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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 09/06/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 59/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 6/2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. ha pronunciato, all'esito del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 59/2024 R.G. Lav. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Pescolla, Rosa Mitra e Parte_1
Lorena Greco, elettivamente domiciliata come in atti appellante
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di SS, ivi ope legis domiciliata
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 24.10.2023, il Tribunale di SS, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da Parte_1
La ricorrente era stata dipendente dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
SS (già Ufficio Distrettuale delle imposte dirette) -, giusta nomina del 24.06.1987 ed assunzione in servizio del 10.05.1988, fino al collocamento in quiescenza, intervenuto in data
31.7.2020.
Assunta con qualifica di “coadiutore meccanografico” (ex qualifica funzionale quarta) aveva dedotto di essere stata, sin dall'instaurazione del rapporto di lavoro, assegnata in via esclusiva a mansioni di concetto e di tipo amministrativo, attinenti agli accertamenti in materia di mod. 740, mod. 750, mod. 770 (all. 4, nota prot. 414 31.10.90) oltre che della liquidazione dei modelli 152.
Aveva asserito, al riguardo, che ciò era stato certificato dalla stessa amministrazione di appartenenza, (mediante certificazione IIDD) e confermato da successivi ordini di servizio e comunicazioni, alle quali aveva fatto seguito, in ragione delle mansioni svolte, il riconoscimento, ex art. 4, co. 8, L. n. 312/80, della quinta qualifica funzionale, profilo professionale n. 237
“operatore tributario”, con decorrenza dal momento dell'assunzione.
Aveva precisato di avere presentato, in data 12.4.1991, un'istanza all' per il CP_1
riconoscimento della superiore qualifica VI e, successivamente, in data 1.3.1993, in considerazione dell'assegnazione di ulteriori compiti riguardanti l'esame e l'accertamento in materia di “esenzioni
ILOR”, l'inquadramento nel profilo professionale di “collaboratore tributario”, VII qualifica funzionale, istanze rimaste inevase dalla P.A.
Aveva precisato che a decorrere dal 30.7.1999, a seguito del passaggio Imposte Dirette-Agenzia delle Entrate e la riorganizzazione in teams delle aree servizi e controllo dell'Ufficio delle Entrate di SS, era stata inserita nel III Team Accertamento – Area Controlli, occupandosi anche di verifiche esterne e controlli sostanziali II.DD. A far data dal 01.01.2000 aveva eseguito anche controlli sostanziali in materia di IVA, essendo adibita, su turni, a rendere informazioni al pubblico in front-office. Con successivo ordine di servizio n. 1/2000, atto a precisare le competenze di ciascun impiegato, i suoi compiti venivano ricondotti all'autonoma predisposizione di tutte le attività finalizzate all'accertamento, controllo della pratica, analisi della stessa, proposta finale e attività di trasmissione dati connessa, coincidenti con le attribuzioni di colleghi inquadrati in profili professionali corrispondenti alla qualifica VII.
2 Riferiva di numerosi altri compiti che asseriva essere riconducibili alla suddetta qualifica e di avere, pertanto, con nota pec dell'11.2.2020, diffidato formalmente l'Agenzia di inquadrarla nell'area funzionale e nel profilo professionale corrispondenti alle mansioni di concetto ed amministrative svolte.
Visto il diniego dell' la aveva adito il Tribunale perché fosse accertato il suo CP_1 Pt_1 diritto all'inquadramento, sin dalla nomina, nella qualifica VII (in corrispondenza ad un profilo professionale di collaboratore tributario) o in subordine nella qualifica VI (in corrispondenza ad un profilo professionale di assistente tributario), con conseguenziale diritto al trattamento retributivo e contributivo corrispondente e alla progressione di carriera, ovvero lo svolgimento di fatto delle mansioni riconducibili alle suddette qualifiche, con diritto alle differenze retributive maturate.
2. Si era costituita in giudizio l' che aveva precisato che in data 12 aprile CP_1 CP_1
1991, aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura di riqualificazione Pt_1
ai sensi della legge 312/1980 e che, all'esito della suddetta procedura, la dipendente veniva reinquadrata, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della citata legge, nella quinta qualifica funzionale, in qualità di “Operatore tributario”, con decorrenza giuridica dal 24 giugno 1987 e decorrenza economica dal 10 maggio 1988, data di effettiva immissione in servizio nei ruoli della pubblica
Amministrazione.
Aveva aggiunto che la dipendente aveva partecipato a ulteriori e successive procedure di riqualificazione, nell'ambito delle quali, tuttavia non si era collocata utilmente in graduatoria e che, con l'istituzione dell' , dal 1° gennaio 2001 la ricorrente diveniva dipendente Controparte_1 dell'Agenzia e, per effetto del superamento di ulteriore procedura di riqualificazione per il profilo di “assistente tributario”, con decorrenza dal 18 ottobre 2001 veniva inquadrata nel profilo di
“assistente tributario”, area B, posizione economica B3 (già sesta qualifica funzionale). Per effetto del sopravvenuto C.C.N.L. del personale del comparto delle Agenzie Fiscali del 28 maggio 2004, quadriennio 2002-2005, la ricorrente veniva inquadrata nella seconda area, posizione economica
F3, a far data dal 29 maggio 2004. Con successive ulteriori selezioni per la progressione economica, la passava prima alla posizione economica F4 (dal 1° maggio 2007), poi F5 (dal 1° Pt_1
gennaio 2015) e, infine, F6 (a decorrere dal 1° gennaio 2018).
L'Agenzia contrastava, quindi, il ricorso della eccependo la prescrizione quinquennale Pt_1
del diritto, non essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione dal 1998 al 24 febbraio 2020, data dell'atto di significazione e diffida acquisito al prot. R.U. 2051 della direzione regionale del
3 Molise. La ricorrente, infatti, aveva precedentemente depositato due sole istanze (una del 12 aprile
1991 e l'altra del 1° marzo 1993) con le quali aveva chiesto il passaggio, rispettivamente, nel profilo professionale di assistente tributario (VI qualifica funzionale) e di collaboratore amministrativo (settima qualifica funzionale), allegando lo svolgimento di mansioni superiori.
Opponeva, quindi, l'irrilevanza delle mansioni svolte dalla dipendente prima dell'entrata in vigore del D. Lgs, n. 387/1998, dal momento che sino a tale novella legislativa vigeva il principio dell'irrilevanza, per il pubblico dipendente, dello svolgimento di mansioni superiori e ciò, sia sotto il profilo economico, sia in relazione al profilo di inquadramento giuridico.
Nel merito deduceva che la stessa aveva affermato che, pur assunta nella quarta Pt_1
qualifica funzionale, era stata poi inquadrata, con decorrenza dal primo inquadramento, nella quinta qualifica per effetto della procedura ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 312/1980, con il profilo di “operatore tributario”, profilo che era pienamente idoneo a svolgere, in base a istruzioni dei superiori, le attività tipiche della struttura di appartenenza, concretizzatesi prevalentemente nella liquidazione delle dichiarazioni delle imposte dirette e delle ritenute e, conseguentemente, coerente con le mansioni descritte e con i documenti allegati in ricorso dalla le quali non si Pt_2
caratterizzavano per il livello di autonomia proprio della invocata qualifica superiore.
L'amministrazione resistente aveva, quindi, concluso chiedendo di accertare e dichiarare la prescrizione di tutte o alcune delle domande di controparte e nel merito di rigettare il ricorso proposto.
3. Espletata prova orale, il Tribunale di SS, preliminarmente osservato che dalla documentazione in atti risultava che la ricorrente dal 18.10.01 era stata inquadrata nel profilo di assistente tributario (fascia B3, divenuta infine F6 per successive progressioni) per cui al momento del collocamento in pensione -secondo l'ultimo CCNL- era inquadrata nella II area come assistente tributario, accertava la prescrizione delle pretese economiche fino al 23.2.15. Tanto sulla premessa della pacifica non applicazione al pubblico impiegato del recente orientamento della Suprema
Corte circa la decorrenza della prescrizione soltanto una volta cessato il rapporto di lavoro (cfr.
Cassazione n.26246/22) e tenuto conto che tra la diffida del 1993 e quella del 2020 erano intercorsi più di 5 anni. Evidenziava che, dunque, l'unico periodo oggetto di valutazione poteva essere quello intercorrente tra il 24.2.15 e il 31.7.20 rispetto al quale, dalle testimonianze era emerso che la ricorrente era stata correttamente inquadrata nell'ex profilo di assistente tributario, confluito nella
II area.
4 4. Avverso detta decisione ha proposto appello , chiedendone la riforma. Parte_1
L'appellante eccepisce, con il primo motivo, l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in riferimento al chiesto accertamento dell'errato inquadramento professionale iniziale e, con esso,
l'errata posizione economico-giuridica attribuita, la quale ha ingiustamente generato ripercussioni finanche sul trattamento previdenziale della dipendente, al riguardo reiterando le argomentazioni già espresse in primo grado.
Afferma, inoltre (II motivo), che la sentenza è errata anche sotto il profilo della valutazione ed interpretazione delle prove orali raccolte, deducendo, in particolare, che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le dichiarazioni testimoniali avrebbero confermato lo svolgimento di mansioni superiori da parte della appellante e il diritto della stessa ad ottenere l'adeguato compenso economico.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e delle domande già spiegate in primo grado.
5. Costituitasi in giudizio, l' resiste all'appello. Quanto al primo motivo di Controparte_1 doglianza evidenzia che il Tribunale di SS, nel prendere atto dell'intervenuta prescrizione del diritto, aveva correttamente osservato che la a seguito della costituzione Pt_1 dell' e per effetto del superamento della procedura di riqualificazione per il CP_1 CP_1 profilo di “assistente tributario”, risultava inquadrata, con decorrenza dal 18 ottobre 2001, nel profilo di “assistente tributario”, Area B, posizione economica B3 (già sesta qualifica funzionale)
e che tale circostanza era documentalmente provata anche dal contratto individuale sottoscritto dalla dipendente. Aggiunge che il Tribunale avrebbe correttamente rilevato che tra le diffide presentate nel 1991 d nel 1993 e l'ultima del 24 febbraio 2020 erano intercorsi ben più di 5 anni, ritenendo conseguentemente superflua ogni ulteriore indagine circa la possibilità di reclamare mansioni superiori prima dell'entrata in vigore dell'art. 15 del D. Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.
Precisa che risulta dimostrato che le mansioni svolte dalla ricorrente corrispondevano ad attività istruttoria amministrativa specialistica nel settore di competenza, senza che fossero state mai attribuite deleghe di firma o di poteri decisionali.
Chiede, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata con vittoria di spese.
Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate, la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
5 6. L'appello è infondato, essendo la sentenza gravata immune dai vizi contestati.
7. Non è fondato il primo motivo di appello, atteso che, con riferimento all'accertamento dell'errato inquadramento professionale iniziale, il GL si è pronunciato ritenendo “pacifica
l'impossibilità nel pubblico impiego di riconoscere formalmente un inquadramento superiore così come adombrato nei primi due punti delle conclusioni di cui al ricorso.” (cfr. pag. 3 della sentenza gravata).
Tale affermazione è conforme ai principi affermati in materia dalla Suprema Corte, secondo cui
“nel pubblico impiego privatizzato, come è noto, lo svolgimento di mansioni superiori non può comportare l'acquisizione delle corrispondenti qualifiche (art. 52, co. 1, seconda parte d. lgs.
165/2001 e, precedentemente, art. 25 d. lgs. 29/1993, come modificato dal d. lgs. 80/1998), ma solo il diritto alle maggiori retribuzioni per il corrispondente periodo” (così Cass. Ordinanza 15 luglio 2019, n. 18901).
Come correttamente ritenuto dal primo giudice sussiste quindi solo il diritto al trattamento economico corrispondente all'esercizio delle mansioni superiori, e non anche il diritto alla superiore qualifica.
Tale diritto alle differenze retributive è, peraltro, assoggettato al termine quinquennale di prescrizione e che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, (sentenza n. 36197 del 28.12.2023) “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus”.
Nel caso in esame, come correttamente osservato dal primo giudice, risulta provato per tabulas che la ha inviato alla amministrazione di appartenenza tre diffide, datate, rispettivamente, Pt_1
12.4.1991, 1.3.1993 e 11.02.2020.
Alla data di invio dell'ultima diffida, quindi, risultavano già prescritti i crediti relativi al periodo precedente al febbraio 2015 (ovvero fino a cinque anni prima l'ultima diffida) con la conseguenza che l'indagine sull'accertamento dell'eventuale svolgimento di mansioni superiori andava correttamente limitata al lasso temporale compreso tra marzo del 2015 e la data di collocamento a riposo della dipendente.
6 8. Ciò posto, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza “ai fini della verifica dello svolgimento di mansioni superiori, il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, data: 1) dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto;
2) delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda;
3) dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte (tra le altre Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 18943 del 27/09/2016) – questa
Corte ha già avuto modo di chiarire che, nell'effettuare detto giudizio, il giudice deve individuare la contrattazione collettiva rilevante in relazione a tutto il periodo lavorativo che viene in rilievo ai fini della domanda…” (cfr., ex multis, Cass. n. 16149/2024).
Come dedotto dalla stessa il CCNL Agenzie Fiscali quadriennio 2002-2005, Pt_1
applicabile all'art. 17 ha previsto un nuovo sistema di classificazione del personale articolato in tre aree, secondo attribuzioni specificate nell'allegato A al contratto:
- Prima area, comprendente la ex posizione A1
- Seconda area, comprendente le ex posizioni B1, B2, B3
- Terza area, comprendente le ex posizioni C1, C2, C3.
Nella II area, quella in cui era inquadrata la fin dal 29.05.2004 (con successivo e ultimo Pt_1
passaggio, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nella posizione economica F6), rientrano “i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono attività operative che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali ovvero svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione.
Specifiche professionali:
- conoscenze tecniche inerenti allo svolgimento dei compiti assegnati;
- capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione.
- discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire;
- autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite
- capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che, nel proprio ambito professionale, esegue tutte le attività lavorative connesse al proprio settore di competenza, intervenendo nelle diverse fasi dei processi lavorativi e nella
7 gestione di relazioni dirette con il pubblico, secondo l'esperienza maturata sulla base delle specifiche professionali di area e del profilo di appartenenza le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa. Nello svolgimento della propria attività lavorativa è tenuto, ove previsto, anche ad utilizzare i mezzi, le apparecchiature e le attrezzature in dotazione, provvedendo alla relativa manutenzione”.
Afferiscono, invece, alla III area “i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività rilevanti, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.
Specifiche professionali:
- approfondite conoscenze teorico pratiche dei processi gestionali ed elevato grado di esperienza acquisita;
- organizzazione di attività;
- coordinamento, direzione ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio;
- autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali;
Contenuti professionali di base:
Lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, svolge tutte le attività attinenti alla sua competenza professionale nel settore assegnato, secondo l'esperienza maturata sulla base delle specifiche professionali di area e del profilo di appartenenza le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa. In particolare, a titolo esemplificativo, può dirigere o coordinare unità organiche anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo l'attuazione dell'attività di competenza;
può svolgere attività ispettive, di valutazione, di verifica, di controllo, di programmazione e di revisione;
può essere adibito a relazioni esterne dirette con il pubblico di tipo complesso, relazioni organizzative interne di tipo complesso;
può effettuare studi e ricerche;
può collaborare ad attività specialistiche, in considerazione dell'elevato livello professionale posseduto. Può assumere temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare” (cfr. all. 21 ricorso di primo grado).
9. Dal complessivo compendio probatorio si evince che la ha disimpiegato mansioni Pt_1
corrispondenti alla II area, ovvero all'inquadramento riconosciuto nel periodo non coperto da
8 prescrizione, poiché non risultano svolte “funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività rilevanti” o “funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico”, proprie della III area.
L'odierna appellante ha dichiarato di far parte del III Team Accertamento – Area Controlli, e di essersi occupata delle verifiche esterne e di controlli sostanziali II.DD., aggiungendo che a far data dal 01.01.2000 ha eseguito anche controlli sostanziali in materia di IVA e, a turno, curandosi di fornire informazioni al pubblico in front-office, precisando che i suoi compiti consistevano
“nell'autonoma predisposizione di tutte le attività finalizzate all'accertamento, controllo della pratica, analisi della stessa, proposta finale e attività di trasmissione dati connessa”
Tanto risulta confermato chiaramente dagli esiti della prova orale.
Il teste , particolarmente qualificato in quanto funzionario di terza area con incarico Testimone_1
di capo team da 11 anni e capo team anche della appellante, nel confermare la circostanza di cui alla lett. p) del ricorso, ha precisato che la “collaborava alle verifiche e all'attività Pt_1
istruttoria interna ed esterna;
peraltro, nel periodo settembre 2017-luglio 2020 era un funzionario del mio team per cui avevo un rapporto diretto con lei”. Ha aggiunto che “partecipava in qualità di verificatore ai nuclei di verifica su incarico disposto dal direttore provinciale;
il nucleo di verifica era composto da due persone che erano dotate di autonomia decisionale e la verifica si concludeva con un processo verbale di constatazione che veniva consegnato all'ufficio di appartenenza per le lavorazioni successive. Relativamente alla firma degli atti posso dire che la ricorrente sottoscriveva, al pari dei funzionari di terza area, le proposte interne, mentre gli atti di rilevanza esterna sono firmati da funzionari dotati di delega del Direttore provinciale. Innanzi all'autorità giudiziaria rappresentava l'amministrazione in qualità di teste, quale funzionario referente dell'attività istruttoria”.
Ha affermato anche che “nell'ambito dei gruppi di lavoro avvero gruppi di studio su attività complessa che provvedevano ance alla fase istruttoria, la ricorrente partecipava collaborando con il superiore (es capo ufficio)”, aggiungendo che la stessa “aveva una buona autonomia decisionale che si sostanziava in una proposta che doveva essere poi condivisa con il capo team/capo ufficio in base alla delega di firma. La fase dell'organizzazione del lavoro riguarda i titolari di incarichi di responsabilità. Gli incarichi di verifica vengono conferiti dal Direttore provinciale, mentre
l'assegnazione delle pratiche e dell'attività istruttoria esterna viene effettuata dal capo team in ragione di conoscenze e competenze dei membri del team”. Si tratta di affermazioni precise e
9 dettagliate dalle quali emerge con nettezza che la svolgeva compiti perfettamente Pt_1
rientranti nelle declaratorie dell'area di appartenenza, essendo dotata di “conoscenze tecniche inerenti allo svolgimento dei compiti assegnati…capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione” e soprattutto di “autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima”, operando sempre la stessa nell'ambito delle indicazioni e deleghe del capo ufficio o del Direttore. Non sono emersi, invece, elementi, peer affermare che la stessa espletasse compiti rinvianti al potere di direzione. Anche il teste Tes_2
(che ha lavorato con la ricorrente dal marzo 2014 al settembre 2017 nello stesso team) ha
[...]
confermato che la ricorrente si occupava di controlli fiscali all'interno dell'ufficio ma che il capo team aveva l'onere di coordinare i componenti del team e dunque di presidiare all'attività interna di controllo mentre l'attività esterna era coordinata direttamente dal capo ufficio e dal direttore;
che la ricorrente svolgeva entrambe le attività di controllo sia interno che esterno (nell'attività interna il capo team assegnava le pratiche ai vari membri in base alle capacità di esperienze possedute); che la valutazione fatta autonomamente dalla ricorrente doveva essere poi sottoposta alla valutazione del capo ufficio, del direttore così come quella di tutti gli altri colleghi del team;
che il coordinamento veniva svolto dal capo team mentre la responsabilità era di chi firmava l'atto e cioè del capo ufficio o del direttore;
che la ricorrente svolgeva la sua attività istruttoria fino alla proposta finale che era poi firmata dal capo team o capo ufficio o direttore.
Anche il teste ha confermato che, pur occupandosi la delle pratiche Tes_3 Pt_1 assegnate fino all'atto conclusivo, questo “veniva firmato dal funzionario istruttore o dal capo team”, non accennando a poteri di direzione o di coordinamento in capo alla appellante
10. Ebbene può escludersi, alla luce delle testimonianze di cui si è dato conto, che la Pt_1
abbia svolto funzioni di direzione, coordinamento e controllo di unità organica anche a rilevanza esterna o che fosse titolare di autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali (come riferito dal teste la ricorrente elaborava proposte da condividere con il capo team/capo Tes_1 ufficio;
era sentita come teste dall' quale referente dell'attività istruttoria espletata, tanto non Tes_4
integrando, tuttavia, un potere di rappresentanza dell'ente nelle relazioni esterne). È stato escluso che la avesse ricevuto deleghe di firma (teste il teste ha confermato Pt_1 Tes_2 Tes_1
che la ricorrente sottoscriveva, al pari dei funzionari di terza area, le proposte interne, aggiungendo:
“mentre gli atti di rilevanza esterna sono firmati da funzionari dotati di delega del Direttore provinciale”).
10 11. Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va rigettato, dovendosi, conseguentemente,
confermare la sentenza impugnata.
Dal rigetto dell'appello discende la condanna di parte appellante, secondo il principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
Deve, infine, darsi atto che non è dovuto dall'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il presente appello, attesa la dichiarazione di esenzione in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SS, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di SS - Giudice del lavoro
– del 24.10.2023, proposto con ricorso qui depositato il 24.4.2024, da nei Parte_1
confronti della , in persona del legale rappresentante p.t., ogni Controparte_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% e cap come per legge.
SS, 10.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
11
N. 59/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 6/2025
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. ha pronunciato, all'esito del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 59/2024 R.G. Lav. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Pescolla, Rosa Mitra e Parte_1
Lorena Greco, elettivamente domiciliata come in atti appellante
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di SS, ivi ope legis domiciliata
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 24.10.2023, il Tribunale di SS, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da Parte_1
La ricorrente era stata dipendente dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
SS (già Ufficio Distrettuale delle imposte dirette) -, giusta nomina del 24.06.1987 ed assunzione in servizio del 10.05.1988, fino al collocamento in quiescenza, intervenuto in data
31.7.2020.
Assunta con qualifica di “coadiutore meccanografico” (ex qualifica funzionale quarta) aveva dedotto di essere stata, sin dall'instaurazione del rapporto di lavoro, assegnata in via esclusiva a mansioni di concetto e di tipo amministrativo, attinenti agli accertamenti in materia di mod. 740, mod. 750, mod. 770 (all. 4, nota prot. 414 31.10.90) oltre che della liquidazione dei modelli 152.
Aveva asserito, al riguardo, che ciò era stato certificato dalla stessa amministrazione di appartenenza, (mediante certificazione IIDD) e confermato da successivi ordini di servizio e comunicazioni, alle quali aveva fatto seguito, in ragione delle mansioni svolte, il riconoscimento, ex art. 4, co. 8, L. n. 312/80, della quinta qualifica funzionale, profilo professionale n. 237
“operatore tributario”, con decorrenza dal momento dell'assunzione.
Aveva precisato di avere presentato, in data 12.4.1991, un'istanza all' per il CP_1
riconoscimento della superiore qualifica VI e, successivamente, in data 1.3.1993, in considerazione dell'assegnazione di ulteriori compiti riguardanti l'esame e l'accertamento in materia di “esenzioni
ILOR”, l'inquadramento nel profilo professionale di “collaboratore tributario”, VII qualifica funzionale, istanze rimaste inevase dalla P.A.
Aveva precisato che a decorrere dal 30.7.1999, a seguito del passaggio Imposte Dirette-Agenzia delle Entrate e la riorganizzazione in teams delle aree servizi e controllo dell'Ufficio delle Entrate di SS, era stata inserita nel III Team Accertamento – Area Controlli, occupandosi anche di verifiche esterne e controlli sostanziali II.DD. A far data dal 01.01.2000 aveva eseguito anche controlli sostanziali in materia di IVA, essendo adibita, su turni, a rendere informazioni al pubblico in front-office. Con successivo ordine di servizio n. 1/2000, atto a precisare le competenze di ciascun impiegato, i suoi compiti venivano ricondotti all'autonoma predisposizione di tutte le attività finalizzate all'accertamento, controllo della pratica, analisi della stessa, proposta finale e attività di trasmissione dati connessa, coincidenti con le attribuzioni di colleghi inquadrati in profili professionali corrispondenti alla qualifica VII.
2 Riferiva di numerosi altri compiti che asseriva essere riconducibili alla suddetta qualifica e di avere, pertanto, con nota pec dell'11.2.2020, diffidato formalmente l'Agenzia di inquadrarla nell'area funzionale e nel profilo professionale corrispondenti alle mansioni di concetto ed amministrative svolte.
Visto il diniego dell' la aveva adito il Tribunale perché fosse accertato il suo CP_1 Pt_1 diritto all'inquadramento, sin dalla nomina, nella qualifica VII (in corrispondenza ad un profilo professionale di collaboratore tributario) o in subordine nella qualifica VI (in corrispondenza ad un profilo professionale di assistente tributario), con conseguenziale diritto al trattamento retributivo e contributivo corrispondente e alla progressione di carriera, ovvero lo svolgimento di fatto delle mansioni riconducibili alle suddette qualifiche, con diritto alle differenze retributive maturate.
2. Si era costituita in giudizio l' che aveva precisato che in data 12 aprile CP_1 CP_1
1991, aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura di riqualificazione Pt_1
ai sensi della legge 312/1980 e che, all'esito della suddetta procedura, la dipendente veniva reinquadrata, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della citata legge, nella quinta qualifica funzionale, in qualità di “Operatore tributario”, con decorrenza giuridica dal 24 giugno 1987 e decorrenza economica dal 10 maggio 1988, data di effettiva immissione in servizio nei ruoli della pubblica
Amministrazione.
Aveva aggiunto che la dipendente aveva partecipato a ulteriori e successive procedure di riqualificazione, nell'ambito delle quali, tuttavia non si era collocata utilmente in graduatoria e che, con l'istituzione dell' , dal 1° gennaio 2001 la ricorrente diveniva dipendente Controparte_1 dell'Agenzia e, per effetto del superamento di ulteriore procedura di riqualificazione per il profilo di “assistente tributario”, con decorrenza dal 18 ottobre 2001 veniva inquadrata nel profilo di
“assistente tributario”, area B, posizione economica B3 (già sesta qualifica funzionale). Per effetto del sopravvenuto C.C.N.L. del personale del comparto delle Agenzie Fiscali del 28 maggio 2004, quadriennio 2002-2005, la ricorrente veniva inquadrata nella seconda area, posizione economica
F3, a far data dal 29 maggio 2004. Con successive ulteriori selezioni per la progressione economica, la passava prima alla posizione economica F4 (dal 1° maggio 2007), poi F5 (dal 1° Pt_1
gennaio 2015) e, infine, F6 (a decorrere dal 1° gennaio 2018).
L'Agenzia contrastava, quindi, il ricorso della eccependo la prescrizione quinquennale Pt_1
del diritto, non essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione dal 1998 al 24 febbraio 2020, data dell'atto di significazione e diffida acquisito al prot. R.U. 2051 della direzione regionale del
3 Molise. La ricorrente, infatti, aveva precedentemente depositato due sole istanze (una del 12 aprile
1991 e l'altra del 1° marzo 1993) con le quali aveva chiesto il passaggio, rispettivamente, nel profilo professionale di assistente tributario (VI qualifica funzionale) e di collaboratore amministrativo (settima qualifica funzionale), allegando lo svolgimento di mansioni superiori.
Opponeva, quindi, l'irrilevanza delle mansioni svolte dalla dipendente prima dell'entrata in vigore del D. Lgs, n. 387/1998, dal momento che sino a tale novella legislativa vigeva il principio dell'irrilevanza, per il pubblico dipendente, dello svolgimento di mansioni superiori e ciò, sia sotto il profilo economico, sia in relazione al profilo di inquadramento giuridico.
Nel merito deduceva che la stessa aveva affermato che, pur assunta nella quarta Pt_1
qualifica funzionale, era stata poi inquadrata, con decorrenza dal primo inquadramento, nella quinta qualifica per effetto della procedura ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 312/1980, con il profilo di “operatore tributario”, profilo che era pienamente idoneo a svolgere, in base a istruzioni dei superiori, le attività tipiche della struttura di appartenenza, concretizzatesi prevalentemente nella liquidazione delle dichiarazioni delle imposte dirette e delle ritenute e, conseguentemente, coerente con le mansioni descritte e con i documenti allegati in ricorso dalla le quali non si Pt_2
caratterizzavano per il livello di autonomia proprio della invocata qualifica superiore.
L'amministrazione resistente aveva, quindi, concluso chiedendo di accertare e dichiarare la prescrizione di tutte o alcune delle domande di controparte e nel merito di rigettare il ricorso proposto.
3. Espletata prova orale, il Tribunale di SS, preliminarmente osservato che dalla documentazione in atti risultava che la ricorrente dal 18.10.01 era stata inquadrata nel profilo di assistente tributario (fascia B3, divenuta infine F6 per successive progressioni) per cui al momento del collocamento in pensione -secondo l'ultimo CCNL- era inquadrata nella II area come assistente tributario, accertava la prescrizione delle pretese economiche fino al 23.2.15. Tanto sulla premessa della pacifica non applicazione al pubblico impiegato del recente orientamento della Suprema
Corte circa la decorrenza della prescrizione soltanto una volta cessato il rapporto di lavoro (cfr.
Cassazione n.26246/22) e tenuto conto che tra la diffida del 1993 e quella del 2020 erano intercorsi più di 5 anni. Evidenziava che, dunque, l'unico periodo oggetto di valutazione poteva essere quello intercorrente tra il 24.2.15 e il 31.7.20 rispetto al quale, dalle testimonianze era emerso che la ricorrente era stata correttamente inquadrata nell'ex profilo di assistente tributario, confluito nella
II area.
4 4. Avverso detta decisione ha proposto appello , chiedendone la riforma. Parte_1
L'appellante eccepisce, con il primo motivo, l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in riferimento al chiesto accertamento dell'errato inquadramento professionale iniziale e, con esso,
l'errata posizione economico-giuridica attribuita, la quale ha ingiustamente generato ripercussioni finanche sul trattamento previdenziale della dipendente, al riguardo reiterando le argomentazioni già espresse in primo grado.
Afferma, inoltre (II motivo), che la sentenza è errata anche sotto il profilo della valutazione ed interpretazione delle prove orali raccolte, deducendo, in particolare, che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le dichiarazioni testimoniali avrebbero confermato lo svolgimento di mansioni superiori da parte della appellante e il diritto della stessa ad ottenere l'adeguato compenso economico.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e delle domande già spiegate in primo grado.
5. Costituitasi in giudizio, l' resiste all'appello. Quanto al primo motivo di Controparte_1 doglianza evidenzia che il Tribunale di SS, nel prendere atto dell'intervenuta prescrizione del diritto, aveva correttamente osservato che la a seguito della costituzione Pt_1 dell' e per effetto del superamento della procedura di riqualificazione per il CP_1 CP_1 profilo di “assistente tributario”, risultava inquadrata, con decorrenza dal 18 ottobre 2001, nel profilo di “assistente tributario”, Area B, posizione economica B3 (già sesta qualifica funzionale)
e che tale circostanza era documentalmente provata anche dal contratto individuale sottoscritto dalla dipendente. Aggiunge che il Tribunale avrebbe correttamente rilevato che tra le diffide presentate nel 1991 d nel 1993 e l'ultima del 24 febbraio 2020 erano intercorsi ben più di 5 anni, ritenendo conseguentemente superflua ogni ulteriore indagine circa la possibilità di reclamare mansioni superiori prima dell'entrata in vigore dell'art. 15 del D. Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.
Precisa che risulta dimostrato che le mansioni svolte dalla ricorrente corrispondevano ad attività istruttoria amministrativa specialistica nel settore di competenza, senza che fossero state mai attribuite deleghe di firma o di poteri decisionali.
Chiede, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata con vittoria di spese.
Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate, la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
5 6. L'appello è infondato, essendo la sentenza gravata immune dai vizi contestati.
7. Non è fondato il primo motivo di appello, atteso che, con riferimento all'accertamento dell'errato inquadramento professionale iniziale, il GL si è pronunciato ritenendo “pacifica
l'impossibilità nel pubblico impiego di riconoscere formalmente un inquadramento superiore così come adombrato nei primi due punti delle conclusioni di cui al ricorso.” (cfr. pag. 3 della sentenza gravata).
Tale affermazione è conforme ai principi affermati in materia dalla Suprema Corte, secondo cui
“nel pubblico impiego privatizzato, come è noto, lo svolgimento di mansioni superiori non può comportare l'acquisizione delle corrispondenti qualifiche (art. 52, co. 1, seconda parte d. lgs.
165/2001 e, precedentemente, art. 25 d. lgs. 29/1993, come modificato dal d. lgs. 80/1998), ma solo il diritto alle maggiori retribuzioni per il corrispondente periodo” (così Cass. Ordinanza 15 luglio 2019, n. 18901).
Come correttamente ritenuto dal primo giudice sussiste quindi solo il diritto al trattamento economico corrispondente all'esercizio delle mansioni superiori, e non anche il diritto alla superiore qualifica.
Tale diritto alle differenze retributive è, peraltro, assoggettato al termine quinquennale di prescrizione e che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, (sentenza n. 36197 del 28.12.2023) “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus”.
Nel caso in esame, come correttamente osservato dal primo giudice, risulta provato per tabulas che la ha inviato alla amministrazione di appartenenza tre diffide, datate, rispettivamente, Pt_1
12.4.1991, 1.3.1993 e 11.02.2020.
Alla data di invio dell'ultima diffida, quindi, risultavano già prescritti i crediti relativi al periodo precedente al febbraio 2015 (ovvero fino a cinque anni prima l'ultima diffida) con la conseguenza che l'indagine sull'accertamento dell'eventuale svolgimento di mansioni superiori andava correttamente limitata al lasso temporale compreso tra marzo del 2015 e la data di collocamento a riposo della dipendente.
6 8. Ciò posto, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza “ai fini della verifica dello svolgimento di mansioni superiori, il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, data: 1) dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto;
2) delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda;
3) dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte (tra le altre Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 18943 del 27/09/2016) – questa
Corte ha già avuto modo di chiarire che, nell'effettuare detto giudizio, il giudice deve individuare la contrattazione collettiva rilevante in relazione a tutto il periodo lavorativo che viene in rilievo ai fini della domanda…” (cfr., ex multis, Cass. n. 16149/2024).
Come dedotto dalla stessa il CCNL Agenzie Fiscali quadriennio 2002-2005, Pt_1
applicabile all'art. 17 ha previsto un nuovo sistema di classificazione del personale articolato in tre aree, secondo attribuzioni specificate nell'allegato A al contratto:
- Prima area, comprendente la ex posizione A1
- Seconda area, comprendente le ex posizioni B1, B2, B3
- Terza area, comprendente le ex posizioni C1, C2, C3.
Nella II area, quella in cui era inquadrata la fin dal 29.05.2004 (con successivo e ultimo Pt_1
passaggio, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nella posizione economica F6), rientrano “i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono attività operative che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali ovvero svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione.
Specifiche professionali:
- conoscenze tecniche inerenti allo svolgimento dei compiti assegnati;
- capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione.
- discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire;
- autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite
- capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che, nel proprio ambito professionale, esegue tutte le attività lavorative connesse al proprio settore di competenza, intervenendo nelle diverse fasi dei processi lavorativi e nella
7 gestione di relazioni dirette con il pubblico, secondo l'esperienza maturata sulla base delle specifiche professionali di area e del profilo di appartenenza le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa. Nello svolgimento della propria attività lavorativa è tenuto, ove previsto, anche ad utilizzare i mezzi, le apparecchiature e le attrezzature in dotazione, provvedendo alla relativa manutenzione”.
Afferiscono, invece, alla III area “i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività rilevanti, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.
Specifiche professionali:
- approfondite conoscenze teorico pratiche dei processi gestionali ed elevato grado di esperienza acquisita;
- organizzazione di attività;
- coordinamento, direzione ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio;
- autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali;
Contenuti professionali di base:
Lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, svolge tutte le attività attinenti alla sua competenza professionale nel settore assegnato, secondo l'esperienza maturata sulla base delle specifiche professionali di area e del profilo di appartenenza le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa. In particolare, a titolo esemplificativo, può dirigere o coordinare unità organiche anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo l'attuazione dell'attività di competenza;
può svolgere attività ispettive, di valutazione, di verifica, di controllo, di programmazione e di revisione;
può essere adibito a relazioni esterne dirette con il pubblico di tipo complesso, relazioni organizzative interne di tipo complesso;
può effettuare studi e ricerche;
può collaborare ad attività specialistiche, in considerazione dell'elevato livello professionale posseduto. Può assumere temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare” (cfr. all. 21 ricorso di primo grado).
9. Dal complessivo compendio probatorio si evince che la ha disimpiegato mansioni Pt_1
corrispondenti alla II area, ovvero all'inquadramento riconosciuto nel periodo non coperto da
8 prescrizione, poiché non risultano svolte “funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività rilevanti” o “funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico”, proprie della III area.
L'odierna appellante ha dichiarato di far parte del III Team Accertamento – Area Controlli, e di essersi occupata delle verifiche esterne e di controlli sostanziali II.DD., aggiungendo che a far data dal 01.01.2000 ha eseguito anche controlli sostanziali in materia di IVA e, a turno, curandosi di fornire informazioni al pubblico in front-office, precisando che i suoi compiti consistevano
“nell'autonoma predisposizione di tutte le attività finalizzate all'accertamento, controllo della pratica, analisi della stessa, proposta finale e attività di trasmissione dati connessa”
Tanto risulta confermato chiaramente dagli esiti della prova orale.
Il teste , particolarmente qualificato in quanto funzionario di terza area con incarico Testimone_1
di capo team da 11 anni e capo team anche della appellante, nel confermare la circostanza di cui alla lett. p) del ricorso, ha precisato che la “collaborava alle verifiche e all'attività Pt_1
istruttoria interna ed esterna;
peraltro, nel periodo settembre 2017-luglio 2020 era un funzionario del mio team per cui avevo un rapporto diretto con lei”. Ha aggiunto che “partecipava in qualità di verificatore ai nuclei di verifica su incarico disposto dal direttore provinciale;
il nucleo di verifica era composto da due persone che erano dotate di autonomia decisionale e la verifica si concludeva con un processo verbale di constatazione che veniva consegnato all'ufficio di appartenenza per le lavorazioni successive. Relativamente alla firma degli atti posso dire che la ricorrente sottoscriveva, al pari dei funzionari di terza area, le proposte interne, mentre gli atti di rilevanza esterna sono firmati da funzionari dotati di delega del Direttore provinciale. Innanzi all'autorità giudiziaria rappresentava l'amministrazione in qualità di teste, quale funzionario referente dell'attività istruttoria”.
Ha affermato anche che “nell'ambito dei gruppi di lavoro avvero gruppi di studio su attività complessa che provvedevano ance alla fase istruttoria, la ricorrente partecipava collaborando con il superiore (es capo ufficio)”, aggiungendo che la stessa “aveva una buona autonomia decisionale che si sostanziava in una proposta che doveva essere poi condivisa con il capo team/capo ufficio in base alla delega di firma. La fase dell'organizzazione del lavoro riguarda i titolari di incarichi di responsabilità. Gli incarichi di verifica vengono conferiti dal Direttore provinciale, mentre
l'assegnazione delle pratiche e dell'attività istruttoria esterna viene effettuata dal capo team in ragione di conoscenze e competenze dei membri del team”. Si tratta di affermazioni precise e
9 dettagliate dalle quali emerge con nettezza che la svolgeva compiti perfettamente Pt_1
rientranti nelle declaratorie dell'area di appartenenza, essendo dotata di “conoscenze tecniche inerenti allo svolgimento dei compiti assegnati…capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione” e soprattutto di “autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima”, operando sempre la stessa nell'ambito delle indicazioni e deleghe del capo ufficio o del Direttore. Non sono emersi, invece, elementi, peer affermare che la stessa espletasse compiti rinvianti al potere di direzione. Anche il teste Tes_2
(che ha lavorato con la ricorrente dal marzo 2014 al settembre 2017 nello stesso team) ha
[...]
confermato che la ricorrente si occupava di controlli fiscali all'interno dell'ufficio ma che il capo team aveva l'onere di coordinare i componenti del team e dunque di presidiare all'attività interna di controllo mentre l'attività esterna era coordinata direttamente dal capo ufficio e dal direttore;
che la ricorrente svolgeva entrambe le attività di controllo sia interno che esterno (nell'attività interna il capo team assegnava le pratiche ai vari membri in base alle capacità di esperienze possedute); che la valutazione fatta autonomamente dalla ricorrente doveva essere poi sottoposta alla valutazione del capo ufficio, del direttore così come quella di tutti gli altri colleghi del team;
che il coordinamento veniva svolto dal capo team mentre la responsabilità era di chi firmava l'atto e cioè del capo ufficio o del direttore;
che la ricorrente svolgeva la sua attività istruttoria fino alla proposta finale che era poi firmata dal capo team o capo ufficio o direttore.
Anche il teste ha confermato che, pur occupandosi la delle pratiche Tes_3 Pt_1 assegnate fino all'atto conclusivo, questo “veniva firmato dal funzionario istruttore o dal capo team”, non accennando a poteri di direzione o di coordinamento in capo alla appellante
10. Ebbene può escludersi, alla luce delle testimonianze di cui si è dato conto, che la Pt_1
abbia svolto funzioni di direzione, coordinamento e controllo di unità organica anche a rilevanza esterna o che fosse titolare di autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali (come riferito dal teste la ricorrente elaborava proposte da condividere con il capo team/capo Tes_1 ufficio;
era sentita come teste dall' quale referente dell'attività istruttoria espletata, tanto non Tes_4
integrando, tuttavia, un potere di rappresentanza dell'ente nelle relazioni esterne). È stato escluso che la avesse ricevuto deleghe di firma (teste il teste ha confermato Pt_1 Tes_2 Tes_1
che la ricorrente sottoscriveva, al pari dei funzionari di terza area, le proposte interne, aggiungendo:
“mentre gli atti di rilevanza esterna sono firmati da funzionari dotati di delega del Direttore provinciale”).
10 11. Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va rigettato, dovendosi, conseguentemente,
confermare la sentenza impugnata.
Dal rigetto dell'appello discende la condanna di parte appellante, secondo il principio della soccombenza, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
Deve, infine, darsi atto che non è dovuto dall'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il presente appello, attesa la dichiarazione di esenzione in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SS, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di SS - Giudice del lavoro
– del 24.10.2023, proposto con ricorso qui depositato il 24.4.2024, da nei Parte_1
confronti della , in persona del legale rappresentante p.t., ogni Controparte_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% e cap come per legge.
SS, 10.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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