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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/09/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3341/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3341/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. ROSITANO TERESA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09.09.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'espletamento di ATPO, incardinato per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 12 o 13 L. 118/1971
e successivamente all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU, depositata nella precedente fase.
1.1.- L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione. pagina1 di 4
2-. La domanda attorea non è fondata per le ragioni dappresso indicate.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento della pensione o dell'assegno di cui agli artt. 12 e 13
L. 118/1971. Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che ha confermato gli esiti della prima.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente.
In particolare, il Consulente ha rappresentato che “La sig. Parte_1
è affetta da esiti di intervento chirurgico di stabilizzazione e di una laminectomia L4/L5 per una stenosi del canale vertebrale lombare.
Alla visita medico-legale si è rilevato a livello lombare un deficit moderato dei movimenti di estensione, rotazione e flessione della colonna vertebrale risultando comunque quest'ultimo il maggiormente interessato. Non risultano, alla visita medico legale, segni di irritazione e/o compressione dei nervi emergenti il rachide lombare
(Lasegue negativo bilateralmente). Il quadro è dovuto agli esiti dell'intervento subito e alle condizioni morfo-strutturali di tipo degenerativo dei dischi intervertebrali. Per tale patologia si utilizza per analogia il codice 7010 nella percentuale massima del 40% per le connotazioni cliniche della patologia artrosica presente in altri tratti della colonna vertebrale anche senza interessamenti funzionali.
A carico dell'articolazione coxo-femorale e delle ginocchia non si è rilevato alcun deficit moderato dei movimenti articolari pur essendo le articolazioni affette da artrosi.
A carico del piede sinistro si è rilevata all'anamnesi una metatarsalgia da un pregresso intervento per necrosi dell'epifisi basale del 1 metatarso. Si applica il codice 7211 per analogia nella percentuale del 12%.
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Non vi sono in atto disturbi della deambulazione né disturbi dell'equilibrio.
Per quanto riguarda l'apparato cardiocircolatorio non si è rilevata alcuna patologia degna di nota. Non vi sono segni di stasi polmonare e edemi pretibiali. Non sono stati rilevati disturbi del ritmo, né dispnea a riposo o dopo minimo sforzo. La periziata si trova, in atto, in buon compenso emodinamico. I valori pressori risultano essere nella norma.
La periziata è stata sottoposta ad intervento chirurgico di ovariectomia sinistra per un teratoma dell'ovaio. Il teratoma è un tumore benigno e ha una modesta implicazione funzionale essendo la periziata non in età fertile. La funzione ormonale viene, oltretutto, vicariata dall'ovaio controlaterale.
La sig. è stata operata di tiroidectomia totale. In atto la Parte_1 periziata assume terapia farmacologica sostitutiva e si trova in un buon compenso farmacologico. Infatti non sono stati rilevati segni clinici di ipo/ipertiroidismo.
La periziata è affetta da cistocele con riferita incontinenza urinaria.
Si applica per analogia il codice 6203 nella percentuale dell'11%.
Per quanto riguarda l'apparato neuro-psichico la paziente, sottoposta ad esame obiettivo psichico, si presentava collaborativa, curata nell'abbigliamento e nell'igiene della persona;
la mimica del volto e la gestualità apparivano ridotte. Per quanto attiene lo stato di coscienza, appariva lucida e orientata nel tempo e nello spazio verso la propria persona e verso terzi;
non erano presenti disturbi della coscienza. Sul versante cognitivo non presentava deficit dell'attenzione e della capacità di concentrarsi nonché dell'apprendimento e per quanto riguarda la sfera della capacità mnesica non si è osservata una riduzione della memoria di fissazione e di rievocazione. Presenti anche moderati disturbi legati alla affettività ed all'umore in senso depressivo. Tale quadro è diagnostico per una depressione endo-reattiva di grado medio dovuta alle condizioni sanitarie della periziata. Cod. 2205 25%.”
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Il CTU ha concluso, ritenendo la ricorrente “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 al 73% nella misura del
65%.”
Le conclusioni, cui è pervenuto l'Ausiliario, possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte all'esito di corretta indagine compiuta in assenza di vizi logici e metodologici.
5.- Pertanto, deve essere esclusa in capo al ricorrente una “totale inabilità lavorativa”, necessaria ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 12 L. 118/1971, così come deve essere esclusa
“una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento”, richiesta per il riconoscimento dell'assegno di cui al successivo art. 13.
6.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' CP_1 le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
P Q M
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
PONE, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU in capo all' . CP_1
Palmi, 15/09/2025
Il giudice
Luca Coppola
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