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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/08/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12441/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n.v.g. 12441/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. GIORIO ENRICO presso il quale ha eletto Parte_1 domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
e
rappresentato e difeso dall'avv. DIDERO LORELLA, presso il quale ha Controparte_1 eletto domicilio come da procura in atti
RICORRRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 4034/2012 del 11/06/2012, il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con ricorso congiuntamente depositato il 16/06/2025, i ricorrenti hanno domandato al
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, in assenza di richiesta delle parti di disporre la comparizione personale delle stesse o di necessità di acquisire chiarimenti in merito alle nuove condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
DISPONE che il signor si impegna a contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
ormai maggiore di età ma non pienamente economicamente autosufficiente, Persona_1 attraverso il pagamento dell'importo di euro 200,00 mensili, che verranno aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra a mezzo di bonifico bancario;
Parte_1
DÀ ATTO che le parti convengono che il nuovo importo del contributo al mantenimento come determinato nel presente atto decorrerà dalla data di deposito del ricorso;
DISPONE che il signor si impegna altresì a rimborsare alla OR il 50% Controparte_1 Pt_1 delle spese straordinarie, relative alla figlia purché previamente concordate o necessitate e Per_1 comunque documentate;
ai fini della determinazione e regolamentazione delle spese straordinarie le parti dichiarano sin d'ora di aderire al Protocollo siglato in data 15/03/16 da Avvocati e Magistrati del Foro di Torino, di cui hanno preso visione;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver regolato separatamente ogni altro rapporto economico tra loro intercorrente;
NULLA sulle spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n.v.g. 12441/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. GIORIO ENRICO presso il quale ha eletto Parte_1 domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
e
rappresentato e difeso dall'avv. DIDERO LORELLA, presso il quale ha Controparte_1 eletto domicilio come da procura in atti
RICORRRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 4034/2012 del 11/06/2012, il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con ricorso congiuntamente depositato il 16/06/2025, i ricorrenti hanno domandato al
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, in assenza di richiesta delle parti di disporre la comparizione personale delle stesse o di necessità di acquisire chiarimenti in merito alle nuove condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
DISPONE che il signor si impegna a contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
ormai maggiore di età ma non pienamente economicamente autosufficiente, Persona_1 attraverso il pagamento dell'importo di euro 200,00 mensili, che verranno aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra a mezzo di bonifico bancario;
Parte_1
DÀ ATTO che le parti convengono che il nuovo importo del contributo al mantenimento come determinato nel presente atto decorrerà dalla data di deposito del ricorso;
DISPONE che il signor si impegna altresì a rimborsare alla OR il 50% Controparte_1 Pt_1 delle spese straordinarie, relative alla figlia purché previamente concordate o necessitate e Per_1 comunque documentate;
ai fini della determinazione e regolamentazione delle spese straordinarie le parti dichiarano sin d'ora di aderire al Protocollo siglato in data 15/03/16 da Avvocati e Magistrati del Foro di Torino, di cui hanno preso visione;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver regolato separatamente ogni altro rapporto economico tra loro intercorrente;
NULLA sulle spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.