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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/05/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12476/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12476/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORETI LEONARDO Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA EMILIA 125 40026 IMOLA, presso il difensore avv. LORETI
LEONARDO
OPPONENTE contro
(C.F. TR
), con il patrocinio dell'avv. SCOGNAMIGLIO GIOVANNI, elettivamente domiciliato P.IVA_2
in VIA PASQUALE SCURA 8 NAPOLI presso il difensore avv. SCOGNAMIGLIO GIOVANNI
OPPOSTO
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo 3913/2022 emesso dal tribunale di Bologna in data
13.09.2022.
CONCLUSIONI
Parte opponente così conclude:
CHIEDE in via istruttoria previa revoca dell'ordinanza predetta,
pagina 1 di 10 • ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale del l.r.p.t. di sulle circostanze di seguito CP_1 capitolate, da intendersi precedute dalla locuzione “Vero è che…?”
1. in data 05 e 06 giugno 2019 il sig. e si sono personalmente recati Persona_1 Controparte_2
presso lo stabilimento di in Casalfiumanese, ove hanno incontrato i responsabili T_ commerciali dell'azienda;
2. in quell'occasione sono state oggetto di negoziazione le caratteristiche che la fornitura di fragole poi formalizzata in data 11.07.2019 avrebbe dovuto avere;
3. a seguito di trattative telefoniche avvenute nell'ultimo trimestre del 2019, ha effettuato T_
l'ordine di castagne poi formalizzato nel gennaio 2020 (al testimone viene esibito il doc. 9), che già nel dicembre 2019, con la consegna del primo carico, ha avuto un principio di esecuzione;
4. vero è che al fine di evadere almeno in parte gli ordini impartiti da società di primaria importanza della GDO italiana, - non avendo ricevuto la merce ordinata ad se non nella T_ CP_1
misura e della qualità che il teste indicherà - ha dovuto acquistare le castagne di cui alle fatture allegate quali doc. 24 e 25
Testimoni: , dom.to c/o Testimone_1 T_
, già dom.to c/ Agrostar in Izmir, Turchia Controparte_2
• ammettersi C.T.U. che confermi la congruità o meno del valore assegnato da (cfr. fatt. T_
n. 84 del 2020) alle fragole ad essa cedute da avuto riguardo al quantitativo, alla presenza CP_1
delle sostanze rivelatesi presenti in esito alle analisi svolte, e alle quotazioni di mercato del secondo semestre 2019; nel merito dichiarare che per effetto
- del pagamento di € 42.650,00 effettuato da in data 30.12.2019; T_
- dell'intervenuta compensazione tra i crediti di cui alle fatture nn. 2523/2019 e 10/2020 CP_1
(azionate in monitorio), da un lato, e di cui alle fatture nn. 82, 83 ed 84/2020, dall'altro; T_
- del successivo ulteriore pagamento effettuato da in data 06.05.2020 in esito alla T_ compensazione predetta, per € 39.947,86 nulla è dovuto da ad per alcuna ragione e/o titolo, e conseguentemente T_ CP_1
dichiarare inefficace, nullo e di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo n. 3913/22 del 12.09.2022, emesso dal Tribunale di Bologna nel proc. n. 10041/22 r.g., notificato via PEC il 16.09.2022; in via riconvenzionale
pagina 2 di 10 dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare al risarcimento dei danni patiti da CP_1 per effetto del di essa inadempimento, nella misura di € 80.432,90 di cui alla fattura n. 43 T_
del 10.02.2022, o nel diverso ammontare che sarà ritenuto dovuto.
Parte opposta così conclude:
L'Avv. Giovanni Scognamiglio, nell'interesse della società TR
(per brevità , insiste affinché l'Adito Giudice Voglia rigettare
[...] CP_1
l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto congiuntamente alla domanda riconvenzionale, perché ugualmente infondata, munendo pertanto il decreto ingiuntivo n. 3913/2022 opposto di efficacia esecutiva, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e con attribuzione al sottoscritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.10.2022 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3913/2022 emesso il 13 settembre 2022, richiesto ed ottenuto da TR
(d'ora in avanti brevemente per l'importo di € 48.902,04 oltre agli interessi ed alle
[...] CP_1
spese, in relazione alle forniture di beni quali meglio descritte nelle allegate fatture.
In fatto, l'opponente deduceva:
- di aver ordinato, con ordine del 28.06.2019, 5 camion da 20 tonnellate ciascuno di fragole bio surgelate;
- di aver ricevuto un primo carico di 22.170 kg per complessivi € 43.231,50 (fattura n. 2501 del
2.10.2019);
- di aver ricevuto un secondo carico di 22.170 kg per complessivi € 43.231,50 (fattura n. 2523 del
12.11.2019)
- di aver sottoposto entrambi i carichi di fragole ad analisi di laboratorio – come da prassi -, all'esito delle quali era emerso che il primo carico presentava tracce di benzalconio cloruro nella misura 0.044 mg/kg, pari al doppio della soglia di legge ammessa, mentre il secondo carico presentava tracce di
Tetrahydrophthalimide, captano, Fosetyl e acido fosfonico;
- di aver denunciato a la presenza delle predette sostante con e-mail del 22.10.2019, in CP_1
riferimento al primo carico e con e-mail del 26.11.2019, in riferimento al secondo carico;
- di aver trattenuto la merce pervenutale come “convenzionale” e non bio nonché di essersi attivata per reperire sul mercato circa 100 tonnellate di fragole bio;
pagina 3 di 10 - che all'esito di trattative telefoniche aveva formalizzato in data 13.01.2020 un ordine di 95 tonnellate di castagne surgelate;
- che consegnava solo 21.264 kg di castagne su 95.000 kg richieste;
CP_1
- di aver emesso le fatture n. 82, 83 e 84 del 1.04.2020 operando la compensazione tra le rispettive ragioni di credito, e provvedendo in data 6.05.2020 all'ulteriore versamento in favore di CP_1 dell'importo risultante a seguito della compensazione di € 39.947,86.
In diritto, l'opponente chiedeva che per effetto del pagamento di € 42.650,00 effettuato in data
30.12.2019, nonché della intervenuta compensazione tra i rispettivi crediti di cui alle fatture intestate a n. 2523/2019 e n. INA2020000000011/20 e di cui alle fatture intestate ad n. 82, CP_1 T_
83 e 84/2020, e altresì del successivo ulteriore pagamento effettuato in data 6.05.2020 in esito alla compensazione, di € 39.947,86, venisse dichiarato che nulla doveva ritenersi dovuto da a T_
e conseguentemente che fosse dichiarato inefficace, nullo e di nessun effetto il decreto CP_1
ingiuntivo n. 3913/2022.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società opposta TR
la quale contestava ogni fondatezza della opposizione a
[...] avversaria di cui chiedeva l'integrale rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva per quanto riguardava, in particolare, la fornitura di fragole, che queste erano state sottoposte a debiti controlli attestanti la qualità bio dei prodotti;
che non è stata fornita prova del fatto che le sostanze asseritamente rinvenute nei prodotti escludessero il rispetto delle specifiche pattuite dalle parti;
che i controlli di parte opponente erano stati eseguiti dieci giorni dopo la ricezione della merce, in violazione dell'art. 38 della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci.
Con riferimento alla fornitura di castagne, l'opposta contestava che vi fosse la prova di un'accettazione della e-mail prodotta dall'ingiunta, contenente l'indicazione del suo fabbisogno.
In ogni caso, evidenziava che, stante il mancato pagamento della merce già consegnata, sarebbe comunque stata legittimata a sospendere le future spedizioni
Con provvedimento in data 02/05/2023 il G.I. rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa era istruita documentalmente.
Infine all'udienza del 9.01.2025 Il Giudice sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, tratteneva la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 4 di 10 Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che l'opposizione in esame, alla luce delle acquisite risultanze processuali, non sia fondata e vada integralmente rigettata.
Preme anzitutto evidenziare come l'opponente non abbia contestato la consegna della merce oggetto delle fatture azionate, limitandosi ad eccepire di avere ricevuto merce di qualità ed in quantità inferiore a quello pattuito.
In particolare, con riferimento alla fornitura di fragole assumeva che la frutta consegnata avrebbe presentato tracce di sostanze incompatibili con la qualità biologica promessa e di averla, pertanto, trattenuta come convenzionale.
La parte opponente non contesta, quindi, l'entità del credito azionato, ma ne eccepisce l'estinzione per compensazione con un controcredito derivante dai maggiori costi sostenuti per procurarsi la merce non consegnata e/o aventi le qualità promesse.
Tanto premesso in fatto, va, in diritto, rilevato che il rapporto dedotto tra le parti è qualificabile quale contratto di compravendita.
Così inquadrato il rapporto, parte opponente con riferimento alla fornitura di fragole solleva eccezione di inadempimento per mancanza delle qualità promesse dal venditore ex art. 1497 c.c. nonché per consegna di quantitativi di merci inferiori a quelli pattuiti.
assume di non dover versare alcuna ulteriore somma in favore di in virtù T_ CP_1 dell'avvenuta compensazione contabile/impropria esercitata mediante l'emissione di n. 3 fatture:
- con la fattura n. 82 ha addebitato ad i costi di stoccaggio di 6.144 Kg di T_ CP_1 castagne non conformi all'ordine, che ha rifiutato di ritirare (€ 0,02 x 6.144,00 kg = € CP_1
1.597,44);
- con la fattura n. 83 ha addebitato ad la differenza tra il prezzo di cui all'ordine T_ CP_1
(1,4 €/kg) ed il reale valore della predetta merce (castagne) contestata come non conforme (0,6 €/kg),
e quindi € 0,80 x 6.144,00 kg = € 4.915,20;
- con la fattura n. 84 ha addebitato ad con riferimento alla fornitura di fragole di T_ CP_1 cui alle fatture n. 2501 e 2523 indicate, la differenza tra il prezzo di cui all'ordine (1,95 €/kg ) ed il reale valore della merce contestata come non conforme in quanto non biologica (0,80 €/kg), e quindi €
1,15 x 44.340 kg = € 50.991,00.
Al riguardo l'opposta ha contestato l'operata compensazione lamentando l'assenza di prova in ordine alla non conformità delle fragole consegnate nonché l'eccepito inadempimento, in ordine, in particolare al minor quantitativo di castagne consegnate rispetto al pattuito.
pagina 5 di 10 Nonostante l'istituto giurisprudenziale della compensazione impropria possa essere esaminato dal
Giudice a prescindere dall'esistenza dei presupposti sostanziali e procedurali previsti per la compensazione propria di cui agli artt. 1241 e ss c.p.c., è, in ogni caso, necessario valutare in caso di contestazione se i controcrediti siano certi, liquidi ed esigibili, essendo evidente, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, che l'emissione unilaterale di fatture non costituisce di per sé prova dell'esistenza del credito vantato ( vedi tra le molte Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 27547/2018).
Dunque, occorre essenzialmente accertare se vi sia prova del fatto che le castagne e le fragole di bosco surgelate non fossero conformi agli ordini eseguiti.
Giova evidenziare che in tema di onere della prova, applicandosi al caso di specie la disciplina prevista dagli artt. 1490 e ss. c.p.c., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse enunciando il seguente principio di diritto: In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490
c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 è gravato dell'onere di fornire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. Civ. SS.UU. sent. n.
11748 del 3 maggio 2019).
Tale regola probatoria vale anche ove venga esperita eccezione di inadempimento per mancanza delle qualità promesse (Cass. Civ. ord. n. 14895 del 29 maggio 2023), e deve ritenersi applicabile al caso de quo.
Sempre in tema di onere della prova, si tenga in considerazione che il nostro ordinamento giuridico mette a disposizione del compratore e del venditore, in caso di divergenza sulle qualità delle condizioni e della cosa, lo strumento dell'accertamento tecnico preventivo in tema di accertamento dei difetti della cosa venduta (art. 1513 c.c.) al fine di chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c. Il mancato ricorso alla predetta proceduta comporta che, in caso di contestazione, la prova dei difetti sia particolarmente rigorosa.
Fragole di bosco
La società lamenta con riguardo a detta fornitura che avrebbe pattuito una fornitura di 100 T_
tonnellate di fragole biologiche al prezzo di € 1,95 KG ricevendone solamente poco più di 40 tonnellate, peraltro, prive della qualità “bio” pattuita, opponendo, come detto, controcrediti in compensazione, nonché avanzando in via riconvenzionale domanda di pretesi conseguenti danni,
Per far fronte all'inadempimento della società ha dovuto soddisfare il proprio CP_1 T_
fabbisogno sul mercato, acquistando la merce a prezzi maggiorati rispetto a quanto convenuto con con una differenza a svantaggio di rispetto a tale fornitura, di € 40.000,00. CP_1 T_
pagina 6 di 10 Parte opponente avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un accordo contrattuale per la società CP_1
di fornire 100 tonnellate di fragole bio, l'inadempimento da parte della società di tale obbligo CP_1 nonostante le richieste in tal senso formulate dalla società l'acquisto dei predetti quantitativi T_
presso altri fornitori ad un diverso e maggior prezzo.
Nessuna di tali circostanze ha trovato puntuale riscontro probatorio.
Per quanto attiene alla asserita mancanza di qualità “bio” delle fragole fornite dall'opposta, l'ingiunta produce analisi di laboratorio di parte (sub doc.ti 5, 7 e 8) riconducibili ai lotti 090074153-11-37 e 38 oggetto del presente giudizio a seguito delle quali ha formalizzato le contestazioni circa la non conformità del prodotto entro il termine di 8 giorni dalla scoperta ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Risulta infatti che le fragole in contestazione sono state consegnate il 20.11.2019 (doc. 23 memoria n. 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c. opponente) , mentre le analisi sono terminate il 25-26.11.2019 e la e-mail di contestazione è del 26.11.201 ( doc. 6 atto di citazione in opposizione).
Tuttavia, si deve rilevare come la predetta documentazione, relativa alle analisi di laboratorio, è stata formata unilateralmente e non nel contraddittorio tra le parti e che, quindi, non può assurgere a prova dell'esistenza di asserite sostanze compromettenti la qualità “bio” del prodotto. Peraltro, parte opponente non chiarisce in che modo tali sostanze incidano sulle caratteristiche del prodotto escludendo la natura biologica del prodotto, bensì rimanda genericamente alla lettura della normativa europea (Reg. EU 552/2019).
Parte opposta, dal canto suo, ha documentato che le fragole di causa erano corredate dalle certificazioni necessarie ad attestare la qualità “bio” dei prodotti (si vedano il Certificate of Inspection for import of products from Organic production into the European Union documento n. 1, il certificato Eco Cert – società terza certificatrice francese rilasciato in data 02.08.2019 ed allegato sub documento n. 2, il certificato Eco Cert rilasciato in data 25.09.2018 allegato sub documento n. 3, il certificate of organic operation rilasciato dalla Eco cert in data 1 ottobre 2018 allegato sub doc. n. 4, il Certificato Rina
Global standard For food safety allegato sub doc. 5). La risulta peraltro avere ottenuto anche CP_1
certificazione dalla US Food And Drug admnistration (si veda il documento n.6 di parte opposta).
Era certamente onere di parte acquirente, cui la merce in contestazione era stata consegnata, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, fornire rigorosa dimostrazione che la stessa fosse priva delle qualità promesse.
Va peraltro detto che la merce, secondo stessa prospettazione di parte opponente, è stata trattenuta come “fragole convenzionali”, senza che ne sia mai stata offerta la restituzione ovvero la verifica in contraddittorio come peraltro richiesto dall'opposta (vedi doc.to 8) nonchè nel presente giudizio, con comportamento del tutto contrario ai principi di correttezza e buona fede.
pagina 7 di 10 In difetto di rigorosa dimostrazione della mancanza delle qualità promesse che di per sé non può dirsi sostenuta dalle richiamate analisi di laboratorio di parte eseguite in assenza del contraddittorio,
l'eccezione di compensazione non può dirsi provata.
La superiore conclusione è di per sé dirimente comportandone l'inevitabile rigetto, anche in ordine alla conseguente domanda risarcitoria dell'opponente per l'asserito danno derivante dall'aver dovuto acquistare da altri fornitori 100 tonnellate di fragole “bio”, spendendo un preteso importo maggiorato rispetto al prezzo pattuito con essendo quest'ultima peraltro del tutto legittimata a non dar CP_1
seguito ad ulteriori consegne, anche ove richiesto, stante la contestazione in ordine alle qualità della merce già consegna ed al minor prezzo corrisposto.
In parte qua l'opposizione va pertanto senza dubbio rigettata.
Pt_2
Per quanto attiene alle castagne surgelate di cui alla fattura INA2020000000011/2020 deve evidenziarsi che l'opponente, pur lamentando genericamente la non conformità della merce rispetto all'ordine, ha lamentato l'inesatto inadempimento in ordine al quantitativo di merce pattuito come da ordine asseritamente formalizzato il 13.01.2020.
Tale eccezione di inadempimento (ai sensi dell'art. 1460 c.c.) non è accoglibile: parte opponente, difatti, produce a riprova dell'esistenza di un accordo inter parte solamente i documenti n. 9 (allegato all'atto introduttivo) costituito da una e-mail del 13.01.2020 avente ad oggetto “fabbisogno castagne surgelate”, e n. 10 (allegato alla memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.) costituito da un'ulteriore e-mail del
21.02.2020 avente ad oggetto “SITUAZIONI IN SOSPESO: 4) , dai quali Parte_3
emerge che il fabbisogno di era di 95.000 kg. T_
Nessuna prova è stata tuttavia fornita in ordine ad un effettivo accordo tra le parti sulla fornitura di tale quantitativo. Non risultano invero neppure i termini entro cui l'opposta avrebbe dovuto consegnare la merce.
È verosimile che l'accordo sia stato perfezionato telefonicamente, tuttavia parte opponente, a fronte delle contestazioni mosse da parte opposta, non fornito alcuna puntuale dimostrazione al riguardo.
In ogni caso il grave inadempimento relativo al mancato pagamento delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, avrebbe legittimato a sospendere il proprio adempimento dell'obbligazione di CP_1
consegna.
L'opponente ha poi del tutto genericamente lamentato in atto introduttivo la mancanza di qualità nelle castagne surgelate, senza neppure allegare in cosa le castagne non sarebbero state conformi all'ordinene.
pagina 8 di 10 In particolare, l'opponente ha dedotto in atto di citazione in opposizione che - con la fattura n. 82 ha addebitato ad i costi di stoccaggio di 6.144 Kg di castagne non conformi T_ CP_1 all'ordine, che ha rifiutato di ritirare (€ 0,02 x 6.144,00 kg = € 1.597,44); - con la fattura n. 83 CP_1 ha addebitato ad la differenza tra il prezzo di cui all'ordine (1,4 €/kg) ed il reale T_ CP_1 valore della predetta merce (castagne) contestata come non conforme (0,6 €/kg), e quindi € 0,80 x
6.144,00 kg = € 4.915,20).
Successivamente, con memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. ha dedotto che il 30% della merce ricevuta non è stata in realtà ordinata, senza aggiungere altro.
A sostegno di tali contestazioni parte opponente nulla ha argomentato né allegato, se non una e-mail del 21.02.2020 prodotta sub doc. 10 allegata alla memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c., indirizzata apparentemente a con la quale rappresentava che circa 20 tonnellate di castagne consegnate CP_1 fosse “prodotto secondario al nostro fabbisogno” (peraltro tale contestazione non è stata neppure specificatamente dedotta in atti); nulla ha provato in ordine al 30 % di merce non richiesta ed infine, non ha provato di aver proposto a di ritirare la merce non conforme (non risultano allegate CP_1
richieste in tal senso).
Pertanto per quanto riguarda la fattura n. 82 per i costi di stoccaggio di castagne “non conformi all'ordine” parte opponente non ha offerto prova della non conformità del prodotto e neppure ha prodotto documentazione attestante i costi sostenuti per il deposito della merce;
in ordine alla fattura n.
83, con la quale ha addebitato a la differenza tra il prezzo di cui all'ordine ed il T_ CP_1 reale valore delle castagne “non conformi”, si ribadisce che l'opponente non ha provato tale circostanza e non ha specificato le modalità di calcolo del valore reale delle castagne.
In conclusione in difetto di prova dell'eccepito inadempimento, l'opposizione in esame e la domanda riconvenzionale risarcitoria ivi contenuta va integralmente rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta con comparsa conclusionale non è accoglibile in quanto tardiva e non provata nell' an come nel quantum.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte opposta dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e la domanda riconvenzionale risarcitoria ivi Parte_1
pagina 9 di 10 contenuta e per l'effetto,
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3913/2022 emesso in data 13 settembre 2022, dichiarandolo esecutivo;
- condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € TR
7.616,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 I.V.A.,
C.P.A come da legge, da rifondere al difensore della parte dichiaratosi antistatario.
Bologna,16/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12476/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORETI LEONARDO Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA EMILIA 125 40026 IMOLA, presso il difensore avv. LORETI
LEONARDO
OPPONENTE contro
(C.F. TR
), con il patrocinio dell'avv. SCOGNAMIGLIO GIOVANNI, elettivamente domiciliato P.IVA_2
in VIA PASQUALE SCURA 8 NAPOLI presso il difensore avv. SCOGNAMIGLIO GIOVANNI
OPPOSTO
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo 3913/2022 emesso dal tribunale di Bologna in data
13.09.2022.
CONCLUSIONI
Parte opponente così conclude:
CHIEDE in via istruttoria previa revoca dell'ordinanza predetta,
pagina 1 di 10 • ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale del l.r.p.t. di sulle circostanze di seguito CP_1 capitolate, da intendersi precedute dalla locuzione “Vero è che…?”
1. in data 05 e 06 giugno 2019 il sig. e si sono personalmente recati Persona_1 Controparte_2
presso lo stabilimento di in Casalfiumanese, ove hanno incontrato i responsabili T_ commerciali dell'azienda;
2. in quell'occasione sono state oggetto di negoziazione le caratteristiche che la fornitura di fragole poi formalizzata in data 11.07.2019 avrebbe dovuto avere;
3. a seguito di trattative telefoniche avvenute nell'ultimo trimestre del 2019, ha effettuato T_
l'ordine di castagne poi formalizzato nel gennaio 2020 (al testimone viene esibito il doc. 9), che già nel dicembre 2019, con la consegna del primo carico, ha avuto un principio di esecuzione;
4. vero è che al fine di evadere almeno in parte gli ordini impartiti da società di primaria importanza della GDO italiana, - non avendo ricevuto la merce ordinata ad se non nella T_ CP_1
misura e della qualità che il teste indicherà - ha dovuto acquistare le castagne di cui alle fatture allegate quali doc. 24 e 25
Testimoni: , dom.to c/o Testimone_1 T_
, già dom.to c/ Agrostar in Izmir, Turchia Controparte_2
• ammettersi C.T.U. che confermi la congruità o meno del valore assegnato da (cfr. fatt. T_
n. 84 del 2020) alle fragole ad essa cedute da avuto riguardo al quantitativo, alla presenza CP_1
delle sostanze rivelatesi presenti in esito alle analisi svolte, e alle quotazioni di mercato del secondo semestre 2019; nel merito dichiarare che per effetto
- del pagamento di € 42.650,00 effettuato da in data 30.12.2019; T_
- dell'intervenuta compensazione tra i crediti di cui alle fatture nn. 2523/2019 e 10/2020 CP_1
(azionate in monitorio), da un lato, e di cui alle fatture nn. 82, 83 ed 84/2020, dall'altro; T_
- del successivo ulteriore pagamento effettuato da in data 06.05.2020 in esito alla T_ compensazione predetta, per € 39.947,86 nulla è dovuto da ad per alcuna ragione e/o titolo, e conseguentemente T_ CP_1
dichiarare inefficace, nullo e di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo n. 3913/22 del 12.09.2022, emesso dal Tribunale di Bologna nel proc. n. 10041/22 r.g., notificato via PEC il 16.09.2022; in via riconvenzionale
pagina 2 di 10 dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare al risarcimento dei danni patiti da CP_1 per effetto del di essa inadempimento, nella misura di € 80.432,90 di cui alla fattura n. 43 T_
del 10.02.2022, o nel diverso ammontare che sarà ritenuto dovuto.
Parte opposta così conclude:
L'Avv. Giovanni Scognamiglio, nell'interesse della società TR
(per brevità , insiste affinché l'Adito Giudice Voglia rigettare
[...] CP_1
l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto congiuntamente alla domanda riconvenzionale, perché ugualmente infondata, munendo pertanto il decreto ingiuntivo n. 3913/2022 opposto di efficacia esecutiva, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e con attribuzione al sottoscritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.10.2022 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3913/2022 emesso il 13 settembre 2022, richiesto ed ottenuto da TR
(d'ora in avanti brevemente per l'importo di € 48.902,04 oltre agli interessi ed alle
[...] CP_1
spese, in relazione alle forniture di beni quali meglio descritte nelle allegate fatture.
In fatto, l'opponente deduceva:
- di aver ordinato, con ordine del 28.06.2019, 5 camion da 20 tonnellate ciascuno di fragole bio surgelate;
- di aver ricevuto un primo carico di 22.170 kg per complessivi € 43.231,50 (fattura n. 2501 del
2.10.2019);
- di aver ricevuto un secondo carico di 22.170 kg per complessivi € 43.231,50 (fattura n. 2523 del
12.11.2019)
- di aver sottoposto entrambi i carichi di fragole ad analisi di laboratorio – come da prassi -, all'esito delle quali era emerso che il primo carico presentava tracce di benzalconio cloruro nella misura 0.044 mg/kg, pari al doppio della soglia di legge ammessa, mentre il secondo carico presentava tracce di
Tetrahydrophthalimide, captano, Fosetyl e acido fosfonico;
- di aver denunciato a la presenza delle predette sostante con e-mail del 22.10.2019, in CP_1
riferimento al primo carico e con e-mail del 26.11.2019, in riferimento al secondo carico;
- di aver trattenuto la merce pervenutale come “convenzionale” e non bio nonché di essersi attivata per reperire sul mercato circa 100 tonnellate di fragole bio;
pagina 3 di 10 - che all'esito di trattative telefoniche aveva formalizzato in data 13.01.2020 un ordine di 95 tonnellate di castagne surgelate;
- che consegnava solo 21.264 kg di castagne su 95.000 kg richieste;
CP_1
- di aver emesso le fatture n. 82, 83 e 84 del 1.04.2020 operando la compensazione tra le rispettive ragioni di credito, e provvedendo in data 6.05.2020 all'ulteriore versamento in favore di CP_1 dell'importo risultante a seguito della compensazione di € 39.947,86.
In diritto, l'opponente chiedeva che per effetto del pagamento di € 42.650,00 effettuato in data
30.12.2019, nonché della intervenuta compensazione tra i rispettivi crediti di cui alle fatture intestate a n. 2523/2019 e n. INA2020000000011/20 e di cui alle fatture intestate ad n. 82, CP_1 T_
83 e 84/2020, e altresì del successivo ulteriore pagamento effettuato in data 6.05.2020 in esito alla compensazione, di € 39.947,86, venisse dichiarato che nulla doveva ritenersi dovuto da a T_
e conseguentemente che fosse dichiarato inefficace, nullo e di nessun effetto il decreto CP_1
ingiuntivo n. 3913/2022.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società opposta TR
la quale contestava ogni fondatezza della opposizione a
[...] avversaria di cui chiedeva l'integrale rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva per quanto riguardava, in particolare, la fornitura di fragole, che queste erano state sottoposte a debiti controlli attestanti la qualità bio dei prodotti;
che non è stata fornita prova del fatto che le sostanze asseritamente rinvenute nei prodotti escludessero il rispetto delle specifiche pattuite dalle parti;
che i controlli di parte opponente erano stati eseguiti dieci giorni dopo la ricezione della merce, in violazione dell'art. 38 della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci.
Con riferimento alla fornitura di castagne, l'opposta contestava che vi fosse la prova di un'accettazione della e-mail prodotta dall'ingiunta, contenente l'indicazione del suo fabbisogno.
In ogni caso, evidenziava che, stante il mancato pagamento della merce già consegnata, sarebbe comunque stata legittimata a sospendere le future spedizioni
Con provvedimento in data 02/05/2023 il G.I. rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa era istruita documentalmente.
Infine all'udienza del 9.01.2025 Il Giudice sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, tratteneva la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 4 di 10 Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che l'opposizione in esame, alla luce delle acquisite risultanze processuali, non sia fondata e vada integralmente rigettata.
Preme anzitutto evidenziare come l'opponente non abbia contestato la consegna della merce oggetto delle fatture azionate, limitandosi ad eccepire di avere ricevuto merce di qualità ed in quantità inferiore a quello pattuito.
In particolare, con riferimento alla fornitura di fragole assumeva che la frutta consegnata avrebbe presentato tracce di sostanze incompatibili con la qualità biologica promessa e di averla, pertanto, trattenuta come convenzionale.
La parte opponente non contesta, quindi, l'entità del credito azionato, ma ne eccepisce l'estinzione per compensazione con un controcredito derivante dai maggiori costi sostenuti per procurarsi la merce non consegnata e/o aventi le qualità promesse.
Tanto premesso in fatto, va, in diritto, rilevato che il rapporto dedotto tra le parti è qualificabile quale contratto di compravendita.
Così inquadrato il rapporto, parte opponente con riferimento alla fornitura di fragole solleva eccezione di inadempimento per mancanza delle qualità promesse dal venditore ex art. 1497 c.c. nonché per consegna di quantitativi di merci inferiori a quelli pattuiti.
assume di non dover versare alcuna ulteriore somma in favore di in virtù T_ CP_1 dell'avvenuta compensazione contabile/impropria esercitata mediante l'emissione di n. 3 fatture:
- con la fattura n. 82 ha addebitato ad i costi di stoccaggio di 6.144 Kg di T_ CP_1 castagne non conformi all'ordine, che ha rifiutato di ritirare (€ 0,02 x 6.144,00 kg = € CP_1
1.597,44);
- con la fattura n. 83 ha addebitato ad la differenza tra il prezzo di cui all'ordine T_ CP_1
(1,4 €/kg) ed il reale valore della predetta merce (castagne) contestata come non conforme (0,6 €/kg),
e quindi € 0,80 x 6.144,00 kg = € 4.915,20;
- con la fattura n. 84 ha addebitato ad con riferimento alla fornitura di fragole di T_ CP_1 cui alle fatture n. 2501 e 2523 indicate, la differenza tra il prezzo di cui all'ordine (1,95 €/kg ) ed il reale valore della merce contestata come non conforme in quanto non biologica (0,80 €/kg), e quindi €
1,15 x 44.340 kg = € 50.991,00.
Al riguardo l'opposta ha contestato l'operata compensazione lamentando l'assenza di prova in ordine alla non conformità delle fragole consegnate nonché l'eccepito inadempimento, in ordine, in particolare al minor quantitativo di castagne consegnate rispetto al pattuito.
pagina 5 di 10 Nonostante l'istituto giurisprudenziale della compensazione impropria possa essere esaminato dal
Giudice a prescindere dall'esistenza dei presupposti sostanziali e procedurali previsti per la compensazione propria di cui agli artt. 1241 e ss c.p.c., è, in ogni caso, necessario valutare in caso di contestazione se i controcrediti siano certi, liquidi ed esigibili, essendo evidente, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, che l'emissione unilaterale di fatture non costituisce di per sé prova dell'esistenza del credito vantato ( vedi tra le molte Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 27547/2018).
Dunque, occorre essenzialmente accertare se vi sia prova del fatto che le castagne e le fragole di bosco surgelate non fossero conformi agli ordini eseguiti.
Giova evidenziare che in tema di onere della prova, applicandosi al caso di specie la disciplina prevista dagli artt. 1490 e ss. c.p.c., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse enunciando il seguente principio di diritto: In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490
c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 è gravato dell'onere di fornire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. Civ. SS.UU. sent. n.
11748 del 3 maggio 2019).
Tale regola probatoria vale anche ove venga esperita eccezione di inadempimento per mancanza delle qualità promesse (Cass. Civ. ord. n. 14895 del 29 maggio 2023), e deve ritenersi applicabile al caso de quo.
Sempre in tema di onere della prova, si tenga in considerazione che il nostro ordinamento giuridico mette a disposizione del compratore e del venditore, in caso di divergenza sulle qualità delle condizioni e della cosa, lo strumento dell'accertamento tecnico preventivo in tema di accertamento dei difetti della cosa venduta (art. 1513 c.c.) al fine di chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c. Il mancato ricorso alla predetta proceduta comporta che, in caso di contestazione, la prova dei difetti sia particolarmente rigorosa.
Fragole di bosco
La società lamenta con riguardo a detta fornitura che avrebbe pattuito una fornitura di 100 T_
tonnellate di fragole biologiche al prezzo di € 1,95 KG ricevendone solamente poco più di 40 tonnellate, peraltro, prive della qualità “bio” pattuita, opponendo, come detto, controcrediti in compensazione, nonché avanzando in via riconvenzionale domanda di pretesi conseguenti danni,
Per far fronte all'inadempimento della società ha dovuto soddisfare il proprio CP_1 T_
fabbisogno sul mercato, acquistando la merce a prezzi maggiorati rispetto a quanto convenuto con con una differenza a svantaggio di rispetto a tale fornitura, di € 40.000,00. CP_1 T_
pagina 6 di 10 Parte opponente avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un accordo contrattuale per la società CP_1
di fornire 100 tonnellate di fragole bio, l'inadempimento da parte della società di tale obbligo CP_1 nonostante le richieste in tal senso formulate dalla società l'acquisto dei predetti quantitativi T_
presso altri fornitori ad un diverso e maggior prezzo.
Nessuna di tali circostanze ha trovato puntuale riscontro probatorio.
Per quanto attiene alla asserita mancanza di qualità “bio” delle fragole fornite dall'opposta, l'ingiunta produce analisi di laboratorio di parte (sub doc.ti 5, 7 e 8) riconducibili ai lotti 090074153-11-37 e 38 oggetto del presente giudizio a seguito delle quali ha formalizzato le contestazioni circa la non conformità del prodotto entro il termine di 8 giorni dalla scoperta ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Risulta infatti che le fragole in contestazione sono state consegnate il 20.11.2019 (doc. 23 memoria n. 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c. opponente) , mentre le analisi sono terminate il 25-26.11.2019 e la e-mail di contestazione è del 26.11.201 ( doc. 6 atto di citazione in opposizione).
Tuttavia, si deve rilevare come la predetta documentazione, relativa alle analisi di laboratorio, è stata formata unilateralmente e non nel contraddittorio tra le parti e che, quindi, non può assurgere a prova dell'esistenza di asserite sostanze compromettenti la qualità “bio” del prodotto. Peraltro, parte opponente non chiarisce in che modo tali sostanze incidano sulle caratteristiche del prodotto escludendo la natura biologica del prodotto, bensì rimanda genericamente alla lettura della normativa europea (Reg. EU 552/2019).
Parte opposta, dal canto suo, ha documentato che le fragole di causa erano corredate dalle certificazioni necessarie ad attestare la qualità “bio” dei prodotti (si vedano il Certificate of Inspection for import of products from Organic production into the European Union documento n. 1, il certificato Eco Cert – società terza certificatrice francese rilasciato in data 02.08.2019 ed allegato sub documento n. 2, il certificato Eco Cert rilasciato in data 25.09.2018 allegato sub documento n. 3, il certificate of organic operation rilasciato dalla Eco cert in data 1 ottobre 2018 allegato sub doc. n. 4, il Certificato Rina
Global standard For food safety allegato sub doc. 5). La risulta peraltro avere ottenuto anche CP_1
certificazione dalla US Food And Drug admnistration (si veda il documento n.6 di parte opposta).
Era certamente onere di parte acquirente, cui la merce in contestazione era stata consegnata, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, fornire rigorosa dimostrazione che la stessa fosse priva delle qualità promesse.
Va peraltro detto che la merce, secondo stessa prospettazione di parte opponente, è stata trattenuta come “fragole convenzionali”, senza che ne sia mai stata offerta la restituzione ovvero la verifica in contraddittorio come peraltro richiesto dall'opposta (vedi doc.to 8) nonchè nel presente giudizio, con comportamento del tutto contrario ai principi di correttezza e buona fede.
pagina 7 di 10 In difetto di rigorosa dimostrazione della mancanza delle qualità promesse che di per sé non può dirsi sostenuta dalle richiamate analisi di laboratorio di parte eseguite in assenza del contraddittorio,
l'eccezione di compensazione non può dirsi provata.
La superiore conclusione è di per sé dirimente comportandone l'inevitabile rigetto, anche in ordine alla conseguente domanda risarcitoria dell'opponente per l'asserito danno derivante dall'aver dovuto acquistare da altri fornitori 100 tonnellate di fragole “bio”, spendendo un preteso importo maggiorato rispetto al prezzo pattuito con essendo quest'ultima peraltro del tutto legittimata a non dar CP_1
seguito ad ulteriori consegne, anche ove richiesto, stante la contestazione in ordine alle qualità della merce già consegna ed al minor prezzo corrisposto.
In parte qua l'opposizione va pertanto senza dubbio rigettata.
Pt_2
Per quanto attiene alle castagne surgelate di cui alla fattura INA2020000000011/2020 deve evidenziarsi che l'opponente, pur lamentando genericamente la non conformità della merce rispetto all'ordine, ha lamentato l'inesatto inadempimento in ordine al quantitativo di merce pattuito come da ordine asseritamente formalizzato il 13.01.2020.
Tale eccezione di inadempimento (ai sensi dell'art. 1460 c.c.) non è accoglibile: parte opponente, difatti, produce a riprova dell'esistenza di un accordo inter parte solamente i documenti n. 9 (allegato all'atto introduttivo) costituito da una e-mail del 13.01.2020 avente ad oggetto “fabbisogno castagne surgelate”, e n. 10 (allegato alla memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.) costituito da un'ulteriore e-mail del
21.02.2020 avente ad oggetto “SITUAZIONI IN SOSPESO: 4) , dai quali Parte_3
emerge che il fabbisogno di era di 95.000 kg. T_
Nessuna prova è stata tuttavia fornita in ordine ad un effettivo accordo tra le parti sulla fornitura di tale quantitativo. Non risultano invero neppure i termini entro cui l'opposta avrebbe dovuto consegnare la merce.
È verosimile che l'accordo sia stato perfezionato telefonicamente, tuttavia parte opponente, a fronte delle contestazioni mosse da parte opposta, non fornito alcuna puntuale dimostrazione al riguardo.
In ogni caso il grave inadempimento relativo al mancato pagamento delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, avrebbe legittimato a sospendere il proprio adempimento dell'obbligazione di CP_1
consegna.
L'opponente ha poi del tutto genericamente lamentato in atto introduttivo la mancanza di qualità nelle castagne surgelate, senza neppure allegare in cosa le castagne non sarebbero state conformi all'ordinene.
pagina 8 di 10 In particolare, l'opponente ha dedotto in atto di citazione in opposizione che - con la fattura n. 82 ha addebitato ad i costi di stoccaggio di 6.144 Kg di castagne non conformi T_ CP_1 all'ordine, che ha rifiutato di ritirare (€ 0,02 x 6.144,00 kg = € 1.597,44); - con la fattura n. 83 CP_1 ha addebitato ad la differenza tra il prezzo di cui all'ordine (1,4 €/kg) ed il reale T_ CP_1 valore della predetta merce (castagne) contestata come non conforme (0,6 €/kg), e quindi € 0,80 x
6.144,00 kg = € 4.915,20).
Successivamente, con memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. ha dedotto che il 30% della merce ricevuta non è stata in realtà ordinata, senza aggiungere altro.
A sostegno di tali contestazioni parte opponente nulla ha argomentato né allegato, se non una e-mail del 21.02.2020 prodotta sub doc. 10 allegata alla memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c., indirizzata apparentemente a con la quale rappresentava che circa 20 tonnellate di castagne consegnate CP_1 fosse “prodotto secondario al nostro fabbisogno” (peraltro tale contestazione non è stata neppure specificatamente dedotta in atti); nulla ha provato in ordine al 30 % di merce non richiesta ed infine, non ha provato di aver proposto a di ritirare la merce non conforme (non risultano allegate CP_1
richieste in tal senso).
Pertanto per quanto riguarda la fattura n. 82 per i costi di stoccaggio di castagne “non conformi all'ordine” parte opponente non ha offerto prova della non conformità del prodotto e neppure ha prodotto documentazione attestante i costi sostenuti per il deposito della merce;
in ordine alla fattura n.
83, con la quale ha addebitato a la differenza tra il prezzo di cui all'ordine ed il T_ CP_1 reale valore delle castagne “non conformi”, si ribadisce che l'opponente non ha provato tale circostanza e non ha specificato le modalità di calcolo del valore reale delle castagne.
In conclusione in difetto di prova dell'eccepito inadempimento, l'opposizione in esame e la domanda riconvenzionale risarcitoria ivi contenuta va integralmente rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta con comparsa conclusionale non è accoglibile in quanto tardiva e non provata nell' an come nel quantum.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte opposta dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e la domanda riconvenzionale risarcitoria ivi Parte_1
pagina 9 di 10 contenuta e per l'effetto,
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3913/2022 emesso in data 13 settembre 2022, dichiarandolo esecutivo;
- condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € TR
7.616,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 I.V.A.,
C.P.A come da legge, da rifondere al difensore della parte dichiaratosi antistatario.
Bologna,16/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
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