Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/03/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 106-1/ Procedimento Unitario
Parte_1 C.F._1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE
LETTO il ricorso depositato in data 23.12.2024 da Parte_1
, nato a [...] il [...], residente in [...]strada Cavallotta n. C.F._1
2/a, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Greblo, per l'omologazione del Piano di
Ristrutturazione dei debiti del consumatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1. Con ricorso depositato in data 23.12.2024, presentava una Parte_1 proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore secondo la disciplina dettata dagli artt. 67 e segg. CCI.
Con decreto 11.01.2025 il G.D. visto l'art. 70 comma 1 CCII, concedeva al debitore termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'integrazione al piano e alla relativa relazione nonché per integrazione della documentazione allegata al ricorso secondo le indicazioni di cui in parte motiva, nella quale venivano evidenziate criticità della proposta e della relazione dell'OCC.
1.1. Con decreto 6.02.2025, intervenuta l'integrazione, ritenuto che parte ricorrente fosse qualificabile come consumatore sovraindebitato ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI;
verificata la completezza della domanda e dei documenti allegati ex artt. 67 e 68 CCI, anche alla luce delle integrazioni puntualmente depositate;
rilevato che, anche secondo quanto rilevato dall'OCC, non risultavano condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCI;
ritenuta quindi l'ammissibilità del piano e della proposta;
disponeva la sua pubblicazione, mandando l'OCC a darne comunicazione ai creditori entro 30 giorni;
visto l'art. 70, comma 4 CCII, disponeva altresì la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, fino alla conclusione del procedimento. Contr
1.2. L provvedeva alla comunicazione in data 10.02.2025 a tutti i creditori;
a seguito di tale comunicazione, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, la Regione Piemonte settore contributi, il
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L'OCC ha sentito il debitore, riferendo al giudice ai sensi dell'art 70, 6° comma, CCI, che le osservazioni dei creditori non comportano una modifica sostanziale del piano, ma solo una diversa distribuzione delle risorse, modifica che è stata recepita dal ricorrente che vi ha aderito.
Trattandosi di diversa allocazione dei crediti in ossequio alle osservazioni, non si ritiene provvedere ad una nuova comunicazione ai creditori.
2. Quanto al profilo formale, la domanda risulta corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
Alla domanda è allegata una relazione dell'OCC, che -a seguito della integrazione richiesta dal
GD- contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
indica altresì se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
3. In relazione alle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII, si osserva che il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
3.1. Quanto alla sua meritevolezza (non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), si osserva: (i) la maggior voce di indebitamento (verso e per debiti erariali) è costituita da mancato pagamento Controparte_2 CP_3 delle imposte, dei contributi INPS, dell'IVA per il periodo dal 2008 al 2011 maturate quando il sig. era agente di commercio per la società (poi fallita); a seguito Parte_1 CP_4 della insolvenza di un cliente, la società si rivalse sull'agente che si trovò esposto a detto debito e alla esigenza di procurarsi una vettura nuova (essendo stato privato di quella aziendale); seguiva in tale situazione difficile lo sfratto da parte del proprietario dello stabile ove abitava, con conseguente indebitamento per il reperimento di altra sistemazione abitativa nonché per il trasloco;
in ultimo, causa diabete, il sig. ha dovuto affrontare spese ingenti per Parte_1 interventi ricostruttivi dentistici;
tale situazione progressivamente deteriore ha indotto il debitore a contrarre finanziamenti al consumo a catena senza riuscire né a sostenerle il costo di restituzione mensile, né tanto meno a estinguerli né a proporre ad una rateazione del CP_5
2 debito erariale;
peraltro, a seguito della esperienza imprenditoriale chiusa nel 2011, il ricorrente ha svolto lavoro dipendente a tempo indeterminato con una retribuzione mensile e ritenute alla fonte per gli impegni fiscali;
si ritiene pertanto che non abbia dato luogo all'attuale situazione con colpa grave, né tantomeno con malafede.
4. Il piano prevede la devoluzione ai creditori della somma di euro 4.000,00 riconosciutagli a fondo perduto dalla Regione Piemonte e della somma di euro 15.000,00 erogata da Banca convenzionata con finanziamento garantito dalla Fondazione Antiusura CRT La Scialuppa Onlus, con un tasso di interesse agevolato e piano di ammortamento che prevede rate mensili di euro
200,00 circa sostenibili dal debitore.
Tale finanza consente di soddisfare i creditori secondo il seguente prospetto:
La proposta risulta migliorativa rispetto alla alternativa liquidatoria, la quale ultima consentirebbe di destinare ai creditori esclusivamente la somma di euro 10.800,00 circa pari all'importo del surplus reddituale tra euro 1.800 ed euro 1500 necessari per il sostentamento del debitore e della sua famiglia per i tre anni di durata della procedura.
Risulta pertanto rispettato il disposto dell'art. 67 comma 3 (La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4) e comma 4 (È possibile prevedere che i
3 crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC). Infatti, sebbene il credito con privilegio generale (euro 28.200 circa) sia falcidiato in concomitanza con un pagamento a favore dei creditori chirografari (e quindi con superamento della regola della priorità assoluta), lo stesso è soddisfatto per il 61,94% con la destinazione della somma di euro 12.675,79 che rappresenta in sé un importo superiore a quello che in caso di liquidazione controllata sarebbe complessivamente disponibile e distribuito interamente per le prededuzioni e per i privilegi generali.
2. Alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile.
P.Q.M.
visto l'art. 70, 7° comma, del Codice della Crisi
OMOLOGA il Piano del consumatore presentato da ( Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente a [...]; manda all'OCC di effettuare la trascrizione del medesimo, ove necessario;
DICHIARA chiusa la procedura.
Manda la Cancelleria ad effettuare la pubblicazione della presente sentenza e l'OCC ad eseguire le prescritte comunicazioni ai creditori.
Cuneo 22/03/2025
Il Giudice
Dott Roberta Bonaudi
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