TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/06/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 2297/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale IN, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa SS US RE, all'udienza del 25/06/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2297 /2024 tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in IN, Via Venturi 31, presso lo Studio dell'Avv. Cirillo Pasquale, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in IN, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
IE Bellassai, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente
Nonché
Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, presso lo Studio dell'avv. Michele Zarrillo, in Caserta P.zza Andolfato n. 1, giusta procura alle liti in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di IN e l CP_1 [...]
, avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
047202449005017546000, notificata il 14.06.2024, relativa al mancato pagamento di contributi previdenziali relativi alle annualità
2017, 2018, 2019 riferita agli avvisi di addebito, come specificati nell'estratto di ruolo, tutti relativi a contributi IVS non versati nella gestione dei commercianti, ritenendoli non dovuti, in ragione della sentenza del Tribunale di IN n. 923/2022 avente ad oggetto l'annullamento degli avvisi di addebito in oggetto relativi al periodo
2018-2019, ritenendo pertanto nulla e illegittima l'azione esecutiva scaturita e posta in essere dall' . CP_1
Si è costituita in giudizio l' Controparte_2 eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva chiedendo e nel merito il rigetto del ricorso.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo la dichiarazione di CP_1 cessazione della materia del contendere.
In particolare, l' ha evidenziato di aver provveduto ad annullare CP_1 la posizione e gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 047202449005017546000, depositando in atti il relativo provvedimento datato 26.09.2024.
All'udienza del 25 Giugno 2025, svolta mediante deposito di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha dato atto che l' di CP_1
IN ha dichiarato nella memoria difensiva di costituzione, di aver provveduto ad effettuare discarico/sgravio integrale degli avvisi di addebito opposti e ha pertanto chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna dell al pagamento delle CP_1 spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si osserva che all'udienza del 25 Giugno 2025, svolta mediante deposito di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha dato atto che l' di IN ha dichiarato nella memoria difensiva di CP_1 costituzione, di aver provveduto ad effettuare discarico/sgravio integrale degli avvisi di addebito opposti e ha pertanto chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
Sul punto, per orientamento consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004 e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente cfr. Cass. n. 2063/2014).
In particolare, la S.C. nella pronuncia n. 16150/2010 ha chiarito che
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Giudice, stante l'annullamento e lo sgravio integrale degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite tra il ricorrente e l' , in ossequio al principio della CP_1 soccombenza virtuale, avendo l' provveduto all'annullamento CP_1 dell'avviso di pagamento solo successivamente all'introduzione del presente giudizio, sono a carico di quest'ultimo, e liquidate come da dispositivo tenuto conto della complessità bassa della controversia.
Le spese di lite tra parte ricorrente e possono Controparte_2 invece essere interamente compensate tra le parti, proprio in quanto l'Agente della Riscossione ha posto in riscossione le partite attive dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti dell' , in persona del rispettivo Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 2297/ R.G.A.C.:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Condanna l' di IN al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1865,00 oltre Iva, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi;
c) Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l
[...]
. Controparte_2
IN, 26/06/2025
Il Giudice del Lavoro
SS US RE
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale IN, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa SS US RE, all'udienza del 25/06/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2297 /2024 tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in IN, Via Venturi 31, presso lo Studio dell'Avv. Cirillo Pasquale, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in IN, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
IE Bellassai, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente
Nonché
Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, presso lo Studio dell'avv. Michele Zarrillo, in Caserta P.zza Andolfato n. 1, giusta procura alle liti in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di IN e l CP_1 [...]
, avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
047202449005017546000, notificata il 14.06.2024, relativa al mancato pagamento di contributi previdenziali relativi alle annualità
2017, 2018, 2019 riferita agli avvisi di addebito, come specificati nell'estratto di ruolo, tutti relativi a contributi IVS non versati nella gestione dei commercianti, ritenendoli non dovuti, in ragione della sentenza del Tribunale di IN n. 923/2022 avente ad oggetto l'annullamento degli avvisi di addebito in oggetto relativi al periodo
2018-2019, ritenendo pertanto nulla e illegittima l'azione esecutiva scaturita e posta in essere dall' . CP_1
Si è costituita in giudizio l' Controparte_2 eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva chiedendo e nel merito il rigetto del ricorso.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo la dichiarazione di CP_1 cessazione della materia del contendere.
In particolare, l' ha evidenziato di aver provveduto ad annullare CP_1 la posizione e gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 047202449005017546000, depositando in atti il relativo provvedimento datato 26.09.2024.
All'udienza del 25 Giugno 2025, svolta mediante deposito di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha dato atto che l' di CP_1
IN ha dichiarato nella memoria difensiva di costituzione, di aver provveduto ad effettuare discarico/sgravio integrale degli avvisi di addebito opposti e ha pertanto chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna dell al pagamento delle CP_1 spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si osserva che all'udienza del 25 Giugno 2025, svolta mediante deposito di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha dato atto che l' di IN ha dichiarato nella memoria difensiva di CP_1 costituzione, di aver provveduto ad effettuare discarico/sgravio integrale degli avvisi di addebito opposti e ha pertanto chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
Sul punto, per orientamento consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004 e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente cfr. Cass. n. 2063/2014).
In particolare, la S.C. nella pronuncia n. 16150/2010 ha chiarito che
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Giudice, stante l'annullamento e lo sgravio integrale degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite tra il ricorrente e l' , in ossequio al principio della CP_1 soccombenza virtuale, avendo l' provveduto all'annullamento CP_1 dell'avviso di pagamento solo successivamente all'introduzione del presente giudizio, sono a carico di quest'ultimo, e liquidate come da dispositivo tenuto conto della complessità bassa della controversia.
Le spese di lite tra parte ricorrente e possono Controparte_2 invece essere interamente compensate tra le parti, proprio in quanto l'Agente della Riscossione ha posto in riscossione le partite attive dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei confronti dell' , in persona del rispettivo Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 2297/ R.G.A.C.:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Condanna l' di IN al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1865,00 oltre Iva, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi;
c) Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l
[...]
. Controparte_2
IN, 26/06/2025
Il Giudice del Lavoro
SS US RE