Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1069/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , difeso dall'avv. GAMBERINI Parte_1 P.IVA_1
ALBERTO
ATTORE
e
Controparte_1
c.f. ,
[...] P.IVA_2 difeso dall'avv. ZOTTA MARIO e FILIPPO CAMPANILE
CONVENUTO
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio il Parte_1 Controparte_1
(di seguito
[...] Controparte_2
) chiedendone la condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, CP_1 dell'importo di € 16.276,27.
Si tratterebbe del danno patrimoniale costituito dai costi sostenuti dall'attrice per l'opposizione al d.i. 71/2020, poi respinta con sentenza del Tribunale n. 622/2021 non appellata, con cui l'intestato Tribunale l'aveva condannata al pagamento dell'importo di € 31.168,78 oltre accessori in favore di in particolare, € 9.484,28 Parte_2 sarebbero dovuti a titolo di compensi professionali del difensore della Parte_3
€ 6.132,99 a titolo di compenso del procuratore dell € 459 e 200 per
[...] Pt_1 imposta di registro del d.i. e della successiva sentenza di rigetto dell'opposizione.
In particolare, l deduce che i costi dell'opposizione deriverebbero Pt_1 dall'inadempimento dell'odierna convenuta di seguito descritto.
1
Con ciò, essa si era resa inadempiente rispetto alle obbligazioni derivanti dall'appalto, secondo le quali il pagamento dei subappaltatori avrebbe dovuto essere eseguito non dalla stazione appaltante ma dall'appaltatrice che aveva concluso il singolo subappalto.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto della domanda avversaria e la condanna CP_1 dell'attrice ex art. 96 c.p.c., deducendo l'esclusiva imputabilità dei costi sostenuti per l'opposizione al d.i. n. 71/2020 alla scelta, arbitraria ed irragionevole, dell di Pt_1 agire in giudizio, senza peraltro in alcun modo coinvolgere la convenuta.
Giova ricostruire i fatti di causa, pacifici tra le parti:
a) il si aggiudica l'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di CP_1 manutenzione di immobili dell' e designa quale impresa esecutrice la Parte_1 consorziata Coop. Mosaico Lavoro Soc. Coop. di Ravenna, la quale a sua volta conclude un subappalto con per l'esecuzione delle opere edili;
Parte_2
b) il primo SAL viene regolarmente pagato al;
CP_1
c) sul secondo SAL viene operata una trattenuta di € 25.548,18 oltre accessori (totali €
31.168,78), “corrispondente al credito vantato dal subappaltatore in Parte_2 quanto non risulta ad oggi presentata alcuna fattura quietanzata al regolare pagamento delle spettanze al suddetto appaltatore…” (doc. 2 parte convenuta, mail di risposta di alla richiesta del delle ragioni della trattenuta, alla quale Pt_1 CP_1 il nulla replicava); CP_1
d) non ricevendo il pagamento nonostante avesse Parte_2 Pt_1 appositamente trattenuto la provvista sul dovuto per il secondo SAL, propone ricorso monitorio e ottiene il d.i. n. 71/2020;
e) propone opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo e, a seguito della Pt_1 concessione provvisoria esecutività, paga l'importo di € 31.168,78 oltre accessori e spese del monitorio per € 3.349,72;
f) il , su richiesta di paga la somma di € 3.349,72 per interessi, CP_1 Pt_1 compensi e accessori, nonché l'ulteriore importo di € 5.620,60 (cfr. docc. 3 e 4 di parte convenuta);
g) a questo punto, proseguiva il giudizio di opposizione, che esitava nel rigetto Pt_1 dell'opposizione con sentenza n. 622/2021, che l'attrice decideva di non appellare, ritenendo invece opportuno coltivare la presente azione giudiziale per richiedere il
2 risarcimento del danno residuo subito in conseguenza dell'inadempimento del dell'obbligo di pagamento diretto al subappaltatore;
danno che, come CP_1 anticipato, consisterebbe nelle ulteriori spese connesse al giudizio di opposizione al d.i. ottenuto dalla subappaltatrice.
Ritiene il giudicante che la domanda dell' sia palesemente infondata, dal Pt_1 momento che l'attrice avrebbe potuto evitare i costi del giudizio di opposizione semplicemente pagando, con la provvista ottenuta mediante la trattenuta sul compenso dovuto per il secondo, SAL, l'appaltatore.
Prescindendo da ogni altra questione sollevata, essendo dirimente quella qui esaminata che esclude la sussistenza di qualsivoglia danno conseguenza risarcibile, va, in sostanza, fatta applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., per cui “il risarcimento non
è dovuto per i danni che il creditore abrebbe poruto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Non vi erano ragioni per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatrice, come dimostra l'esito del giudizio e la decisione dell' di non Pt_1 proporre appello;
sul diritto della subappaltatrice a percepire il compenso dall Pt_1
è ormai sceso il giudicato.
Ciò posto, è evidente che, se l'attrice avesse pagato l'importo alla subappaltatrice, avrebbe evitato sia il decreto ingiuntivo sia l'instaurazione del giudizio ed i conseguenti costi, per i quali oggi pretende di rivalersi nei confronti del . CP_1
Tale pagamento, peraltro, avrebbe potuto effettuare avvalendosi della provvista ottenuta con la trattenuta sul secondo SAL e, per quanto riguarda il residuo di €
5.620,60, chiedendo un'integrazione al , il quale, ricevuta la richiesta in tal CP_1 senso, ha effettivamente versato (anche) tale importo;
fermo restando che, anche qualora l' avesse dovuto pagare con denaro proprio, il rifiuto di pagare alla Pt_1 subappaltatrice non sarebbe stato giustificato, come attestato dalla sentenza n.
622/2021.
I costi connessi al decreto ingiuntivo e alla successiva opposizione sono stati perciò del tutto inutili ed avrebbero potuto essere evitati con l'ordinaria diligenza.
L'attrice non può, quindi, pretendere di richiederne il rimborso al . CP_1
Benché la domanda proposta dall' sia palesemente infondata, non si ravvisano i Pt_1 presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., richiesta da parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in valori compresi tra i minimi e i medi in ragione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da Parte_1
b) condanna al pagamento in favore del convenuto dell'importo di € Parte_1
3.500,00 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
14.2.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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