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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/12/2024, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 958/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed elettivamente domiciliato a Porto Empedocle (AG), via C.F._1
Misurata 11, presso lo studio dell'Avv. Rosario Fiore
che lo rappresenta e difende Email_1
appellante contro
nata ad [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliata a Canicattì
(AG), via Vittorio Veneto n. 5, presso lo studio dell'avv. Antonio Piazza
, che la rappresenta e difende Email_2
appellata
con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
1 *** Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo contrariis reiectis:
-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza cassare e/o annullare l'obbligo di mantenimento in capo all'odierno appellante in favore della ex coniuge odierna appellata.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Conclusioni per l'appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adito, contrariis reiectis, per i motivi analiticamente illustrati nel corpo del presente atto ed in accoglimento delle argomentazioni addotte, così provvedere:
- Preliminarmente ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, essendo stato depositato oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c.;
- in subordine rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni per il PG:
Chiede il rigetto dell'appello.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 628/2024 dei giorni 16-18 aprile 2024, il Tribunale di
Agrigento, su ricorso di proposto nei confronti di Controparte_1 [...]
: Parte_1
- ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, i quali avevano contratto matrimonio in data 3.6.1974;
- ha rigettato la domanda di addebito della separazione proposta da entrambe le parti reciprocamente;
2 - ha dichiarato inammissibili le domande di assegnazione della casa familiare e dell'ulteriore immobile avanzate dalle parti;
- ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere entro i primi dieci Pt_1
giorni di ogni mese, in favore della , l'assegno mensile di € 230,00, da CP_1
rivalutare annualmente in funzione degli indici ISTAT.
2. Proposto appello dal , con atto di impugnazione depositato il Pt_1
25.5.2024, nel contraddittorio con la – costituita e resistente - e col P.G., la CP_1
causa, rimessa all'udienza del 22 novembre 2024, è stata assunta in deliberazione con ordinanza dei giorni 22/25.11.2024, senza assegnazione di termini di cui all'art. 190
c.p.c. poiché non previsti dal rito.
***
3. L'appello è inammissibile poiché tardivo.
Deve premettersi che in tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, l'art. 23 l. n. 74 del 1987, in forza del quale "l'appello è deciso in camera di consiglio", postula l'applicazione del rito camerale con riferimento all'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio.
Ora, nel caso in esame, l'appellante ha proposto irritualmente l'impugnazione con atto di citazione che è stato notificato alla controparte e poi iscritto a ruolo in data 25 maggio 2024, benché, come da documentazione in atti, egli avesse ricevuto la notifica della sentenza il 23 aprile 2024, con conseguente tardività del gravame, poiché depositato oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. (cfr. doc. all.).
È invero noto che ove l'appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato
3 abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge (Cass. n. 403/2019).
4. Non rimane, pertanto, che dichiarare – con valenza assorbente rispetto a qualsiasi altra domanda o eccezione - l'inammissibilità dell'appello proposto dal il quale sarà tenuto anche al pagamento delle spese di questo Parte_1
grado del giudizio a favore dell'appellata, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nonché al pagamento del doppio contributo unificato, rammentandosi, a tal proposito, che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 288, c.d. legge di stabilità 2013), “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, con obbligo, per il giudice, di dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, dovendosi di conseguenza provvedere in tal senso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con citazione notificata il 17 maggio 2024. Controparte_1
Condanna a pagare all'appellata le spese di questo grado Parte_1
del giudizio, che liquida in euro 3.500,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Dà atto che sussistono nei confronti del reclamante i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del T.U. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n.
228/2012.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno 27/11/2024. Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in
4 conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 958/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed elettivamente domiciliato a Porto Empedocle (AG), via C.F._1
Misurata 11, presso lo studio dell'Avv. Rosario Fiore
che lo rappresenta e difende Email_1
appellante contro
nata ad [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliata a Canicattì
(AG), via Vittorio Veneto n. 5, presso lo studio dell'avv. Antonio Piazza
, che la rappresenta e difende Email_2
appellata
con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
1 *** Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo contrariis reiectis:
-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza cassare e/o annullare l'obbligo di mantenimento in capo all'odierno appellante in favore della ex coniuge odierna appellata.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Conclusioni per l'appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adito, contrariis reiectis, per i motivi analiticamente illustrati nel corpo del presente atto ed in accoglimento delle argomentazioni addotte, così provvedere:
- Preliminarmente ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, essendo stato depositato oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c.;
- in subordine rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni per il PG:
Chiede il rigetto dell'appello.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 628/2024 dei giorni 16-18 aprile 2024, il Tribunale di
Agrigento, su ricorso di proposto nei confronti di Controparte_1 [...]
: Parte_1
- ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, i quali avevano contratto matrimonio in data 3.6.1974;
- ha rigettato la domanda di addebito della separazione proposta da entrambe le parti reciprocamente;
2 - ha dichiarato inammissibili le domande di assegnazione della casa familiare e dell'ulteriore immobile avanzate dalle parti;
- ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere entro i primi dieci Pt_1
giorni di ogni mese, in favore della , l'assegno mensile di € 230,00, da CP_1
rivalutare annualmente in funzione degli indici ISTAT.
2. Proposto appello dal , con atto di impugnazione depositato il Pt_1
25.5.2024, nel contraddittorio con la – costituita e resistente - e col P.G., la CP_1
causa, rimessa all'udienza del 22 novembre 2024, è stata assunta in deliberazione con ordinanza dei giorni 22/25.11.2024, senza assegnazione di termini di cui all'art. 190
c.p.c. poiché non previsti dal rito.
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3. L'appello è inammissibile poiché tardivo.
Deve premettersi che in tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, l'art. 23 l. n. 74 del 1987, in forza del quale "l'appello è deciso in camera di consiglio", postula l'applicazione del rito camerale con riferimento all'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio.
Ora, nel caso in esame, l'appellante ha proposto irritualmente l'impugnazione con atto di citazione che è stato notificato alla controparte e poi iscritto a ruolo in data 25 maggio 2024, benché, come da documentazione in atti, egli avesse ricevuto la notifica della sentenza il 23 aprile 2024, con conseguente tardività del gravame, poiché depositato oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. (cfr. doc. all.).
È invero noto che ove l'appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato
3 abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge (Cass. n. 403/2019).
4. Non rimane, pertanto, che dichiarare – con valenza assorbente rispetto a qualsiasi altra domanda o eccezione - l'inammissibilità dell'appello proposto dal il quale sarà tenuto anche al pagamento delle spese di questo Parte_1
grado del giudizio a favore dell'appellata, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nonché al pagamento del doppio contributo unificato, rammentandosi, a tal proposito, che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 288, c.d. legge di stabilità 2013), “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, con obbligo, per il giudice, di dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, dovendosi di conseguenza provvedere in tal senso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con citazione notificata il 17 maggio 2024. Controparte_1
Condanna a pagare all'appellata le spese di questo grado Parte_1
del giudizio, che liquida in euro 3.500,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Dà atto che sussistono nei confronti del reclamante i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del T.U. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n.
228/2012.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno 27/11/2024. Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in
4 conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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