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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 22 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 946/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato il [...] a [...] e residente in [...] (C.F. ), rapp.to e difeso giusta procura a C.F._1 margine del ricorso introduttivo del giudizio rubricato al R.G. n°2821/2022 del Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro e Previdenza (cfr. all.1a) dall'avv. Emanuele Improta, C.F. presso cui ha eletto domicilio speciale in C.F._2
Torre del Greco alla via Alcide de Gasperi n.135/a. Ai sensi degli artt. 136 e 179 co. 4 c.p.c, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 0813596654 ed all'indirizzo p.e.c. ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore , P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi 55 (Sede ), presso CP_1
l'avv. Roberto Maisto ( ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._3 procura generale alle liti per notar del 23.01.2023 (rep. Persona_1
37590/7131), PEC t Email_2
APPELLATO
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n°4250/2023 pubblicata il 17/10/2023 e non notificata, resa a definizione del giudizio R.g. 2821/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.4.2024 presso l'intestata Corte territoriale ,con un unico ed articolato motivo di gravame, l'appellante ha chiesto la riforma parziale della sentenza in epigrafe indicata per non avere il giudice di prime cure liquidato le spese giudiziarie relative alla fase istruttoria e non provveduto in merito all'aumento del 30 % per l'utilizzo delle tecniche telematiche previste dall' art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014,. Chiedeva , pertanto , di rideterminare l'importo delle spese e dei compensi professionali in complessivi di €3506,10 (già comprensiva della maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014) oltre spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a., con conseguente condanna dell' al pagamento di detta somma , oltre spese CP_1 forfettarie, iva e c.p.a. con attribuzione al procuratore anticipatario. Instaurato nuovamente il contraddittorio l' si è costituito resistendo e CP_1 chiedendo il rigetto del gravame, siccome inammissibile ed infondato.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Giova premettere che oggetto dell'appello è unicamente l'ammontare delle spese del giudizio di primo grado, liquidate dal primo giudice nei valori minimi per complessivi euro € 2.424,50 ( ossia solo per le tre fasi di studio , introduttiva e decisionale ) senza , invece, tener conto anche della fase istruttoria, e maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014,. Sul punto l'appellante chiede la rideterminazione delle spese in misura rispettosa della tariffa forense , ex DM 55/2014 come integrate dal DM n. 147/2022, applicabili ratione temporis alla fattispecie avuto riguardo ai valori minimi di liquidazione delle quattro fasi ( fase di studio , introduttiva, istruttoria/ trattazione e decisionale ) nonché del valore della controversia compresa nello scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 .
Va ricordato che il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 determina le modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti Al riguardo l'art. 4 del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 37/2018) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi.
Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria/trattazione: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta. d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”. In generale, dunque, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Quanto ai criteri generali per la liquidazione del compenso, come si è detto, questo essere individuato tenendo conto: delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
-dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare;
-delle condizioni soggettive del cliente,- dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. La giurisprudenza di legittimità anche di recente ha avuto ampiamente modo di affermare che la liquidazione delle spese legali secondo i parametri tabellari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo, non richiede una specifica motivazione ( si veda la recente ordinanza della Cassazione n. 14198/2022).
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che tutte le fasi sopra indicate siano state espletate , ivi compresa la fase istruttoria/ trattazione;
ed infatti nella produzione di primo grado poi riportata in appello sono inseriti alcuni verbali di udienza nonché alcuni documenti dai quali emerge chiaramente che la fase istruttoria è stata effettuata anche attraverso la richiesta del Giudice al deposito delle proprie dichiarazioni dei redditi per il periodo dal 2016 al 2019 e la successiva , la produzione e visione dei documenti da parte dell'appellante. Ora, tenuto conto della richiesta dell'appellante, l'ammontare liquidato dal giudice di primo grado non appare congruo e rispettoso dei parametri individuati dai cit. DD.MM.avendo il primo giudice escluso del tutto immotivatamente la fase istruttoria . Venendo adesso alla quantificazione dei compensi professionali ,il valore della causa è riconducibile a quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall' ed individuato tra euro 5.201,00 ed euro CP_1
26.000,00 ,
Ebbene i parametri minimi stabiliti ( come peraltro richiesto dallo stesso difensore) per tale scaglione, operate le dovute riduzioni al massimo —sono :
Fase Compenso Fase di studio della controversia,
€ 465,00 valore minimo: Fase introduttiva del giudizio,
€ 389,00 valore minimo: Fase istruttoria e/o di trattazione,
€ 832,00 valore minimo: Fase decisionale, valore minimo: € 1.011,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 2.697,00
Aumento del 30 % per utilizzo di
€ 809,10 tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti
€ 3.506,10
Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per l'attività difensiva svolta è stata di euro € 2.424,50 e, dunque, inferiore ai suddetti minimi tariffari. Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del relativo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate nella misura di cui sopra, oltre rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione . Di conseguenza l' va condannato al pagamento della CP_1 differenza tra l'importo così rideterminato e quello liquidato nell'impugnata sentenza, pari ad euro1.081,60. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al limitato valore dell'appello (determinato dalla differenza tra l'importo riconosciuto in questo grado e quello liquidato con la sentenza impugnata), nei valori minimi ed applicando la maggiorazione di cui all'art. 4 co. 1bis D.M. 55/2014, essendo stato redatto anche l'atto di appello con tecniche informatiche.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di I^ grado in complessivi € 3.506,10;
-condanna l' al pagamento della somma di euro 1.081,60 pari alla differenza CP_1 tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione;
- condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in CP_1 complessivi euro 321,10 (ivi compresa con la maggiorazione ex art. 4 co. 1bis D.M. 55/2014) oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, lì 22.9.2025
Il Presidente est/rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 22 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 946/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato il [...] a [...] e residente in [...] (C.F. ), rapp.to e difeso giusta procura a C.F._1 margine del ricorso introduttivo del giudizio rubricato al R.G. n°2821/2022 del Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro e Previdenza (cfr. all.1a) dall'avv. Emanuele Improta, C.F. presso cui ha eletto domicilio speciale in C.F._2
Torre del Greco alla via Alcide de Gasperi n.135/a. Ai sensi degli artt. 136 e 179 co. 4 c.p.c, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 0813596654 ed all'indirizzo p.e.c. ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore , P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi 55 (Sede ), presso CP_1
l'avv. Roberto Maisto ( ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._3 procura generale alle liti per notar del 23.01.2023 (rep. Persona_1
37590/7131), PEC t Email_2
APPELLATO
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n°4250/2023 pubblicata il 17/10/2023 e non notificata, resa a definizione del giudizio R.g. 2821/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.4.2024 presso l'intestata Corte territoriale ,con un unico ed articolato motivo di gravame, l'appellante ha chiesto la riforma parziale della sentenza in epigrafe indicata per non avere il giudice di prime cure liquidato le spese giudiziarie relative alla fase istruttoria e non provveduto in merito all'aumento del 30 % per l'utilizzo delle tecniche telematiche previste dall' art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014,. Chiedeva , pertanto , di rideterminare l'importo delle spese e dei compensi professionali in complessivi di €3506,10 (già comprensiva della maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014) oltre spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a., con conseguente condanna dell' al pagamento di detta somma , oltre spese CP_1 forfettarie, iva e c.p.a. con attribuzione al procuratore anticipatario. Instaurato nuovamente il contraddittorio l' si è costituito resistendo e CP_1 chiedendo il rigetto del gravame, siccome inammissibile ed infondato.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Giova premettere che oggetto dell'appello è unicamente l'ammontare delle spese del giudizio di primo grado, liquidate dal primo giudice nei valori minimi per complessivi euro € 2.424,50 ( ossia solo per le tre fasi di studio , introduttiva e decisionale ) senza , invece, tener conto anche della fase istruttoria, e maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014,. Sul punto l'appellante chiede la rideterminazione delle spese in misura rispettosa della tariffa forense , ex DM 55/2014 come integrate dal DM n. 147/2022, applicabili ratione temporis alla fattispecie avuto riguardo ai valori minimi di liquidazione delle quattro fasi ( fase di studio , introduttiva, istruttoria/ trattazione e decisionale ) nonché del valore della controversia compresa nello scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 .
Va ricordato che il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 determina le modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti Al riguardo l'art. 4 del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 37/2018) disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi.
Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria/trattazione: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta. d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”. In generale, dunque, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Quanto ai criteri generali per la liquidazione del compenso, come si è detto, questo essere individuato tenendo conto: delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
-dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare;
-delle condizioni soggettive del cliente,- dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. La giurisprudenza di legittimità anche di recente ha avuto ampiamente modo di affermare che la liquidazione delle spese legali secondo i parametri tabellari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo, non richiede una specifica motivazione ( si veda la recente ordinanza della Cassazione n. 14198/2022).
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che tutte le fasi sopra indicate siano state espletate , ivi compresa la fase istruttoria/ trattazione;
ed infatti nella produzione di primo grado poi riportata in appello sono inseriti alcuni verbali di udienza nonché alcuni documenti dai quali emerge chiaramente che la fase istruttoria è stata effettuata anche attraverso la richiesta del Giudice al deposito delle proprie dichiarazioni dei redditi per il periodo dal 2016 al 2019 e la successiva , la produzione e visione dei documenti da parte dell'appellante. Ora, tenuto conto della richiesta dell'appellante, l'ammontare liquidato dal giudice di primo grado non appare congruo e rispettoso dei parametri individuati dai cit. DD.MM.avendo il primo giudice escluso del tutto immotivatamente la fase istruttoria . Venendo adesso alla quantificazione dei compensi professionali ,il valore della causa è riconducibile a quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall' ed individuato tra euro 5.201,00 ed euro CP_1
26.000,00 ,
Ebbene i parametri minimi stabiliti ( come peraltro richiesto dallo stesso difensore) per tale scaglione, operate le dovute riduzioni al massimo —sono :
Fase Compenso Fase di studio della controversia,
€ 465,00 valore minimo: Fase introduttiva del giudizio,
€ 389,00 valore minimo: Fase istruttoria e/o di trattazione,
€ 832,00 valore minimo: Fase decisionale, valore minimo: € 1.011,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 2.697,00
Aumento del 30 % per utilizzo di
€ 809,10 tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti
€ 3.506,10
Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per l'attività difensiva svolta è stata di euro € 2.424,50 e, dunque, inferiore ai suddetti minimi tariffari. Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del relativo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate nella misura di cui sopra, oltre rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione . Di conseguenza l' va condannato al pagamento della CP_1 differenza tra l'importo così rideterminato e quello liquidato nell'impugnata sentenza, pari ad euro1.081,60. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al limitato valore dell'appello (determinato dalla differenza tra l'importo riconosciuto in questo grado e quello liquidato con la sentenza impugnata), nei valori minimi ed applicando la maggiorazione di cui all'art. 4 co. 1bis D.M. 55/2014, essendo stato redatto anche l'atto di appello con tecniche informatiche.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di I^ grado in complessivi € 3.506,10;
-condanna l' al pagamento della somma di euro 1.081,60 pari alla differenza CP_1 tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione;
- condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in CP_1 complessivi euro 321,10 (ivi compresa con la maggiorazione ex art. 4 co. 1bis D.M. 55/2014) oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, lì 22.9.2025
Il Presidente est/rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.