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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1492/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1492/2024 R.G.V.G., avente per oggetto: “Divorzio
congiunto”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Aci Castello (CT), Via Re Martino n. 54, presso lo studio dell'avv. FOTI
LONGO MONICA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata in Biancavilla (CT), Via G. Matteotti n. 50, presso lo studio dell'avv. CASTIGLIA PILAR
MARIA DOLORES, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei
1 propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale Parte_1 Parte_2
di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Gravina di Catania (CT) in data
18.4.2009.
Dall'unione coniugale è nato il figlio , il 22.09.2009. Persona_1
Le parti hanno esposto che si sono separate con sentenza di separazione n. 3724/2019 pronunciata da questo Tribunale in data 19.9.2019, e che da allora non si sono più riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970,
n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può
fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto.
Va, comunque, precisato in questa sede che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso gli stessi.
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti nel ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, ciascuna parte debba provvedere direttamente al mantenimento del figlio minorenne;
va posto a carico di ciascuna parte il pagamento del
50% delle spese straordinarie inerenti al figlio minorenne.
2 La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa,
così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Gravina di Catania (CT) in data
18.4.2009, tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio dello Stato Civile del Comune di Gravina di Catania (CT) dell'anno 2009 al N. 1 della Parte
II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento paritario presso entrambe le parti;
prende atto che le modalità del diritto di visita possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti nel ricorso introduttivo;
prende atto che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, ciascuna parte debba provvedere direttamente al mantenimento del figlio minorenne;
va posto a carico di ciascuna parte il pagamento del
50% delle spese straordinarie inerenti al figlio minorenne.
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gravina di Catania (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 Maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1492/2024 R.G.V.G., avente per oggetto: “Divorzio
congiunto”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Aci Castello (CT), Via Re Martino n. 54, presso lo studio dell'avv. FOTI
LONGO MONICA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata in Biancavilla (CT), Via G. Matteotti n. 50, presso lo studio dell'avv. CASTIGLIA PILAR
MARIA DOLORES, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei
1 propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale Parte_1 Parte_2
di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Gravina di Catania (CT) in data
18.4.2009.
Dall'unione coniugale è nato il figlio , il 22.09.2009. Persona_1
Le parti hanno esposto che si sono separate con sentenza di separazione n. 3724/2019 pronunciata da questo Tribunale in data 19.9.2019, e che da allora non si sono più riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970,
n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può
fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto.
Va, comunque, precisato in questa sede che entrambe le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso gli stessi.
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti nel ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, ciascuna parte debba provvedere direttamente al mantenimento del figlio minorenne;
va posto a carico di ciascuna parte il pagamento del
50% delle spese straordinarie inerenti al figlio minorenne.
2 La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa,
così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Gravina di Catania (CT) in data
18.4.2009, tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio dello Stato Civile del Comune di Gravina di Catania (CT) dell'anno 2009 al N. 1 della Parte
II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento paritario presso entrambe le parti;
prende atto che le modalità del diritto di visita possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti nel ricorso introduttivo;
prende atto che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, ciascuna parte debba provvedere direttamente al mantenimento del figlio minorenne;
va posto a carico di ciascuna parte il pagamento del
50% delle spese straordinarie inerenti al figlio minorenne.
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gravina di Catania (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 Maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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