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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/09/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 70 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv. FILICI ANDREA, Parte_1
appellante
E
, con l'avv. REFOLO ROBERTA Controparte_1
con i funzionari , Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5
, in persona del legale rappresentante, CP_6
appellati oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1126/2022, pubblicata in data 29/06/2022; opposizione a intimazione di pagamento.
FATTO.
1. Il Giudice del lavoro di Cosenza, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da
[...] avverso l' intimazione di pagamento, notificata in data 01.02.2022 e relativa a crediti Pt_1 contributivi nei confronti dell' nonché a crediti nei confronti dell'Ispettorato Territoriale del CP_6
Lavoro di Cosenza, ha ritenuto che solo i primi sia siano estinti per prescrizione sopravvenuta,
1 rilevando per i secondi l'avvenuta a notifica del titolo alla data del 10.01.2020 a mani della moglie convivente.
2.Il ha appellato la sentenza e ne ha chiesto la parziale riforma, deducendo che, diversamente Pt_1 da quanto affermato dal Tribunale, la notifica della cartella esattoriale n. 03420190031830091000, relativa ai crediti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza, non può valutarsi valida ed efficace sia perchè del 11.01.2020, della predetta cartella a firma della sig.ra con successiva Controparte_7 comunicazione all'odierno appellante ed indicazione dei codici raccomandata della comunicazione informativa senza la produzione della cartolina di notifica effettivamente sottoscritta dal Sig.
.> e sia perché si è separato dal coniuge nel 2009 come da Parte_1 Controparte_7 allegato provvedimento.
3.Nella resistenza di e dell'Ispettorato del Lavoro, all'udienza del Controparte_1
12.6.2025, la Corte, sentiti i procuratori delle parti, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
4.L'appello va respinto.
5.Infondati risultano i profili di invalidità della notifica denunciati dall'appellante.
5.1- Ed invero, è pacifico in atti che la cartella esattoriale è stata notificata in data 11.1.2020 al recapito del a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritto da Pt_1 [...]
che si è qualificata come moglie convivente. CP_7
5.1.1-La documentazione relativa alla separazione, anche a volerne considerare ammissibile la produzione nell'odierno gravame, non è sufficiente ad escludere la situazione dichiarata di convivenza, considerato che in occasione della notifica della presupposta ordinanza ingiunzione, avvenuta il 15.10. 2015, l'avviso di ricevimento reca sempre la firma di quale Controparte_7 moglie convivente nonostante già all'epoca fossero trascorsi ben 6 anni dal provvedimento di separazione (2009).
5.2- Dell'avvenuta notifica, è stata spedita al raccomandata informativa in data 20.1.2020, Pt_1 come da prospetto riepilogativo allegato da . Controparte_1
5.2.1-Sul punto il ricorrente sostiene che ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio si sarebbe dovuto produrre l'avviso di ricevimento, in ossequio ai principi enunciati dalla Suprema
Corte a sezioni unite nella sentenza n.10012/2021.
2 5.2.2-Senonchè rileva il Collegio che è proprio l'arresto giurisprudenziale richiamato che destituisce di fondamento tale assunto difensivo.
Ed infatti con esso si stabilisce che : In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma
2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.>.
Ma nella specie il plico raccomandatorisulta ricevuto da persona abilitata a riceverlo ( per quanto più sopra evidenziato) per cui trova applicazione l'art. 7, u.c., legge 890/1982 che nel caso di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario, prevede che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo.
6.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 e succ. modif. in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa.
7. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 28/01/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
1126/2022 , pubblicata in data 29/06/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3000,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge;
3 -si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Catanzaro, 12/06/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 70 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv. FILICI ANDREA, Parte_1
appellante
E
, con l'avv. REFOLO ROBERTA Controparte_1
con i funzionari , Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Controparte_5
, in persona del legale rappresentante, CP_6
appellati oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1126/2022, pubblicata in data 29/06/2022; opposizione a intimazione di pagamento.
FATTO.
1. Il Giudice del lavoro di Cosenza, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da
[...] avverso l' intimazione di pagamento, notificata in data 01.02.2022 e relativa a crediti Pt_1 contributivi nei confronti dell' nonché a crediti nei confronti dell'Ispettorato Territoriale del CP_6
Lavoro di Cosenza, ha ritenuto che solo i primi sia siano estinti per prescrizione sopravvenuta,
1 rilevando per i secondi l'avvenuta a notifica del titolo alla data del 10.01.2020 a mani della moglie convivente.
2.Il ha appellato la sentenza e ne ha chiesto la parziale riforma, deducendo che, diversamente Pt_1 da quanto affermato dal Tribunale, la notifica della cartella esattoriale n. 03420190031830091000, relativa ai crediti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza, non può valutarsi valida ed efficace sia perchè del 11.01.2020, della predetta cartella a firma della sig.ra con successiva Controparte_7 comunicazione all'odierno appellante ed indicazione dei codici raccomandata della comunicazione informativa senza la produzione della cartolina di notifica effettivamente sottoscritta dal Sig.
.> e sia perché si è separato dal coniuge nel 2009 come da Parte_1 Controparte_7 allegato provvedimento.
3.Nella resistenza di e dell'Ispettorato del Lavoro, all'udienza del Controparte_1
12.6.2025, la Corte, sentiti i procuratori delle parti, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
4.L'appello va respinto.
5.Infondati risultano i profili di invalidità della notifica denunciati dall'appellante.
5.1- Ed invero, è pacifico in atti che la cartella esattoriale è stata notificata in data 11.1.2020 al recapito del a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritto da Pt_1 [...]
che si è qualificata come moglie convivente. CP_7
5.1.1-La documentazione relativa alla separazione, anche a volerne considerare ammissibile la produzione nell'odierno gravame, non è sufficiente ad escludere la situazione dichiarata di convivenza, considerato che in occasione della notifica della presupposta ordinanza ingiunzione, avvenuta il 15.10. 2015, l'avviso di ricevimento reca sempre la firma di quale Controparte_7 moglie convivente nonostante già all'epoca fossero trascorsi ben 6 anni dal provvedimento di separazione (2009).
5.2- Dell'avvenuta notifica, è stata spedita al raccomandata informativa in data 20.1.2020, Pt_1 come da prospetto riepilogativo allegato da . Controparte_1
5.2.1-Sul punto il ricorrente sostiene che ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio si sarebbe dovuto produrre l'avviso di ricevimento, in ossequio ai principi enunciati dalla Suprema
Corte a sezioni unite nella sentenza n.10012/2021.
2 5.2.2-Senonchè rileva il Collegio che è proprio l'arresto giurisprudenziale richiamato che destituisce di fondamento tale assunto difensivo.
Ed infatti con esso si stabilisce che : In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma
2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.>.
Ma nella specie il plico raccomandatorisulta ricevuto da persona abilitata a riceverlo ( per quanto più sopra evidenziato) per cui trova applicazione l'art. 7, u.c., legge 890/1982 che nel caso di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario, prevede che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo.
6.Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 e succ. modif. in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa.
7. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 28/01/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
1126/2022 , pubblicata in data 29/06/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3000,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge;
3 -si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Catanzaro, 12/06/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
4