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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/11/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 774/2024
Udienza cartolare del 17.11.2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle note scritte in atti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. IA LU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 774/2024 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi giusta procura telematica in formato pdf C.F._2 allegata allatto di citazione in opposizione dall'Avv. Denise D'Anniballe ( ) C.F._3 del Foro di Lucca ed elettivamente domiciliati in via telematica presso il suo indirizzo di posta certificata: Email_1
- attori opponenti-
CONTRO iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA Controparte_1
, e all'Elenco delle SPV al n. 35705.3, e per essa, P.IVA_1 Controparte_2
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e
[...]
P.IVA , in forza di procura rilasciata da quale P.IVA_2 Controparte_3 mandataria della società veicolo, elettivamente domiciliata all'indirizzo e in Email_2
Campobasso alla P.zza Vittorio Emanuele II n. 9, presso lo studio dell'Avv. Nicola Lucarelli
) dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce alla comparsa C.F._4 di costituzione e risposta
-convenuta opposta-
Conclusioni delle parti.
Per gli attori opponenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1) In via preliminare, in rito, disporre la mediazione entro il termine di giorni 15 con onere a carico dell'opposta ex art.5 dlgs 28/2010; 2) In via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità della
domanda proposta dalla parte ricorrente per la carenza di legittimazione attiva in capo CP_1 alla predetta, non essendo stati provati i fatti costitutivi fondativi del presunto credito azionato con la procedura monitoria;
3) In via subordinata, accertare dichiarare la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione sottoscritta dai Sig.ri e e prodotta in causa (doc. 7 Parte_1 Parte_2 fascicolo monitorio) per tutti i motivi di cui in narrativa;
4) Accertare e dichiarare che in CP_1 CP_1 persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore, non ha proposto azioni giudiziarie contro i debitori principali e nel termine previsto dall'art. 1957 c.c. ; 5) accertare e Parte_1 Parte_2 dichiarare che in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore, sono decaduti ex art. CP_1
1957 c.c. dal diritto di agire contro i fideiussori i Sig.ri e;
6) per Parte_1 Parte_2
l'effetto, accertare e dichiarare che i Sig.ri e nel non sono tenuti al Parte_1 Parte_2 pagamento di qualsivoglia importo a favore di o suoi aventi causa, in persona dei rispettivi CP_1 legali rapp.ti pro tempore, per i titoli e/o ragioni sottesi e/o connessi alla fideiussione de quo;
7) In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare integralmente inesistente e/o nulla e/o inefficace la fideiussione prodotta dall'esponente sub doc. 7 di parte ricorrente e ogni loro modifica o integrazione successiva;
8) per l'effetto, accertare e dichiarare che i Sig.ri e non Parte_1 Parte_2 sono tenuti al pagamento di qualsivoglia importo a favore di o suoi aventi causa, in CP_1 persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore, per i titoli e/o ragioni sottesi e/o connessi alla fideiussione de quo;
IN OGNI CASO 9) Con vittoria di spese, compensi professionali, rimb. forf. 15 %, iva cap e come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc”
Per la convenuta opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, così provvedere: In via preliminare: - Concedere termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria alle parti;
- Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 19/2024 emesso dal Tribunale di Lucca per le motivazione evidenziate in narrativa;
Nel merito: - Accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità, infondatezza ed illegittimità di tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti, per le ragioni in punto di fatto e di diritto innanzi menzionate e, per l'effetto, rigettare integralmente la proposta opposizione e confermare integralmente il d.i. n. 26/2024 del 11.01.2024, ed afferente al procedimento monitorio R.G. n. 19/2024, emesso dal Tribunale di Lucca il 11.01.2024; In via subordinata: - Accertare e dichiarare che gli opponenti sono debitore nei confronti della della eventuale minor somma che venisse accertata in Controparte_1 corso di causa, oltre interessi contrattualmente previsti e, per l'effetto, emettere sentenza di condanna al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia;
- con ogni vittoria di causa, competenza ed oneri di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
nella sua qualità di cessionaria, otteneva da questo Tribunale il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 26/2024 (NRG 19/2024) del 11.1.2024 nei confronti di e Parte_1 Parte_2
(quali fideiussori) per la somma complessiva di € 195.493,12 (doc. 1) a titolo di saldo debitore di due linee di credito (contratto di apertura di credito in conto corrente n. 1658237 e apertura di credito in c/c per anticipi su fatture n. 1658241) accordate in data 29.6.2018 da Controparte_4 al (doc. 11 fascicolo monitorio), oltre interessi e spese del procedimento Controparte_5 monitorio.
Con citazione del 4.3.2024 e proponevano opposizione al D.I. eccependo: la Parte_1 Pt_2 carenza di legittimazione attiva della asserita cessionaria;
la nullità totale/parziale della fideiussione omnibus; la decadenza ex art. 1957 c.c.
Si costituiva in giudizio quale cessionaria di e per essa Controparte_1 CP_4 [...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto. Controparte_2
Concessa la provvisoria esecutività del D.I. (ordinanza del 18.11.2024), esperito inutilmente il tentativo di mediazione obbligatoria (verbale negativo del 13.1.2025), la causa veniva istruita con sole prove documentali e rinviata per la discussione orale all'udienza del 17.11.2025 con termini per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio vede i garanti opporsi al decreto ingiuntivo, che li condanna al pagamento di quanto dovuto dal debitore principale, non contestando l'esistenza del credito vantato dalla banca né la sua entità (che, anzi, sono stati espressamente riconosciuti nella proposta di rateizzazione del
29.6.2018; doc. 10 fascicolo monitorio), ma lamentando esclusivamente la carenza di legittimazione attiva della cessionaria, la nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. della fideiussione omnibus.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
1)Sulla carenza di legittimazione attiva della cessionaria.
Parte opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva (sostanziale e processuale) di CP_1
ma l'eccezione è infondata alla luce della documentazione prodotta dall'opposta.
[...]
Costituisce, infatti, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione mediante prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Ebbene, a tal fine, la cessionaria ha depositato in giudizio il contratto di cessione con lettera di accettazione della proposta del 1.6.2020 (doc. 19), debitamente sottoscritto dalla banca cedente - che costituisce certamente la prova primaria da cui si può ricavare che lo specifico credito è stato effettivamente e inequivocabilmente cartolarizzato in favore di - con allegato l'elenco CP_1 dei crediti ceduti, tra cui sono specificamente ricompresi quelli derivanti dai rapporti nn. “1658237
e 1658241 NDG 4322” (corrispondenti alla posizione debitoria v. contratti Controparte_5 docc. 5 - 6 – 11 fascicolo monitorio).
Parte opposta ha comunque allegato anche l'avviso di cessione Spring SPV/Bper Banca pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 66 del 6.6.2020 (doc. 2 fascicolo monitorio) il quale, per ormai consolidata giurisprudenza, laddove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, fermo restando che la valutazione dell'idoneità asseverativa del predetto avviso, nei termini appena indicati, è devoluta al giudice di merito” (cfr. Cass. n. 26127/2024; Cass. 5478/2024; Cass. 4277/2023; Cass. n.
22544/2023; Cass. n. 20495/2020).
A pag. 81 l'avviso testualmente recita, per quanto qui di interesse: “la Società ( Controparte_1 ha acquistato pro-soluto da ciascuna Banca Cedente [tra cui taluni crediti Controparte_4 pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari o chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca cedente a sofferenza in conformità alla circolare di Banca
d'Italia… come individuati in ciascun documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione (collettivamente, i “Crediti”). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 29/09/2019”.
Il credito de quo risponde a tutti i criteri di inclusione indicati nell'avviso e, specificamente: è un credito che deriva da un contratto di apertura di credito sorto nel 2018 (contratto di affidamento, doc. 11 monitorio), classificato “a sofferenza” dalla banca cedente (v. diffide, docc. 12 e 13 monitorio), individuato esattamente nella lista dei crediti ceduti allegata al contratto di cessione
(contratto di cessione, doc.19 opposta).
Gli opponenti lamentano, altresì, la mancata comunicazione dell'intervenuta cessione (“Il doc.20 non è mai stato notificato ai comparenti”).
In realtà, la comunicazione di avvenuta cessione (doc. 20 opposta) risulta notificata al condebitore solidale per compiuta giacenza. Parte_2
In ogni caso, la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale di cui all'art. 58 TUB esonera il cessionario dalla notificazione della cessione al debitore ceduto, producendo gli stessi effetti ex art. 1264 c.c. (ex multis, Cass. n. 1762/2024; Cass. 25547/2025; Cass. 10200/2021); la mancata notifica della cessione del credito al debitore ceduto non incide sul perfezionamento e sull'efficacia traslativa del contratto, né sulla legittimazione del cessionario a pretendere il pagamento, rilevando tale atto soltanto al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato nei confronti del cedente (Cass. 20495/2020).
Si osserva, infine, che la cessionaria è in possesso, tra gli altri, del titolo esecutivo e dei contratti bancari e che i debitori non hanno allegato di aver ricevuto richieste di pagamento da parte di altri soggetti.
Pertanto, anche a fronte delle contestazioni circa l'idoneità contratto di cessione (“non riporta data certa né la sottoscrizione di ed ivi sono riportati solo gli NDG senza alcun riferimento al CP_1 debitore principale”), la documentazione prodotta, unitamente agli altri elementi, consente di risalire, senza incertezze, alla prova del concreto trasferimento della titolarità di quel credito e della reale legittimazione sostanziale e processuale di . CP_1
2)Sulla nullità parziale della fideiussione omnibus e sulla decadenza
In data 17.6.2016 gli odierni opponenti si costituivano fideiussori solidali, fino all'importo di euro
320.000,00, a garanzia di tutte le obbligazioni contratte dalla debitrice principale Controparte_5 nei confronti di (doc. 7 fascicolo monitorio).
[...] Controparte_4
Parte opponente eccepisce la nullità della fideiussione omnibus, “circoscrivendola”, nelle note conclusive, alle sole tre clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c.
L'eccezione è infondata.
Va premesso che: “I contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della I. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. SS.UU. n. 41994/2021); “La fideiussione deve essere stipulata nell'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, essendo evidente che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente,
e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e
comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”(Cass. n. 1170/2025)
Con riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati in un periodo successivo a quello oggetto di indagine da parte dell'attività di vigilanza (la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra ottobre 2002 e maggio 2005), il provvedimento Banca Italia n. 55/2005 non costituisce, dunque, prova privilegiata dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza.
Nella fattispecie che ci occupa gli attori non hanno dedotto alcun elemento di fatto che possa ritenersi idoneo a dar conto, se pure in via indiziaria, dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione per cui è causa (2016), di una intesa “a monte” tra banche per l'applicazione uniforme -
e, quindi, anticoncorrenziale - delle tre clausole censurate da Banca Italia nel 2005, che è elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art.2 della L.
n.287/1990.
Giova, altresì, evidenziare come il piano di rientro del 29.6.2018 proposto dalla società debitrice sia stato sottoscritto da e “a conferma delle obbligazioni in essere quali garanti Parte_1 Pt_2 obbligati in solido” (doc. 10 fascicolo monitorio), riconoscendo, così, all'epoca, la piena validità dell'impegno fideiussorio assunto.
Parte opponente eccepisce, altresì, la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., ma l'eccezione è infondata dato che nel contratto le parti hanno espressamente derogato a tale previsione (art. 6). Per costante giurisprudenza, infatti, la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti (ex multis, cfr. Cass. n. 3989/2025).
Si osserva, ancora, che, nel caso di specie, la fideiussione non è correlata alla scadenza dell'obbligazione principale, bensì al suo integrale soddisfacimento (art. 6: “I diritti della banca derivanti dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”), e ciò vale, pertanto, ad escludere l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. (cfr. Corte di Appello di Ancona, sentenza n. 1039/2024 in “Ex parte creditoris.it”).
Conclusioni e spese
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della lite, sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della serialità delle questioni trattate, con esclusione della fase di istruttoria/trattazione non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in euro 4.217,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
IA LU