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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/05/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3682/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Concetta Piacente Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.9.2024 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l' e, premesso di aver prestato servizio in qualità di LPU presso il CP_1
Comune di San Fili (CS) nei periodi dal 28.9.1998 al 15.7.1999 e dal 1.10.1999 al 30.4.2008, esponeva che l' non aveva provveduto all'accreditamento CP_2 della contribuzione figurativa relativa al periodo dal 15.12.1999 al 30.4.2008 accreditandole i contributi figurativi soltanto in relazione ai periodi durante i quali era iscritta nelle liste di mobilità e aveva percepito l'indennità a carico del
Fondo per l'occupazione gestito dall' CP_1
Lamentando la illegittimità del contegno dell' , assumendo il diritto CP_2 all'accreditamento della contribuzione figurativa relativa al periodo dal
15.12.1999 al 30.4.2008 e dopo aver richiamato a sostegno giurisprudenza di legittimità, concludeva chiedendo “[..] Accertare e dichiarare il diritto della
1 ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi, secondo quanto disposto dall'art. 8 co. 19 D.lgs. 468/97, per i periodi di impiego nelle attività di lavori di pubblica utilità per i quali l'accredito non risulta effettuato, e nello specifico per
i seguenti periodi: dal 15/12/1999 al 30/04/2008, con conseguente condanna dell' a provvedere all'accreditamento dei contributi figurativi per i predetti CP_1 periodi [..]”.
L' si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la nullità del CP_1 ricorso ex art. 414 c.p.c. per indeterminatezza e l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire, nonché l'improponibilità per omessa presentazione della domanda amministrativa, l'improcedibilità per omesso esperimento dei rimedi amministrativi e, nel merito, contestando il ricorso per infondatezza e per intervenuta prescrizione.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Deve, anzitutto, essere respinta l'eccezione nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. sollevata dall'istituto.
Giova preliminarmente ricordare che, secondo l'orientamento della Suprema
Corte, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione di tali elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, n.
6140/1993; Cass. Sez. Lav. n. 2257/2000; Cass. Sez. Lav. n. 2572/2000;
Cass. Sez. Lav. n. 10154/2001; Cass. Sez. Lav. n. 14090/2001; Cass. Sez.
Lav. n. 16855/2003, Cass. Sez. Lav. n. 5794/2004; Cass. Sez. Lav. n.
18930/2004).
Ebbene, nella specie alcuna nullità è ravvisabile poiché parte ricorrente ha agito in giudizio lamentando la illegittimità dell'omesso accredito della
2 contribuzione figurativa in relazione ad un periodo di occupazione in qualità di
LPU (chiedendo accertarsi il relativo diritto e la conseguente condanna dell' ) sicchè risultano ben chiari gli elementi di fatto e di diritto sui quali CP_1 si fonda la domanda e, del resto, l' ha preso posizione sulla questione CP_2 oggetto di domanda articolando una compiuta difesa, in tal modo dimostrando di aver ben compreso quale sia il thema decidendum.
Priva di pregio è, altresì, l'eccezione che fa leva sul difetto di interesse ad agire non potendosi dubitare dell'interesse della parte ricorrente ad ottenere l'accredito della contribuzione figurativa in relazione a periodo di attività svolta quale LSU, utile ai fini previdenziali e, del resto, la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma (cfr. tra le altre Cass. n. 17223/2002) la proponibilità anche della domanda di mero accertamento della posizione assicurativa ogni volta che, come senz'altro accade nel caso in esame, vi sia una pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, che può sussistere anche in mancanza della maturazione del diritto ad ottenere l'erogazione di determinate prestazioni assicurative.
Non coglie nel segno la eccezione di improponibilità del ricorso per omessa presentazione della domanda amministrativa rilevandosi, in proposito, che nella specie la parte ricorrente non ha chiesto giudizialmente la condanna dell'Ente previdenziale ad una prestazione (ma all'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa) sicchè non occorreva alcuna previa domanda amministrativa) mentre quanto alla eccepita improcedibilità per omessa presentazione dei ricorsi amministrativi è sufficiente rilevare che in materia non è prevista la necessità dei rimedi precontenziosi.
Nel merito l' sostiene che [..] la parte ricorrente deve rivolgere le proprie CP_1 richieste all'Ente pubblico utilizzatore: nella fattispecie Comune di San Fili che ha l'onere di presentare la relativa domanda di accredito per conto dei LPU utilizzati, allegando tutta la documentazione richiesta per comprovare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accredito, così come sopra richiesti dalla normativa vigente. [..]” e che “[..] nella fattispecie di causa, la parte ricorrente ha solo evidenziato di avere prestato attività lavorativa come LPU in favore delle amministrazioni indicate, ma non solo non ha provato quanto richiesto
3 dalla disciplina vigente, ma non ha neppure allegato nel dettaglio l'attività svolta e il progetto previsto dall'Ente, né l'Ente locale ha presentato alcuna istanza per l'accredito dei contributi [..]” (così alle pag. 6 ss. della memoria).
Sennonchè, osserva il giudice che la allegazione dell' per cui la CP_2 domanda di accredito della contribuzione figurativa debba essere presentata dall'interessato all'Ente utilizzatore e non già all' (che dunque sarebbe CP_1 privo di legittimazione passiva) è priva di supporto sul piano positivo, non ricavandosi in alcun modo tale conclusione dalla disciplina normativa richiamata in memoria di costituzione (D. Lgs. n. 468/1997, D. Lgs. n.
81/2000) e, del resto, l'espressa previsione normativa del riconoscimento d'ufficio da parte dell'ente previdenziale della contribuzione figurativa - a prescindere cioè dal materiale versamento da parte del datore di lavoro delle somme occorrenti per la copertura della stessa - testimonia la sussistenza della legittimazione passiva dell' , essendo rilevante unicamente CP_2
l'accertamento dell'effettivo coinvolgimento lavoratore in progetti di PU nei periodi cui la richiesta di accreditamento si riferisce (cfr. in questo senso Corte di Appello AR, n. 98/2021).
In senso favorevole alla domanda attorea deve, invece, rilevarsi che l'art. 8 del
D. Lgs. n. 468/1997 prevede(va) che “Per i periodi di impegno nelle attività socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5
e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184”.
L'art. 7, comma 9, della Legge n. 223/91 prevede poi che “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario
4 di integrazione salariale di cui al comma 1 per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti”.
Ora, il D. Lgs. n. 468/1997 è stato abrogato dal D. Lgs. n. 150/2015 che, tuttavia, all'art. 26, comma 11, prevede – con formulazione analoga a quella contenuta nell'abrogato art. 8 D. Lgs. n. 468/1997 – che “per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 5, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma
9 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
L' , tuttavia, nel contestare la domanda nel merito ha, in ogni caso, CP_1 eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto e l'eccezione merita accoglimento per quanto di seguito esposto.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “[…] Alla variegata tipologia di oneri economici, che il panorama legislativo offre in materia, ha già dato risposta, di recente, la Corte di legittimità, con la sentenza 12 gennaio 2018, n. 672, rimarcando che proprio per la molteplice varietà dei contributi (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) e per la diversità funzionale ad essi connaturata, potrebbero sempre farsi valere diversità estrinseche tra le tante tipologie regolate dalla legge, allo scopo di affermare che l'una specie risulti dissimile rispetto all'altra, anche in considerazione dei differenti istituti che sono destinati a finanziare ed alla diversa legislazione vigente nel tempo (v. anche Cass. 21 dicembre 2017, n. 30699). Le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di
5 ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L.
n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva [..]” (cfr. Cass. n. 28605/2018 e Cass. n. 627/2018).
In fattispecie analoga a quella per cui è causa la Corte di Appello di AR
(cfr. sentenza n. 98/2021 citata) rilevando che in caso di accreditamento di contributi figurativi si versa in ambito contributivo ha affermato che trova applicazione il termine di prescrizione di cui all'art. 3 della legge n. 335/95 ancorando il relativo dies a quo nel momento in cui l'interessato ha sollecitato l'Istituto all'aggiornamento della posizione contributiva (dichiarando, nella specie, prescritti i contributi maturati nel quinquennio antecedente il sollecito).
Ed allora, sulla scorta degli arresti giurisprudenziali sopra menzionati deve affermarsi l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione di cui alla L.
335/1995 anche alla contribuzione figurativa.
Nella specie, può ritenersi utile ai fini del dies a quo del termine quinquennale di prescrizione la richiesta di regolarizzazione contributiva datata 20.12.2023 prodotta da parte ricorrente (cfr. all. 3 fasc. ricorrente, ricevuta dall' il CP_1
22.12.2023) sicchè, avuto riguardo all'epoca di detta richiesta, deve dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione il diritto all'accredito della contribuzione figurativa per i periodi antecedenti il 22.12.2018 (ossia del quinquennio antecedente la richiesta) e, vertendo la richiesta oggetto di causa al periodo dal 15.12.1999 al 30.4.2008 - integralmente dunque interessato dalla intervenuta prescrizione - non può che pervenirsi alla declaratoria di rigetto del ricorso.
Le spese di lite, considerata la difformità di orientamento anche di questo
Tribunale in ordine alla all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale
(cfr. sentenza n. 612/2025 prodotta da parte ricorrente) sono integralmente compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 22 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
6
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3682/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Concetta Piacente Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.9.2024 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l' e, premesso di aver prestato servizio in qualità di LPU presso il CP_1
Comune di San Fili (CS) nei periodi dal 28.9.1998 al 15.7.1999 e dal 1.10.1999 al 30.4.2008, esponeva che l' non aveva provveduto all'accreditamento CP_2 della contribuzione figurativa relativa al periodo dal 15.12.1999 al 30.4.2008 accreditandole i contributi figurativi soltanto in relazione ai periodi durante i quali era iscritta nelle liste di mobilità e aveva percepito l'indennità a carico del
Fondo per l'occupazione gestito dall' CP_1
Lamentando la illegittimità del contegno dell' , assumendo il diritto CP_2 all'accreditamento della contribuzione figurativa relativa al periodo dal
15.12.1999 al 30.4.2008 e dopo aver richiamato a sostegno giurisprudenza di legittimità, concludeva chiedendo “[..] Accertare e dichiarare il diritto della
1 ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi, secondo quanto disposto dall'art. 8 co. 19 D.lgs. 468/97, per i periodi di impiego nelle attività di lavori di pubblica utilità per i quali l'accredito non risulta effettuato, e nello specifico per
i seguenti periodi: dal 15/12/1999 al 30/04/2008, con conseguente condanna dell' a provvedere all'accreditamento dei contributi figurativi per i predetti CP_1 periodi [..]”.
L' si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la nullità del CP_1 ricorso ex art. 414 c.p.c. per indeterminatezza e l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire, nonché l'improponibilità per omessa presentazione della domanda amministrativa, l'improcedibilità per omesso esperimento dei rimedi amministrativi e, nel merito, contestando il ricorso per infondatezza e per intervenuta prescrizione.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 21.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Deve, anzitutto, essere respinta l'eccezione nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. sollevata dall'istituto.
Giova preliminarmente ricordare che, secondo l'orientamento della Suprema
Corte, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione di tali elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, n.
6140/1993; Cass. Sez. Lav. n. 2257/2000; Cass. Sez. Lav. n. 2572/2000;
Cass. Sez. Lav. n. 10154/2001; Cass. Sez. Lav. n. 14090/2001; Cass. Sez.
Lav. n. 16855/2003, Cass. Sez. Lav. n. 5794/2004; Cass. Sez. Lav. n.
18930/2004).
Ebbene, nella specie alcuna nullità è ravvisabile poiché parte ricorrente ha agito in giudizio lamentando la illegittimità dell'omesso accredito della
2 contribuzione figurativa in relazione ad un periodo di occupazione in qualità di
LPU (chiedendo accertarsi il relativo diritto e la conseguente condanna dell' ) sicchè risultano ben chiari gli elementi di fatto e di diritto sui quali CP_1 si fonda la domanda e, del resto, l' ha preso posizione sulla questione CP_2 oggetto di domanda articolando una compiuta difesa, in tal modo dimostrando di aver ben compreso quale sia il thema decidendum.
Priva di pregio è, altresì, l'eccezione che fa leva sul difetto di interesse ad agire non potendosi dubitare dell'interesse della parte ricorrente ad ottenere l'accredito della contribuzione figurativa in relazione a periodo di attività svolta quale LSU, utile ai fini previdenziali e, del resto, la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma (cfr. tra le altre Cass. n. 17223/2002) la proponibilità anche della domanda di mero accertamento della posizione assicurativa ogni volta che, come senz'altro accade nel caso in esame, vi sia una pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, che può sussistere anche in mancanza della maturazione del diritto ad ottenere l'erogazione di determinate prestazioni assicurative.
Non coglie nel segno la eccezione di improponibilità del ricorso per omessa presentazione della domanda amministrativa rilevandosi, in proposito, che nella specie la parte ricorrente non ha chiesto giudizialmente la condanna dell'Ente previdenziale ad una prestazione (ma all'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa) sicchè non occorreva alcuna previa domanda amministrativa) mentre quanto alla eccepita improcedibilità per omessa presentazione dei ricorsi amministrativi è sufficiente rilevare che in materia non è prevista la necessità dei rimedi precontenziosi.
Nel merito l' sostiene che [..] la parte ricorrente deve rivolgere le proprie CP_1 richieste all'Ente pubblico utilizzatore: nella fattispecie Comune di San Fili che ha l'onere di presentare la relativa domanda di accredito per conto dei LPU utilizzati, allegando tutta la documentazione richiesta per comprovare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accredito, così come sopra richiesti dalla normativa vigente. [..]” e che “[..] nella fattispecie di causa, la parte ricorrente ha solo evidenziato di avere prestato attività lavorativa come LPU in favore delle amministrazioni indicate, ma non solo non ha provato quanto richiesto
3 dalla disciplina vigente, ma non ha neppure allegato nel dettaglio l'attività svolta e il progetto previsto dall'Ente, né l'Ente locale ha presentato alcuna istanza per l'accredito dei contributi [..]” (così alle pag. 6 ss. della memoria).
Sennonchè, osserva il giudice che la allegazione dell' per cui la CP_2 domanda di accredito della contribuzione figurativa debba essere presentata dall'interessato all'Ente utilizzatore e non già all' (che dunque sarebbe CP_1 privo di legittimazione passiva) è priva di supporto sul piano positivo, non ricavandosi in alcun modo tale conclusione dalla disciplina normativa richiamata in memoria di costituzione (D. Lgs. n. 468/1997, D. Lgs. n.
81/2000) e, del resto, l'espressa previsione normativa del riconoscimento d'ufficio da parte dell'ente previdenziale della contribuzione figurativa - a prescindere cioè dal materiale versamento da parte del datore di lavoro delle somme occorrenti per la copertura della stessa - testimonia la sussistenza della legittimazione passiva dell' , essendo rilevante unicamente CP_2
l'accertamento dell'effettivo coinvolgimento lavoratore in progetti di PU nei periodi cui la richiesta di accreditamento si riferisce (cfr. in questo senso Corte di Appello AR, n. 98/2021).
In senso favorevole alla domanda attorea deve, invece, rilevarsi che l'art. 8 del
D. Lgs. n. 468/1997 prevede(va) che “Per i periodi di impegno nelle attività socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5
e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184”.
L'art. 7, comma 9, della Legge n. 223/91 prevede poi che “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario
4 di integrazione salariale di cui al comma 1 per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti”.
Ora, il D. Lgs. n. 468/1997 è stato abrogato dal D. Lgs. n. 150/2015 che, tuttavia, all'art. 26, comma 11, prevede – con formulazione analoga a quella contenuta nell'abrogato art. 8 D. Lgs. n. 468/1997 – che “per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 5, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma
9 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
L' , tuttavia, nel contestare la domanda nel merito ha, in ogni caso, CP_1 eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto e l'eccezione merita accoglimento per quanto di seguito esposto.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “[…] Alla variegata tipologia di oneri economici, che il panorama legislativo offre in materia, ha già dato risposta, di recente, la Corte di legittimità, con la sentenza 12 gennaio 2018, n. 672, rimarcando che proprio per la molteplice varietà dei contributi (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) e per la diversità funzionale ad essi connaturata, potrebbero sempre farsi valere diversità estrinseche tra le tante tipologie regolate dalla legge, allo scopo di affermare che l'una specie risulti dissimile rispetto all'altra, anche in considerazione dei differenti istituti che sono destinati a finanziare ed alla diversa legislazione vigente nel tempo (v. anche Cass. 21 dicembre 2017, n. 30699). Le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di
5 ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L.
n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva [..]” (cfr. Cass. n. 28605/2018 e Cass. n. 627/2018).
In fattispecie analoga a quella per cui è causa la Corte di Appello di AR
(cfr. sentenza n. 98/2021 citata) rilevando che in caso di accreditamento di contributi figurativi si versa in ambito contributivo ha affermato che trova applicazione il termine di prescrizione di cui all'art. 3 della legge n. 335/95 ancorando il relativo dies a quo nel momento in cui l'interessato ha sollecitato l'Istituto all'aggiornamento della posizione contributiva (dichiarando, nella specie, prescritti i contributi maturati nel quinquennio antecedente il sollecito).
Ed allora, sulla scorta degli arresti giurisprudenziali sopra menzionati deve affermarsi l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione di cui alla L.
335/1995 anche alla contribuzione figurativa.
Nella specie, può ritenersi utile ai fini del dies a quo del termine quinquennale di prescrizione la richiesta di regolarizzazione contributiva datata 20.12.2023 prodotta da parte ricorrente (cfr. all. 3 fasc. ricorrente, ricevuta dall' il CP_1
22.12.2023) sicchè, avuto riguardo all'epoca di detta richiesta, deve dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione il diritto all'accredito della contribuzione figurativa per i periodi antecedenti il 22.12.2018 (ossia del quinquennio antecedente la richiesta) e, vertendo la richiesta oggetto di causa al periodo dal 15.12.1999 al 30.4.2008 - integralmente dunque interessato dalla intervenuta prescrizione - non può che pervenirsi alla declaratoria di rigetto del ricorso.
Le spese di lite, considerata la difformità di orientamento anche di questo
Tribunale in ordine alla all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale
(cfr. sentenza n. 612/2025 prodotta da parte ricorrente) sono integralmente compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 22 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
6