TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/12/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. OR TT Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, nata ad [...], il [...], di cittadinanza italiana, res.te in Sestu, nel Parte_1
Vico III San Gemiliano, 10, , elettivamente domiciliata in Cagliari, CodiceFiscale_1
nella Via Lanusei, 20, presso lo studio dell'avv.to Patrizia Carta, che la rappresenta e difende giusta procura posta in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 26.6.2024 prot. n.72/2024.
ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], di cittadinanza italiana, res.te in Sestu nel Controparte_1
Vico III San Gemiliano, 10
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri e Parte_1 [...]
, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Capoterra, al n. 39, CP_1
parte II, Seria A, Anno 2005
- assegnare l'immobile adibito ad ex casa coniugale sito in Sestu, nel Vico III San Gemiliano, 10,
alla sig.ra affinché vi abiti con i figli delle parti;
Pt_1
- disporre che i minori siano affidati, in via esclusiva, alla sig.ra Pt_1
- disporre che il sig. versi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di euro CP_1
400,00 oltre assegno unico, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre, al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive.
- il sig. eserciterà il diritto di visita quando vorrà compatibilmente con le esigenze dei minori CP_1
e dei genitori stessi, oltre ai fine settimana, alle ferie ed alle festività alternati. Salvo diverso accordo dei genitori da prendersi in via informale.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari. ”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 1 agosto 2024, la sig.ra ha adito il Tribunale di Parte_1
Cagliari chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. . Controparte_1
La ricorrente ha inoltre chiesto che i figli minori fossero affidati a lei in via esclusiva;
che fosse disposto l'assegnazione in suo favore dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Sestu, Vico III San Gemiliano n. 10, affinché potesse abitarvi con i figli;
e che il resistente fosse condannato a versare, a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma mensile di euro 400,00 oltre all'assegno unico, nonché a corrispondere il 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive.
A sostegno delle domande, la ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in data
10 settembre 2005, in Capoterra, con rito concordatario e che dall'unione sono nati in data Per_1
7 aprile 2007, e in data 7 marzo 2013. Persona_2
La ricorrente ha riferito che il rapporto coniugale, inizialmente improntato a serenità e reciproca soddisfazione, non ha manifestato particolari criticità se non quelle fisiologiche all'ordinaria dialettica tra coniugi. Tuttavia, negli ultimi tempi, la diversità di carattere e le crescenti incomprensioni hanno deteriorato in modo rapido e progressivo il legame affettivo, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza e determinando l'intollerabilità del rapporto coniugale, circostanza che ha reso inevitabile la decisione del sig. di separarsi. CP_1
Le parti si sono successivamente separate consensualmente alle condizioni risultanti dal verbale del
21 novembre 2016, omologate con decreto del 7 dicembre 2016.
Quanto alla situazione personale ed economica, parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 1 giugno 2024 al 31 agosto 2024 presso il
CUS di Cagliari, percependo un compenso mensile di circa euro 600,00. La stessa ha dichiarato di aver percepito redditi lordi pari a euro 8.630,00 nell'anno 2022, euro 5.428,00 nell'anno 2021 ed euro 1.321,00 nell'anno 2020. Ha rilevato di non essere proprietaria di immobili, giacché l'ex casa coniugale, di cui era comproprietaria con l'ex coniuge, è stata assoggettata a procedura espropriativa per mancato rimborso del mutuo ipotecario contratto per il suo acquisto. Il sig. CP_1
svolge attività di odontotecnico. È stato precisato che il figlio maggiore, vive attualmente presso la nonna paterna, pur Per_1
continuando la madre a provvedere alle sue esigenze materiali;
mentre il minore, Per_2
frequenterà nell'anno scolastico 2024-2025 la scuola media di Sestu, plesso di Via Dante, e partecipa ad attività sportive presso la scuola calcio della Polisportiva Sestu, con un costo annuo di euro 400,00.
La ricorrente ha rappresentato che, dalla separazione, i coniugi non hanno più ricostituito la communio familiaris né hanno ripreso la convivenza, non sussistendo alcuna prospettiva di riconciliazione .
Ha evidenziato, inoltre, che il resistente ha disatteso le condizioni dell'accordo di separazione sia con riferimento agli obblighi economici, sia con riguardo alle modalità di visita dei figli. Egli non ha mai versato l'assegno di mantenimento, non ha esercitato il diritto di visita nei giorni e negli orari previsti e si è reso irreperibile. Tale condotta, secondo la ricorrente, integra i presupposti per l'affidamento esclusivo dei minori.
*****
All'udienza del 10 febbraio 2025 si è proceduto all'audizione della sola ricorrente, la quale ha dichiarato di confermare integralmente il contenuto del ricorso. Ha riferito che la separazione è
risalita al novembre 2016 e che, da allora, la convivenza non è mai ripresa. Ha precisato che, in base agli accordi allora intercorsi, i figli nato il [...], e nato il 7 Per_1 Persona_2
marzo 2013, avrebbero dovuto permanere alternativamente presso ciascuno dei genitori, senza previsione di contributi di mantenimento reciproci.
La ricorrente ha esposto di vivere attualmente a Sestu, nell'ex casa coniugale, immobile già
sottoposto a procedura esecutiva e che dovrà rilasciare a breve. Ha riferito che con lei vive il figlio minore mentre a seguito di un incidente in moto occorso nel mese di novembre, Per_2 Per_1
si trova in convalescenza presso la nonna paterna.
Ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa e di vivere con il solo assegno unico percepito per i due figli, oltre a un contributo comunale “patto gol” pari a euro 350,00 mensili. Ha aggiunto che il sig. che a sua conoscenza avrebbe dovuto svolgere l'attività di odontotecnico ma che ella CP_1
dubita stia attualmente esercitando, non ha versato alcuna somma a titolo di mantenimento ed ha omesso anche il pagamento delle rate del mutuo relativo all'abitazione familiare.
Il procuratore del ricorrente ha dichiarato di avere domandato l'affido esclusivo dei minori,
prevedendo che il padre possa vederli previo accordo con i figli stessi, non essendo nota l'attuale residenza del resistente. Ha altresì richiesto il contributo al mantenimento nella misura di euro
400,00 mensili.
Il Giudice ha dato atto che il procuratore della ricorrente ha esibito copia del ricorso notificato mediante la procedura prevista per gli irreperibili all'ultima residenza del sig. CP_1
Ha quindi dichiarato la contumacia del resistente e si è riservato di decidere.
****
Con ordinanza resa in data odierna, il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c., e dato atto dell'irreperibilità del resistente nonché di quanto riferito dalla ricorrente in ordine al totale disinteresse del sig. per il mantenimento e la frequentazione dei figli prossimo alla CP_1 Per_1
maggiore età, e prossimo ai dodici anni, ha disposto l'affidamento esclusivo Persona_2
dei minori alla madre.
Preso atto che, per quanto allegato e confermato in udienza dalla ricorrente, le condizioni della separazione consensuale – le quali prevedevano una permanenza paritaria dei figli presso ciascuno dei genitori senza oneri di mantenimento indiretto – sono state di fatto completamente disattese, il
Giudice ha disposto l'affidamento dei minori alla madre e ha determinato in euro 400,00 mensili il contributo di mantenimento posto a carico del sig. , oltre alla rivalutazione annuale Controparte_1
secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, nonché la partecipazione dello stesso nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Non essendovi prove costituende da ammettere, il Giudice è stato fissato l'udienza, per la spedizione della causa a sentenza, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. per il deposito delle note scritte e delle comparse conclusionali.
****
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La ricorrente ha provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, di essere legalmente separata e che, dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, sono trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3 così come modificata dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 Controparte_1
*****
Occorre preliminarmente rilevare che, nel corso del presente giudizio, il figlio già minore Per_1
all'epoca della proposizione del ricorso, ha raggiunto la maggiore età, con la conseguenza che questo Collegio non è tenuto ad adottare nei suoi confronti provvedimenti riguardanti l'affidamento e il regime delle frequentazioni, trattandosi di statuizioni che possono riguardare esclusivamente i minori.
Quanto al figlio tuttora minore, ricorrono i presupposti per l'affidamento esclusivo alla Per_2
madre. È principio acquisito che l'affidamento condiviso costituisce il modello ordinario, ma può
essere derogato qualora l'affidamento ad entrambi risulti contrario all'interesse del minore. Nel
caso concreto, la stabile e documentata disattenzione del padre, la sua irreperibilità, il mancato esercizio del diritto di visita e l'omesso assolvimento degli obblighi di mantenimento integrano una condizione di manifesta inidoneità genitoriale, idonea a giustificare l'affidamento esclusivo alla madre, unico genitore in grado di garantire continuità affettiva, educativa e materiale.
Quanto al profilo economico, il resistente, pur professionista qualificato (odontotecnico), non ha mai contribuito al mantenimento dei figli, né ha offerto in quanto contumace elementi idonei a giustificare tale omissione. La ricorrente, per contro, versa in condizioni economiche difficili e provvede in via esclusiva a tutte le esigenze dei figli.
Sussistono pertanto le condizioni per determinare in euro 400,00 mensili il contributo dovuto dal sig. per il mantenimento dei figli, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT e CP_1
partecipazione al 50% alle spese straordinarie. Tale contributo deve essere riferito sia al minore sia al figlio ormai maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Per_2 Per_1
come consolidato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti.
****
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ritiene di disporne la compensazione integrale tra le parti. Il
resistente, infatti, è rimasto contumace per l'intero giudizio, risultando irreperibile, e non ha svolto alcuna attività difensiva. Inoltre, la natura della controversia, relativa a rapporti familiari e alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e dei contributi di mantenimento, giustifica la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capoterra il
22.04.1990 tra , nata ad [...], il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...], il [...], matrimonio trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Capoterra (Ca), anno 2005, atto n. 39 parte II serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso
Comune.
- dichiara che, nel corso del giudizio, il figlio ha raggiunto la maggiore età e che, Per_1
pertanto, non devono essere adottati provvedimenti in ordine all'affidamento e al regime delle frequentazioni nei suoi confronti;
- affida in via esclusiva il minore alla madre, sig.ra Persona_3 Pt_1
con collocazione prevalente presso di lei e la possibilità per la stessa di adottare le
[...]
decisioni di;
- dispone che il sig. possa incontrare il figlio previo accordo con la madre e Controparte_1
compatibilmente con la volontà del minore;
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli (maggiorenne non autosufficiente) e la somma Per_1 Per_2
complessiva di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT,
con decorrenza dal mese di febbraio 2025; - pone a carico del sig. la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie CP_1
scolastiche, mediche e sportive dei figli;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 12.12.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il giudice est.
Mario Farina Il Presidente
OR TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. OR TT Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, nata ad [...], il [...], di cittadinanza italiana, res.te in Sestu, nel Parte_1
Vico III San Gemiliano, 10, , elettivamente domiciliata in Cagliari, CodiceFiscale_1
nella Via Lanusei, 20, presso lo studio dell'avv.to Patrizia Carta, che la rappresenta e difende giusta procura posta in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 26.6.2024 prot. n.72/2024.
ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], di cittadinanza italiana, res.te in Sestu nel Controparte_1
Vico III San Gemiliano, 10
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sig.ri e Parte_1 [...]
, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Capoterra, al n. 39, CP_1
parte II, Seria A, Anno 2005
- assegnare l'immobile adibito ad ex casa coniugale sito in Sestu, nel Vico III San Gemiliano, 10,
alla sig.ra affinché vi abiti con i figli delle parti;
Pt_1
- disporre che i minori siano affidati, in via esclusiva, alla sig.ra Pt_1
- disporre che il sig. versi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di euro CP_1
400,00 oltre assegno unico, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre, al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive.
- il sig. eserciterà il diritto di visita quando vorrà compatibilmente con le esigenze dei minori CP_1
e dei genitori stessi, oltre ai fine settimana, alle ferie ed alle festività alternati. Salvo diverso accordo dei genitori da prendersi in via informale.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari. ”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 1 agosto 2024, la sig.ra ha adito il Tribunale di Parte_1
Cagliari chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. . Controparte_1
La ricorrente ha inoltre chiesto che i figli minori fossero affidati a lei in via esclusiva;
che fosse disposto l'assegnazione in suo favore dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Sestu, Vico III San Gemiliano n. 10, affinché potesse abitarvi con i figli;
e che il resistente fosse condannato a versare, a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma mensile di euro 400,00 oltre all'assegno unico, nonché a corrispondere il 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive.
A sostegno delle domande, la ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in data
10 settembre 2005, in Capoterra, con rito concordatario e che dall'unione sono nati in data Per_1
7 aprile 2007, e in data 7 marzo 2013. Persona_2
La ricorrente ha riferito che il rapporto coniugale, inizialmente improntato a serenità e reciproca soddisfazione, non ha manifestato particolari criticità se non quelle fisiologiche all'ordinaria dialettica tra coniugi. Tuttavia, negli ultimi tempi, la diversità di carattere e le crescenti incomprensioni hanno deteriorato in modo rapido e progressivo il legame affettivo, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza e determinando l'intollerabilità del rapporto coniugale, circostanza che ha reso inevitabile la decisione del sig. di separarsi. CP_1
Le parti si sono successivamente separate consensualmente alle condizioni risultanti dal verbale del
21 novembre 2016, omologate con decreto del 7 dicembre 2016.
Quanto alla situazione personale ed economica, parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 1 giugno 2024 al 31 agosto 2024 presso il
CUS di Cagliari, percependo un compenso mensile di circa euro 600,00. La stessa ha dichiarato di aver percepito redditi lordi pari a euro 8.630,00 nell'anno 2022, euro 5.428,00 nell'anno 2021 ed euro 1.321,00 nell'anno 2020. Ha rilevato di non essere proprietaria di immobili, giacché l'ex casa coniugale, di cui era comproprietaria con l'ex coniuge, è stata assoggettata a procedura espropriativa per mancato rimborso del mutuo ipotecario contratto per il suo acquisto. Il sig. CP_1
svolge attività di odontotecnico. È stato precisato che il figlio maggiore, vive attualmente presso la nonna paterna, pur Per_1
continuando la madre a provvedere alle sue esigenze materiali;
mentre il minore, Per_2
frequenterà nell'anno scolastico 2024-2025 la scuola media di Sestu, plesso di Via Dante, e partecipa ad attività sportive presso la scuola calcio della Polisportiva Sestu, con un costo annuo di euro 400,00.
La ricorrente ha rappresentato che, dalla separazione, i coniugi non hanno più ricostituito la communio familiaris né hanno ripreso la convivenza, non sussistendo alcuna prospettiva di riconciliazione .
Ha evidenziato, inoltre, che il resistente ha disatteso le condizioni dell'accordo di separazione sia con riferimento agli obblighi economici, sia con riguardo alle modalità di visita dei figli. Egli non ha mai versato l'assegno di mantenimento, non ha esercitato il diritto di visita nei giorni e negli orari previsti e si è reso irreperibile. Tale condotta, secondo la ricorrente, integra i presupposti per l'affidamento esclusivo dei minori.
*****
All'udienza del 10 febbraio 2025 si è proceduto all'audizione della sola ricorrente, la quale ha dichiarato di confermare integralmente il contenuto del ricorso. Ha riferito che la separazione è
risalita al novembre 2016 e che, da allora, la convivenza non è mai ripresa. Ha precisato che, in base agli accordi allora intercorsi, i figli nato il [...], e nato il 7 Per_1 Persona_2
marzo 2013, avrebbero dovuto permanere alternativamente presso ciascuno dei genitori, senza previsione di contributi di mantenimento reciproci.
La ricorrente ha esposto di vivere attualmente a Sestu, nell'ex casa coniugale, immobile già
sottoposto a procedura esecutiva e che dovrà rilasciare a breve. Ha riferito che con lei vive il figlio minore mentre a seguito di un incidente in moto occorso nel mese di novembre, Per_2 Per_1
si trova in convalescenza presso la nonna paterna.
Ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa e di vivere con il solo assegno unico percepito per i due figli, oltre a un contributo comunale “patto gol” pari a euro 350,00 mensili. Ha aggiunto che il sig. che a sua conoscenza avrebbe dovuto svolgere l'attività di odontotecnico ma che ella CP_1
dubita stia attualmente esercitando, non ha versato alcuna somma a titolo di mantenimento ed ha omesso anche il pagamento delle rate del mutuo relativo all'abitazione familiare.
Il procuratore del ricorrente ha dichiarato di avere domandato l'affido esclusivo dei minori,
prevedendo che il padre possa vederli previo accordo con i figli stessi, non essendo nota l'attuale residenza del resistente. Ha altresì richiesto il contributo al mantenimento nella misura di euro
400,00 mensili.
Il Giudice ha dato atto che il procuratore della ricorrente ha esibito copia del ricorso notificato mediante la procedura prevista per gli irreperibili all'ultima residenza del sig. CP_1
Ha quindi dichiarato la contumacia del resistente e si è riservato di decidere.
****
Con ordinanza resa in data odierna, il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c., e dato atto dell'irreperibilità del resistente nonché di quanto riferito dalla ricorrente in ordine al totale disinteresse del sig. per il mantenimento e la frequentazione dei figli prossimo alla CP_1 Per_1
maggiore età, e prossimo ai dodici anni, ha disposto l'affidamento esclusivo Persona_2
dei minori alla madre.
Preso atto che, per quanto allegato e confermato in udienza dalla ricorrente, le condizioni della separazione consensuale – le quali prevedevano una permanenza paritaria dei figli presso ciascuno dei genitori senza oneri di mantenimento indiretto – sono state di fatto completamente disattese, il
Giudice ha disposto l'affidamento dei minori alla madre e ha determinato in euro 400,00 mensili il contributo di mantenimento posto a carico del sig. , oltre alla rivalutazione annuale Controparte_1
secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, nonché la partecipazione dello stesso nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Non essendovi prove costituende da ammettere, il Giudice è stato fissato l'udienza, per la spedizione della causa a sentenza, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. per il deposito delle note scritte e delle comparse conclusionali.
****
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La ricorrente ha provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, di essere legalmente separata e che, dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, sono trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3 così come modificata dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 Controparte_1
*****
Occorre preliminarmente rilevare che, nel corso del presente giudizio, il figlio già minore Per_1
all'epoca della proposizione del ricorso, ha raggiunto la maggiore età, con la conseguenza che questo Collegio non è tenuto ad adottare nei suoi confronti provvedimenti riguardanti l'affidamento e il regime delle frequentazioni, trattandosi di statuizioni che possono riguardare esclusivamente i minori.
Quanto al figlio tuttora minore, ricorrono i presupposti per l'affidamento esclusivo alla Per_2
madre. È principio acquisito che l'affidamento condiviso costituisce il modello ordinario, ma può
essere derogato qualora l'affidamento ad entrambi risulti contrario all'interesse del minore. Nel
caso concreto, la stabile e documentata disattenzione del padre, la sua irreperibilità, il mancato esercizio del diritto di visita e l'omesso assolvimento degli obblighi di mantenimento integrano una condizione di manifesta inidoneità genitoriale, idonea a giustificare l'affidamento esclusivo alla madre, unico genitore in grado di garantire continuità affettiva, educativa e materiale.
Quanto al profilo economico, il resistente, pur professionista qualificato (odontotecnico), non ha mai contribuito al mantenimento dei figli, né ha offerto in quanto contumace elementi idonei a giustificare tale omissione. La ricorrente, per contro, versa in condizioni economiche difficili e provvede in via esclusiva a tutte le esigenze dei figli.
Sussistono pertanto le condizioni per determinare in euro 400,00 mensili il contributo dovuto dal sig. per il mantenimento dei figli, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT e CP_1
partecipazione al 50% alle spese straordinarie. Tale contributo deve essere riferito sia al minore sia al figlio ormai maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Per_2 Per_1
come consolidato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti.
****
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ritiene di disporne la compensazione integrale tra le parti. Il
resistente, infatti, è rimasto contumace per l'intero giudizio, risultando irreperibile, e non ha svolto alcuna attività difensiva. Inoltre, la natura della controversia, relativa a rapporti familiari e alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e dei contributi di mantenimento, giustifica la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capoterra il
22.04.1990 tra , nata ad [...], il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...], il [...], matrimonio trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Capoterra (Ca), anno 2005, atto n. 39 parte II serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso
Comune.
- dichiara che, nel corso del giudizio, il figlio ha raggiunto la maggiore età e che, Per_1
pertanto, non devono essere adottati provvedimenti in ordine all'affidamento e al regime delle frequentazioni nei suoi confronti;
- affida in via esclusiva il minore alla madre, sig.ra Persona_3 Pt_1
con collocazione prevalente presso di lei e la possibilità per la stessa di adottare le
[...]
decisioni di;
- dispone che il sig. possa incontrare il figlio previo accordo con la madre e Controparte_1
compatibilmente con la volontà del minore;
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli (maggiorenne non autosufficiente) e la somma Per_1 Per_2
complessiva di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT,
con decorrenza dal mese di febbraio 2025; - pone a carico del sig. la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie CP_1
scolastiche, mediche e sportive dei figli;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 12.12.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il giudice est.
Mario Farina Il Presidente
OR TT