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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 977/2019
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa LA SI in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Maria Teresa Mazzei
Email_1 contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Marcello Carnovale
t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/03/2019 parte ricorrente, lamentando l'illegittimità del provvedimento CP_ con cui l' in data 23/7/2018 ha chiesto la restituzione dell'importo corrisposto in eccedenza nel periodo dal 2015 al 2018 a titolo di maggiorazione sociale, ha chiesto accertarsi l'irripetibilità della somma in contesa.
A tal fine ha invocato gli effetti della c.d. sanatoria legale di cui all'art. 52 della legge 88/1989, in ragione dell'assenza di qualsiasi comportamento doloso e della riconducibilità all'ente soltanto dell'errore compiuto in sede di originaria liquidazione della prestazione e ha eccepito la tardività dell'esercizio del diritto di ripetizione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412/1991.
Pertanto, previa proposizione di ricorso amministrativo rimasto inevaso, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento negativo del credito. CP_ Costituitasi la parte resistente ha contestato la domanda nel merito e ne ha chiesto il rigetto per infondatezza, sostenendo l'inapplicabilità della normativa invocata dalla ricorrente in ragione del carattere assistenziale della maggiorazione sociale.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
***
Deve preliminarmente osservarsi che, in punto di fatto, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione agli atti risulta che parte ricorrente è titolare della pensione di reversibilità n.
25026359; che nel periodo dedotto in causa, ha goduto anche della maggiorazione sociale su detto trattamento;
che l'indebito è maturato dal venir meno dei requisiti reddituali.
Tanto premesso, avendo la pretesa restitutoria pacificamente ad oggetto la maggiorazione sociale, corrisposta, in maniera assertivamente indebita sulla pensione di reversibilità, occorre fare riferimento, nell'ambito della presente vicenda litigiosa e contrariamente alle deduzioni del resistente istituto, alla disciplina propria dell'indebito previdenziale.
Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha, infatti, in termini condivisibili, precisato (cfr. Cass. n.
847/2024) che la disciplina applicabile al caso concreto dipende dalla natura della prestazione cui è riferita la maggiorazione “… contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento -assistenziale o previdenziale -cui accede.
Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21).”.
In ragione della pertinenza della maggiorazione sociale a prestazione previdenziale (pensione categoria SO) non vi è dubbio che la disciplina applicabile sia quella propria dell'indebito previdenziale. CP_ Ciò posto, si osserva che parte ricorrente ha assunto l'irripetibilità delle somme richieste dall' deducendo la presenza dei requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, della l. n. 412/91, ossia la presenza di un provvedimento di liquidazione formale e definitivo e l'assenza di dolo da parte dell'interessato. CP_ Ha, altresì, sostenuto che l' fosse incorso nella decadenza annuale, procedendo alla richiesta di recupero della somma ben oltre l'anno successivo a quello della verifica annuale dei redditi.
Ebbene, in tema di prestazioni indebite, l'art. 52 della l. n. 88/1989 recita: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13, co. 1, l. 412/91, intervenendo come norma di interpretazione autentica dell'art. 52 l. 88/89 recita: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base
a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Nel caso in esame, la pensione ai superstiti n. 25026359 con decorrenza 1° marzo 2004 è stata regolarmente liquidata alla ricorrente nella misura comprensiva di maggiorazione sociale e maggiorazione prevista ai sensi dell'art. 38 della legge 448/2001 (c.d. “aumento al milione”) così da ingenerare nell'assicurata un legittimo affidamento sulla spettanza della prestazione. In ragione di tanto e in assenza di prova del comportamento doloso della ricorrente, rispetto alla quale manca ogni contestazione di omissioni o false dichiarazioni, va applicata la sanatoria di cui all'art. 52, comma 2 della legge n. 88/89. Del resto, è la stessa parte resistente a riconoscere che la riliquidazione della pensione è stata condotta sulla base del ricalcolo derivante dal venir meno dei requisiti reddituali per beneficiare della suddetta maggiorazione
La domanda deve essere, dunque, accolta e va dichiarato che parte ricorrente non è tenuta a restituire l'importo di euro 5.805,44 di cui alla nota del 23/7/2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, e decisionale dello scaglione compreso tra €
5.201 e € 26.000 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa LA
SI in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara che non è tenuta a restituire Parte_1
l'importo di euro 5.805,44 di cui alla nota del 23/7/2018;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.865,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro
LA SI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa LA SI in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Maria Teresa Mazzei
Email_1 contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Marcello Carnovale
t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/03/2019 parte ricorrente, lamentando l'illegittimità del provvedimento CP_ con cui l' in data 23/7/2018 ha chiesto la restituzione dell'importo corrisposto in eccedenza nel periodo dal 2015 al 2018 a titolo di maggiorazione sociale, ha chiesto accertarsi l'irripetibilità della somma in contesa.
A tal fine ha invocato gli effetti della c.d. sanatoria legale di cui all'art. 52 della legge 88/1989, in ragione dell'assenza di qualsiasi comportamento doloso e della riconducibilità all'ente soltanto dell'errore compiuto in sede di originaria liquidazione della prestazione e ha eccepito la tardività dell'esercizio del diritto di ripetizione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412/1991.
Pertanto, previa proposizione di ricorso amministrativo rimasto inevaso, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento negativo del credito. CP_ Costituitasi la parte resistente ha contestato la domanda nel merito e ne ha chiesto il rigetto per infondatezza, sostenendo l'inapplicabilità della normativa invocata dalla ricorrente in ragione del carattere assistenziale della maggiorazione sociale.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
***
Deve preliminarmente osservarsi che, in punto di fatto, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione agli atti risulta che parte ricorrente è titolare della pensione di reversibilità n.
25026359; che nel periodo dedotto in causa, ha goduto anche della maggiorazione sociale su detto trattamento;
che l'indebito è maturato dal venir meno dei requisiti reddituali.
Tanto premesso, avendo la pretesa restitutoria pacificamente ad oggetto la maggiorazione sociale, corrisposta, in maniera assertivamente indebita sulla pensione di reversibilità, occorre fare riferimento, nell'ambito della presente vicenda litigiosa e contrariamente alle deduzioni del resistente istituto, alla disciplina propria dell'indebito previdenziale.
Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha, infatti, in termini condivisibili, precisato (cfr. Cass. n.
847/2024) che la disciplina applicabile al caso concreto dipende dalla natura della prestazione cui è riferita la maggiorazione “… contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento -assistenziale o previdenziale -cui accede.
Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21).”.
In ragione della pertinenza della maggiorazione sociale a prestazione previdenziale (pensione categoria SO) non vi è dubbio che la disciplina applicabile sia quella propria dell'indebito previdenziale. CP_ Ciò posto, si osserva che parte ricorrente ha assunto l'irripetibilità delle somme richieste dall' deducendo la presenza dei requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, della l. n. 412/91, ossia la presenza di un provvedimento di liquidazione formale e definitivo e l'assenza di dolo da parte dell'interessato. CP_ Ha, altresì, sostenuto che l' fosse incorso nella decadenza annuale, procedendo alla richiesta di recupero della somma ben oltre l'anno successivo a quello della verifica annuale dei redditi.
Ebbene, in tema di prestazioni indebite, l'art. 52 della l. n. 88/1989 recita: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13, co. 1, l. 412/91, intervenendo come norma di interpretazione autentica dell'art. 52 l. 88/89 recita: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base
a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Nel caso in esame, la pensione ai superstiti n. 25026359 con decorrenza 1° marzo 2004 è stata regolarmente liquidata alla ricorrente nella misura comprensiva di maggiorazione sociale e maggiorazione prevista ai sensi dell'art. 38 della legge 448/2001 (c.d. “aumento al milione”) così da ingenerare nell'assicurata un legittimo affidamento sulla spettanza della prestazione. In ragione di tanto e in assenza di prova del comportamento doloso della ricorrente, rispetto alla quale manca ogni contestazione di omissioni o false dichiarazioni, va applicata la sanatoria di cui all'art. 52, comma 2 della legge n. 88/89. Del resto, è la stessa parte resistente a riconoscere che la riliquidazione della pensione è stata condotta sulla base del ricalcolo derivante dal venir meno dei requisiti reddituali per beneficiare della suddetta maggiorazione
La domanda deve essere, dunque, accolta e va dichiarato che parte ricorrente non è tenuta a restituire l'importo di euro 5.805,44 di cui alla nota del 23/7/2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, e decisionale dello scaglione compreso tra €
5.201 e € 26.000 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa LA
SI in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara che non è tenuta a restituire Parte_1
l'importo di euro 5.805,44 di cui alla nota del 23/7/2018;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.865,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro
LA SI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
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