Ordinanza cautelare 23 maggio 2024
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00029/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00285/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 285 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS- quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Veneto e Clara Veneto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizi;
contro
Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t.; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
- del provvedimento interdittivo antimafia prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, emesso a carico dell'azienda agricola “-OMISSIS-”;
- della determina n. -OMISSIS- dell'ARCEA - Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura;
- di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Prefettura di Reggio Calabria e Arcea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa TA AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente, titolare dell’omonima impresa individuale, costituita in data 8.02.2019 ed esercente, nel territorio comunale di-OMISSIS-, attività di coltivazione di frutti oleosi, agrumi e kiwi, ha chiesto l’annullamento dell’informazione antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS-, con cui il Prefetto di Reggio Calabria, viste le note informative del Comando provinciale Carabinieri di Reggio Calabria (n.-OMISSIS-“P” di prot. del-OMISSIS-, n.-OMISSIS-“P” di prot. del -OMISSIS-, n.-OMISSIS-” di prot. del 1-OMISSIS-e n. -OMISSIS- di prot. del -OMISSIS-) e della Questura di Reggio Calabria (n. -OMISSIS-), previa attivazione del contraddittorio ex art. 92 comma 2 bis D.lgs. n. 159/2011, ha espresso, a suo carico, una valutazione interdittiva.
1.1 Tale valutazione risulta motivata sulla scorta di plurime circostanze di fatto, ritenute complessivamente indiziarie della permeabilità della predetta impresa individuale da parte delle cosche di ‘ndrangheta attive nel cd. -OMISSIS-.
1.2 In particolare, la Prefettura ha tratteggiato il quadro indiziario appresso sintetizzato:
a) contesto familiare controindicato, attesi gli stringenti vincoli parentali, acquisiti per il tramite della moglie, sig.ra -OMISSIS-, intercorrenti con soggetti gravemente controindicati/pregiudicati per reati significativi ai fini della prevenzione antimafia, in quanto il ricorrente risulta:
- genero del sig. -OMISSIS-, detto “-OMISSIS-”, venditore ambulante di prodotti ortofrutticoli, sottoposto a misura custodiale nell’ambito del procedimento penale denominato -OMISSIS-, avuto riguardo alla contestata fattispecie di reato di estorsione; condannato con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, irrevocabile il 18/01/2019, per associazione di tipo mafioso ed estorsione tentato in concorso; condannato con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria irrevocabile il 28/10/2009, per bancarotta fraudolenta ed annoverante numerosi altri precedenti penali e di polizia; padre dei sig.ri -OMISSIS- (deceduto nel 2023, in vita ritenuto vicino alla cosca -OMISSIS- , per avere favorito la latitanza di due esponenti della stessa, giusta sentenza di Condanna della Corte di Appello di Roma, esecutiva nel 2018) e -OMISSIS-. Quest’ultimo tratto in arresto, unitamente al padre -OMISSIS-, nell’operazione di polizia c.d. “-OMISSIS-”, per associazione di tipo mafioso ed estorsione; resosi irreperibile per 5 anni (2013-2018), allorquando veniva rintracciato e tratto in arresto in -OMISSIS-; pluripregiudicato, considerato reggente della cosca -OMISSIS-, coniugato con la sig.ra -OMISSIS-, a sua volta avente stretti vincoli parentali con soggetti gravitanti attorno alla cosca -OMISSIS-;
b) sotto elencati controlli sul territorio:
- in data -OMISSIS-, presso il Comune di -OMISSIS- allo svincolo A2, controllo operato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di -OMISSIS-. All’atto del controllo erano presenti, oltre al ricorrente, i sig.ri -OMISSIS- – successivamente tratto in arresto (2019), segnalato in banca dati ff.p. per furto (anno 1999), truffa (anni 2002 e 2003), estorsione (anni 2019 2020), usura (anno 2019), e minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale (anno 2021) – la cognata, -OMISSIS-, figlia del predetto sig. -OMISSIS- - segnalata in banca dati ff.p. per sostituzione di persona e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (anno 2019), violazione di sigilli (anno 2020) – e la sig.ra -OMISSIS-;
- nelle date del 29.9.2019, 9.01.2021, 25.10.2022 con il sig. -OMISSIS-, sottoposto, in data 24.12.2019, alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nell’ambito della operazione “-OMISSIS-” riguardante reati attinenti allo sfruttamento del lavoro; segnalato in banca dati ff.p. per estorsione (anno 2021), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (anni 2020 e 2021) estorsione, sfruttamento della prostituzione e resistenza a pubblico ufficiale (anno 2020);
- in data 19.05.2022 unitamente al sig.-OMISSIS-, segnalato in Banca Dati SDI per vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- colloqui in carcere intrattenuti dal ricorrente con il suocero, sig.-OMISSIS-, nelle date del 9.05.2023 (presenti, altresì, la moglie e la suocera del ricorrente), e del 30.05.2023; un colloquio con il cognato -OMISSIS- (conseguente al decesso del fratello di questi, sig. -OMISSIS-), dichiarato in sede procedimentale, avvenuto unitamente alla moglie del ricorrente. Quest’ultima annoverante molteplici colloqui in carcere intrattenuti con tutti i rispettivi familiari detenuti;
c) elevata esposizione del settore imprenditoriale (agricolo) del ricorrente - il quale non avrebbe reciso i rapporti con i parenti acquisiti, gravemente controindicati - alle interferenze delle consorterie mafiose, in ragione dell’utilizzo di finanziamenti pubblici, contributi, agevolazioni.
2. Il ricorrente ha, dunque, impugnato il provvedimento interdittivo in questione, affidando il gravame ad un unico ed articolato motivo di gravame, appresso sintetizzato.
- “ A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, incompletezza e difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità della motivazione ”;
La prognosi di permeabilità mafiosa espressa dall’amministrazione prefettizia sarebbe manifestamente illogica ed irragionevole in quanto supportata da elementi indiziari ritenuti asintomatici rispetto al preteso rischio di inquinamento mafioso.
Tali dati istruttori coinciderebbero essenzialmente:
- con vincoli parentali, peraltro acquisiti per il tramite della moglie, sig.ra -OMISSIS- - laureata in giurisprudenza e dipendente pubblica, in servizio presso il Tribunale di -OMISSIS- - ritenuti irrilevanti, ai fini interdittivi, in quanto intercorrenti con soggetti con i quali il ricorrente non intratterrebbe alcuna stabile e consolidata relazione di natura personale (di fatto limitata allo scambio di auguri in occasione delle festività) ovvero economico-lavorativa, tanto più che l’unico cognato in vita, sig. -OMISSIS-, si sarebbe trasferito definitivamente, e da diverso tempo, in -OMISSIS-;
- con sporadici e non meglio circostanziati controlli sul territorio, non autoevidenti dell’esistenza di vere e proprie frequentazioni con soggetti controindicati ai fini della prevenzione antimafia.
A tale ultimo proposito, il ricorrente, nel ribadire le deduzioni svolte in sede procedimentale, ha evidenziato:
- l’assenza di ulteriori contatti con la famiglia-OMISSIS-, successivi al suo risalente (2017) accompagnamento in macchina, verso la -OMISSIS-, del sig. -OMISSIS- e della relativa figlia, sig.ra -OMISSIS-, moglie del futuro cognato del ricorrente, sig. -OMISSIS-. Del resto, il trasporto in questione, determinato da ragioni di cortesia connesse al rapporto di affinità con la futura cognata acquisita, sarebbe avvenuto allorquando il ricorrente non aveva contezza di quelle che sarebbe state le future segnalazioni pregiudizievoli a carico dei soggetti dallo stesso accompagnati (-OMISSIS- e -OMISSIS-). Tanto più che, nel 2017, l’odierno istante era soltanto fidanzato con la sig.ra -OMISSIS-, con la quale ha contratto matrimonio nel 2020;
- l’asintomaticità dei contatti captati con il sig. -OMISSIS-, non soltanto in ragione dell’inconsapevolezza del ricorrente delle relative vicende penali ma anche dell’assenza di interferenze/ingerenze di quest’ultimo nella vita dell’impresa. I controlli in parola si riferirebbero a qualche episodico controllo, occasionato da motivi di lavoro;
- la totale estraneità, quanto a genesi e successiva conduzione, della propria impresa a qualsivoglia contesto criminale, avendo egli avviato l’azienda agricola avvalendosi dei finanziamenti pubblici erogati da ISMEA, per mezzo della quale ha acquistato i terreni di proprietà del dott. -OMISSIS-, medico residente in [...], contraendo un prestito della durata di 30 anni con rate di € 25.000,00 che corrisponde direttamente alla ISMEA.
3. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Calabria, inizialmente costituitisi con memoria di mera forma, corredata da corposa documentazione, hanno resistito al gravame mediante articolate e documentate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.
4. Con successiva memoria difensiva, depositata in data 18.05.2024, il ricorrente ha ribadito le censure articolate in ricorso, altresì evidenziando la matrice lavorativa dei contestati contatti con il sig. -OMISSIS-, il quale, dal 2011 al 2016, si era occupato della gestione dei terreni di proprietà del dott. -OMISSIS- (amministrati dalla madre di questi, sig.ra -OMISSIS-), successivamente acquisiti dal ricorrente, per il tramite dell’ISMEA, e costituenti il patrimonio immobiliare dell’azienda interdetta.
Tenuto conto della consolidata esperienza acquista dal sig. -OMISSIS- nella gestione dei terreni de quibus , il ricorrente sarebbe solito interpellarlo esclusivamente per questioni relative alla conduzione degli stessi, oltre ad avere sottoscritto con questi un contratto di affitto, regolarmente registrato presso l’Agenzia dell’Entrate di -OMISSIS-, in data 23.09.2020, avente ad oggetto l’utilizzo di un mezzo agricolo dall’01.07.2020 al 30.06.2025. In ogni caso, il contestato contatto, captato in data 25.10.2022, alla pretesa presenza della sig.ra -OMISSIS-, sarebbe inverosimile anche perché, in quella data, i coniugi si recavano in Sicilia, come da documentazione fotografica in atti che li ritrae sul traghetto.
Il contatto del 19.05.2022, relativo a tale sig.-OMISSIS- (cl. 77), sarebbe frutto di errore delle Forze dell’ordine, in quanto si tratterebbe di un soggetto ignoto all’odierno istante, a differenza dell’omonimo sig.-OMISSIS- (cl. 2000), in servizio presso l’azienda agricola interdetta dal 03.11.2022 al 12.02.2023.
Anche l’addebito del colloquio in carcere che, in data 30.05.2023, il ricorrente e la moglie avrebbero avuto con il padre di quest’ultima, sig. -OMISSIS-, allora detenuto, sarebbe frutto di un errore. In quella data, infatti, il ricorrente si sarebbe trovato intento a lavorare unitamente ad una dipendente mentre la moglie era in servizio presso il Tribunale di -OMISSIS-, per come risulta dalla scheda presenza e dalla lista timbrature allegate alla memoria. In ogni caso, si sarebbe trattato di un colloquio asintomatico, in quanto dettato unicamente dalla necessità di dare conforto al suocero per la tragedia (il suicidio del figlio) che, poco tempo prima, aveva colpito la famiglia -OMISSIS-.
5. L’ARCEA ha contestato la fondatezza del gravame, anche con successivi scritti difensivi, evidenziando la natura dovuta e vincolata del potere di revoca dei contributi erogati in favore dell’impresa interdetta, secondo quanto previsto dall’art. 92 comma 3 D.lgs. n. 159/2011.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza del-OMISSIS-, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, stante la rilevata assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora .
7. In data 6.11.2025, parte ricorrente ha depositato documentazione (investigazioni difensive -OMISSIS--OMISSIS-; investigazioni difensive -OMISSIS- -OMISSIS-; investigazioni difensive -OMISSIS-; investigazioni difensive -OMISSIS-; risoluzione contratto di affitto trattrice agricola registrata presso l’Agenzia delle Entrate in data 11.11.2024; Sentenza n. -OMISSIS- GUP -OMISSIS- a carico di -OMISSIS--OMISSIS-) la cui rilevanza, ai fini di causa, non risulta essere stata esplicitata.
8. In occasione della pubblica udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
10. L’apprezzamento dell’infondatezza di tutte le censure poste a base del gravame passa dalla preliminare considerazione secondo cui, per come evincibile dall’articolato normativo di cui agli artt. 84 e ss. D.lgs. n. 159/2011, l’informativa antimafia si traduce in una valutazione altamente discrezionale, operata dal Prefetto, circa la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’imprenditore, esercente l’impresa tanto in forma individuale quanto in forma societaria, desumibile non soltanto dall’analisi della situazione “personale” di chi svolge l’attività – nella specie scevra da mende - ma anche dal coacervo degli elementi istruttori acquisiti i quali, complessivamente e non anche atomisticamente considerati, appaiono idonei a supportare la valutazione di permeabilità a condizionamenti, anche soltanto passiva, da parte della criminalità organizzata.
Si tratta di una misura preventiva, volta a garantire un ruolo di massima anticipazione all'azione di prevenzione in ordine ai pericoli di inquinamento mafioso e, come tale, prescinde dalla dimostrazione, da parte della Prefettura, di una effettiva e concreta interferenza della ‘ndrangheta nell’attività dell’impresa interdetta.
11. Ne consegue, ai fini della legittimità dell’interdittiva, la necessità di un quadro indiziario idoneo a supportare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un eventuale condizionamento mafioso, non richiedendosi la prova di un fatto concreto, quale l’esistenza di una effettiva ed attuale cointeressenza economica dell’associazione mafiosa nell’attività di impresa, ma soltanto la presenza di una serie di riscontri sintomatici, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento/condizionamento, anche soggiacente, da parte della criminalità organizzata.
Di tale valutazione discrezionale il Prefetto è tenuto a dare conto mediante la predisposizione, anche per relationem agli atti istruttori, di un congruo impianto motivazionale, necessario alla verifica giurisdizionale circa la non manifesta illogicità e ragionevolezza della valutazione inferenziale dallo stesso operata.
Quanto sopra trova riscontro in quel consolidato orientamento, anche della giurisprudenza di secondo grado, secondo cui « In sede di impugnazione di una interdittiva antimafia il giudice amministrativo è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull'esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l'esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame; il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, anche quando questo rimandi agli atti istruttori, scongiura il rischio che la valutazione del Prefetto divenga, appunto, una "pena del sospetto" e che la portata della discrezionalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l'esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio » (così Consiglio di Stato sez. III, 02/11/2020, n. 6740; v. anche Cons. Stato sez. III, 14 luglio 2020 n. 4548; tra le più recenti n. 193 e 4206 del 2024).
12. Quanto ai cd. vincoli parentali, la giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, è univoca nell’affermare che gli stessi possono supportare il giudizio prognostico circa l’eventualità di un tentativo di infiltrazione mafiosa, anche di natura soggiacente, a carico dell’impresa, a condizione – come chiarito dalla Corte costituzionale n. 57 del 26 marzo 2020 – che il vincolo, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, in chiave indiziaria, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa clanica (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia o da soggetto vicino alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della “famiglia” (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 13/07/2023, n. 615; 08/11/2021, n. 863; Cons. Stato, sez. III, 29.05.2023, n. 5227; 19.12.2018 n.715; 17.02.2018, n. 820).
Tenuto conto della peculiarità del contesto socio-economico di riferimento nonché del ruolo cardine assunto dai legami familiari nell’archetipo della cd. cosca di ‘ndrangheta , all’interno della famiglia si può, infatti, verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della “famiglia” (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 13/07/2023, n. 615; 08/11/2021, n. 863; Cons. Stato, sez. III, 29.05.2023, n. 5227; 19.12.2018 n.715; 17.02.2018, n. 820).
13. Alla luce dei principi sopra esposti, il giudizio prognostico posto a base dell’interdittiva antimafia, oggetto di gravame, risulta immune dai prospettati vizi di legittimità.
Tale giudizio risulta, infatti, supportato da specifiche e puntuali circostanze di fatto le quali, complessivamente considerate, sono logicamente e ragionevolmente sintomatiche della condizionabilità dell’impresa gestita dal ricorrente - incensurato al pari della moglie - da parte della criminalità organizzata operante nel territorio del cd. -OMISSIS- .
14. Ed invero, il quadro indiziario sotteso alla contestata interdittiva, per come già rilevato in sede cautelare, è composto non soltanto dai vincoli intercorrenti tra il ricorrente ed i diretti parenti della moglie convivente, annoveranti gravi pregiudizi e precedenti penali, anche per associazione a delinquere di stampo mafioso, ma anche dai dichiarati e consolidati rapporti di collaborazione professionale, inerenti la gestione dell’azienda agricola interdetta.
Ci si riferisce alla figura del sig. -OMISSIS-, gravemente pregiudicato per fattispecie delittuose allarmanti in tema di prevenzione antimafia, tra cui il reato di estorsione, il quale, per ammissione dello stesso ricorrente, dal 2011 al 2016, si era occupato proprio della gestione di quei terreni che pochi anni dopo – tra il 2018 e il 2019 – sono stati acquisiti al patrimonio immobiliare dell’azienda agricola nell’ambito del cd. progetto ISMEA, finanziato con fondi pubblici (così in sede di memoria depositata il 18.05.2024; cfr. doc. all.ti da 2 a 6 del ricorso).
Ebbene, in disparte l’affitto del mezzo agricolo - avente scadenza fino al 30 giugno 2025 ed anticipatamente risolto nel novembre 2024 (cfr. doc. all. 5 della produzione documentale del 6.11.2025) - ed i tre contatti captati sul territorio dalle forze dell’ordine, il ricorrente stesso ha dichiarato di essere solito rivolgersi al sig. -OMISSIS-, proprio in ragione dell’esperienza da quest’ultimo acquisita negli anni, per avere consigli e suggerimenti in ordine alla conduzione dell’impresa.
La trascorsa gestione dei terreni oggetto dell’attività imprenditoriale in capo ad un soggetto gravemente controindicato per reati connessi a quelli associativi, al quale il ricorrente, anche in epoca successiva al relativo acquisto, ha continuato a fare riferimento, costituisce un dato indiziario di sicuro rilievo.
Tale dato è, dunque, idoneo, a supportare con ragionevolezza ed attendibilità la prognosi di permeabilità mafiosa sottesa all’impugnato provvedimento interdittivo, specie se valutato unitamente al reticolo di vincoli parentali, sia pure acquisiti dall’imprenditore, con soggetti gravemente controindicati/pregiudicati, taluni proprio per reati associativi. In relazione ai soggetti in questione vi è evidenza, agli atti del procedimento, di qualificate relazioni che costituiscono espressione dell’ affectio familiaris - ovvero dell'intenso legame affettivo e di reciproca assistenza che caratterizza i rapporti familiari – di fatto esternata dal ricorrente finanche in epoca antecedente al matrimonio con la sig.ra -OMISSIS- (ci si riferisce ai controlli sul territorio risalenti al 2017, avuto riguardo al viaggio in macchina, finalizzato ad accompagnare la sig.ra-OMISSIS-, futura cognata, ed il relativo padre, -OMISSIS-, in -OMISSIS-).
Ciò comprova la pregnanza di quei vincoli “parentali” che, nel peculiare contesto socio-economico di riferimento, quale è il cd. -OMISSIS-, specie ove associati, come nel caso in esame, ad altri dati indiziari, costituiscono un possibile veicolo di influenza da parte delle organizzazioni criminali. Tanto più in considerazione della circostanza che le frequentazioni familiari, tenuto conto del contesto “domestico” in cui normalmente avvengono, tendono a sfuggire ai canonici controlli sul territorio, siccome operati dalle Forze dell’ordine.
Quanto sopra, lo si ribadisce, in coerenza con la ratio dell’informativa di cui all’art. 84 D.lgs. n. 159/2011 quale strumento di tutela avanzata nei confronti del fenomeno della criminalità organizzata.
15. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del Ministero dell’Interno, mentre possono essere compensate nei confronti dell’Arcea, tenuto conto della natura vincolata del potere di revoca dalla stessa esercitato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, della complessiva somma di € 1.500,00, oltre accessori come per legge. Spese compensate nei confronti dell’Arcea.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche citate in sentenza.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE SC, Presidente
TA AZ, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA AZ | TE SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.