore dell'attore dell'importo di €.25.000,00 (quale ripetizione della quota di ognuna sulla somma versata al Banco di Napoli in data 27/09/2013), nonché al pagamento dell'importo di €.5.050,00
(quale ripetizione della quota di ognuna sulla residua somma dilazionata), per un totale di €.30.050,00 (importo determinato quale ripetizione della quota di competenza di ognuna delle convenute - appellate per le somme versate al Banco di Napoli in data 27/09/2013 al momento delle
3 transazione, fino a concorrenza dell'estinzione totale del debito con
l'istituto bancario); oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
B) per
l'effetto rigettare ogni avversa richiesta in quanto infondata in fatto e diritto;
C) porre integralmente a carico di parti appellate le competenze e le spese del doppio grado di giudizio, per quanto ritenuto di ragione.”.
Si sono costituite in giudizio e , Controparte_2 Controparte_1 chiedendo: “1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile in rito o quantomeno infondato nel merito l'appello proposto dal sig. Parte_1
nei confronti della sig.ra , se del caso previo
[...] Controparte_2
accoglimento delle eccezioni e delle difese riproposte dalla medesima e, per l'effetto, rigettarlo, con integrale conferma della sentenza impugnata;
2) in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta dal sig. dichiarare Parte_1 inammissibile o quantomeno infondato l'appello contro il capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite;
3) condannare, in ogni caso, il sig. alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1
grado di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge, con attribuzione al procuratorie antistatario.”
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 novembre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di
4 appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale, preliminarmente, rilevava che la domanda avanzata dall'attore era fondata sul presupposto dell'avvenuto pagamento in favore del Banco di Napoli dell'importo di cui alla transazione del 13.09.2013, ad estinzione del debito garantito da ipoteca giudiziale (pubblicata in Santa Maria Capua Vetere in data 29.04.2000 ai nn. 1171/1522, gravante immobili in Marigliano a carico di Parte_1
) per la cui estinzione le odierne convenute si erano impegnate
[...] nei limiti del 25 % ciascuna, in virtù dell'atto per notaio del Persona_2
14.07.2011 rep. 29915.
Tale domanda era ritenuta dal primo giudice priva del necessario supporto probatorio, risultando i documenti prodotti dall'attore (la copia della facciata anteriore di due assegni circolari a favore del Banco di Napoli datati 27.09.2013 per il complessivo importo di € 100.000,00, nonché, due ordini di bonifico a favore del predetto istituto di credito del 30.09.2013 e del 28.10.2013 di € 1.000,00 cadauno ed, infine, la copia della facciata anteriore di un assegno circolare intestato ad uno studio notarile per l'importo di € 1.700,00 del 26.09.2013) del tutto insufficienti a provare l'avvenuto pagamento.
Il Tribunale riteneva, inoltre che non fosse stata raggiunta neanche la prova dell'avvenuto accordo con il Banco di Napoli, atteso che, nella lettera del 13.09.2013 depositata dall'attore, l'istituto di credito si limitava a dichiarare solo la propria disponibilità ad addivenire ad una possibile
5 transazione alle condizioni ivi indicate.
Il primo giudice evidenziava anche la radicale irritualità del deposito della suindicata documentazione (non indicata né nel foliario del fascicolo di parte attrice, né tra la documentazione offerta in comunicazione nell'atto di citazione e priva di timbro della cancelleria che ne attesti il deposto e la relativa data) e riteneva poco credibile la circostanza, pure dedotta, dell'avvenuto deposito dei suindicati documenti già in sede di costituzione, osservando che, <a fronte dell'eccezione della convenuta la quale, in prima udienza, ribadiva che “l'attore non aveva esibito alcunché in ordine ai versamenti che assumeva avere effettuato”, l'attore, senza fare alcun riferimento alle copie dei pagamenti, si limitava a riservarsi ogni altra controdeduzione nel limite di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. >>.
Il Tribunale, inoltre, riteneva l'inutilizzabilità di detta documentazione, in quanto irritualmente depositata, in violazione degli artt. 74 ed 87 disp. att.
c.p.c. (norme poste a presidio del fondamentale diritto del contraddittorio), secondo le quali“gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che
l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione” (Cassazione civile sez. I, 29/05/2019, n.14661,
Tribunale Napoli sez. IV, 11/01/2018, n.281), cosa evidentemente non avvenuta nel caso di specie”.
Ancora, il giudice di prime cure osservava che la convenuta _1
, aveva disconosciuto la suddetta documentazione, offerta in mera
[...] copia fotostatica, sin dall'udienza nella quale le parti avevano preso contezza della stessa, reiterando tale disconoscimento in tutte le successive udienze sino alla comparsa conclusionale, mentre la parte
6 attrice non aveva mai preso posizione sul punto.
Infine e “ad abundantiam”, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali in materia, il Tribunale considerava la fotocopia della sola facciata anteriore di assegni circolari di per sé inidonea a dimostrare l'avvenuto pagamento,
a fronte della contestazione della parte contro la quale è prodotto l'assegno e in assenza di alcuna prova in merito all'effettiva consegna dell'assegno al proprio creditore o di apposita quietanza rilasciata dalla
Banca, attesa anche la carenza di prova in merito alla avvenuta cancellazione dell'ipoteca posta a favore dell'Istituto di credito. La mera facciata anteriore dell'assegno circolare depositato in copia da parte attrice per l'importo di € 1.700,00 intestato al notaio e Persona_3
e asseritamente relativo alla estinzione di ipoteca era Persona_4 ritenuto anch'esso <del tutto inidoneo a provare, non solo l'avvenuto pagamento della cifra ivi indicata in favore dei beneficiari, ma soprattutto, ai fini che ci occupano, la effettiva avvenuta cancellazione dell'ipoteca>>.
L'appellante contesta l'articolata motivazione del giudice di primo grado, sostenendo che lo stesso abbia errato nella valutazione degli elementi di prova posti a sostegno della domanda.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, la sussistenza del debito a suo carico e del fratello , così come l'estinzione, da parte RS sua, di tale debito, mediante l'esecuzione dell'accordo transattivo, sarebbero fatti comprovati e non disconosciuti o contestati dalle controparti.
Ritiene, peraltro, che ulteriore prova del pagamento del debito sia rappresentato dal documento (prodotto solo nel presente grado), rilasciato in data 12/03/2018 all'avv. , difensore di esso CP_3 Parte_1
e del fratello col quale il Banco di Napoli dichiara di
[...] Per_1 aver ricevuto l'intero importo di €.123.100,00 di cui alla precitata transazione (documento formatosi successivamente allo scadere dei termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e dunque valutabile in appello.
Inoltre, il considera assolutamente provata la transazione con CP_2
il Banco di Napoli, pur essendo espressa in forma condizionale ed evidenzia che, diversamente da quanto stabilito dal giudice di prime cure, gli assegni sono stati allegati insieme alla transazione fin dalla
7 proposizione della domanda, senza che si concretasse alcuna violazione del diritto di difesa.
L'appellante chiede poi la riforma del capo delle spese, sostenendo che il primo giudice abbia comunque errato, applicando parametri non adeguati allo scaglione di valore della causa.
L'appello non può trovare accoglimento.
Il Collegio condivide pienamente la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, in ordine alla carenza di prova, sia della conclusione della transazione, sia degli asseriti pagamenti, non compiutamente dimostrati dall'odierno impugnante, essendo la motivazione della sentenza impugnata immune da rilievi di sorta, in quanto precisa, circostanziata e dotata di apprezzabile e logica chiarezza.
Quanto sostenuto dal Tribunale deve essere, dunque, pienamente recepito in questa sede, all'esito della elaborazione dei dati emersi nel giudizio di I° grado.
Il giudice di prime cure ha, invero, bene evidenziato la caratura degli elementi posti alla sua attenzione, valutandone gli esiti e l'attendibilità in modo del tutto condivisibile e corretto.
La suddetta valutazione, lungi dall'apparire contrastante coi dettami normativi, come sembra sostenga l'appellante, si amalgama agevolmente con i principi delle norme richiamate e trova solida conferma nelle motivazioni addotte dal Tribunale a sostegno della sua decisione, oltre ad essere conforme ai precedenti giurisprudenziali in materia.
Ai detti principi enunciati dal Tribunale, assemblati con scrupolo ed in linea con il dettato normativo, il Collegio aderisce dunque pienamente, facendolo propri.
Nè le asserzioni dell'impugnante e le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, si rivelano idonee a scalfire l'impianto motivazionale ed il costrutto logico-argomentativo seguito dal primo giudice.
Innanzitutto, privo di pregio si rivela il riferimento al principio di non contestazione in ordine a fatti (l'avvenuta transazione o l'estinzione del debito) ampiamente contestati nel corso del primo giudizio, ma soprattutto inerenti a circostanze che non sono nella sfera di conoscenza e di disponibilità del contestatore, non potendo, come è noto, il meccanismo
8 della non contestazione operare per fatti ignoti al convenuto.
Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto, dunque, infondata la domanda proposta dal , in quanto priva del necessario CP_2 supporto probatorio in relazione al pagamento del debito, “imprescindibile presupposto ai fini dell'accoglimento dell'azione di regresso spiegata nel presente giudizio”. Né tale prova potrebbe trarsi dal nuovo documento prodotto in appello dall'odierno impugnante. Trattasi, infatti, di una dichiarazione di quietanza in copia, disconosciuta e contestata dalle odierne parti appellate, come solo apparentemente rilasciata dal Banco di
Napoli. In effetti, al di là dei profili di ammissibilità ex art. 345, ultimo co., cpc, tale documento reca una sottoscrizione indecifrabile, non riferibile ad una persona determinata (o determinabile dal contesto del documento) - con conseguenziale assoluta incertezza in ordine all'effettiva imputabilità della dichiarazione all'ente ivi indicato - peraltro trasmesso via e mail solo in data 12/03/2018 a tale avv. (che non risulta difensore dei CP_3
fratelli e nel giudizio che li aveva visti Pt_1 RS contrapposti al Banco di Napoli, come invece asserito dall'appellante, non essendovi alcuna menzione di tale difensore, né nella copia della sentenza n. 448/2000 della Corte d'Appello, né nella copia della sentenza n. 26078/2005 della Corte di Cassazione prodotte nel giudizio di primo grado).
Parimenti va rigettato il secondo motivo di gravame, avendo il giudice in primo grado correttamente liquidato le spese secondo i giusti parametri e valori tabellari, essendo, l'importo stabilito dal giudicante, ricompreso tra i minimi e i massimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento della causa.
L'appello deve essere, quindi, integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
9 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1
di appello notificato in data 09/06/2020, avverso la sentenza n. 607/2020 del Tribunale di Nola, pubblicata in data 31/01/2020, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore Parte_1
e , delle spese del Controparte_2 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 ciascuno a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2025
Il Consigliere estenso dr.ssa Lucia Minauro
Il Presidente dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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