Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente Sentenza n. __________
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 28.1.2021 al numero
160/2021 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 602/2020 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 16.12.2020 pendente fra
- già (C.F. e P.IVA Parte_1 Parte_1
, con il patrocinio dell'Avv. ANDREA SANTINI;
P.IVA_1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con l'Avv. LUCIANO Controparte_1 C.F._1
SPIGLIANTINI e l'Avv. FABIO VEZZOSI;
PARTE APPELLATA
Parte appellante:
(note di trattazione scritta depositate in data 12.7.2023) “Voglia l'adita Corte di appello in riforma della Sentenza 602/2020 del 17.12.20 Tribunale di Arezzo nella causa RG 2670/16 in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio di primo grado e comunque il difetto di legittimazione passiva in capo a;
in via principale rigettare, per le ragioni di cui in atti, le Pt_1 domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
in via istruttoria ammettere, tutti i mezzi richiesti;
rilevare la nullità ed inutilizzabilità dell'ATP e revocarne l'ammissione disporre la rinnovazione e/o integrazione della consulenza tecnica sulle cause del pagina 1 di 9
Parte appellata:
(note di trattazione scritta depositate in data 1.2.2024) Conclusioni preliminari: Stante quanto sopra l'appello proposto dalla dovrà essere dichiarato improcedibile, con tutte le Parte_1 conseguenze di legge. Nel merito: che l'Ecc.ma Corte rigetti l'Appello proposto avverso la sentenza n. 602/2020 del Tribunale di Arezzo in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Con l'accoglimento sia delle conclusioni preliminari sia di quelle di merito si condanni la società appellante al rimborso delle spese e compensi professionali, sia del presente grado del giudizio, sia di quelle di mediazione, come da nota spese che si deposita, da distrarsi in favore dei difensori che se ne dichiarano anticipatari.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c. e 58 cpv L. 18.6.2009 n. 69)
*
1. Gli antefatti
1.1 In data 4 luglio 2011, acquistava un'autovettura Chevrolet Orlando targata Controparte_1
EH429AN, per il prezzo di € 25.600,00 presso concessionaria Chevrolet. Parte_1
1.2 Il veicolo, oltre alla garanzia legale biennale ex art. 128 - 130 del Codice del Consumo (D.Lgs.
n. 206/2005), era coperta altresì da una garanzia convenzionale della durata di 36 mesi, o
100.000 km. erogata da Chevrolet Italia S.p.A.
1.3 Il 17 settembre 2013 sul quadro comandi del veicolo si accendevano due spie di malfunzionamento, segnalando la necessità di manutenzione urgente. Il attenendosi CP_1 al manuale del veicolo, portava quindi l'auto presso la per effettuare le Parte_1 necessarie verifiche.
1.4 infatti oltre ad essere rivenditrice del marchio Chevrolet era anche officina Parte_1 autorizzata per la manutenzione e gli interventi in garanzia del marchio automobilistico
1.5 effettuava quindi alcuni interventi sul veicolo ma non riusciva ad eliminare il Pt_1 problema
1.6 Dopo numerosi solleciti ed atteso il lungo tempo trascorso, in data 19.11.13, il CP_1 presentava ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) dinanzi al Tribunale di
Arezzo (RG. 4764/2013) al fine di accertare natura del guasto e responsabilità correlate
1.7 Il Tribunale di Arezzo nominava l'ing. come Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) Per_1 al quale venivano posti i quesiti relativi alla verifica del malfunzionamento, alla valutazione del danno e alla possibilità di conciliazione.
1.8 seppur regolarmente citata rimaneva contumace. Pt_1 pagina 2 di 9 1.9 Durante lo svolgimento dell'ATP, mostrava scarsa collaborazione, portando il Parte_1
CTU a ricorrere all'assistenza di Chevrolet per il trasferimento del veicolo presso un'altra officina autorizzata (Officina Alfieri di Calenzano).
1.10 Dopo ripetuti interventi presso l'Officina Alfieri, il problema veniva risolto a seguito della sostituzione della centralina, intervento che aveva dichiarato di aver già effettuato Pt_1 senza tuttavia aver ottenuto alcun risultato.
1.11 Il CTU in data 8.9.2014 concludeva il proprio elaborato rispondendo ai quesiti posti ed in particolare affermava che.
• Durante l'ispezione della vettura del era stato accertato che la stessa presentava CP_1 un funzionamento anomalo caratterizzato dal fatto che due spie di colore arancione presenti sul cruscotto della vettura restavano persistentemente accese;
• il manuale di utilizzo della vettura incava che nel caso si fosse verificata una simile eventualità sarebbe stato necessario portare la vettura al più vicino centro d'assistenza, procedura correttamente eseguita dal CP_1
• La vettura al momento della consegna a aveva percorso 38.431Km ed era stata Pt_1 regolarmente sottoposta ai controlli programmati previsti dalla Chevrolet per la validità della garanzia;
• Nonostante i tentativi di conciliazione proposti dal CTU l'atteggiamento di Pt_1 risultava stranamente ostile nei confronti del CP_1
• Il regolare funzionamento della vettura veniva ripristinato direttamente da Chevrolet in garanzia e quindi senza alcun costo aggiuntivo per il attraverso l'officina Alfieri CP_1 di Calenzano e riguardava la sostituzione della centralina elettronica risultata difettosa;
• L'autovettura era stata riconsegnata al il 24.6.14. CP_1
• Si poteva quindi ritenere che i giorni di ritardo con cui la vettura era stata riparata, attribuibili all'inefficienza ed al disinteressa della , erano valutabili in 220 giorni;
Pt_1
• il danno subito dal veniva complessivamente quantificato in Euro 8.000,00 CP_1
1. Il giudizio di primo grado
2.1. In data 6.7.2016 promuoveva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. contro CP_1 Pt_1
chiedendo il risarcimento del danno per il mancato utilizzo del veicolo così come
[...] quantificato dal CTU in sede di ATP oltre ed il rimborso di tutti i costi sostenuti per detto procedimento.
2.2 In data 10.11.2016 si costituiva in giudizio contestando integralmente la Parte_1 domanda del ricorrente.
pagina 3 di 9 2.3 Il giudizio veniva istruito mediante l'acquisizione di prova documentale e prova per testi.
2.4 all'esito dell'espletata istruttoria il Giudice di prime cure formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc
2.5. Detta proposta veniva accettata dal mentre riteneva di non CP_1 Pt_1 aderivi.
2.6. Entrambe le parti quindi precisavano le rispettive conclusioni come segue:
• parte attrice “che si condanni la convenuta per le ragioni sopra specificate a pagare in favore del ricorrente, quale risarcimento del danno la somma di € 8000,00 oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo, oltre alla refusione delle spese e competenze liquidate dal giudice al CTU pari a €
3770,10, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 14/2/2014 su € 976,00 e dal 11/9/2014 su € 2794,00, ed oltre alle competenze e spese legali dell'ATP, da distrarsi in favore dei legali che se ne dichiarano anticipatari, con la condanna altresì a tutti gli accessori e alle spese e onorari tutti del presente giudizio, da distrarsi anch'esse in favore dei legali che se ne dichiarano anticipatari come nei rispettivi atti”.
• parte convenuta: “in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per omessa negoziazione assistita e comunque il difetto di legittimazione passiva in capo a;
in via principale rigettare, per le ragioni di cui in Pt_1 premessa, le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
in via istruttoria ammettere, tutti i mezzi richiesti;
rilevare la nullità ed inutilizzabilità dell'ATP e revocarne l'ammissione disporre la rinnovazione e/o integrazione della consulenza tecnica sulle cause del malfunzionamento e sull'imputabilità dello stesso”
2.7 Il Tribunale di Arezzo all'udienza del 16.12.2020, definitivamente pronunciando, ex art. 281 sexies, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così disponeva:
• “Accertata la responsabilità di nella mancata esecuzione della riparazione al mezzo Pt_1 del sig Condanna la al risarcimento dei danni conseguenti CP_1 Parte_1 in favore di , come da quantificazione operata in sede di ATP, Controparte_1
pagina 4 di 9 per € 8.000,00 oltre interessi legali dalla data della consulenza al pagamento.
Condanna altresì la al pagamento delle spese di lite direttamente ai Parte_1 difensori dichiaratisi antistatari, avv Luciano Spigliantini e avv Fabio Vezzosi, che si liquidano per il presente giudizio in € 4.835,00 per compensi mentre per la fase di ATP in € 2.225,00 (DM 55/2014 scaglione 5.200/26.000 valore medio) oltre 15% per spese generali, € 400,00 per anticipazioni, c.p.a. ed i.v.a. come per legge se dovuta Condanna la al rimborso in favore di Pt_1
delle spese di CTU pari ad € 3.770,00” Controparte_1
3. Il giudizio di appello
3.1 Con atto del 13.1.21 proponeva appello avverso la suddetta sentenza del Pt_1
Tribunale di Arezzo suddetta n. 160/2021, pubblicata il 17.12.21, censurandola sulla scorta di molteplici motivi ed in particolare: .
• Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente sovrapposto la figura del venditore e del prestatore della garanzia;
• Il Giudice avrebbe altresì errato nell'attribuire a la responsabilità per il Pt_1 ritardo nella riparazione.
• La quantificazione dei danni effettuata dal CTU per il noleggio di un auto sostitutiva sarebbero sovrastimati e non documentati
• L'ATP acquisita come prova nel giudizio di primo grado sarebbe invece da considerarsi nulla avendo il CTU travalicato i propri compiti e travisato i quesiti peritali
• Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare le richieste istruttori dell'Appellante negando l'ammissione di capitoli di prova rilevanti per ricostruire il rapporto tra le parti e le modalità di gestione della garanzia.
• La condanna al pagamento delle spese legale sarebbe eccessiva rispetto al valore della causa ed alla complessità della controversia.
3.2 Con atto del 28.4.21 si costituiva il quale invece chiedeva Controparte_1
l'integrale conferma della sentenza impugnata
3.3 La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 9.11.22, disponeva, ex art. 5 comma 2^ come modificato dalla L.n.98/2013, che le parti, assistite dai difensori, procedessero all'esperimento di un procedimento di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art.4, comma 1, con deposito della domanda di mediazione, con impulso a carico della parte appellante. La Corte ammoniva altresì chiaramente le parti in pagina 5 di 9 ordine alle conseguenze processuali della mancata introduzione e/o partecipazione al procedimento di mediazione. Tes
, introduceva la domanda di mediazione presso l'Organismo di mediazione Pt_1
Forense di Arezzo, ma poi non si presentava al primo incontro fissato per il 7.9.23.
A fronte di ciò il mediatore, rilevata l'impossibilità di raggiungere un accordo per la mancata partecipazione della parte istante, e dichiarava concluso con esito negativo il tentativo di conciliazione (vedi verbale allegato alla comparsa conclusionale . CP_1
3.4 preso atto di quanto sopra la Corte di Appello invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
3.5 con note di trattazione scritta tempestivamente depositate in data CP_1
1.2.2024 concludeva come segue:
• Conclusioni preliminari: Stante quanto sopra l'appello proposto dalla Parte_1
dovrà essere dichiarato improcedibile, con tutte le conseguenze di legge.
[...]
Nel merito: che l'Ecc.ma Corte rigetti l'Appello proposto avverso la sentenza n.
602/2020 del Tribunale di Arezzo in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Con
l'accoglimento sia delle conclusioni preliminari sia di quelle di merito si condanni la società appellante al rimborso delle spese e compensi professionali, sia del presente grado del giudizio, sia di quelle di mediazione, come da nota spese che si deposita, da distrarsi in favore dei difensori che se ne dichiarano anticipatari.
3.6 non depositava note scritte in sostituzione di udienza. Pt_1
3.7 In data 28.2.24 La Corte di Appello di Firenze tratteneva la causa in decisione con concessione di termini alle parti per memorie conclusionali e repliche.
*
4. L'eccezione di improcedibilità dell'Appello sollevata da parte Appellata è meritevole di accoglimento e per l'effetto l'appello proposto da deve essere dichiarato Pt_1 improcedibile, con conseguente passaggio in giudicato della Sentenza n. 602/2020 emessa dal
Tribunale di Arezzo in data 17.12.24.
4.1. Come noto l'art. 5 comma 2^ del D. Lgs n. 28/2010 (oggi art. 5 quater) stabilisce che, nelle controversie in cui il Giudice dispone la mediazione, l'esperimento del procedimento costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
4.2 Tale condizione si intende soddisfatta solo se le parti partecipano effettivamente al primo incontro dinanzi al mediatore, personalmente o mediante un rappresentante munito di idonea procura capace di dialogare e decidere nel corso del procedimento.
pagina 6 di 9 La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cfr Cass civ, Sez. III n.
8473/2019 n. 13029/2022), nonché di questa stessa Corte territoriale (App. FI, III, sentenza n. 844/2024 pubblicata il 15.5.2024), ha ribadito infatti che la mera attivazione formale del procedimento non è sufficiente, ma è necessaria la partecipazione effettiva delle parti almeno al primo incontro con il mediatore.
La mediazione disciplinata dal Dlgs n.28/2010 è invero finalizzata a favorire la composizione bonaria delle controversie, riducendo i tempi e i costi del contenzioso giudiziario. Il legislatore ha individuato nella partecipazione attiva delle parti il presupposto indispensabile per il successo di tale istituto, ritenendo che solo un confronto diretto e d informale tra le parti ed il mediatore possa favorire il superamento delle contrapposizioni e il raggiungimento di un accordo amichevole.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l'assenza della parte che ha attivato il procedimento di mediazione non può che comportare la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale (Cass. N. 8473/2019). Tale principio si applica a maggior ragione nei casi di mediazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2^ del D. Lgs n. 28/2010, in cui l'istante è vincolato a collaborare attivamente per rispettare la condizione di procedibilità.
Nel caso di specie, pur avendo formalmente avviato il procedimento di Parte_1 mediazione, non ha partecipato al primo incontro, né ha fornito una valida giustificazione per la propria assenza. Tale comportamento ha impedito il compimento del procedimento di mediazione determinando il mancato soddisfacimento della condizione di procedibilità.
4.3 In particolare, risulta documentato che:
(-) la Corte dispose la mediazione delegata con l'ordinanza del 9.11.2022, rinviando al
4.7.2023 (poi differita al 12.7.2023);
(-) l'appellante, con le note depositate il 12.7.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (per l'udienza in pari data), ha chiesto un rinvio perché, «[…] Nonostante la richiesta di mediazione sia stata inoltrata dalla scrivente all'ODM in data 24/11/22 (All. A e B) la convocazione è fissata al 7/09/23 (all. C) […]»;
(-) la Corte ha accolto l'istanza, rinviando, con ordinanza del 13.7.2023, alla udienza del
14.2.2024, in seguito anch'essa sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.;
(-) l'appellante, pur avendo ricevuto comunicazione dell'ordinanza del 13.7.2023 e del decreto ex art. 127 ter c.p.c. emesso in data 6.12.2023 per l'udienza del 14.2.2024, non ha depositato note scritte;
né la comparsa conclusionale;
ma solo la memoria di replica;
pagina 7 di 9 (-) l'appellata, invece, con le sue note scritte ha eccepito la improcedibilità dell'appello per l'omessa partecipazione della controparte all'incontro di mediazione del 7.9.2023;
(-) con la comparsa conclusionale ha depositato il verbale redatto in sede di mediazione il 7.9.2023, ove è attestata la presenza dell'appellato e l'assenza dell'appellante, che ha determinato l'impossibilità di procedere oltre.
4.4 L'onere di dimostrare l'espletamento della condizione di procedibilità ricadeva sull'appellante, che ovviamente non ha adempiuto a tale onere;
anzi, la sua assenza in sede di primo incontro di mediazione è stata documentata dalla controparte.
Significativo, poi, rimarcare che nell'unico scritto difensivo dimesso dopo l'ordinanza del 14.2.2024, ossia la memoria di replica, la difesa elude del tutto la questione e Pt_1
l'eccezione di improcedibilità della controparte.
Conclusivamente, non può esservi dubbio che, ai sensi dell'art. 5 comma 2^ (oggi 5 quater) del D.Lg n. 28/2010 l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Ogni altra questione e, in particolare, il merito dell'appello, resta assorbita.
5. Le spese seguono la soccombenza e, vista la nota prodotta, si liquidano in base al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 12 e 25 bis, parametri medi, valore di causa pari alla somma controversa (8mila euro, scaglione sino a 26mila euro).
Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.843,00 fase 3, € 1.911,00 fase 4 ed €
882,00 fase di negoziazione, in tutto € 6.691,00.
Si riconosce, quale aumento per la presenza di collegamenti ipertestuali (art. 4 co. 1^ bis D.M. 55/2014 come risultante dopo la modifica del D.M. 147/2022), chiesto nella misura del 30% (non nella nota spese, ma) nella comparsa conclusionale, il 5% dei compensi, ossia €
334,00, perché essi sono stati inseriti solo nelle difese finali.
In tutto, si hanno € 7.025,00, oltre accessori di legge.
Si accoglie la rituale istanza ex art. 93 c.p.c.-
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
*
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, rigettata, così provvede:
pagina 8 di 9 1. Dichiara improcedibile l'appello proposto da Parte_1 già avverso la sentenza n. 602/2020 del Tribunale di Arezzo Parte_1 pubblicata il 16.12.2020;
2. Condanna - già a Parte_1 Parte_1 rifondere a le spese processuali del grado, che liquida in Controparte_1 complessivi € 7.025,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge, da pagarsi in favore dei procuratori antistatarî Avv. Luciano Spigliantini e Avv. Fabio Vezzosi;
3. Dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 9 di 9