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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/10/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 649/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, frazione Parte_1
Fasana, via Nazionale, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù CodiceFiscale_1 di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Emilio Miglino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Ogliastro Cilento, alla via Ferrari, n. 22; appellante
E
“ Controparte_1
(GIA' Controparte_2
), con sede in Vallo della Lucania, alla via A.R. Passaro, snc, p.
[...] iva , in persona del vice Presidente pro tempore, dott. , P.IVA_1 Controparte_3 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Umberto Salerno, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Torchiara, alla via San Salvatore, n. 35; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 581/2024 DEL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA – CONDICTIO INDEBITI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: 1 per l'appellante (come da atto di appello) – “- nel merito ed in riforma della sentenza n.
581/2024, resa dal Tribunale di Vallo della Lucania (SA), Sezione Civile, … in data
23/05/2024, in pari data pubblicata e non notificata, accogliere il presente appello e accertare e dichiarare come la (ora Controparte_4
… abbia indebitamente trattenuto delle Controparte_1 somme sul conto corrente dell'appellante, confermando, così, la domanda proposta in primo grado;
- per l'effetto, condannare l'istituto medesimo alla restituzione di tali somme che saranno quantificate in corso di causa dal consulente tecnico d'ufficio che sarà nominato nel presente giudizio di appello;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio;
”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1) rigettare la domanda attorea in tutte le sue articolazioni, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 581/2024 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Vallo della Lucania … in data 23.5.2024; 2) con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 581/2024, il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della Parte_1 [...]
con atto di citazione Controparte_2 notificato il 3 settembre 2018, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dal
Lettieri per sentir condannare la Controparte_2
alla restituzione delle somme indebitamente percepite nel corso del
[...] rapporto di conto corrente n. 1682, acceso l'11 agosto 1994 e chiuso il 31 ottobre 1999, a titolo di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e spese, ritenendo prescritto il diritto azionato in giudizio;
2) condannava il alla refusione delle spese di lite. Pt_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Lettieri con atto di citazione notificato il 4 giugno 2024, assumendo che: 1) ad onta di quanto ritenuto dal giudice di primo grado in violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 2943 cod. civ., la missiva inviata dall'attore il 18 gennaio 2001 e ricevuta dalla Controparte_2
il 22 gennaio 2001 costituiva atto idoneo ad interrompere
[...] la prescrizione del diritto di ripetere le somme versate sine causa sul conto corrente n.
1682, non diversamente dalla successiva diffida pervenuta all'istituto di credito in data 11 gennaio 2010, sicché la domanda doveva essere valutata nel merito mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio; 2) l'accoglimento dell'appello
2 comportava la riforma della sentenza di primo grado anche nel capo di condanna dell'attore alla refusione delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 25 settembre 2024, la
[...]
(già Controparte_1 [...]
) contestava la fondatezza dell'appello, Controparte_2 chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 3 luglio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 31 luglio/2 settembre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
Ed invero, un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una determinata pretesa e un'intimazione o richiesta di adempimento che, sebbene non imponga l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari incombenti, sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr., ex plurimis, Cass. 25 agosto 2015, n. 17123; Cass. ord. 14 giugno
2018, n. 15714; Cass. 31 maggio 2021, n. 15140; Cass. ord. 18 marzo 2025, n. 7188).
Ne deriva che, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, la lettera raccomandata a.r. del 17 gennaio 2001, spedita dal il 18 gennaio 2001 e ricevuta Pt_1 dalla il 22 gennaio 2001 non Controparte_2 costituiva un valido atto interruttivo della prescrizione decennale del diritto di ottenere la ripetizione delle somme che sarebbero state indebitamente corrisposte nel corso del rapporto di conto corrente n. 1682, non concretizzandosi né in una richiesta o in un'intimazione di pagamento, né, comunque, nell'estrinsecazione del proposito dell'attore di azionare un credito restitutorio nei confronti dell'istituto bancario, per non esserne stata prospettata neanche l'esistenza.
In effetti, con la missiva del 17 gennaio 2001, il nel richiamare la sentenza della Pt_1
Corte Costituzionale n. 425/2000, invitava e diffidava la Controparte_2
a “ricalcolare tutte le competenze dall'inizio del rapporto
[...] di C/C sino al 30 giugno 2000 … eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1283
3 c.c.”, con “espressa avvertenza che trascorso inutilmente il termine di giorni 15 dalla ricezione della presente, senza alcuna Vostra comunicazione sarà adita la competente
Autorità Giudiziaria”, in tal modo limitandosi a chiedere la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 1682, senza formulare alcuna domanda di restituzione, né, tanto meno, manifestare univocamente la volontà di far valere un proprio credito, per non avere in alcun modo dedotto l'esistenza di tale diritto.
In sostanza, il con la predetta missiva, non solo non formulava nei confronti della Pt_1
una richiesta o un'intimazione ad Controparte_2 adempiere, ma neppure esternava, come ritenuto sufficiente dalla Corte di Cassazione in taluni arresti (cfr. Cass. 12 luglio 2006, n. 15766; Cass. 18 gennaio 2018, n. 1166; Cass. ord. 18 agosto 2022, n. 24913), l'intenzione di esercitare il proprio diritto di credito e, quindi, di conseguire la ripetizione delle somme che avrebbe versato nel corso del rapporto di conto corrente n. 1682 in mancanza di una valida causa solvendi, sicché indirizzava all'istituto bancario un atto stragiudiziale inidoneo ad interrompere il termine di prescrizione stabilito dall'art. 2946 cod. civ..
Né assume significativo rilievo, in senso contrario, la circostanza che il si Pt_1 riservava di adire l'Autorità giudiziaria qualora la Controparte_2
non avesse provveduto ad effettuare il ricalcolo degli interessi
[...] passivi mediante l'eliminazione della capitalizzazione trimestrale, atteso che il correntista, non avendo avanzato richieste di pagamento, né esternato la volontà di azionare un proprio credito, preannunciava la proposizione di un'azione di mero accertamento del saldo del rapporto in oggetto, ma giammai di una domanda di ripetizione dell'indebito e, dunque, di condanna dell'istituto bancario alla restituzione di quanto illegittimamente percepito,
l'unica che avrebbe potuto determinare l'interruzione della prescrizione del suo diritto.
Non avendo la missiva del 17 gennaio 2001 alcuna efficacia interruttiva della prescrizione, resta priva di rilevanza la successiva lettera raccomandata a.r. del 17 dicembre 2009, spedita l'8 gennaio 2010 e ricevuta dalla Controparte_2
l'11 gennaio 2010, con la quale il la invitava e diffidava a
[...] Pt_1
“restituire tempestivamente tutte le somme illegittimamente trattenute dall'inizio del rapporto bancario … entro e non oltre 15 giorni … dalla ricezione della presente”, con l'avviso che, “trascorso inutilmente il suddetto termine, sarà adita l'Autorità Giudiziaria competente, con l'ulteriore aggravio di spese a Vs/ esclusivo carico”, giacché, sebbene contenesse un'espressa pretesa di pagamento e, dunque, costituisse espressione della volontà di far valere il proprio credito, perveniva nella sfera giuridica dell'istituto bancario
4 dopo il decorso dei dieci anni dalla data di chiusura del conto corrente n. 1682, risalente al 31 ottobre 1999, momento dal quale il diritto alla ripetizione dell'indebito poteva essere esercitato, a norma dell'art. 2935 cod. civ., per le rimesse di natura ripristinatoria, diversamente da quanto sarebbe stato possibile per quelle di carattere solutorio.
Ed infatti, la richiesta di pagamento interrompe la prescrizione con effetti istantanei, sicché non è ammissibile che l'interruzione sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, giacché, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto.
Ne consegue che un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, non produce alcun effetto interruttivo ove intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per il mancato esercizio nel tempo indicato dalla legge (cfr. Cass. 15 novembre
2002, n. 16131; Cass. ord. 18 marzo 2025, n. 7188, cit.).
In definitiva, non avendo il compiuto validi atti interruttivi della prescrizione nel Pt_1 decennio dal 31 ottobre 1999, data della cessazione del rapporto di conto corrente n. 1682, il diritto di credito vantato nei confronti della Controparte_2
, al momento della notifica della domanda introduttiva del giudizio,
[...] perfezionatasi il 3 settembre 2018, era già da anni estinto in ragione dell'infruttuoso decorso del termine previsto per il suo esercizio, sicché la sentenza di primo grado risulta meritevole di conferma, per avere Tribunale di Vallo della Lucania legittimamente disatteso la pretesa restitutoria azionata dall'attore in accoglimento dell'eccezione spiegata dal convenuto istituto di credito con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 24 dicembre 2018.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul e si liquidano, come da Pt_1 dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, alle quali è riconducibile la presente, per non avere il correntista quantificato l'azionata pretesa restitutoria, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , in complessivi euro Controparte_1
4.200,00 per compenso, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il
5 versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 581/2024 del Tribunale di Vallo della Lucania Parte_1 con atto di citazione notificato alla Controparte_1
il 4 giugno 2024, così provvede:
[...]
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese del secondo grado del giudizio, Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 4.200,00 per compenso difensivo, di cui euro
1.500,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'1 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
6
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 649/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, frazione Parte_1
Fasana, via Nazionale, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù CodiceFiscale_1 di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Emilio Miglino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Ogliastro Cilento, alla via Ferrari, n. 22; appellante
E
“ Controparte_1
(GIA' Controparte_2
), con sede in Vallo della Lucania, alla via A.R. Passaro, snc, p.
[...] iva , in persona del vice Presidente pro tempore, dott. , P.IVA_1 Controparte_3 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Umberto Salerno, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Torchiara, alla via San Salvatore, n. 35; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 581/2024 DEL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA – CONDICTIO INDEBITI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: 1 per l'appellante (come da atto di appello) – “- nel merito ed in riforma della sentenza n.
581/2024, resa dal Tribunale di Vallo della Lucania (SA), Sezione Civile, … in data
23/05/2024, in pari data pubblicata e non notificata, accogliere il presente appello e accertare e dichiarare come la (ora Controparte_4
… abbia indebitamente trattenuto delle Controparte_1 somme sul conto corrente dell'appellante, confermando, così, la domanda proposta in primo grado;
- per l'effetto, condannare l'istituto medesimo alla restituzione di tali somme che saranno quantificate in corso di causa dal consulente tecnico d'ufficio che sarà nominato nel presente giudizio di appello;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio;
”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1) rigettare la domanda attorea in tutte le sue articolazioni, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza n. 581/2024 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Vallo della Lucania … in data 23.5.2024; 2) con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 581/2024, il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della Parte_1 [...]
con atto di citazione Controparte_2 notificato il 3 settembre 2018, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dal
Lettieri per sentir condannare la Controparte_2
alla restituzione delle somme indebitamente percepite nel corso del
[...] rapporto di conto corrente n. 1682, acceso l'11 agosto 1994 e chiuso il 31 ottobre 1999, a titolo di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e spese, ritenendo prescritto il diritto azionato in giudizio;
2) condannava il alla refusione delle spese di lite. Pt_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Lettieri con atto di citazione notificato il 4 giugno 2024, assumendo che: 1) ad onta di quanto ritenuto dal giudice di primo grado in violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 2943 cod. civ., la missiva inviata dall'attore il 18 gennaio 2001 e ricevuta dalla Controparte_2
il 22 gennaio 2001 costituiva atto idoneo ad interrompere
[...] la prescrizione del diritto di ripetere le somme versate sine causa sul conto corrente n.
1682, non diversamente dalla successiva diffida pervenuta all'istituto di credito in data 11 gennaio 2010, sicché la domanda doveva essere valutata nel merito mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio; 2) l'accoglimento dell'appello
2 comportava la riforma della sentenza di primo grado anche nel capo di condanna dell'attore alla refusione delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 25 settembre 2024, la
[...]
(già Controparte_1 [...]
) contestava la fondatezza dell'appello, Controparte_2 chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 3 luglio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 31 luglio/2 settembre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
Ed invero, un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una determinata pretesa e un'intimazione o richiesta di adempimento che, sebbene non imponga l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari incombenti, sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr., ex plurimis, Cass. 25 agosto 2015, n. 17123; Cass. ord. 14 giugno
2018, n. 15714; Cass. 31 maggio 2021, n. 15140; Cass. ord. 18 marzo 2025, n. 7188).
Ne deriva che, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, la lettera raccomandata a.r. del 17 gennaio 2001, spedita dal il 18 gennaio 2001 e ricevuta Pt_1 dalla il 22 gennaio 2001 non Controparte_2 costituiva un valido atto interruttivo della prescrizione decennale del diritto di ottenere la ripetizione delle somme che sarebbero state indebitamente corrisposte nel corso del rapporto di conto corrente n. 1682, non concretizzandosi né in una richiesta o in un'intimazione di pagamento, né, comunque, nell'estrinsecazione del proposito dell'attore di azionare un credito restitutorio nei confronti dell'istituto bancario, per non esserne stata prospettata neanche l'esistenza.
In effetti, con la missiva del 17 gennaio 2001, il nel richiamare la sentenza della Pt_1
Corte Costituzionale n. 425/2000, invitava e diffidava la Controparte_2
a “ricalcolare tutte le competenze dall'inizio del rapporto
[...] di C/C sino al 30 giugno 2000 … eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1283
3 c.c.”, con “espressa avvertenza che trascorso inutilmente il termine di giorni 15 dalla ricezione della presente, senza alcuna Vostra comunicazione sarà adita la competente
Autorità Giudiziaria”, in tal modo limitandosi a chiedere la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 1682, senza formulare alcuna domanda di restituzione, né, tanto meno, manifestare univocamente la volontà di far valere un proprio credito, per non avere in alcun modo dedotto l'esistenza di tale diritto.
In sostanza, il con la predetta missiva, non solo non formulava nei confronti della Pt_1
una richiesta o un'intimazione ad Controparte_2 adempiere, ma neppure esternava, come ritenuto sufficiente dalla Corte di Cassazione in taluni arresti (cfr. Cass. 12 luglio 2006, n. 15766; Cass. 18 gennaio 2018, n. 1166; Cass. ord. 18 agosto 2022, n. 24913), l'intenzione di esercitare il proprio diritto di credito e, quindi, di conseguire la ripetizione delle somme che avrebbe versato nel corso del rapporto di conto corrente n. 1682 in mancanza di una valida causa solvendi, sicché indirizzava all'istituto bancario un atto stragiudiziale inidoneo ad interrompere il termine di prescrizione stabilito dall'art. 2946 cod. civ..
Né assume significativo rilievo, in senso contrario, la circostanza che il si Pt_1 riservava di adire l'Autorità giudiziaria qualora la Controparte_2
non avesse provveduto ad effettuare il ricalcolo degli interessi
[...] passivi mediante l'eliminazione della capitalizzazione trimestrale, atteso che il correntista, non avendo avanzato richieste di pagamento, né esternato la volontà di azionare un proprio credito, preannunciava la proposizione di un'azione di mero accertamento del saldo del rapporto in oggetto, ma giammai di una domanda di ripetizione dell'indebito e, dunque, di condanna dell'istituto bancario alla restituzione di quanto illegittimamente percepito,
l'unica che avrebbe potuto determinare l'interruzione della prescrizione del suo diritto.
Non avendo la missiva del 17 gennaio 2001 alcuna efficacia interruttiva della prescrizione, resta priva di rilevanza la successiva lettera raccomandata a.r. del 17 dicembre 2009, spedita l'8 gennaio 2010 e ricevuta dalla Controparte_2
l'11 gennaio 2010, con la quale il la invitava e diffidava a
[...] Pt_1
“restituire tempestivamente tutte le somme illegittimamente trattenute dall'inizio del rapporto bancario … entro e non oltre 15 giorni … dalla ricezione della presente”, con l'avviso che, “trascorso inutilmente il suddetto termine, sarà adita l'Autorità Giudiziaria competente, con l'ulteriore aggravio di spese a Vs/ esclusivo carico”, giacché, sebbene contenesse un'espressa pretesa di pagamento e, dunque, costituisse espressione della volontà di far valere il proprio credito, perveniva nella sfera giuridica dell'istituto bancario
4 dopo il decorso dei dieci anni dalla data di chiusura del conto corrente n. 1682, risalente al 31 ottobre 1999, momento dal quale il diritto alla ripetizione dell'indebito poteva essere esercitato, a norma dell'art. 2935 cod. civ., per le rimesse di natura ripristinatoria, diversamente da quanto sarebbe stato possibile per quelle di carattere solutorio.
Ed infatti, la richiesta di pagamento interrompe la prescrizione con effetti istantanei, sicché non è ammissibile che l'interruzione sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, giacché, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto.
Ne consegue che un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, non produce alcun effetto interruttivo ove intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per il mancato esercizio nel tempo indicato dalla legge (cfr. Cass. 15 novembre
2002, n. 16131; Cass. ord. 18 marzo 2025, n. 7188, cit.).
In definitiva, non avendo il compiuto validi atti interruttivi della prescrizione nel Pt_1 decennio dal 31 ottobre 1999, data della cessazione del rapporto di conto corrente n. 1682, il diritto di credito vantato nei confronti della Controparte_2
, al momento della notifica della domanda introduttiva del giudizio,
[...] perfezionatasi il 3 settembre 2018, era già da anni estinto in ragione dell'infruttuoso decorso del termine previsto per il suo esercizio, sicché la sentenza di primo grado risulta meritevole di conferma, per avere Tribunale di Vallo della Lucania legittimamente disatteso la pretesa restitutoria azionata dall'attore in accoglimento dell'eccezione spiegata dal convenuto istituto di credito con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 24 dicembre 2018.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul e si liquidano, come da Pt_1 dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, alle quali è riconducibile la presente, per non avere il correntista quantificato l'azionata pretesa restitutoria, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , in complessivi euro Controparte_1
4.200,00 per compenso, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il
5 versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 581/2024 del Tribunale di Vallo della Lucania Parte_1 con atto di citazione notificato alla Controparte_1
il 4 giugno 2024, così provvede:
[...]
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese del secondo grado del giudizio, Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 4.200,00 per compenso difensivo, di cui euro
1.500,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'1 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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