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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 31/07/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, composto dai
Magistrati:
dott.ssa Stefania Izzi Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 570/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Antonio Zonfrillo, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Luigi Di Penta, come da procura in atti;
RESISTENTE
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
INTERVENIENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 473-bis.39 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato il 21/6/2023 in Parte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...] il [...], ha chiesto Persona_1 all'intestato Tribunale di “1) Accertare e dichiarare infondati e/o comunque superati gli assunti impedimenti come denunciati agli incontri padre – figlio;
2)All'esito predisporre con estrema urgenza la calendarizzazione e la ripresa degli incontri padre – figlio, al fine di facilitare, favorire la legittima costruzione di una relazione stabile ed affettiva tra il minore e la figura Per_1 paterna dell' 3) Monitorare, vigilare, nuovi ed Parte_1 eventuali comportamenti ostativi e/o ostruzionistici materni alla genitorialità del padre;
4) Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali come per legge con attribuzione al sottoscritto difensore”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:
- di aver intrattenuto una relazione sentimentale con
[...]
nel 2016, durata circa 6-8 mesi, da cui è nato CP_1 Per_1 in data 4/1/2017, riconosciuto dalla sola madre, la quale, nonostante la richiesta del ricorrente, non prestava il consenso a ché il minore venisse riconosciuto anche dal padre, impedendogli altresì di visitare, assistere e ricevere notizie del figlio;
- di aver, quindi, depositato, presso il competente Tribunale di
Napoli, ricorso ex art. 250 c.c. per il riconoscimento del figlio, il quale, nonostante l'opposizione di , si concludeva CP_1 con l'integrale accoglimento della domanda;
in particolare, il
Tribunale autorizzava a procedere al Parte_1 riconoscimento del figlio (che assumeva il cognome Per_1
in luogo di ), disponeva l'affidamento Parte_1 CP_1 condiviso del medesimo ad entrambi i genitori, disciplinando il regime di collocamento (presso la madre) e di mantenimento del minore, nonché il diritto di visita del padre (da esercitarsi presso i servizi sociali di Vasto, nuovo luogo di residenza della madre e del minore, secondo calendario di incontri dai medesimi predisposto);
2 - che, come osservato dallo stesso Tribunale di Napoli, “sin dall'inizio del presente procedimento(ex art 250 cc.) la ha manifestato una profonda ostilità nei riguardi del CP_1 ricorrente e in particolare non ha comunicato all' né Parte_1 al Tribunale, né al Curatore Speciale, né ai Servizi Sociali, lo spostamento del minore in località distante, avvenuto nel corso del giudizio, rendendo, in tal modo, difficoltosa l'instaurazione di un proficuo rapporto tra padre ed il bambino”, ciò nonostante gli esiti dei procedimenti penali avviati nei confronti di su denuncia di , da ultimo la sentenza del Parte_1 CP_1
GUP di Napoli con cui è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di;
Parte_1
- che i servizi sociali di Vasto hanno nel tempo dato atto del buon andamento degli incontri tra il minore ed il padre, tanto da riferire al Tribunale di Vasto circa l'opportunità di svolgimento degli incontri padre-figlio non più presso la sede dei servizi sociali;
che, di contro, non avrebbe ancora acquisito CP_1 consapevolezza che il proprio comportamento di ostilità e conflittualità potrebbe determinare un disagio psicologico nel minore;
e che proprio per tale ostilità e conflittualità mostrata da nei confronti di gli incontri presso gli CP_1 Parte_1 assistenti sociali sarebbero sempre avvenuti con estrema difficoltà per le continue ritrosie e richieste di rinvio delle sedute di volta in volta avanzate da CP_1
- che, successivamente, ha adito il Tribunale di Controparte_1
Vasto al fine di richiedere l'affidamento esclusivo del minore, nonché l'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore del minore medesimo;
che il procedimento, rubricato al n.
R.G. 26/2020, si è concluso con il rigetto delle richieste avanzate da , avendo il Tribunale confermato CP_1
l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori e la prosecuzione degli incontri padre-figlio presso i servizi sociali di Gissi (ove nel frattempo madre e figlio si erano trasferiti);
- che, tuttavia, i servizi sociali di Gissi “sospendevano” gli incontri padre-figlio in ragione sia dello stato di gravidanza e
3 delle condizioni di salute di che le impedivano di CP_1 accompagnare presso la sede dei servizi sociali, sia della Per_1 nuova denuncia presentata dalla medesima
contro
Parte_1
- che entrambi gli assunti impedimenti sarebbero ad oggi venuti meno, avendo ormai partorito, ed essendosi il CP_1 procedimento penale a carico di concluso con sentenza Parte_1 del Giudice di pace di Gissi di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Con memoria di costituzione dell'11/2/2024 la resistente ha contrastato l'avversa domanda, deducendo che Controparte_1 il rapporto sentimentale con il ricorrente sarebbe terminato a causa del comportamento violento di nei confronti della Parte_1 ricorrente, che verso di lui avrebbe sporto plurime querele, concludendo per il rigetto delle richieste del ricorrente.
Il procedimento è proseguito, dapprima, con una richiesta rivolta ai servizi sociali di relazionare al Tribunale circa l'andamento degli incontri protetti tra il ricorrente ed il figlio
(ordinanza del 18/10/2023), e, successivamente, dopo la Per_1 costituzione in giudizio di con lo svolgimento Controparte_1 di una CTU avente ad oggetto i seguenti quesiti ”Esaminati gli atti e la documentazione di causa, sentite le parti e, in particolare, il minore nonché i loro eventuali consulenti tecnici ed esperito ogni altro accertamento del caso: 1) accerti lo stato psicologico e la personalità del minore, con particolare riferimento ai rapporti di quest'ultimo con entrambi i genitori;
2) indaghi, in particolare, le ragioni del rifiuto del minore di avere rapporti con il padre;
3) valuti se il minore subisca forme (anche involontarie) di condizionamento psicologico da parte della madre;
4) indichi quali sono le modalità più opportune per favorire, se nell'interesse del minore, la riconciliazione con la figura paterna ed il recupero della relazione padre-figlio (se del caso, indicando anche eventuali percorsi da raccomandare anche agli stessi genitori); 5) riferisca
4 ogni altra circostanza utile al fine di meglio comprendere i provvedimenti da adottare nell'interesse del minore”.
All'esito del deposito della relazione finale in data 13/3/2025, il Giudice delegato ha formulato alle parti una proposta conciliativa con ordinanza del 22/3/2025, che, tuttavia, è stata accettata dalla resistente ma non dal ricorrente.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente, giova chiarire che il ricorso proposto da deve essere qualificato, sulla scorta delle Parte_1 conclusioni formulate dal ricorrente medesimo, ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c., tenuto conto che il ricorrente lamenta che a causa dei comportamenti ostili della resistente sarebbe ostacolato il normale svolgimento della relazione padre-figlio e, in particolare,
l'esercizio da parte del primo del suo diritto di visita, con richiesta al Tribunale di monitorare e vigilare al fine di evitare nuovi comportamenti ostruzionistici da parte della madre del minore.
Da tale inquadramento, discende il potere del Tribunale - oltre che di adottare i provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) della citata disposizione – di modificare d'ufficio i provvedimenti in vigore in ordine all'affidamento, al collocamento e al mantenimento del minore.
2. Ciò premesso, ritiene il Tribunale di dover accogliere le richieste della parte ricorrente, disponendo in conformità alla strategia di intervento prospettata dalla consulente incaricata, le cui conclusioni si condividono integralmente, essendo l'elaborato peritale adeguatamente motivato ed esaustivo (anche in punto di risposta alle osservazioni critiche formulate dalle parti), corredato da riferimenti alla letteratura scientifica di settore ed immune da vizi logici e/o giuridici.
5 3. L'ausiliaria ha, invero, rilevato nel minore un Persona_1 processo di Alienazione Parentale (AP) in atto, concludendo nel senso che “l'elevata conflittualità genitoriale e le dinamiche di AP rilevate in CTU costituiscono fattori altamente pregiudizievoli per il benessere psicofisico del minore”.
Più nel dettaglio, “Dalla lettura delle dinamiche familiari emerge il rifiuto della figura paterna da parte del minore, rifiuto che va a caratterizzare la presenza di un processo di Alienazione Parentale in atto”: “Il minore apre entrambi i colloqui comunicandomi perentoriamente che non vuole più sentire o vedere ”, “Il Pt_1 minore descrive il ricorrente come totalmente negativo, violento e cattivo. Per motivare questa rappresentazione del padre racconta l'episodio dell'incontro in villetta a Gissi come glielo ha riferito la madre”.
“E' molto frequente che i bambini alienati credano senza riserve a ciò che dice il genitore dominante (in questo caso la madre) e lo facciano proprio. In questo modo i figli non sviluppano un pensiero critico e hanno sempre bisogno del genitore dominante per poter decidere, non imparando a riconoscere i propri pensieri da quelli del genitore, così come i bisogni e le emozioni. Oltre a ciò si deve considerare che non di rado capita che il genitore dominante trasmetta al figlio la sua paura nei confronti dell'altro genitore, di conseguenza qualsiasi comportamento di quest'ultimo viene visto e percepito come aggressivo e violento”, “Inoltre fa le sue Per_1 dichiarazioni contro il padre in modo stereotipato e ripetitivo, senza una apprezzabile partecipazione emotiva, modalità di esposizione tipica di esperienze non direttamente vissute, ma apprese e riportate (dichiarazioni Robot Like)”.
“Gli altri motivi per cui non vuole vedere il padre, oltre a Per_1 quelli appresi dalla madre, si riferiscono a questioni non rilevanti, ad esempio che non gli fa regali, che non gli vuole veramente Pt_1 bene, che non ha mai festeggiato nessuna ricorrenza con lui, o che gli fa “gnè gnè” durante le videochiamate”, “Gli altri uomini
6 presenti nella vita del minore possono commettere dei piccoli errori
(papà ) oppure cambiare e diventare più bravi (il papà di papà Per_2
) ma no, al massimo può dimostrare un piccolo Per_2 Pt_1 cambiamento positivo non facendosi più sentire”. “Nonostante le relazioni dei Servizi Sociali precedenti al periodo COVID parlino di incontri protetti padre-figlio positivi, ricorda di non Per_1 aver giocato con il padre, e se lo ha fatto è stato costretto”.
“La mancanza di ambivalenza nella percezione del bambino di entrambi i genitori è quindi radicata e palese. Se per il padre, come Per_1 detto, è totalmente negativo, violento, cattivo e irrecuperabile, al contrario la madre è “l'amore”. È quindi presente nel minore una scissione interna, tipica nei bambini alienati, in cui la madre viene idealizzata come figura perfetta e rassicurante, mentre il padre è svalutato e rifiutato. La scissione interna compromette l'equilibrio emotivo del bambino, poiché gli impedisce di accettare la complessità delle relazioni umane, in cui ogni persona, compresi i genitori, possiede sia qualità positive che aspetti negativi. Questa visione polarizzata delle figure genitoriali genera un conflitto interno che alimenta ansia, insicurezza e un senso di instabilità emotiva”.
Sulla resistente l'ausiliaria afferma che “la Controparte_1 madre ha creato con il tempo un legame privilegiato con il figlio, esclusivo ed escludente l'altro genitore attraverso il controllo totale della vita di e l'isolamento di quest'ultimo dalla Per_1 figura paterna e dalla famiglia della figura paterna. Appena dopo il concepimento ha negato al padre di partecipare alla gravidanza.
Alla nascita del bambino si è trasferita tant'è che il padre ha potuto conoscere il figlio solo quando aveva un anno e mezzo Per_1 ed esclusivamente attraverso incontri protetti. L'arrivo del COVID
e il susseguirsi dei successivi eventi hanno peggiorato la situazione. Come se non bastasse la madre ha trasmesso al figlio quella che è la sua rappresentazione del padre, ovvero di uomo aggressivo e violento, mistificando la sua realtà cognitiva ed emotiva, quindi infondendo nel figlio sentimenti e stati d'animo che
7 lei stessa prova. È questo il motivo per cui il minore non è riuscito ad instaurare un rapporto con il padre e lo rifiuta. Adesso che il figlio rifiuta il padre, anziché assumere un ruolo genitoriale attivo, la madre abdica alle proprie responsabilità delegando a Per_1 una decisione, quella di vedere o non vedere il padre, che richiederebbero un intervento adulto. Questo fenomeno, noto come parentificazione espone il bambino a un livello di responsabilità emotiva e decisionale non adatto alla sua età, con potenziali ripercussioni sullo sviluppo della sua autonomia e sicurezza emotiva. L'onere della scelta viene spostato, quindi, dagli adulti al figlio, attribuendogli una responsabilità per cui non è pronto a causa della sua età e del suo livello di sviluppo emotivo. Questo tipo di comportamento non solo aumenta il senso di insicurezza del bambino ma lo costringe a occupare un ruolo inadeguato nella dinamica familiare. Altro elemento che qualifica la IG.ra come CP_1 genitore dominante nella dinamica di alienazione descritta è il fatto che secondo lei esisterebbe un diritto del figlio a rifiutare l'altro genitore che prevale sul diritto di a una bi-genitorialità Per_1 sana ed equilibrata”.
Relativamente al ricorrente , la consulente osserva Parte_1 come “nella dinamica di alienazione parentale descritta, lui ha le caratteristiche del un genitore rifiutato: si sente ingannato e vittima della situazione;
attribuisce tutta la responsabilità al genitore incube;
si sente impotente e non riesce a vedere quelle che sono le sue responsabilità così come le sue potenzialità di padre;
è informato sulle teorie dell'AP e le riporta in CTU;
si comporta con il figlio utilizzando un atteggiamento alla pari credendo di riuscire a spiegargli come siano andate veramente le cose, ma questa risulta una strategia fallimentare perché il figlio non necessita di questo genere di spiegazioni. Più il genitore succube attacca l'altro genitore, più il figlio sarà portato a difenderlo”.
4. Così sinteticamente riportati i passaggi salienti dell'elaborato peritale, ritiene il Tribunale di condividere l'indicazione della
8 consulente circa la necessità di interventi immediati ed estesi a tutto il nucleo familiare, stante l'elevato rischio di pregiudizio per il benessere psicofisico del minore.
Sul punto, osserva l'ausiliaria che “l'elevata conflittualità genitoriale e le dinamiche di AP rilevate in CTU costituiscono fattori altamente pregiudizievoli per il benessere psicofisico del minore. Quando l'Alienazione Parentale è di tipo grave come in questo caso, studi recenti suggeriscono di intervenire con il cambio di collocamento del minore in struttura, ma visto che in questo caso non sono stati mai attivati simultaneamente interventi strutturati e radicali che includessero tutto il sistema familiare di è Per_1 possibile proporre un'alternativa. Alla luce di quanto sopra esposto, per sostenere adeguatamente il minore, recuperare la relazione con il padre, rimodulare quella con la madre e con il contesto familiare allargato, si propone la seguente strategia di intervento:
Collocamento prevalente presso la madre;
Affidamento del minore ai Servizi Sociali competenti delegati a prendere le decisioni di rilevanza per il minore (trasferimento, iscrizione scolastica, etc.);
Attivazione di un Servizio Educativo Domiciliare che supporti la triade durante le videochiamate programmate tra padre e figlio con facoltà di spostare i giorni e gli orari degli incontri o le modalità di connessine (email, telefono, etc.) una volta valutate le reali necessità del minore e compatibilmente con le reali eIGenze del padre e della madre. Il primo obiettivo è quello di migliorare la qualità dell'unico canale comunicativo attualmente attivo tra padre e figlio, il secondo è quello di aumentare il numero delle chiamate per dare più occasioni di incontro alla diade (Es una volta al giorno) fino al progressivo ripristino degli incontri protetti e poi di quelli liberi anche alla presenza dei familiari paterni;
9 Attivazione di un supporto genitoriale per ricorrente e resistente.
Il professionista/i professionisti incaricati dovranno lavorare da subito: 1) a migliorare la comunicazione dei genitori con il minore rendendo consapevoli sia la madre che il padre dei meccanismi che mettono in atto nei loro ruoli di genitore dominante e di genitore rifiutato;
2) a migliorare la comunicazione tra le parti anzitutto facendo in modo che la madre a cadenza regolare (min 7 / max 15 giorni in caso di fatti ordinari, oppure tempestivamente in caso di urgenze o emergenze) faccia degli aggiornamenti al padre sulle vicende che riguardano il figlio (scuola, attività extrascolastiche, pediatra, salute, etc). Inizialmente questi aggiornamenti potranno essere fatti mezzo e-mail (unico canale comunicativo attualmente in uso tra i genitori), successivamente potrà essere anche concordata un'altra e più efficace modalità; 3) è altresì necessario che il padre venga facilitato dai professionisti del Servizio Sociale a contattare personalmente la scuola, il pediatra e il responsabile delle attività extrascolastiche per esercitare il suo diritto/dovere genitoriale. È indispensabile che il padre rientri a far parte della realtà scolastica, sanitaria e sociale del figlio.
Nell'eventualità che il Servizio Sociale rilevi comportamenti ostativi all'intero percorso messi in atto dai familiari della IG.ra
, è auspicabile che il supporto psicologico/sociale venga CP_1 messo a disposizione anche al resto della famiglia poiché la riuscita dell'intervento dipende non solo dai genitori di ma anche Per_1 dalle altre persone di riferimento che hanno un ruolo importante nella vita del bambino (i nonni materni che vivono a Napoli, il marito della IG.ra e la madre che abitano con il minore). CP_1
Attivazione di un percorso psicologico dedicato esclusivamente al piccolo . Per_1
È necessario inoltre che il Servizio Sociale, affidatario del minore, sia delegato a realizzare, coordinare, monitorare e relazionare le evoluzioni dell'intero intervento al Giudice inizialmente a cadenza trimestrale. Se entro 6 mesi, al massimo 1
10 anno dall'attivazione dell'intero intervento non si saranno raggiunti progressi ritenuti accettabili o se prima di tale periodo il Servizio rilevasse un comportamento ostativo da parte della IG.ra e/o della sua famiglia tale da impedire la riuscita CP_1 dell'intervento, l'unica altra alternativa valutabile nell'interesse del minore sarebbe quella dell'inserimento di in struttura”. Per_1
Conseguentemente, il Tribunale, nell'esercizio del potere attribuito dall'art. 473-bis.39 c.p.c., dispone l'affidamento del minore
[...]
ai servizi sociali territorialmente competenti, con Per_1 mantenimento del collocamento prevalente presso la madre e l'attivazione, a cura del servizio sociale affidatario, di tutti i percorsi individuati dalla CTU nell'interesse del minore e a sostegno della genitorialità di entrambe le parti in lite.
Quanto al collocamento del minore, in aderenza ai suggerimenti e alle indicazioni della consulente, il Tribunale ritiene di porre a carico dei servizi sociali affidatari l'obbligo di relazionare trimestralmente al Giudice Tutelare di questo Tribunale, il quale, in presenza di comportamenti ostativi da parte di Controparte_1 ovvero in assenza di IGnificativi miglioramenti entro 6 mesi-1 anno dall'attivazione dell'intero piano di intervento, provvederà ad interessare il P.M. ai fini di una eventuale modifica del regime di collocamento nel senso già indicato dal CTU (inserimento del minore in struttura).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, valore della causa indeterminabile, parametri minimi vigenti a far data dal 23/10/2022 in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Analogamente, si pongono definitivamente a carico della resistente le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 570/2023, così provvede:
− dispone l'affidamento del minore ai servizi Persona_1 sociali territorialmente competenti, con mantenimento del collocamento prevalente del minore presso la madre;
− ordina ai servizi sociali territorialmente competenti di attivare immediatamente tutti i servizi ed i percorsi indicati in CTU come riportati in parte motiva;
− ordina ai servizi sociali territorialmente competenti di relazionare trimestralmente al Giudice Tutelare di questo
Tribunale, il quale, in presenza di criticità (quali il comportamento ostativo di o della sua Controparte_1 famiglia tale da impedire la riuscita dell'intervento) ovvero in assenza di IGnificativi miglioramenti, provvederà ad interessare il P.M. ai fini di una eventuale modifica del regime di collocamento nel senso già indicato dal CTU (collocamento del minore in struttura);
− condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00, Parte_1 oltre accessori di legge;
− pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate con separato provvedimento, a carico di Controparte_1
Così deciso in Vasto, nella Camera di ConIGlio del 29/7/2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Izzi Dott.ssa Maria Elena Faleschini
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, composto dai
Magistrati:
dott.ssa Stefania Izzi Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 570/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Antonio Zonfrillo, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Luigi Di Penta, come da procura in atti;
RESISTENTE
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
INTERVENIENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 473-bis.39 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato il 21/6/2023 in Parte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...] il [...], ha chiesto Persona_1 all'intestato Tribunale di “1) Accertare e dichiarare infondati e/o comunque superati gli assunti impedimenti come denunciati agli incontri padre – figlio;
2)All'esito predisporre con estrema urgenza la calendarizzazione e la ripresa degli incontri padre – figlio, al fine di facilitare, favorire la legittima costruzione di una relazione stabile ed affettiva tra il minore e la figura Per_1 paterna dell' 3) Monitorare, vigilare, nuovi ed Parte_1 eventuali comportamenti ostativi e/o ostruzionistici materni alla genitorialità del padre;
4) Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali come per legge con attribuzione al sottoscritto difensore”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:
- di aver intrattenuto una relazione sentimentale con
[...]
nel 2016, durata circa 6-8 mesi, da cui è nato CP_1 Per_1 in data 4/1/2017, riconosciuto dalla sola madre, la quale, nonostante la richiesta del ricorrente, non prestava il consenso a ché il minore venisse riconosciuto anche dal padre, impedendogli altresì di visitare, assistere e ricevere notizie del figlio;
- di aver, quindi, depositato, presso il competente Tribunale di
Napoli, ricorso ex art. 250 c.c. per il riconoscimento del figlio, il quale, nonostante l'opposizione di , si concludeva CP_1 con l'integrale accoglimento della domanda;
in particolare, il
Tribunale autorizzava a procedere al Parte_1 riconoscimento del figlio (che assumeva il cognome Per_1
in luogo di ), disponeva l'affidamento Parte_1 CP_1 condiviso del medesimo ad entrambi i genitori, disciplinando il regime di collocamento (presso la madre) e di mantenimento del minore, nonché il diritto di visita del padre (da esercitarsi presso i servizi sociali di Vasto, nuovo luogo di residenza della madre e del minore, secondo calendario di incontri dai medesimi predisposto);
2 - che, come osservato dallo stesso Tribunale di Napoli, “sin dall'inizio del presente procedimento(ex art 250 cc.) la ha manifestato una profonda ostilità nei riguardi del CP_1 ricorrente e in particolare non ha comunicato all' né Parte_1 al Tribunale, né al Curatore Speciale, né ai Servizi Sociali, lo spostamento del minore in località distante, avvenuto nel corso del giudizio, rendendo, in tal modo, difficoltosa l'instaurazione di un proficuo rapporto tra padre ed il bambino”, ciò nonostante gli esiti dei procedimenti penali avviati nei confronti di su denuncia di , da ultimo la sentenza del Parte_1 CP_1
GUP di Napoli con cui è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di;
Parte_1
- che i servizi sociali di Vasto hanno nel tempo dato atto del buon andamento degli incontri tra il minore ed il padre, tanto da riferire al Tribunale di Vasto circa l'opportunità di svolgimento degli incontri padre-figlio non più presso la sede dei servizi sociali;
che, di contro, non avrebbe ancora acquisito CP_1 consapevolezza che il proprio comportamento di ostilità e conflittualità potrebbe determinare un disagio psicologico nel minore;
e che proprio per tale ostilità e conflittualità mostrata da nei confronti di gli incontri presso gli CP_1 Parte_1 assistenti sociali sarebbero sempre avvenuti con estrema difficoltà per le continue ritrosie e richieste di rinvio delle sedute di volta in volta avanzate da CP_1
- che, successivamente, ha adito il Tribunale di Controparte_1
Vasto al fine di richiedere l'affidamento esclusivo del minore, nonché l'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore del minore medesimo;
che il procedimento, rubricato al n.
R.G. 26/2020, si è concluso con il rigetto delle richieste avanzate da , avendo il Tribunale confermato CP_1
l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori e la prosecuzione degli incontri padre-figlio presso i servizi sociali di Gissi (ove nel frattempo madre e figlio si erano trasferiti);
- che, tuttavia, i servizi sociali di Gissi “sospendevano” gli incontri padre-figlio in ragione sia dello stato di gravidanza e
3 delle condizioni di salute di che le impedivano di CP_1 accompagnare presso la sede dei servizi sociali, sia della Per_1 nuova denuncia presentata dalla medesima
contro
Parte_1
- che entrambi gli assunti impedimenti sarebbero ad oggi venuti meno, avendo ormai partorito, ed essendosi il CP_1 procedimento penale a carico di concluso con sentenza Parte_1 del Giudice di pace di Gissi di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Con memoria di costituzione dell'11/2/2024 la resistente ha contrastato l'avversa domanda, deducendo che Controparte_1 il rapporto sentimentale con il ricorrente sarebbe terminato a causa del comportamento violento di nei confronti della Parte_1 ricorrente, che verso di lui avrebbe sporto plurime querele, concludendo per il rigetto delle richieste del ricorrente.
Il procedimento è proseguito, dapprima, con una richiesta rivolta ai servizi sociali di relazionare al Tribunale circa l'andamento degli incontri protetti tra il ricorrente ed il figlio
(ordinanza del 18/10/2023), e, successivamente, dopo la Per_1 costituzione in giudizio di con lo svolgimento Controparte_1 di una CTU avente ad oggetto i seguenti quesiti ”Esaminati gli atti e la documentazione di causa, sentite le parti e, in particolare, il minore nonché i loro eventuali consulenti tecnici ed esperito ogni altro accertamento del caso: 1) accerti lo stato psicologico e la personalità del minore, con particolare riferimento ai rapporti di quest'ultimo con entrambi i genitori;
2) indaghi, in particolare, le ragioni del rifiuto del minore di avere rapporti con il padre;
3) valuti se il minore subisca forme (anche involontarie) di condizionamento psicologico da parte della madre;
4) indichi quali sono le modalità più opportune per favorire, se nell'interesse del minore, la riconciliazione con la figura paterna ed il recupero della relazione padre-figlio (se del caso, indicando anche eventuali percorsi da raccomandare anche agli stessi genitori); 5) riferisca
4 ogni altra circostanza utile al fine di meglio comprendere i provvedimenti da adottare nell'interesse del minore”.
All'esito del deposito della relazione finale in data 13/3/2025, il Giudice delegato ha formulato alle parti una proposta conciliativa con ordinanza del 22/3/2025, che, tuttavia, è stata accettata dalla resistente ma non dal ricorrente.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente, giova chiarire che il ricorso proposto da deve essere qualificato, sulla scorta delle Parte_1 conclusioni formulate dal ricorrente medesimo, ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c., tenuto conto che il ricorrente lamenta che a causa dei comportamenti ostili della resistente sarebbe ostacolato il normale svolgimento della relazione padre-figlio e, in particolare,
l'esercizio da parte del primo del suo diritto di visita, con richiesta al Tribunale di monitorare e vigilare al fine di evitare nuovi comportamenti ostruzionistici da parte della madre del minore.
Da tale inquadramento, discende il potere del Tribunale - oltre che di adottare i provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) della citata disposizione – di modificare d'ufficio i provvedimenti in vigore in ordine all'affidamento, al collocamento e al mantenimento del minore.
2. Ciò premesso, ritiene il Tribunale di dover accogliere le richieste della parte ricorrente, disponendo in conformità alla strategia di intervento prospettata dalla consulente incaricata, le cui conclusioni si condividono integralmente, essendo l'elaborato peritale adeguatamente motivato ed esaustivo (anche in punto di risposta alle osservazioni critiche formulate dalle parti), corredato da riferimenti alla letteratura scientifica di settore ed immune da vizi logici e/o giuridici.
5 3. L'ausiliaria ha, invero, rilevato nel minore un Persona_1 processo di Alienazione Parentale (AP) in atto, concludendo nel senso che “l'elevata conflittualità genitoriale e le dinamiche di AP rilevate in CTU costituiscono fattori altamente pregiudizievoli per il benessere psicofisico del minore”.
Più nel dettaglio, “Dalla lettura delle dinamiche familiari emerge il rifiuto della figura paterna da parte del minore, rifiuto che va a caratterizzare la presenza di un processo di Alienazione Parentale in atto”: “Il minore apre entrambi i colloqui comunicandomi perentoriamente che non vuole più sentire o vedere ”, “Il Pt_1 minore descrive il ricorrente come totalmente negativo, violento e cattivo. Per motivare questa rappresentazione del padre racconta l'episodio dell'incontro in villetta a Gissi come glielo ha riferito la madre”.
“E' molto frequente che i bambini alienati credano senza riserve a ciò che dice il genitore dominante (in questo caso la madre) e lo facciano proprio. In questo modo i figli non sviluppano un pensiero critico e hanno sempre bisogno del genitore dominante per poter decidere, non imparando a riconoscere i propri pensieri da quelli del genitore, così come i bisogni e le emozioni. Oltre a ciò si deve considerare che non di rado capita che il genitore dominante trasmetta al figlio la sua paura nei confronti dell'altro genitore, di conseguenza qualsiasi comportamento di quest'ultimo viene visto e percepito come aggressivo e violento”, “Inoltre fa le sue Per_1 dichiarazioni contro il padre in modo stereotipato e ripetitivo, senza una apprezzabile partecipazione emotiva, modalità di esposizione tipica di esperienze non direttamente vissute, ma apprese e riportate (dichiarazioni Robot Like)”.
“Gli altri motivi per cui non vuole vedere il padre, oltre a Per_1 quelli appresi dalla madre, si riferiscono a questioni non rilevanti, ad esempio che non gli fa regali, che non gli vuole veramente Pt_1 bene, che non ha mai festeggiato nessuna ricorrenza con lui, o che gli fa “gnè gnè” durante le videochiamate”, “Gli altri uomini
6 presenti nella vita del minore possono commettere dei piccoli errori
(papà ) oppure cambiare e diventare più bravi (il papà di papà Per_2
) ma no, al massimo può dimostrare un piccolo Per_2 Pt_1 cambiamento positivo non facendosi più sentire”. “Nonostante le relazioni dei Servizi Sociali precedenti al periodo COVID parlino di incontri protetti padre-figlio positivi, ricorda di non Per_1 aver giocato con il padre, e se lo ha fatto è stato costretto”.
“La mancanza di ambivalenza nella percezione del bambino di entrambi i genitori è quindi radicata e palese. Se per il padre, come Per_1 detto, è totalmente negativo, violento, cattivo e irrecuperabile, al contrario la madre è “l'amore”. È quindi presente nel minore una scissione interna, tipica nei bambini alienati, in cui la madre viene idealizzata come figura perfetta e rassicurante, mentre il padre è svalutato e rifiutato. La scissione interna compromette l'equilibrio emotivo del bambino, poiché gli impedisce di accettare la complessità delle relazioni umane, in cui ogni persona, compresi i genitori, possiede sia qualità positive che aspetti negativi. Questa visione polarizzata delle figure genitoriali genera un conflitto interno che alimenta ansia, insicurezza e un senso di instabilità emotiva”.
Sulla resistente l'ausiliaria afferma che “la Controparte_1 madre ha creato con il tempo un legame privilegiato con il figlio, esclusivo ed escludente l'altro genitore attraverso il controllo totale della vita di e l'isolamento di quest'ultimo dalla Per_1 figura paterna e dalla famiglia della figura paterna. Appena dopo il concepimento ha negato al padre di partecipare alla gravidanza.
Alla nascita del bambino si è trasferita tant'è che il padre ha potuto conoscere il figlio solo quando aveva un anno e mezzo Per_1 ed esclusivamente attraverso incontri protetti. L'arrivo del COVID
e il susseguirsi dei successivi eventi hanno peggiorato la situazione. Come se non bastasse la madre ha trasmesso al figlio quella che è la sua rappresentazione del padre, ovvero di uomo aggressivo e violento, mistificando la sua realtà cognitiva ed emotiva, quindi infondendo nel figlio sentimenti e stati d'animo che
7 lei stessa prova. È questo il motivo per cui il minore non è riuscito ad instaurare un rapporto con il padre e lo rifiuta. Adesso che il figlio rifiuta il padre, anziché assumere un ruolo genitoriale attivo, la madre abdica alle proprie responsabilità delegando a Per_1 una decisione, quella di vedere o non vedere il padre, che richiederebbero un intervento adulto. Questo fenomeno, noto come parentificazione espone il bambino a un livello di responsabilità emotiva e decisionale non adatto alla sua età, con potenziali ripercussioni sullo sviluppo della sua autonomia e sicurezza emotiva. L'onere della scelta viene spostato, quindi, dagli adulti al figlio, attribuendogli una responsabilità per cui non è pronto a causa della sua età e del suo livello di sviluppo emotivo. Questo tipo di comportamento non solo aumenta il senso di insicurezza del bambino ma lo costringe a occupare un ruolo inadeguato nella dinamica familiare. Altro elemento che qualifica la IG.ra come CP_1 genitore dominante nella dinamica di alienazione descritta è il fatto che secondo lei esisterebbe un diritto del figlio a rifiutare l'altro genitore che prevale sul diritto di a una bi-genitorialità Per_1 sana ed equilibrata”.
Relativamente al ricorrente , la consulente osserva Parte_1 come “nella dinamica di alienazione parentale descritta, lui ha le caratteristiche del un genitore rifiutato: si sente ingannato e vittima della situazione;
attribuisce tutta la responsabilità al genitore incube;
si sente impotente e non riesce a vedere quelle che sono le sue responsabilità così come le sue potenzialità di padre;
è informato sulle teorie dell'AP e le riporta in CTU;
si comporta con il figlio utilizzando un atteggiamento alla pari credendo di riuscire a spiegargli come siano andate veramente le cose, ma questa risulta una strategia fallimentare perché il figlio non necessita di questo genere di spiegazioni. Più il genitore succube attacca l'altro genitore, più il figlio sarà portato a difenderlo”.
4. Così sinteticamente riportati i passaggi salienti dell'elaborato peritale, ritiene il Tribunale di condividere l'indicazione della
8 consulente circa la necessità di interventi immediati ed estesi a tutto il nucleo familiare, stante l'elevato rischio di pregiudizio per il benessere psicofisico del minore.
Sul punto, osserva l'ausiliaria che “l'elevata conflittualità genitoriale e le dinamiche di AP rilevate in CTU costituiscono fattori altamente pregiudizievoli per il benessere psicofisico del minore. Quando l'Alienazione Parentale è di tipo grave come in questo caso, studi recenti suggeriscono di intervenire con il cambio di collocamento del minore in struttura, ma visto che in questo caso non sono stati mai attivati simultaneamente interventi strutturati e radicali che includessero tutto il sistema familiare di è Per_1 possibile proporre un'alternativa. Alla luce di quanto sopra esposto, per sostenere adeguatamente il minore, recuperare la relazione con il padre, rimodulare quella con la madre e con il contesto familiare allargato, si propone la seguente strategia di intervento:
Collocamento prevalente presso la madre;
Affidamento del minore ai Servizi Sociali competenti delegati a prendere le decisioni di rilevanza per il minore (trasferimento, iscrizione scolastica, etc.);
Attivazione di un Servizio Educativo Domiciliare che supporti la triade durante le videochiamate programmate tra padre e figlio con facoltà di spostare i giorni e gli orari degli incontri o le modalità di connessine (email, telefono, etc.) una volta valutate le reali necessità del minore e compatibilmente con le reali eIGenze del padre e della madre. Il primo obiettivo è quello di migliorare la qualità dell'unico canale comunicativo attualmente attivo tra padre e figlio, il secondo è quello di aumentare il numero delle chiamate per dare più occasioni di incontro alla diade (Es una volta al giorno) fino al progressivo ripristino degli incontri protetti e poi di quelli liberi anche alla presenza dei familiari paterni;
9 Attivazione di un supporto genitoriale per ricorrente e resistente.
Il professionista/i professionisti incaricati dovranno lavorare da subito: 1) a migliorare la comunicazione dei genitori con il minore rendendo consapevoli sia la madre che il padre dei meccanismi che mettono in atto nei loro ruoli di genitore dominante e di genitore rifiutato;
2) a migliorare la comunicazione tra le parti anzitutto facendo in modo che la madre a cadenza regolare (min 7 / max 15 giorni in caso di fatti ordinari, oppure tempestivamente in caso di urgenze o emergenze) faccia degli aggiornamenti al padre sulle vicende che riguardano il figlio (scuola, attività extrascolastiche, pediatra, salute, etc). Inizialmente questi aggiornamenti potranno essere fatti mezzo e-mail (unico canale comunicativo attualmente in uso tra i genitori), successivamente potrà essere anche concordata un'altra e più efficace modalità; 3) è altresì necessario che il padre venga facilitato dai professionisti del Servizio Sociale a contattare personalmente la scuola, il pediatra e il responsabile delle attività extrascolastiche per esercitare il suo diritto/dovere genitoriale. È indispensabile che il padre rientri a far parte della realtà scolastica, sanitaria e sociale del figlio.
Nell'eventualità che il Servizio Sociale rilevi comportamenti ostativi all'intero percorso messi in atto dai familiari della IG.ra
, è auspicabile che il supporto psicologico/sociale venga CP_1 messo a disposizione anche al resto della famiglia poiché la riuscita dell'intervento dipende non solo dai genitori di ma anche Per_1 dalle altre persone di riferimento che hanno un ruolo importante nella vita del bambino (i nonni materni che vivono a Napoli, il marito della IG.ra e la madre che abitano con il minore). CP_1
Attivazione di un percorso psicologico dedicato esclusivamente al piccolo . Per_1
È necessario inoltre che il Servizio Sociale, affidatario del minore, sia delegato a realizzare, coordinare, monitorare e relazionare le evoluzioni dell'intero intervento al Giudice inizialmente a cadenza trimestrale. Se entro 6 mesi, al massimo 1
10 anno dall'attivazione dell'intero intervento non si saranno raggiunti progressi ritenuti accettabili o se prima di tale periodo il Servizio rilevasse un comportamento ostativo da parte della IG.ra e/o della sua famiglia tale da impedire la riuscita CP_1 dell'intervento, l'unica altra alternativa valutabile nell'interesse del minore sarebbe quella dell'inserimento di in struttura”. Per_1
Conseguentemente, il Tribunale, nell'esercizio del potere attribuito dall'art. 473-bis.39 c.p.c., dispone l'affidamento del minore
[...]
ai servizi sociali territorialmente competenti, con Per_1 mantenimento del collocamento prevalente presso la madre e l'attivazione, a cura del servizio sociale affidatario, di tutti i percorsi individuati dalla CTU nell'interesse del minore e a sostegno della genitorialità di entrambe le parti in lite.
Quanto al collocamento del minore, in aderenza ai suggerimenti e alle indicazioni della consulente, il Tribunale ritiene di porre a carico dei servizi sociali affidatari l'obbligo di relazionare trimestralmente al Giudice Tutelare di questo Tribunale, il quale, in presenza di comportamenti ostativi da parte di Controparte_1 ovvero in assenza di IGnificativi miglioramenti entro 6 mesi-1 anno dall'attivazione dell'intero piano di intervento, provvederà ad interessare il P.M. ai fini di una eventuale modifica del regime di collocamento nel senso già indicato dal CTU (inserimento del minore in struttura).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, valore della causa indeterminabile, parametri minimi vigenti a far data dal 23/10/2022 in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Analogamente, si pongono definitivamente a carico della resistente le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 570/2023, così provvede:
− dispone l'affidamento del minore ai servizi Persona_1 sociali territorialmente competenti, con mantenimento del collocamento prevalente del minore presso la madre;
− ordina ai servizi sociali territorialmente competenti di attivare immediatamente tutti i servizi ed i percorsi indicati in CTU come riportati in parte motiva;
− ordina ai servizi sociali territorialmente competenti di relazionare trimestralmente al Giudice Tutelare di questo
Tribunale, il quale, in presenza di criticità (quali il comportamento ostativo di o della sua Controparte_1 famiglia tale da impedire la riuscita dell'intervento) ovvero in assenza di IGnificativi miglioramenti, provvederà ad interessare il P.M. ai fini di una eventuale modifica del regime di collocamento nel senso già indicato dal CTU (collocamento del minore in struttura);
− condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00, Parte_1 oltre accessori di legge;
− pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate con separato provvedimento, a carico di Controparte_1
Così deciso in Vasto, nella Camera di ConIGlio del 29/7/2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Izzi Dott.ssa Maria Elena Faleschini
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