Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2868/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2868/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato il 19.11.2024 da
1) nata a [...], in data [...], cittadina della Repubblica Parte_1
Ceca, C.F.: C.F._1
e
2) nato a [...], in data [...], cittadino italiano, C.F.: Parte_2
C.F._2
entrambi con l'Avv. Chiara Alfieri
I Coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario che in data 7.6.2014 in Torre D'Isola (PV), atto trascritto nel registro degli atti di stato civile del predetto Comune al n. 9, anno 2014, Serie A, parte II;
I hanno scelto il regime patrimoniale di separazione dei beni. Pt_3
Dalla loro unione sono nati i seguenti figli, tutti MINORI:
* nato il [...] a [...], Per_1
* nato il [...] a [...], Per_2
* le gemelle e nate il 13.12.2021 a Milano;
Per_3 Per_4
Fatto
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19.11.2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1
Verde n. 57, che viene a loro assegnata e presso la quale manterranno la loro residenza fino a quando non saranno economicamente autosufficienti;
2) i coniugi di comune accordo stabiliscono che la casa familiare verrà abitata esclusivamente dai figli unitamente alla Madre;
eventuali terzi estranei alla famiglia potranno stabilirvi la propria dimora solo dietro accordo tra i SInori e;
Parte_2 Parte_1
3) il SI. provvederà entro il mese di dicembre 2024 a spostare la propria residenza Parte_2 altrove;
4) il Padre - tenuto conto della propria attività lavorativa - potrà tenere con sè i minori nel proprio weekend mensile di riposo, che verrà comunicato alla Madre almeno 2 settimane prima;
durante la settimana, il
Padre potrà tenere con sè i minori due pernotti settimanali anche non consecutivi, da concordare di volta in volta compatibilmente agli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
nei giorni in cui la Madre sarà reperibile per la propria azienda ospedaliera, il Padre potrà pernottare presso la casa familiare per stare coi figli ed alloggerà nella stanza riservata agli ospiti, mentre la madre conserverà l'uso esclusivo della camera matrimoniale;
la Madre comunicherà al Padre i giorni di reperibilità due settimane prima;
5) il SI. verserà - in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese - alla moglie, a Parte_2 titolo di contributo al mantenimento ordinario dei quattro figli minori, la somma complessiva di € 400,00 mensili (quattrocento/00 euro), mediante bonifico bancario, con decorrenza dal mese di ottobre 2024.
La predetta somma verrà annualmente rivalutata in base agli indici Istat con decorrenza dal mese di ottobre 2025;
6) le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% tra i Genitori secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Como e che qui si intende integralmente trascritto;
7) quanto alle spese per la babysitter - necessaria in forza degli orari/turni di lavoro della SI.ra Pt_2
- i Coniugi concordano che verranno comunque sostenute nella misura del 50% da ciascuno;
[...]
8) i concordano che i minori frequentino i post-scuola, la cui spesa verrà sostenuta nella misura Pt_3 del 50% a carico di ciascuno dei due Genitori, così come il costo dei buoni pasto necessari per i minori;
9) i concordano che l'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre, Pt_3
SI.ra ; qualora il predetto assegno - ad oggi pari a circa € 1.100,00 venga meno Parte_1
e/o ridotto, le parti si impegnano sin d'ora a rivedere e/o integrare l'ammontare dell'assegno di mantenimento corrisposto per i quattro figli;
10) le parti provvederanno alle detrazioni fiscali per le spese sostenute per i quattro figli in misura pari al
50% ciascuno;
11) i compleanni dei minori saranno festeggiati, salvo diversi accordi, ad anni alterni con il padre o con la madre;
i minori trascorreranno con i rispettivi genitori il compleanno di questi ultimi, nonché la festa del papà e della mamma;
12) le festività relative ai giorni 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e le vacanze di
2 carnevale, nonché i giorni di sospensione dalle attività scolastiche, deliberati ogni anno dai consigli di
Istituto delle scuole dei figli, saranno usufruite dai genitori secondo il principio dell'alternanza, favorendo il genitore che per ragioni lavorative potrebbe essere impegnato nei giorni sopra indicati;
13) ciascun genitore trascorrerà le vacanze estive con i figli per 21 giorni continuativi o a settimane alterne, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, con comunicazione del periodo e della località prescelta per le vacanze con conseguente sospensione di permanenza con l'altro genitore;
14) qualora i Genitori decideranno di effettuare viaggi all'estero ne daranno comunicazione all'altro genitore almeno due settimane prima della partenza, garantendo a quest'ultimo il recupero dei giorni al medesimo spettanti e non goduti;
in ogni caso dovrà essere comunicata la destinazione ed i minori dovranno essere sempre reperibili telefonicamente;
15) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti d'identità e passaporti dei figli minori, nonché al rilascio e al rinnovo dei propri passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
16) i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, nonché delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni;
17) le parti si obbligano a favorire i rapporti tra i figli e le rispettive famiglie di origine, ed altresì si obbligano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
18) i genitori si impegnano reciprocamente ad evitare nei rapporti con eventuali e futuri partners qualsiasi comportamento che possa risultare pregiudizievole nei confronti dei figli, rispettando e favorendo il reciproco diritto e dovere dei genitori e dei figli a mantenere un rapporto stabile e costruttivo tra di loro e tenendo presente che, sia il padre, che la madre, devono rimanere bene individuati nei loro ruoli di genitori, senza creare confusione con soggetti terzi;
19) il cane adottato viene affidato congiuntamente alle parti e continuerà a vivere nella casa coniugale;
le eventuali e future spese di gestione per il cane verranno ripartite al 50% tra le parti, che congiuntamente si obbligano a pagare;
20) il SI. continuerà a pagare per intero la rata mensile del mutuo pari ad € Parte_2
1.070,00 circa cointestato con la moglie, sollevando quest'ultima di ogni onere ad esso inerente;
21) rimarranno ad esclusivo carico del SI. le spese condominiali straordinarie Parte_2 della casa familiare sita in Mozzate (CO) via Valle Verde n. 57, così come le spese delle assicurazioni e bollo delle auto Tesla Model Y, targata GL283ZB, in uso esclusivo dello stesso, e Mazda 5, targata
CX140HP, utilizzata dalla baby sitter;
22) rimarranno ad esclusivo carico della SI.ra le spese condominiali ordinarie della Parte_1 casa familiare sita in Mozzate (CO) via Valle Verde n. 57, così come le spese e i consumi di tutte le utenze della predetta casa, che sono già state volturate e intestate alla stessa;
23) l'auto Tesla Model X targata GB853DX, di proprietà esclusiva del SI. , viene Parte_2
3 lasciata in uso alla SI. e ciò sino a quando i minori non saranno economicamente Parte_1 autosufficienti;
24) rimarranno ad esclusivo carico della SI.ra tutte le spese di manutenzione dell'auto Parte_1
Tesla Model X targata GB853DX, così come le spese dell'assicurazione della predetta auto ed eventuali sanzioni amministrative al codice della strada (qualora vengano irrogate), sino quando la stessa auto rimarrà ad uso esclusivo della moglie;
25) verranno ripartite al 50% tra le parti le spese di manutenzione e carburante dell'auto Mazda 5, targata
CX140HP, utilizzata dalla baby sitter;
26) le parti dichiarano espressamente di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al mantenimento e/o ad ogni altra pretesa, anche risarcitoria, comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e al vincolo matrimoniale.
27) le parti dichiarano di aver già provveduto a definire ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente;
28) DICHIARARE che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l.
n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c.;
29) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i SIg. e Parte_2 [...]
in data 07.06.2014 nel Comune di Torre D'Isola (PV), iscritto nel registro degli atti di stato Parte_1 civile del predetto Comune al n. 9, anno 2014, al numero 9, Serie A, parte I;
30) dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per la cessazione civile del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 7.6.2014 in Torre D'Isola (PV),
[...]
(atto trascritto nel registro degli atti di stato civile del predetto Comune al n. 9, anno 2014, serie A, parte
II);
2) Omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) Dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la domanda di divorzio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre d'Isola (PV), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 20.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao
5