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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/06/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 24-1/2025 R. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:
1) Dott.ssa Annachiara Di Paolo Presidente
2) Dott.ssa Angela Alborino Giudice
3) Dott. Davide Visconti Giudice Delegato
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
DICHIARATIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
- art. 49 CCI - nel procedimento n. 24-1/2025 promosso nei confronti di:
e della socia accomandataria Controparte_1 CP_1
(P.IVA , avente come oggetto sociale “l'esercizio dell'attività economica
[...] P.IVA_1 manifatturiera di carpenteria metallica…”.
All'udienza del 12/06/2025, il Tribunale, dopo aver assegnato alla parte resistente termine per note difensive scritte, si è riservato, all'esito del suddetto termine, per la decisione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/04/2025, la PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI POTENZA ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della e della socia accomandataria Controparte_1 CP_1
in relazione ad un'esposizione debitoria nei confronti dello Stato per euro 741.207,41,
[...]
aggravata da interessi di mora e interessi di rateizzazione per euro 268.901,00.
L'istruttoria veniva espletata disponendosi la comparizione della debitrice, in persona del legale rappresentante, alla quale veniva notificato il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La società, nonché la socia accomandataria, si sono costituite con memoria di costituzione.
1 All'esito dell'istruttoria osserva il Tribunale che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Preliminarmente, si dà atto che l'istante di OT non ha rispettato il Parte_1 termine perentorio per il deposito delle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 12/06/2025, allegando, solo successivamente alla scadenza del predetto termine, documentazione cartacea a supporto delle difficoltà tecniche riscontrate nel depositare nel fascicolo telematico la propria memoria di replica nonché le note di trattazione scritta per la predetta udienza.
Tuttavia, si evidenzia che, confermando in questa sede un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità emerso nella vigenza della legge fallimentare in relazione al creditore ricorrente ma certamente applicabile anche nel caso di specie sotto la vigenza del codice della crisi al
Pubblico ministero istante, per evidente identità di ratio decidendi, “deve affermarsi la seguente regula iuris: in tema di dichiarazione di fallimento, essa correttamente interviene nonostante la mancata comparizione del creditore all'udienza fissata dal Tribunale per la discussione dell'istanza da lui proposta, considerato che nel nostro ordinamento non v'è automatismo tra la mancata presenza del creditore e la rinuncia al ricorso, in difetto di elementi concreti allegati dalla reclamante (e valorizzati in sede di reclamo ai sensi dell'art. 18 L. fall.) e che il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere l'istanza nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di "non luogo a provvedere"”.
Ciò premesso, il Tribunale di OT è territorialmente competente a statuire sul proposto ricorso di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 27 CCI in quanto la società debitrice ha sede legale nel comune di Melfi (PZ).
Emerge poi la legittimazione passiva a carico della stessa, come evidenziato dalle risultanze istruttorie.
Quanto al presupposto oggettivo di cui all'art. 49 c. 5 CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, è stata accertata nel corso dell'istruttoria l'esistenza di crediti insoluti per importi ben superiori alla soglia di euro trentamila.
Dalla documentazione acquisita dalla Cancelleria risulta una debitoria erariale di circa € 893.000,00.
Ricorrono tutte le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La debitrice è assoggettabile alla procedura concorsuale, avendo svolto attività commerciale.
Quanto al presupposto soggettivo di cui agli artt. 2 c. 1 lett. d), e 121, è da rilevare che il legislatore, confermando sul punto la precedente disciplina, ha posto un generale principio di assoggettabilità alla procedura concorsuale dell'imprenditore che esercita un'attività commerciale (art. 121 CCI).
Compete, quindi, a quest'ultimo fornire prova dell'esclusione dal novero dei soggetti assoggettabili
2 alla procedura di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, mediante dimostrazione del
“possesso congiunto” dei seguenti requisiti:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- ricavi, in qualunque modo risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- un ammmontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila.
Il concetto di ricavi lordi si identifica con il fatturato dell'impresa, ovvero con i ricavi delle vendite e delle prestazioni, senza incidenza dei costi e spese ad essi relativi;
per quanto riguarda l'altro requisito dimensionale dell'impresa, pur non ignorandosi gli aspetti problematici della esatta individuazione dell'attivo patrimoniale, si ritiene che esso si identifichi con l'attivo rappresentato dalla sommatoria delle seguenti voci contabili: immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei fondi di ammortamento, credito verso soci per versamenti ancora dovuti, attivo circolante costituito da rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, con l'esclusione delle eventuali azioni proprie, e disponibilità liquide.
Sul punto osserva il Collegio che la debitrice non ha dimostrato la mancanza del requisito soggettivo sopra descritto e, dalle risultanze istruttorie, emergono elementi univoci per considerare la stessa assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
In particolare dalla documentazione acquisita dalla Cancelleria risulta una debitoria erariale di circa
€ 893.000,00.
Quindi non vi è prova del superamento della presunzione di assoggettabilità alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Infine, vi è prova dello stato di insolvenza irreversibile della debitrice.
Ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è necessario l'accertamento dello stato di insolvenza, da intendersi come una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività.
Tale verifica va compiuta sulla base di indici di natura soggettiva ed oggettiva, di cui va fornita evidenza in giudizio, essendo i primi rappresentati essenzialmente dalla condotta del debitore che si sia sottratto al pagamento o si sia trovato nell'impossibilità di provvedervi in via spontanea o coattiva
(es. irreperibilità, levata di protesti, esito negativo di procedure esecutive, pendenza di altri ricorsi per dichiarazione di liquidazione giudiziale), i secondi desumibili dalla documentazione contabile
(bilanci, situazione patrimoniale aggiornata) comunque acquisita in giudizio.
3 Va aggiunto che, pur in presenza di indici di bilancio negativi, fra cui in primis uno sbilanciamento fra l'attivo ed il passivo patrimoniale, lo stato di insolvenza deve essere escluso quando, sulla scorta di una prognosi delle prospettive in concreto rappresentate dal debitore ancora operante sul mercato e non in liquidazione, sia possibile valutare positivamente l'andamento degli affari, il merito creditizio, la ricapitalizzazione dell'impresa, nonché la stessa pronta liquidabilità di risorse non indispensabili per l'operatività dell'impresa.
Nella fattispecie in esame è stata fornita adeguata prova di elementi comprovanti lo stato di decozione dell'imprenditore: la debitrice non ha depositato i bilanci da ormai numerosi anni;
risulta una debitoria erariale molto rilevante.
Il Collegio evidenzia che, pur essendo la debitrice una società di persone non tenuta al deposito dei bilanci, è comunque un imprenditore commerciale, con obbligo di tenere una ordinata e chiara contabilità.
In merito all'eccezione posta dalla società resistente, relativa alla inattività della stessa da oltre un anno, va evidenziato che la stessa si rivela infondata.
Ed infatti, l'art. 33 CCII stabilisce che “La liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo…Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese”: nel caso di specie la società resistente è tuttora iscritta al registro delle imprese e, pertanto, ne deriva l'infondatezza della suddetta eccezione.
Pertanto può ritenersi accertata una situazione di insolvenza della debitrice, che impone la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a garanzia della par condicio creditorum.
Nella nomina del Curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(P.IVA , in persona del legale rappresentante, nonché della socia
[...] P.IVA_1
accomandataria ; Controparte_1
Nomina il Dott. Davide Visconti Giudice Delegato alla procedura;
Nomina
Curatore l'Avv. Antonio Lomonaco, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini
4 di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
Stabilisce il giorno 06/11/2025 alle ore 10.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato, invitando il Curatore a depositare, in caso di previsione di insufficiente realizzo, istanza ai sensi dell'art. 209 CCI almeno venti giorni prima di tale data, corredandola con una relazione sulle prospettive della liquidazione ed il parere del Comitato dei Creditori;
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate
5 inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n.
115;
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCI.
Così deciso in OT in camera di consiglio il 17/06/2025
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Annachiara Di Paolo Dott. Davide Visconti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:
1) Dott.ssa Annachiara Di Paolo Presidente
2) Dott.ssa Angela Alborino Giudice
3) Dott. Davide Visconti Giudice Delegato
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
DICHIARATIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
- art. 49 CCI - nel procedimento n. 24-1/2025 promosso nei confronti di:
e della socia accomandataria Controparte_1 CP_1
(P.IVA , avente come oggetto sociale “l'esercizio dell'attività economica
[...] P.IVA_1 manifatturiera di carpenteria metallica…”.
All'udienza del 12/06/2025, il Tribunale, dopo aver assegnato alla parte resistente termine per note difensive scritte, si è riservato, all'esito del suddetto termine, per la decisione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/04/2025, la PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI POTENZA ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della e della socia accomandataria Controparte_1 CP_1
in relazione ad un'esposizione debitoria nei confronti dello Stato per euro 741.207,41,
[...]
aggravata da interessi di mora e interessi di rateizzazione per euro 268.901,00.
L'istruttoria veniva espletata disponendosi la comparizione della debitrice, in persona del legale rappresentante, alla quale veniva notificato il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La società, nonché la socia accomandataria, si sono costituite con memoria di costituzione.
1 All'esito dell'istruttoria osserva il Tribunale che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Preliminarmente, si dà atto che l'istante di OT non ha rispettato il Parte_1 termine perentorio per il deposito delle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 12/06/2025, allegando, solo successivamente alla scadenza del predetto termine, documentazione cartacea a supporto delle difficoltà tecniche riscontrate nel depositare nel fascicolo telematico la propria memoria di replica nonché le note di trattazione scritta per la predetta udienza.
Tuttavia, si evidenzia che, confermando in questa sede un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità emerso nella vigenza della legge fallimentare in relazione al creditore ricorrente ma certamente applicabile anche nel caso di specie sotto la vigenza del codice della crisi al
Pubblico ministero istante, per evidente identità di ratio decidendi, “deve affermarsi la seguente regula iuris: in tema di dichiarazione di fallimento, essa correttamente interviene nonostante la mancata comparizione del creditore all'udienza fissata dal Tribunale per la discussione dell'istanza da lui proposta, considerato che nel nostro ordinamento non v'è automatismo tra la mancata presenza del creditore e la rinuncia al ricorso, in difetto di elementi concreti allegati dalla reclamante (e valorizzati in sede di reclamo ai sensi dell'art. 18 L. fall.) e che il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere l'istanza nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di "non luogo a provvedere"”.
Ciò premesso, il Tribunale di OT è territorialmente competente a statuire sul proposto ricorso di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 27 CCI in quanto la società debitrice ha sede legale nel comune di Melfi (PZ).
Emerge poi la legittimazione passiva a carico della stessa, come evidenziato dalle risultanze istruttorie.
Quanto al presupposto oggettivo di cui all'art. 49 c. 5 CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, è stata accertata nel corso dell'istruttoria l'esistenza di crediti insoluti per importi ben superiori alla soglia di euro trentamila.
Dalla documentazione acquisita dalla Cancelleria risulta una debitoria erariale di circa € 893.000,00.
Ricorrono tutte le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La debitrice è assoggettabile alla procedura concorsuale, avendo svolto attività commerciale.
Quanto al presupposto soggettivo di cui agli artt. 2 c. 1 lett. d), e 121, è da rilevare che il legislatore, confermando sul punto la precedente disciplina, ha posto un generale principio di assoggettabilità alla procedura concorsuale dell'imprenditore che esercita un'attività commerciale (art. 121 CCI).
Compete, quindi, a quest'ultimo fornire prova dell'esclusione dal novero dei soggetti assoggettabili
2 alla procedura di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, mediante dimostrazione del
“possesso congiunto” dei seguenti requisiti:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- ricavi, in qualunque modo risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- un ammmontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila.
Il concetto di ricavi lordi si identifica con il fatturato dell'impresa, ovvero con i ricavi delle vendite e delle prestazioni, senza incidenza dei costi e spese ad essi relativi;
per quanto riguarda l'altro requisito dimensionale dell'impresa, pur non ignorandosi gli aspetti problematici della esatta individuazione dell'attivo patrimoniale, si ritiene che esso si identifichi con l'attivo rappresentato dalla sommatoria delle seguenti voci contabili: immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei fondi di ammortamento, credito verso soci per versamenti ancora dovuti, attivo circolante costituito da rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, con l'esclusione delle eventuali azioni proprie, e disponibilità liquide.
Sul punto osserva il Collegio che la debitrice non ha dimostrato la mancanza del requisito soggettivo sopra descritto e, dalle risultanze istruttorie, emergono elementi univoci per considerare la stessa assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
In particolare dalla documentazione acquisita dalla Cancelleria risulta una debitoria erariale di circa
€ 893.000,00.
Quindi non vi è prova del superamento della presunzione di assoggettabilità alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Infine, vi è prova dello stato di insolvenza irreversibile della debitrice.
Ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è necessario l'accertamento dello stato di insolvenza, da intendersi come una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività.
Tale verifica va compiuta sulla base di indici di natura soggettiva ed oggettiva, di cui va fornita evidenza in giudizio, essendo i primi rappresentati essenzialmente dalla condotta del debitore che si sia sottratto al pagamento o si sia trovato nell'impossibilità di provvedervi in via spontanea o coattiva
(es. irreperibilità, levata di protesti, esito negativo di procedure esecutive, pendenza di altri ricorsi per dichiarazione di liquidazione giudiziale), i secondi desumibili dalla documentazione contabile
(bilanci, situazione patrimoniale aggiornata) comunque acquisita in giudizio.
3 Va aggiunto che, pur in presenza di indici di bilancio negativi, fra cui in primis uno sbilanciamento fra l'attivo ed il passivo patrimoniale, lo stato di insolvenza deve essere escluso quando, sulla scorta di una prognosi delle prospettive in concreto rappresentate dal debitore ancora operante sul mercato e non in liquidazione, sia possibile valutare positivamente l'andamento degli affari, il merito creditizio, la ricapitalizzazione dell'impresa, nonché la stessa pronta liquidabilità di risorse non indispensabili per l'operatività dell'impresa.
Nella fattispecie in esame è stata fornita adeguata prova di elementi comprovanti lo stato di decozione dell'imprenditore: la debitrice non ha depositato i bilanci da ormai numerosi anni;
risulta una debitoria erariale molto rilevante.
Il Collegio evidenzia che, pur essendo la debitrice una società di persone non tenuta al deposito dei bilanci, è comunque un imprenditore commerciale, con obbligo di tenere una ordinata e chiara contabilità.
In merito all'eccezione posta dalla società resistente, relativa alla inattività della stessa da oltre un anno, va evidenziato che la stessa si rivela infondata.
Ed infatti, l'art. 33 CCII stabilisce che “La liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo…Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese”: nel caso di specie la società resistente è tuttora iscritta al registro delle imprese e, pertanto, ne deriva l'infondatezza della suddetta eccezione.
Pertanto può ritenersi accertata una situazione di insolvenza della debitrice, che impone la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a garanzia della par condicio creditorum.
Nella nomina del Curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(P.IVA , in persona del legale rappresentante, nonché della socia
[...] P.IVA_1
accomandataria ; Controparte_1
Nomina il Dott. Davide Visconti Giudice Delegato alla procedura;
Nomina
Curatore l'Avv. Antonio Lomonaco, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini
4 di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
Stabilisce il giorno 06/11/2025 alle ore 10.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato, invitando il Curatore a depositare, in caso di previsione di insufficiente realizzo, istanza ai sensi dell'art. 209 CCI almeno venti giorni prima di tale data, corredandola con una relazione sulle prospettive della liquidazione ed il parere del Comitato dei Creditori;
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate
5 inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n.
115;
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCI.
Così deciso in OT in camera di consiglio il 17/06/2025
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Annachiara Di Paolo Dott. Davide Visconti
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