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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/07/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2881/2024 Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle persone, dei minorenni e delle famiglie nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AB ZI Presidente dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere dott. Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2881/2024 promossa in grado d'appello in data 16 ottobre 2024 da:
, nata a [...], il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata dal tutore , in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Parte_2
, giusta autorizzazione del .G.T., con l'Avv. Maria Giovanna, presso la cui persona ed il cui Parte_3 studio è elettivamente domiciliata, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo del procedimento RG 17794/2023 Tribunale di Milano – parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento dell'Ordine degli Avvocati di Milano n. 2744/2025 dell'08.04.2025 APPELLANTE nei confronti di:
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Milano, domiciliata in Milano, alla Via Freguglia n. 1 APPELLATO Con l'intervento del P.G.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5352/2024 del 23/05/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nell'ambito del procedimento n. 17794/2023 RG;
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“…Voglia l'Ill.m a Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in completa riforma della impugnata sentenza n. 5352 del 23/05/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea : definitivamente pronunciando nel merito accertare e dichiarare lo status di apolide della minore , nata a [...] il Parte_1
23/08/2011 (CF: ) e, per l'effetto, ordinare che venga rilasciato in favore della stessa permesso C.F._1 soggiorno…”.
Per parte appellata – : Controparte_1
“… Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa declaratoria di inammissibilità dell'appello, confermare la sentenza n.
1 5352/2024, con vittoria di spese della presente fase del giudizio…”
Per il procuratore generale: “… conferma del decreto impugnato con il rigetto del ricorso...”.
FATTO 1) Con ricorso del 03.05.2023 il consorzio , tutore della minore, in Parte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'autorizzazione del giudice tutelare, per mezzo dell'avv. Maria Giovanna Fadda chiedeva di accertare e dichiarare lo status di apolide della minore ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.l. 13/2017; con il ricorso veniva dedotto quanto segue:
- che la minore (unitamente alla di lei gemella oggetto di parallelo procedimento pendente avanti allo stesso giudice) sono le ultime due figlie di un nucleo numeroso, costituito da due genitori e sette figli;
la di loro madre è cittadina di El VA mentre il padre è cittadino del Nicaragua;
- dal 2012 il nucleo è stato seguito dai servizi sociali per le grosse difficoltà in cui versavano i genitori;
inoltre, il padre ha fatto rientro nel paese di origine perdendo i contatti con l'intera famiglia;
- il Tribunale per i minorenni di Torino ha emesso provvedimento di decadenza di entrambi i genitori;
- il Tribunale di Novara ha nominato quale tutore dei minori l'Ente ricorrente (odierno appellante);
- il tutore si è attivato al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per i minori (poi ottenuto) e nell'ambito di queste procedure è emerso che le minori Per_1 Per_2
(e altro fratello oggetto di parallelo procedimento avanti al Tribunale ordinario di Torino, Per_3 competente per territorio) non possedevano un passaporto e non erano mai stati iscritti da alcuno dei genitori ai registri anagrafici né del Nicaragua né di El VA;
circostanza confermata dalle dichiarazioni rese al tutore dal consolato generale di VA di Milano e dall'ambasciata di Nicaragua, allegate al ricorso. 2) Con memoria di costituzione in primo grado il osservava che: “nelle Controparte_1 ipotesi in cui il soggetto interessato ad ottenere il riconoscimento dello status di apolide adisca direttamente il Giudice ordinario, in assenza di una preventiva istanza in via amministrativa, la posizione rivestita dal
[...]
è quella di legittimato passivo in senso esclusivamente formale: lo stesso, infatti, non contesta, né CP_1 potrebbe contestare nel merito il diritto del ricorrente, prendendo parte al giudizio nella veste di soggetto cui la legge attribuisce la funzione di cura dell'interesse alla certezza degli stati (cfr. SS.UU., Corte di Cassazione, sent. n. 28873/2008); [...] “l'Amministrazione interviene in causa non già in qualità di controinteressato in senso stretto, bensì esclusivamente nell'ottica di espletare una funzione di controllo, a tutela della certezza dei rapporti (in questo senso anche Trib. Brescia, sent. n. 508/2018)”; [...] “il non è – naturalmente – in condizione di CP_1 prendere posizione, non potendo avere conoscenza della loro fondatezza”. Tuttavia (pag. 4 della memoria di costituzione), evidenziava «Si rileva, tuttavia, la carenza documentale della domanda proposta, in quanto priva di istanze e/o di rifiuto all'iscrizione nei registri cittadinanza delle Autorità diplomatiche e consolari dei Paesi con i quali la minore ha stretti legami per discendenza – vale a dire la Repubblica di San VA e la Repubblica del Nicaragua.»
3) Con la sentenza qui impugnata depositata il 23 maggio 2024, il tribunale rigettava la richiesta per i motivi che di seguito vengono riassunti. Secondo il Tribunale, il riconoscimento di apolidia deve essere condotto secondo la legislazione dello Stato di riferimento, ovvero quello con cui il soggetto ha un legame giuridicamente rilevante;
inoltre, secondo le linee guida in materia di apolidia, il giudizio sull'apolidia è un giudizio in fatto e in diritto, per
2 cui è necessario verificare cosa prevede la legge nel caso concreto e l'atteggiamento dello Stato con riferimento al caso concreto (se non possibile, cosa è previsto nei casi simili). È onere del richiedente provare di non possedere la cittadinanza nello Stato con cui ha legami e di non essere nelle condizioni di poterla ottenere, in ossequio alla giurisprudenza in materia che richiede effettiva carenza di possibilità di acquisire la cittadinanza (cass. 28153/2017 e 4262/2015). Viene messa in evidenza la differenza tra il soggetto che pur privo di cittadinanza potrebbe ottenere lo status di cittadino da parte dello stato cui è legato attraverso semplici adempimenti burocratici/amministrativi, dal soggetto che potrebbe ottenere ciò con integrazioni più onerose (quali prestazione servizio militare, residenza per un determinato periodo) Con riferimento specifico al caso concreto: in via generale osserva che la Costituzione di El VA distingue tra “cittadinanza” (ciudadanía), che si consegue al raggiungimento dei 18 anni ed è legata all'esercizio dei diritti politici, e “nazionalità” (nacionalidad), intesa quale legame qualificato tra una persona e lo Stato, riconosciuta in El VA sia per ius soli che per ius sanguinis. Nel caso di specie è possibile osservare che El VA, Stato di nazionalità della madre della minore riconosce la nazionalità ai figli di cittadina salvadoregna all'estero, ossia ai soggetti nella medesima situazione in cui si trova . Parte_1
Rilievo centrale ha in questo caso quanto previsto direttamente dalla Costituzione di El VA (Decreto N° 38 - Constitución Política de la República de El VA de 1983), la legge dello Stato di cittadinanza della madre di prevede l'attribuzione della cittadinanza salvadoregna Persona_4
a coloro: 1) che nascano nel territorio di El VA;
2) figli di padre o madre cittadini di El VA nati all'estero; 3) nativi di altri Stati che costituirono la Repubblica Federale del Centro America, i quali avendo residenza in El VA, manifestino alle competenti autorità la volontà di diventare cittadini di El VA senza che ciò implichi rinuncia alla nazionalità di origine. Nel caso di specie, il tribunale ritiene che la minore abbia diritto alla cittadinanza di El VA perché figlia di madre salvadoregna, indipendentemente dalla mancata iscrizione nei registri anagrafici. La cittadinanza salvadoregna per nascita si perde solo con una rinuncia espressa davanti alle autorità competenti, e non è stata presentata alcuna rinuncia né dalla minore né dalla madre, né risulta alcuna circostanza di fatto o diritto impeditiva della trasmissione della cittadinanza. Inoltre, la cittadinanza salvadoregna è compatibile con altre nazionalità; quindi, la diversa nazionalità del padre non impedisce l'attribuzione della cittadinanza salvadoregna alla minore. È presa, infine, in considerazione la deduzione del ricorrente relativamente al fatto che i genitori delle minori sono decaduti dalla responsabilità genitoriale e pertanto non possono adempiere alla registrazione anagrafica. Sul punto così il tribunale precisa: la trasmissione avviene iure sanguinis e prescinde pertanto dalla registrazione anagrafica presso le autorità consolari all'estero (una diversa eventualità sussisterebbe ove, circostanza mai dedotta in giudizio, sia impossibile provare il rapporto di discendenza tra la minore e la madre o la minore sia priva di un certificato di nascita rilasciato dalle autorità Persona_5 italiane). Pertanto, così conclude: la minore ha diritto alla cittadinanza di El VA per nascita, grazie alla discendenza dalla madre cittadina salvadoregna e non necessità di alcun Persona_5 adempimento oneroso (servizio miliare, residenza prolungata), inoltre non è stato mai stato registrato alcun rifiuto del titolo di cittadinanza, tenuto conto che la mera mancata registrazione anagrafica non influisce su questo diritto.
3 4) Con atto di appello , tutore della minore, (con autorizzazione del giudice Parte_2 tutelare, cfr. doc. 4 allegato alle note ex art. 127 ter c.p.c. del 12 maggio 2025), ha così censurato la sentenza impugnata. Secondo parte appellante il primo giudicate ha condotto il giudizio fornendo una interpretazione errata delle risultanze probatorie in atti: a) il provvedimento del tribunale di Novara di nomina del Tutore a seguito della decadenza di entrambi i genitori, con provvedimento T.M. Torino (docc. 6 e 7); b) dichiarazioni del Consolato Generale di El VA e del Nicaragua relative alla mancata iscrizione della minore (e dei fratelli) alle rispettive anagrafi. Ad avviso della difesa, la sentenza impugnata, benché riporti correttamente la legislazione di El VA con riferimento ai modi e ai tempi di acquisizione della cittadinanza, difetta di prendere in considerazione le effettive modalità esecutive (burocratico-amministrative) per acquisizione della nazionalità da parte di figlio di genitore salvadoregno nato all'estero. In particolare, per quanto concerne l'eventualità dell'acquisto della cittadinanza di El VA – nazionalità della madre, nata a [...] il [...] – Persona_6 sarebbe necessario procedere come indicato alle pagine 5 e 6 del ricorso in appello (in nota riportate1). Da ciò conseguirebbe che:
- i legittimati ad attivare il procedimento per l'acquisto della cittadinanza salvadoregni sono solo i genitori del minore, nel caso concreto la madre.
- Tuttavia, tale evenienza nel caso che ci occupa è del tutto impossibile da realizzare, essendo stata ella dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale e avendo, di conseguenza, perduto ogni potere di compiere atti giuridici in nome e per conto della minore.
- A tale assorbente e decisiva osservazione, va aggiunto che la procedura richiede anche la presentazione di documenti personali da parte della madre (certificato di nascita, passaporto, documento di identità in corso di validità), di cui si ignora il relativo possesso, fermo restando che, come già indicato in ricorso, si rappresentano le omissioni di entrambi i genitori nella cura dei figli tanto da essere stati essi dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale. Esclusa pertanto la possibilità di acquisto della cittadinanza salvadoregna, si sarebbe dovuta verificare – omesso dal primo giudice - la possibilità di acquisto di quella del Nicaragua di cui è titolare il padre, come dedotto in ricorso: anche in riferimento a questa ipotesi non è possibile procedere all'acquisizione della cittadinanza. Svolte queste argomentazioni, in conclusione, la difesa sostiene l'impossibilità per la minore di ottenere la cittadinanza dei genitori. A ciò, aggiunge che, caso analogo ha interessato il fratello in un giudizio promosso innanzi Parte_4 al giudice competente per territorio (Tribunale di Torino), che ha riconosciuto l'impossibilità di ottenere
4 la cittadinanza dei genitori (nel giudizio di appello è depositato il provvedimento emesso dal Tribunale di Torino Sentenza n. 3602/2024 pubbl. il 20/06/2024, RG n. 8889/2023 Repert. n. 6112/2024 del 20/06/2024). Sicché, ogni diversa decisione porterebbe ad una ingiustificata disparità di trattamento tra posizioni analoghe.
5) Il , precisato anche nel presente grado del giudizio quanto relativo al ruolo del CP_1
nel procedimento per il riconoscimento di apolidia attivato con procedura CP_1 giurisdizionale, rimarca la carenza documentale della domanda proposta in primo grado, in quanto priva di istanze e/o di rifiuto all'iscrizione nei registri cittadinanza delle Autorità diplomatiche e consolari dei Paesi con i quali la minore ha stretti legami per discendenza ovvero la Repubblica di San VA e la Repubblica del Nicaragua. Ragion per cui in maniera incensurabile il primo Giudice ha fondato la propria decisione su detta circostanza attraverso un iter logico e normativo invero immune da censure. I motivi di gravame, inoltre, si fondano su circostanze nuove mai allegate né dedotte in primo grado con conseguente inammissibilità del presente ricorso in appello e in relazione alle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio.
***
6) In data 01.04.2025 avveniva il rinvio dell'udienza alla data del 20.05.2025 per 309 c.p.c. – mancato deposito delle note scritte in sostituzione di udienza -; contestualmente veniva precisato che per promuovere l'azione occorre l'autorizzazione del G.T., ciò mandando parte appellante, laddove ancora interessata al giudizio, a reperire detta autorizzazione.
7) In data 12.05.2025 con il deposito note 127 ter c.p.c., e contestuale deposito dell'autorizzazione del G.T. (autorizzazione alla instaurazione del procedimento di appello con ratifica del G.T., cfr. doc. 4), parte appellante conclude per vedere accertato e dichiarato lo staso di apolidia della minore.
8) In data 13.05.2025 avveniva il deposito note 127 ter c.p.c. da parte del . CP_1
DIRITTO Questa Corte ritiene l'appello fondato. Preliminarmente si ritiene acquisibile la sentenza del Tribunale di Torino, prodotta con l'atto introduttivo del presente giudizio, in quanto atto successivo al procedimento di primo grado che ivi non poteva essere prodotto e rilevante ai fini del decidere in materia di diritti indisponibili di soggetti minori di età. La sentenza di primo grado impugnata è stata emessa il 23 aprile 2024 e il provvedimento del Tribunale ordinario di Torino il 26 giugno 2024; esso riveste particolare importanza al fine di decidere sulla presente controversia poiché essa ha oggetto un'analoga situazione afferente ad un richiedente che è il fratello della odierna parte richiedente. Va dunque considerato anzitutto che le ragioni che consigliano un trattamento uniforme riguardo allo status di soggetti che sono fratelli germani, sono da tenere nella massima considerazione. Il provvedimento impugnato peraltro coglie nel segno laddove richiama la procedura per riconoscere lo stato di apolide: detto riconoscimento deve avere luogo con riguardo e applicazione della legislazione dello Stato di riferimento, ovvero quello con cui il soggetto ha un legame giuridicamente più rilevante. Nel caso di specie, stante la diversa nazionalità dei genitori: si tratta di: Stato di El VA (con riferimento alla madre) e quello del Nicaragua (con riferimento al padre). Quanto all'onere di prova non vi è dubbio alcuno circa il soggetto su cui esso ricade: il richiedente lo stato di apolidia.
5 Detto onere probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza deve tuttavia ritenersi attenuato nei seguenti termini: “…l'onus probandi ricadente sul richiedente deve ritenersi parimenti attenuato, nel senso che eventuali lacune o necessità d'integrazione istruttoria devono essere colmate con l'esercizio di poteri-doveri istruttori officiosi da parte del giudice, realizzabili mediante la richiesta d'informazioni o di documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano o dello Stato di origine o dello Stato verso il quale può ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente” (cfr. Cass. n. 4262/2015). Preso in considerazione per primo lo Stato di riferimento materno, si osserva quanto segue. La norma salvadoregna disciplina puntualmente i modi di acquisto della cittadinanza. Sul punto di seguito si riporta sia quanto evidenziato da parte qui ricorrente in appello che quanto acquisito nella sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Torino che trovano la loro fonte nella legislazione dello Stato di El VA. In particolare, prevede che i figli di padre o madre salvadoregni (Art. 90 (2) Cost)2 possano scegliere una delle due procedure previste ex lege: A) la procedura da seguire se il minore si trova in un paese straniero B) la procedura da seguire se il minore si trova in El VA. La procedura applicabile nel caso di specie è la prima, ed essa dispone: 1. Il genitore deve presentarsi al Consolato più vicino con la certificazione dell'ospedale dove è nato il bambino (certificato medico di nascita con impronte (plantares) e/o certificazione dell'atto di nascita). [...] se si tratta di uno solo dei due genitori, è sufficiente l'identificazione di uno di essi. 2. Il invia mensilmente al Ministero degli Affari Esteri l'elenco di tutte le nascite, ai sensi dell'art. 134 Parte_5 della Legge Organica del Servizio Consolare della Repubblica di El VA (Ley Orgánica del Servicio Consular de la República de El VA), dell'art. 189 del Codice di Famiglia (Código de Familia) e dell'art. 69 della Legge Transitoria del Registro dello Stato di Famiglia e dei Regimi Patrimoniali del Matrimonio (Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y Regímenes Patrimoniales del Matrimonio). 3. Il Ministero degli Affari Esteri di El VA invia una copia della certificazione all'Ufficio del Sindaco del Comune dell'ultimo domicilio del richiedente e, se sconosciuto, all'Ufficio del Sindaco di San VA nel rispettivo Comune dell'ultimo domicilio del richiedente. 4. Il Registro del Estado Familiar consegna il certificato di nascita. I documenti richiesti dalla procedura, debitamente autenticati se non sono parte della "Convenzione dell'Aia", o apostillati, devono essere presentati con la rispettiva traduzione in castigliano (indica la lingua spagnola, il termine viene usato in luogo di Español) e la carta d'identità vigente (DUI o passaporto) dei genitori o della madre o del padre per verificare il nesso giuridico dello jus sanguinis. Persona_7
Nel caso in cui i genitori, o uno di loro, presentino la domanda all'estero, è necessario aggiungere i seguenti documenti: 1) Originale e tre copie del certificato di nascita del Paese di origine del bambino. 2) Originale e tre copie dei certificati di nascita del padre e della madre del Paese d'origine. 3) Un documento d'identità dei genitori (DUI, passaporto o patente di guida). Da ciò consegue che:
- legittimata ad attivare la procedura è la sola madre, la quale tuttavia è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, ergo ha perso il potere di compiere atti giuridici in nome e per conto dei figli minori;
- l'irreperibilità della madre impedisce la presentazione della documentazione richiesta, di cui, in ogni caso si ignora il possesso. Pertanto, poiché è pacifico che non vi è stata alcuna iscrizione anagrafica in El VA, la minore non può acquisire la nazionalità salvadoregna. Possono dunque essere accolte le conclusioni dell'ente tutore.
6 Mette conto infine evidenziare che deve essere esclusa in radice la possibilità per la minore di acquisire la cittadinanza paterna dello Stato del Nicaragua, poiché la normativa di riferimento (Legge 761/2011), prevede all'art. 45, co.
3. che “…sono nazionali coloro che sono nati all'estero da padre o madre di origine nicaraguense, a condizione che ne facciano richiesta dopo aver raggiunto la maggiore età o l'emancipazione…”.
La complessità del giudizio e la particolarità del caso di specie impongono la compensazione delle spese tra le parti per tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- in totale riforma della impugnata sentenza n. 5352 del 23/05/2024 emessa dal Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea: accerta e dichiara lo status di apolide della minore
, nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
) e, per l'effetto, dispone che venga rilasciato in favore della stessa C.F._1 permesso soggiorno.
- Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
- Si provvede con separato decreto, previa istanza della parte, alla liquidazione del procuratore di parte ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Si comunichi. Milano, 20 maggio 2025
Il presidente
AB ZI
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “…1. Il genitore deve presentarsi al Consolato più vicino con la certificazione dell'ospedale dove è nato il bambino (certificato medico di nascita con impronte (plantares) e/o certificazione dell'atto di nascita). [...] se si tratta di uno solo dei due genitori, è sufficiente l'identificazione di uno di essi.
2. Parte_ Il invia mensilmente al Ministero degli Affari Esteri l'elenco di tutte le nascite, ai sensi dell'art. 134 della Legge Organica del Servizio Consolare della Repubblica di El VA (Ley Orgánica del Servicio Consular de la República de El VA), dell'art. 189 del Codice di Famiglia (Código de Familia) e dell'art. 69 della Legge Transitoria del Registro dello Stato di Famiglia e dei Regimi Patrimoniali del Matrimonio (Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y Regímenes Patrimoniales del Matrimonio).
3. Il Ministero degli Affari Esteri di El VA invia una copia della certificazione all'Ufficio del Sindaco del Comune dell'ultimo domicilio del richiedente e, se sconosciuto, all'Ufficio del Sindaco di San VA nel rispettivo Comune dell'ultimo domicilio del richiedente.
4. Il Registro del Estado Familiar consegna il certificato di nascita. I documenti richiesti dalla procedura, debitamente autenticati se non sono parte della "Convenzione dell'Aia" o eventualmente apostillati, devono essere presentati con la rispettiva traduzione in castigliano (NDR espressione che indica la lingua spagnola, usato al posto del letterale “español”) e la carta d'identità vigente (DUI o Persona_ passaporto) dei genitori o della madre o del padre per verificare il nesso giuridico dello jus sanguinis. Nel caso in cui i genitori, o uno di loro, presentino la domanda all'estero, è necessario aggiungere i seguenti documenti: * originale e tre copie del certificato di nascita del Paese di origine del bambino;
*originale e tre copie dei certificati di nascita del padre e della madre del Paese d'origine; *un documento d'identità dei genitori (DUI, passaporto o patente di guida). 2 (cfr. https://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/auprides/35215/capitulo%20V.pdf ).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle persone, dei minorenni e delle famiglie nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AB ZI Presidente dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere dott. Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2881/2024 promossa in grado d'appello in data 16 ottobre 2024 da:
, nata a [...], il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata dal tutore , in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Parte_2
, giusta autorizzazione del .G.T., con l'Avv. Maria Giovanna, presso la cui persona ed il cui Parte_3 studio è elettivamente domiciliata, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo del procedimento RG 17794/2023 Tribunale di Milano – parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento dell'Ordine degli Avvocati di Milano n. 2744/2025 dell'08.04.2025 APPELLANTE nei confronti di:
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Milano, domiciliata in Milano, alla Via Freguglia n. 1 APPELLATO Con l'intervento del P.G.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5352/2024 del 23/05/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nell'ambito del procedimento n. 17794/2023 RG;
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“…Voglia l'Ill.m a Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in completa riforma della impugnata sentenza n. 5352 del 23/05/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea : definitivamente pronunciando nel merito accertare e dichiarare lo status di apolide della minore , nata a [...] il Parte_1
23/08/2011 (CF: ) e, per l'effetto, ordinare che venga rilasciato in favore della stessa permesso C.F._1 soggiorno…”.
Per parte appellata – : Controparte_1
“… Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa declaratoria di inammissibilità dell'appello, confermare la sentenza n.
1 5352/2024, con vittoria di spese della presente fase del giudizio…”
Per il procuratore generale: “… conferma del decreto impugnato con il rigetto del ricorso...”.
FATTO 1) Con ricorso del 03.05.2023 il consorzio , tutore della minore, in Parte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'autorizzazione del giudice tutelare, per mezzo dell'avv. Maria Giovanna Fadda chiedeva di accertare e dichiarare lo status di apolide della minore ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.l. 13/2017; con il ricorso veniva dedotto quanto segue:
- che la minore (unitamente alla di lei gemella oggetto di parallelo procedimento pendente avanti allo stesso giudice) sono le ultime due figlie di un nucleo numeroso, costituito da due genitori e sette figli;
la di loro madre è cittadina di El VA mentre il padre è cittadino del Nicaragua;
- dal 2012 il nucleo è stato seguito dai servizi sociali per le grosse difficoltà in cui versavano i genitori;
inoltre, il padre ha fatto rientro nel paese di origine perdendo i contatti con l'intera famiglia;
- il Tribunale per i minorenni di Torino ha emesso provvedimento di decadenza di entrambi i genitori;
- il Tribunale di Novara ha nominato quale tutore dei minori l'Ente ricorrente (odierno appellante);
- il tutore si è attivato al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per i minori (poi ottenuto) e nell'ambito di queste procedure è emerso che le minori Per_1 Per_2
(e altro fratello oggetto di parallelo procedimento avanti al Tribunale ordinario di Torino, Per_3 competente per territorio) non possedevano un passaporto e non erano mai stati iscritti da alcuno dei genitori ai registri anagrafici né del Nicaragua né di El VA;
circostanza confermata dalle dichiarazioni rese al tutore dal consolato generale di VA di Milano e dall'ambasciata di Nicaragua, allegate al ricorso. 2) Con memoria di costituzione in primo grado il osservava che: “nelle Controparte_1 ipotesi in cui il soggetto interessato ad ottenere il riconoscimento dello status di apolide adisca direttamente il Giudice ordinario, in assenza di una preventiva istanza in via amministrativa, la posizione rivestita dal
[...]
è quella di legittimato passivo in senso esclusivamente formale: lo stesso, infatti, non contesta, né CP_1 potrebbe contestare nel merito il diritto del ricorrente, prendendo parte al giudizio nella veste di soggetto cui la legge attribuisce la funzione di cura dell'interesse alla certezza degli stati (cfr. SS.UU., Corte di Cassazione, sent. n. 28873/2008); [...] “l'Amministrazione interviene in causa non già in qualità di controinteressato in senso stretto, bensì esclusivamente nell'ottica di espletare una funzione di controllo, a tutela della certezza dei rapporti (in questo senso anche Trib. Brescia, sent. n. 508/2018)”; [...] “il non è – naturalmente – in condizione di CP_1 prendere posizione, non potendo avere conoscenza della loro fondatezza”. Tuttavia (pag. 4 della memoria di costituzione), evidenziava «Si rileva, tuttavia, la carenza documentale della domanda proposta, in quanto priva di istanze e/o di rifiuto all'iscrizione nei registri cittadinanza delle Autorità diplomatiche e consolari dei Paesi con i quali la minore ha stretti legami per discendenza – vale a dire la Repubblica di San VA e la Repubblica del Nicaragua.»
3) Con la sentenza qui impugnata depositata il 23 maggio 2024, il tribunale rigettava la richiesta per i motivi che di seguito vengono riassunti. Secondo il Tribunale, il riconoscimento di apolidia deve essere condotto secondo la legislazione dello Stato di riferimento, ovvero quello con cui il soggetto ha un legame giuridicamente rilevante;
inoltre, secondo le linee guida in materia di apolidia, il giudizio sull'apolidia è un giudizio in fatto e in diritto, per
2 cui è necessario verificare cosa prevede la legge nel caso concreto e l'atteggiamento dello Stato con riferimento al caso concreto (se non possibile, cosa è previsto nei casi simili). È onere del richiedente provare di non possedere la cittadinanza nello Stato con cui ha legami e di non essere nelle condizioni di poterla ottenere, in ossequio alla giurisprudenza in materia che richiede effettiva carenza di possibilità di acquisire la cittadinanza (cass. 28153/2017 e 4262/2015). Viene messa in evidenza la differenza tra il soggetto che pur privo di cittadinanza potrebbe ottenere lo status di cittadino da parte dello stato cui è legato attraverso semplici adempimenti burocratici/amministrativi, dal soggetto che potrebbe ottenere ciò con integrazioni più onerose (quali prestazione servizio militare, residenza per un determinato periodo) Con riferimento specifico al caso concreto: in via generale osserva che la Costituzione di El VA distingue tra “cittadinanza” (ciudadanía), che si consegue al raggiungimento dei 18 anni ed è legata all'esercizio dei diritti politici, e “nazionalità” (nacionalidad), intesa quale legame qualificato tra una persona e lo Stato, riconosciuta in El VA sia per ius soli che per ius sanguinis. Nel caso di specie è possibile osservare che El VA, Stato di nazionalità della madre della minore riconosce la nazionalità ai figli di cittadina salvadoregna all'estero, ossia ai soggetti nella medesima situazione in cui si trova . Parte_1
Rilievo centrale ha in questo caso quanto previsto direttamente dalla Costituzione di El VA (Decreto N° 38 - Constitución Política de la República de El VA de 1983), la legge dello Stato di cittadinanza della madre di prevede l'attribuzione della cittadinanza salvadoregna Persona_4
a coloro: 1) che nascano nel territorio di El VA;
2) figli di padre o madre cittadini di El VA nati all'estero; 3) nativi di altri Stati che costituirono la Repubblica Federale del Centro America, i quali avendo residenza in El VA, manifestino alle competenti autorità la volontà di diventare cittadini di El VA senza che ciò implichi rinuncia alla nazionalità di origine. Nel caso di specie, il tribunale ritiene che la minore abbia diritto alla cittadinanza di El VA perché figlia di madre salvadoregna, indipendentemente dalla mancata iscrizione nei registri anagrafici. La cittadinanza salvadoregna per nascita si perde solo con una rinuncia espressa davanti alle autorità competenti, e non è stata presentata alcuna rinuncia né dalla minore né dalla madre, né risulta alcuna circostanza di fatto o diritto impeditiva della trasmissione della cittadinanza. Inoltre, la cittadinanza salvadoregna è compatibile con altre nazionalità; quindi, la diversa nazionalità del padre non impedisce l'attribuzione della cittadinanza salvadoregna alla minore. È presa, infine, in considerazione la deduzione del ricorrente relativamente al fatto che i genitori delle minori sono decaduti dalla responsabilità genitoriale e pertanto non possono adempiere alla registrazione anagrafica. Sul punto così il tribunale precisa: la trasmissione avviene iure sanguinis e prescinde pertanto dalla registrazione anagrafica presso le autorità consolari all'estero (una diversa eventualità sussisterebbe ove, circostanza mai dedotta in giudizio, sia impossibile provare il rapporto di discendenza tra la minore e la madre o la minore sia priva di un certificato di nascita rilasciato dalle autorità Persona_5 italiane). Pertanto, così conclude: la minore ha diritto alla cittadinanza di El VA per nascita, grazie alla discendenza dalla madre cittadina salvadoregna e non necessità di alcun Persona_5 adempimento oneroso (servizio miliare, residenza prolungata), inoltre non è stato mai stato registrato alcun rifiuto del titolo di cittadinanza, tenuto conto che la mera mancata registrazione anagrafica non influisce su questo diritto.
3 4) Con atto di appello , tutore della minore, (con autorizzazione del giudice Parte_2 tutelare, cfr. doc. 4 allegato alle note ex art. 127 ter c.p.c. del 12 maggio 2025), ha così censurato la sentenza impugnata. Secondo parte appellante il primo giudicate ha condotto il giudizio fornendo una interpretazione errata delle risultanze probatorie in atti: a) il provvedimento del tribunale di Novara di nomina del Tutore a seguito della decadenza di entrambi i genitori, con provvedimento T.M. Torino (docc. 6 e 7); b) dichiarazioni del Consolato Generale di El VA e del Nicaragua relative alla mancata iscrizione della minore (e dei fratelli) alle rispettive anagrafi. Ad avviso della difesa, la sentenza impugnata, benché riporti correttamente la legislazione di El VA con riferimento ai modi e ai tempi di acquisizione della cittadinanza, difetta di prendere in considerazione le effettive modalità esecutive (burocratico-amministrative) per acquisizione della nazionalità da parte di figlio di genitore salvadoregno nato all'estero. In particolare, per quanto concerne l'eventualità dell'acquisto della cittadinanza di El VA – nazionalità della madre, nata a [...] il [...] – Persona_6 sarebbe necessario procedere come indicato alle pagine 5 e 6 del ricorso in appello (in nota riportate1). Da ciò conseguirebbe che:
- i legittimati ad attivare il procedimento per l'acquisto della cittadinanza salvadoregni sono solo i genitori del minore, nel caso concreto la madre.
- Tuttavia, tale evenienza nel caso che ci occupa è del tutto impossibile da realizzare, essendo stata ella dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale e avendo, di conseguenza, perduto ogni potere di compiere atti giuridici in nome e per conto della minore.
- A tale assorbente e decisiva osservazione, va aggiunto che la procedura richiede anche la presentazione di documenti personali da parte della madre (certificato di nascita, passaporto, documento di identità in corso di validità), di cui si ignora il relativo possesso, fermo restando che, come già indicato in ricorso, si rappresentano le omissioni di entrambi i genitori nella cura dei figli tanto da essere stati essi dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale. Esclusa pertanto la possibilità di acquisto della cittadinanza salvadoregna, si sarebbe dovuta verificare – omesso dal primo giudice - la possibilità di acquisto di quella del Nicaragua di cui è titolare il padre, come dedotto in ricorso: anche in riferimento a questa ipotesi non è possibile procedere all'acquisizione della cittadinanza. Svolte queste argomentazioni, in conclusione, la difesa sostiene l'impossibilità per la minore di ottenere la cittadinanza dei genitori. A ciò, aggiunge che, caso analogo ha interessato il fratello in un giudizio promosso innanzi Parte_4 al giudice competente per territorio (Tribunale di Torino), che ha riconosciuto l'impossibilità di ottenere
4 la cittadinanza dei genitori (nel giudizio di appello è depositato il provvedimento emesso dal Tribunale di Torino Sentenza n. 3602/2024 pubbl. il 20/06/2024, RG n. 8889/2023 Repert. n. 6112/2024 del 20/06/2024). Sicché, ogni diversa decisione porterebbe ad una ingiustificata disparità di trattamento tra posizioni analoghe.
5) Il , precisato anche nel presente grado del giudizio quanto relativo al ruolo del CP_1
nel procedimento per il riconoscimento di apolidia attivato con procedura CP_1 giurisdizionale, rimarca la carenza documentale della domanda proposta in primo grado, in quanto priva di istanze e/o di rifiuto all'iscrizione nei registri cittadinanza delle Autorità diplomatiche e consolari dei Paesi con i quali la minore ha stretti legami per discendenza ovvero la Repubblica di San VA e la Repubblica del Nicaragua. Ragion per cui in maniera incensurabile il primo Giudice ha fondato la propria decisione su detta circostanza attraverso un iter logico e normativo invero immune da censure. I motivi di gravame, inoltre, si fondano su circostanze nuove mai allegate né dedotte in primo grado con conseguente inammissibilità del presente ricorso in appello e in relazione alle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio.
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6) In data 01.04.2025 avveniva il rinvio dell'udienza alla data del 20.05.2025 per 309 c.p.c. – mancato deposito delle note scritte in sostituzione di udienza -; contestualmente veniva precisato che per promuovere l'azione occorre l'autorizzazione del G.T., ciò mandando parte appellante, laddove ancora interessata al giudizio, a reperire detta autorizzazione.
7) In data 12.05.2025 con il deposito note 127 ter c.p.c., e contestuale deposito dell'autorizzazione del G.T. (autorizzazione alla instaurazione del procedimento di appello con ratifica del G.T., cfr. doc. 4), parte appellante conclude per vedere accertato e dichiarato lo staso di apolidia della minore.
8) In data 13.05.2025 avveniva il deposito note 127 ter c.p.c. da parte del . CP_1
DIRITTO Questa Corte ritiene l'appello fondato. Preliminarmente si ritiene acquisibile la sentenza del Tribunale di Torino, prodotta con l'atto introduttivo del presente giudizio, in quanto atto successivo al procedimento di primo grado che ivi non poteva essere prodotto e rilevante ai fini del decidere in materia di diritti indisponibili di soggetti minori di età. La sentenza di primo grado impugnata è stata emessa il 23 aprile 2024 e il provvedimento del Tribunale ordinario di Torino il 26 giugno 2024; esso riveste particolare importanza al fine di decidere sulla presente controversia poiché essa ha oggetto un'analoga situazione afferente ad un richiedente che è il fratello della odierna parte richiedente. Va dunque considerato anzitutto che le ragioni che consigliano un trattamento uniforme riguardo allo status di soggetti che sono fratelli germani, sono da tenere nella massima considerazione. Il provvedimento impugnato peraltro coglie nel segno laddove richiama la procedura per riconoscere lo stato di apolide: detto riconoscimento deve avere luogo con riguardo e applicazione della legislazione dello Stato di riferimento, ovvero quello con cui il soggetto ha un legame giuridicamente più rilevante. Nel caso di specie, stante la diversa nazionalità dei genitori: si tratta di: Stato di El VA (con riferimento alla madre) e quello del Nicaragua (con riferimento al padre). Quanto all'onere di prova non vi è dubbio alcuno circa il soggetto su cui esso ricade: il richiedente lo stato di apolidia.
5 Detto onere probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza deve tuttavia ritenersi attenuato nei seguenti termini: “…l'onus probandi ricadente sul richiedente deve ritenersi parimenti attenuato, nel senso che eventuali lacune o necessità d'integrazione istruttoria devono essere colmate con l'esercizio di poteri-doveri istruttori officiosi da parte del giudice, realizzabili mediante la richiesta d'informazioni o di documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano o dello Stato di origine o dello Stato verso il quale può ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente” (cfr. Cass. n. 4262/2015). Preso in considerazione per primo lo Stato di riferimento materno, si osserva quanto segue. La norma salvadoregna disciplina puntualmente i modi di acquisto della cittadinanza. Sul punto di seguito si riporta sia quanto evidenziato da parte qui ricorrente in appello che quanto acquisito nella sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Torino che trovano la loro fonte nella legislazione dello Stato di El VA. In particolare, prevede che i figli di padre o madre salvadoregni (Art. 90 (2) Cost)2 possano scegliere una delle due procedure previste ex lege: A) la procedura da seguire se il minore si trova in un paese straniero B) la procedura da seguire se il minore si trova in El VA. La procedura applicabile nel caso di specie è la prima, ed essa dispone: 1. Il genitore deve presentarsi al Consolato più vicino con la certificazione dell'ospedale dove è nato il bambino (certificato medico di nascita con impronte (plantares) e/o certificazione dell'atto di nascita). [...] se si tratta di uno solo dei due genitori, è sufficiente l'identificazione di uno di essi. 2. Il invia mensilmente al Ministero degli Affari Esteri l'elenco di tutte le nascite, ai sensi dell'art. 134 Parte_5 della Legge Organica del Servizio Consolare della Repubblica di El VA (Ley Orgánica del Servicio Consular de la República de El VA), dell'art. 189 del Codice di Famiglia (Código de Familia) e dell'art. 69 della Legge Transitoria del Registro dello Stato di Famiglia e dei Regimi Patrimoniali del Matrimonio (Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y Regímenes Patrimoniales del Matrimonio). 3. Il Ministero degli Affari Esteri di El VA invia una copia della certificazione all'Ufficio del Sindaco del Comune dell'ultimo domicilio del richiedente e, se sconosciuto, all'Ufficio del Sindaco di San VA nel rispettivo Comune dell'ultimo domicilio del richiedente. 4. Il Registro del Estado Familiar consegna il certificato di nascita. I documenti richiesti dalla procedura, debitamente autenticati se non sono parte della "Convenzione dell'Aia", o apostillati, devono essere presentati con la rispettiva traduzione in castigliano (indica la lingua spagnola, il termine viene usato in luogo di Español) e la carta d'identità vigente (DUI o passaporto) dei genitori o della madre o del padre per verificare il nesso giuridico dello jus sanguinis. Persona_7
Nel caso in cui i genitori, o uno di loro, presentino la domanda all'estero, è necessario aggiungere i seguenti documenti: 1) Originale e tre copie del certificato di nascita del Paese di origine del bambino. 2) Originale e tre copie dei certificati di nascita del padre e della madre del Paese d'origine. 3) Un documento d'identità dei genitori (DUI, passaporto o patente di guida). Da ciò consegue che:
- legittimata ad attivare la procedura è la sola madre, la quale tuttavia è stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, ergo ha perso il potere di compiere atti giuridici in nome e per conto dei figli minori;
- l'irreperibilità della madre impedisce la presentazione della documentazione richiesta, di cui, in ogni caso si ignora il possesso. Pertanto, poiché è pacifico che non vi è stata alcuna iscrizione anagrafica in El VA, la minore non può acquisire la nazionalità salvadoregna. Possono dunque essere accolte le conclusioni dell'ente tutore.
6 Mette conto infine evidenziare che deve essere esclusa in radice la possibilità per la minore di acquisire la cittadinanza paterna dello Stato del Nicaragua, poiché la normativa di riferimento (Legge 761/2011), prevede all'art. 45, co.
3. che “…sono nazionali coloro che sono nati all'estero da padre o madre di origine nicaraguense, a condizione che ne facciano richiesta dopo aver raggiunto la maggiore età o l'emancipazione…”.
La complessità del giudizio e la particolarità del caso di specie impongono la compensazione delle spese tra le parti per tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- in totale riforma della impugnata sentenza n. 5352 del 23/05/2024 emessa dal Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea: accerta e dichiara lo status di apolide della minore
, nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
) e, per l'effetto, dispone che venga rilasciato in favore della stessa C.F._1 permesso soggiorno.
- Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
- Si provvede con separato decreto, previa istanza della parte, alla liquidazione del procuratore di parte ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Si comunichi. Milano, 20 maggio 2025
Il presidente
AB ZI
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “…1. Il genitore deve presentarsi al Consolato più vicino con la certificazione dell'ospedale dove è nato il bambino (certificato medico di nascita con impronte (plantares) e/o certificazione dell'atto di nascita). [...] se si tratta di uno solo dei due genitori, è sufficiente l'identificazione di uno di essi.
2. Parte_ Il invia mensilmente al Ministero degli Affari Esteri l'elenco di tutte le nascite, ai sensi dell'art. 134 della Legge Organica del Servizio Consolare della Repubblica di El VA (Ley Orgánica del Servicio Consular de la República de El VA), dell'art. 189 del Codice di Famiglia (Código de Familia) e dell'art. 69 della Legge Transitoria del Registro dello Stato di Famiglia e dei Regimi Patrimoniali del Matrimonio (Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y Regímenes Patrimoniales del Matrimonio).
3. Il Ministero degli Affari Esteri di El VA invia una copia della certificazione all'Ufficio del Sindaco del Comune dell'ultimo domicilio del richiedente e, se sconosciuto, all'Ufficio del Sindaco di San VA nel rispettivo Comune dell'ultimo domicilio del richiedente.
4. Il Registro del Estado Familiar consegna il certificato di nascita. I documenti richiesti dalla procedura, debitamente autenticati se non sono parte della "Convenzione dell'Aia" o eventualmente apostillati, devono essere presentati con la rispettiva traduzione in castigliano (NDR espressione che indica la lingua spagnola, usato al posto del letterale “español”) e la carta d'identità vigente (DUI o Persona_ passaporto) dei genitori o della madre o del padre per verificare il nesso giuridico dello jus sanguinis. Nel caso in cui i genitori, o uno di loro, presentino la domanda all'estero, è necessario aggiungere i seguenti documenti: * originale e tre copie del certificato di nascita del Paese di origine del bambino;
*originale e tre copie dei certificati di nascita del padre e della madre del Paese d'origine; *un documento d'identità dei genitori (DUI, passaporto o patente di guida). 2 (cfr. https://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/auprides/35215/capitulo%20V.pdf ).