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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di NE, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1316/2024, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2 entrambi congiuntamente rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Ragusa;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio in data 07/09/1991 in NE (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 254, parte II, serie A, anno 1991), dal quale sono nati quattro figli, ormai maggiorenni;
che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
1 Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
In particolare, si provvedere a prendere atto accordi intervenuti tra i coniugi di cui alla lettera a) del ricorso e ad omologare nel resto le condizioni relative alla separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , unitisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in data 07/09/1991 in NE (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 254, parte II, serie A, anno 1991);
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui alla lettera a) del ricorso;
- omologa nel resto le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Così deciso in NE, nella camera di consiglio del 06.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di NE, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1316/2024, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2 entrambi congiuntamente rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Ragusa;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio in data 07/09/1991 in NE (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 254, parte II, serie A, anno 1991), dal quale sono nati quattro figli, ormai maggiorenni;
che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
1 Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
In particolare, si provvedere a prendere atto accordi intervenuti tra i coniugi di cui alla lettera a) del ricorso e ad omologare nel resto le condizioni relative alla separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , unitisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in data 07/09/1991 in NE (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 254, parte II, serie A, anno 1991);
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui alla lettera a) del ricorso;
- omologa nel resto le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Così deciso in NE, nella camera di consiglio del 06.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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