Sentenza breve 23 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 23/10/2023, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 02414/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01899/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1899 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sala della Cuna e Antonio Bana, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Larga, n. 23;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via Freguglia, n.1;
U.T.G. - Prefettura -OMISSIS-, in persona del Prefetto pro tempore , non costituita;
per l'annullamento
a) del provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia -OMISSIS- il 28.03.2023 n° -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 07.06.2023 con il quale è stato emesso nei confronti del ricorrente e di ogni famigliare convivente, il divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è titolare di porto d’armi ad uso caccia n°-OMISSIS-, rinnovato da ultimo dalla Questura -OMISSIS- in data 11 settembre 2019.
Con l’atto introduttivo del giudizio ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto -OMISSIS- ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi.
Con il predetto provvedimento il Prefetto ha rilevato che, in base a quanto appreso dalla nota del 12 dicembre 2022 della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, nel 2021 l’interessato, trasferendo il domicilio per motivi personali/lavorativi nel Comune di -OMISSIS-, ha trasferito anche le armi di sua proprietà, regolarmente detenute e denunciate, senza provvedere ad inoltrare agli organi competenti la comunicazione di trasferimento del luogo di custodia. In occasione del controllo effettuato i Carabinieri hanno provveduto al ritiro delle armi in via cautelativa.
Il procedimento penale che ne è seguito è stato archiviato in fase di indagini preliminari per “esiguità del danno arrecato”, come dà atto la Prefettura nello stesso provvedimento impugnato, di cui il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa tutela cautelare.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso di cui ha contestato la fondatezza con separata memoria.
Alla camera di consiglio del 18 ottobre 2023 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previe le ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio.
Il ricorso proposto è affidato ad un unico motivo di gravame, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 39 T.U.L.P.S, l’eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria, sproporzione ed eccessiva afflittività del provvedimento: la Prefettura -OMISSIS- avrebbe adottato il provvedimento solamente sulla accertata mancata ripetizione della denuncia di detenzione armi nel momento in cui il ricorrente mutava domicilio (mutamento viceversa comunicato regolarmente al Comune di -OMISSIS-). Nessun tipo di ulteriore necessario approfondimento sarebbe stato esperito, soprattutto in considerazione del fatto che il procedimento penale è stato archiviato per particolare tenuità del fatto. Il provvedimento sarebbe altresì illegittimo nella parte in cui estende il divieto di detenzione ad ogni famigliare convivente senza alcuna altra indicazione, nemmeno sui nominativi degli stessi, e senza motivazione.
Il ricorso è infondato.
In termini di inquadramento generale della fattispecie va ricordato che nel valutare l’affidabilità del soggetto circa l'uso corretto delle armi, i poteri dell'Autorità di P.S. risultano ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, sicché i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa (Consiglio di Stato sez. VI 19 gennaio 2007 n. 107).
L'ampiezza della discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione in materia di armi deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e all'art. 4, comma 1 della L. n. 110 del 1975; sotto altro profilo, dalla circostanza che ai sensi degli art. 11, 3, 9 e 39 del T.U.LL.P.S., il compito dell'Autorità di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello cautelare di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini del rilascio della licenza di polizia non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso (Consiglio di Stato sez. III 23 maggio 2017 n. 2404).
Va aggiunto che l’inaffidabilità all’uso delle armi è suscettibile di configurarsi anche mediante comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento degli oneri di custodia che, a tutela generale della pubblica sicurezza e per evidenti finalità di prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso delle armi, l'ordinamento impone a chi detenga armi (Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2016 n. 5271; TAR Bologna, sez. II 20 dicembre 2017 n. 872; TAR Piemonte, sez. I, 28 agosto 2017, n. 1028).
Ciò posto sotto un profilo generale, deve ricordarsi che l’art. 38 ultimo comma del TULLPS dispone che “ La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia ”.
La denuncia a seguito di trasferimento di un’arma in altro luogo di detenzione deve essere immediata, non potendosi applicare, secondo la consolidata giurisprudenza, il termine delle 72 ore successive all'acquisizione della materiale disponibilità. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che per la ripetizione della denuncia di detenzione di arma a seguito di trasferimento in luogo diverso, non si applica il termine di 72 ore contemplato dall'art. 38, primo comma, TULLPS (Consiglio di Stato sez. III, 19 aprile 2022, n.2944).
L’'obbligo di denuncia all'Autorità di P.S. del possesso dell'arma risponde alla evidente esigenza - a tutela della sicurezza pubblica - di una “ininterrotta tracciabilità” della detenzione di un'arma.
Nel caso di specie risulta neppure contestato che il ricorrente abbia omesso di ripetere la denuncia a seguito del trasferimento delle armi e l’omissione si è protratta per un considerevole lasso di tempo.
Tale circostanza in quanto tale denota un comportamento superficiale di per sé indicativo di scarsa affidabilità nella custodia delle stesse, come tale sufficiente a legittimare l'imposizione del divieto ex art. 39 del TULLPS (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 13 settembre 2017, n.4334).
Si tratta di un significativo inadempimento da parte del ricorrente dei propri doveri di carattere amministrativo, a conferma della fondatezza del giudizio di inaffidabilità, posto a base del provvedimento prefettizio impugnato.
Va precisato che la Prefettura ha tratto dalla circostanza di fatto il proprio convincimento, e ciò, correttamente, a prescindere dall’esito del procedimento penale, del cui esito favorevole all’interessato dà atto nel provvedimento impugnato.
Il negligente comportamento tenuto dal ricorrente è infatti in sé valutabile, ai fini dei provvedimenti di pubblica sicurezza, a prescindere dal rilievo penale della condotta e dall’esito del relativo procedimento penale, che è orientato principalmente e in via immediata verso obiettivi di repressione, mentre diverse sono le finalità dell'attività di controllo esercitata dall'Amministrazione sulla disponibilità delle armi da parte dei singoli, in quanto tesa a prevenire qualsiasi abuso o pericolo di abuso (Consiglio di Stato sez. III, 18 settembre 2023, n.8393).
Infine, quanto all’estensione del divieto di detenzione delle armi anche ai familiari conviventi, si tratta di un profilo connaturato all’esigenza di prevenire l’abuso nell’uso delle armi nei confronti di un soggetto che non garantisce la necessaria affidabilità. L’estensione del divieto è strettamente consequenziale alle disposizioni di cui all’art. 39 del R.D. n. 773/1931 e si desume dalla stessa norma per evidenti ragioni di logica giuridica: le armi, in precedenza detenute con un titolo da chi, poi, non può più detenerle, possono circolare solo nel rispetto della normativa di settore e non possono restare nella abitazione del destinatario dell’atto emesso ex art. 39 del R.D. n. 773/1931 (T.A.R. Campania - Napoli Sez. V, 20 luglio 2022, n. 4876).
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso non è meritevole di accoglimento e va pertanto rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, a favore del Ministero dell’Interno, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Santina Mameli | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.