TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/10/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 505/2022 promosso
, C.F. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Antonino Ticali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bagheria, Via Matteotti n. 43, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura INPS, con l'Avv.
RN SC che lo rappresenta e difende per procura in Notar
[...]
di Roma in data 21 luglio 2015 Per_1
pag. 1 RESISTENTE
C.F / PART. IVA , in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via
Leopardi n. 23 presso lo studio dell'Avv. Claudio Trovato che lo rappresenta e difente unitamente e disgiuntamente all'Avv. Umberto Ilardo giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.02.2022 la ricorrente in epigrafe indicata adiva questo giudice impugnando il provvedimento dell sede di CP_1
Palermo prot. 61808216369-2 ricevuto in data 16.11.2021 con il quale le veniva comunicata la revoca del reddito di cittadinanza, in quanto a seguito di segnalazione del Comune di Bagheria non risultava la coincidenza tra nucleo
DS e la famiglia anagrafica.
In particolare, rilevava che con il provvedimento impugnato l' chiedeva CP_1
la restituzione delle somme percepite a titolo di Reddito di Cittadinanza dal mese di aprile 2020 al mese di giugno 2021 pari ad € 10.498,97 ritenendole non pag. 2 dovute e facendo riferimento alla “mancata coincidenza tra nucleo DS e famiglia
anagrafica” ed al fatto che “l'importo pari a euro € 10.498,97ricevuto da aprile 2020
a giugno 2021, non era dovuto e deve essere restituito”.
Concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione delle somme eventualmente trattenute dall' nelle more del CP_1
giudizio.
L' si costituiva, chiedendo in via preliminare, di disporre, ai sensi degli CP_1
artt. 102, 106 e 107 c.p.c., la chiamata in causa del Controparte_2
ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo in quanto la domanda di RDC era stata revocata dal e Controparte_2
“quindi disposta da con la seguente motivazione: Parte_2
“Segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DS e famiglia
anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'Art. 3 del DPCM
159/2013)”. Nel merito eccepiva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Il a seguito dell'integrazione del contraddittorio ex art. Controparte_2
102 c.p.c. disposta da questo decidente, si costituiva in giudizio eccependo la carenza di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza delle domande di parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
pag. 3 In data 07.10.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto, cui compete ex art. 5, comma 4, del D.L. 28 gennaio 2019 n. CP_2
4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26 la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari del reddito di cittadinanza e che nel caso in esame ha effettuato il controllo sul nucleo familiare della ricorrente da cui è scaturita la revoca del RDC.
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Il Reddito di Cittadinanza, introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, è
un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
L'art. 2 del D.L. n. 4/2019 conv. in L. n. 26/2019 prevede che:
1. Il RDC è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
pag. 4 a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione
europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
In ordine ai requisiti reddituali e patrimoniali, per poter richiedere e ottenere il
Reddito di cittadinanza, il nucleo familiare deve possedere:
- un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
inferiore a 9.360 euro (in caso di componenti minorenni nel nucleo familiare il calcolo è quello del c.d. ISEE Minorenni);
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro;
tale soglia è
aumentata di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di 10.000 euro, e di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo;
il massimale è ulteriormente aumentato di 5.000 euro in caso di pag. 5 componente disabile e 7.500 per componente disabile grave e non autosufficiente;
- un valore del reddito familiare inferiore alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il parametro di scala di equivalenza riferito al nucleo familiare
(pari a 1 in caso di nucleo con un solo componente, aumentato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età fino a un massimo di 2,1, aumentato a 2,2 in caso di presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza). La soglia è comunque aumentata a 9.360 euro in caso di residenza in abitazione in locazione.
Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati nei sei mesi precedenti alla richiesta, o di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei due anni precedenti (esclusi quelli per cui è
prevista agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità), o di navi o imbarcazioni da diporto.
Ciò posto nella fattispecie in esame, come documentato in atti dal CP_2
convenuto, la ricorrente alla data del 25.03.2020 di presentazione della domanda risultava anagraficamente nello stesso nucleo familiare del coniuge unitamente ai figli e Persona_2 Persona_3 Persona_4
pag. 6 La ricorrente, nonostante l'omologa della separazione del 21.01.2020, alla data del 25.03.2020 aveva mantenuto la residenza nell'abitazione familiare in via
Tamigi n. 20; come rilevato dal Comune di Bagheria la ricorrente solo dal
13.08.2021 provvedeva a trasferire la propria residenza in via Cotogni Prime
Rocche n. 24/a (cfr. certificato di residenza storico in atti).
Come previsto dal citato D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26 all'art. 2 (beneficiari) comma 5.
“Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la
richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del
nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di
entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio,
qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione”.
Sussiste la mancata coincidenza tra nucleo DS e famiglia anagrafica che ha comportato la revoca del RDC alla ricorrente che nonostante la separazione dal coniuge del mese di gennaio 2020 ha mantenuto la residenza nell'abitazione familiare in via Tamigi n. 20, provvedendo solo dal 13.08.2021 a trasferirla in via
Cotogni Prime Rocche n. 24/a.
pag. 7 Dall'esame della difesa dell' , si evince che lo stesso ha proceduto alla CP_1
revoca del beneficio e alla richiesta di restituzione delle somme erogate per le seguenti motivazioni: “La domanda di Rdc in parola è stata revocata dal Comune di
competenza e quindi disposta da con la seguente motivazione: Parte_2
“Segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DS e famiglia
anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'Art. 3 del DPCM
159/2013)”. Quanto detto risulta, peraltro, in linea con quanto previsto dall'articolo 5,
comma 4, della ridetta legge, che devolve ai Comuni la verifica dei requisiti di residenza
e soggiorno di cui all'articolo 2: così, infatti, il citato articolo 5, comma 4, de quo
stabilisce che spettano ai Comuni i compiti di verificare i requisiti di residenza e
soggiorno di cui all'articolo 2 della legge n. 26 / 2019”.
La Corte di Cassazione Sezioni Unite, con la sentenza n. 49686/2023 ha sancito il principio secondo cui “Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute
nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il
delitto di cui all'art. 7 dl, 28 gennaio 2014 n. 4, conv. in legge 28 marzo 2019 n. 26 solo
se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura
superiore a quella di legge”.
Per quanto sopra per procedere alla revoca del beneficio è necessario accertare che la falsa od omessa dichiarazione sia finalizzata ad ottenere un beneficio non spettante.
pag. 8 Ciò premesso, si osserva che in materia previdenziale e assistenziale è onere di colui che invoca il beneficio provare la sussistenza di tutti i requisiti per godere della prestazione richiesta. Secondo la Corte di Cassazione “In tema d'indebito
previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad
ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale
abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a
conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di
qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella
fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il
mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota
d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta
stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite,
04/08/2010, n. 18046).
Pertanto, era onere della parte ricorrente provare il diritto alla prestazione richiesta.
Ciò posto, per quanto qui rileva, nessuna prova documentale la ricorrente ha fornito sulla sussistenza di tutti i requisiti necessari per percepire il reddito di cittadinanza per come esposto in ricorso.
Nessuna documentazione a sostegno è stata prodotta da parte ricorrente per provare che si era trasferita presso altra abitazione;
la signora si è Pt_1
pag. 9 limitata a dichiarare con le note dell'11.09.2024 che fin dal mese di gennaio 2020
era separata dal marito e che tale situazione familiare era stata dichiarata all'atto della presentazione della domanda di RDC;
inoltre, rilevava che a decorrere dal mese di gennaio 2020, essendo stata autorizzata a vivere separata dal marito, lasciava di fatto il nucleo familiare di quest'ultimo, trasferendosi in via Cotogni Prime Rocche n.24/a Aspra-Bagheria.
Piuttosto dall'esame delle difese dell' e del , si CP_1 CP_2 CP_2
evince che si è proceduto alla revoca del beneficio avendo effettuato i dovuti accertamenti in ordine alla situazione anagrafica della ricorrente e, quindi,
all'eventuale mancanza dei requisiti per la concessione del reddito di cittadinanza.
Tale prova è stata fornita.
Alla luce di ciò è legittimo il provvedimento impugnato prot. CP_1
61808216369-2 ricevuto dalla ricorrente in data 16.11.2021 con il quale le veniva comunicata la revoca del reddito di cittadinanza con contestuale richiesta di restituzione delle somme percepite a tale titolo dal mese di aprile 2020 al mese di giugno 2021 pari ad € 10.498,97 con la conseguenza che la ricorrente è tenuta a restituire tali somme all' CP_1
Si impone quindi il rigetto del ricorso.
pag. 10 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' e CP_1
del per ciascuna parte in € 2.200,00 oltre IVA, CPA e Controparte_2
spese forfettarie come per legge.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite Parte_1
liquidate in favore dell' e del di Bagheria per ciascuna parte in € CP_1 CP_2
2.200,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Termini Imerese il 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
pag. 11 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 12