Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1886/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in opposizione a precetto iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
C.F. , residente nella Spezia, Via Ugo Botti 23 e Parte_1 C.F._1
, residente in [...], Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessio Iannello e Fabrizio Ricciardi, domiciliati presso lo studio dei difensori in La Spezia, Via Veneto 224,
-attori-
CONTRO
P IVA , tramite il procuratore , P Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
IVA , con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv.to Luigi Giulio Giulini Richard, domiciliata presso lo studio del difensore in Saluzzo
(CN) Corso Roma n. 23,
-convenuta -
***
CONCLUSIONI
1
1 cpc:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PREGIUDIZIALE DICHIARARE
l'inesistenza della notificazione del precetto, in quanto eseguita ai sensi della Legge 53 del
1994 da avvocato privo di valida procura ad litem rilasciata dall'intimante
[...]
ovvero da soggetto munito di valida rappresentanza ai sensi dell'art. Controparte_3
77 c.p.c.
NEL MERITO DICHIARARE ESTINTO il credito per cui si procede nel precetto per
intervenuta prescrizione decennale a far data dal passaggio in giudicato in data 23.03.2011
del decreto ingiuntivo n. 920/2010 D.I. Tribunale La Spezia;
ACCERTARE e DICHIARARE
che non ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti Controparte_3
degli opponenti per i titoli e le causali di cui a precetto. Con vittoria di spese del giudizio”.
*Per la convenuta tramite il procuratore Controparte_3 CP_2
come in comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa, IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte formulate dai signori e Parte_1 Parte_2
nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto per i Controparte_3
motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la piena validità ed efficacia dell'atto di
precetto e del titolo esecutivo su cui lo stesso si fonda e, con essi, il diritto di
[...]
di procedere in via esecutiva. Controparte_3
IN VIA ISTRUTTORIA ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei mezzi istruttori deducendi da
parte opponente. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria. In ogni caso, con vittoria di
spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
2 *Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione all'atto di precetto notificatogli su istanza di
[...]
intimante il pagamento della somma di Euro 100.000,00 ciascuno, in Controparte_3
solido tra loro, oltre le spese liquidate nel procedimento monitorio, nonché le spese di precetto, quale quota parte del maggior credito vantato nei loro confronti da CP_4
in forza del decreto ingiuntivo n. 920 /2010 reso dal Tribunale della Spezia nei confronti di
(società fallita nel 2011) e dei suoi fideiussori odierni Controparte_5
opponenti.
A sostegno dell'opposizione allegavano quanto segue:
1) Contestazione della legittimazione attiva per mancata cessione del credito.
Gli attori contestavano, in primo luogo, che il credito azionato con l'atto di precetto notificato da fosse stato effettivamente oggetto di cessione da parte di Controparte_3
in suo favore. Controparte_4
Nell'avviso di cessione di crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'08.08.2017,
integrato nel 2019 ma senza riferimento al contenuto dei crediti ceduti, si indicava che venivano ceduti “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori
danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratto di mutuo, apertura di credito o da
finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a soggetti classificati a sofferenza nel
periodo 1971–2016”.
Tuttavia, il credito azionato con il precetto in opposizione trovava origine in un conto corrente di corrispondenza (n. 30027031) acceso presso la Filiale della Spezia di Controparte_6
in data 13.05.2004, come riscontrabile dal ricorso monitorio che aveva dato
[...]
origine al decreto ingiuntivo n. 920/2010 del Tribunale della Spezia. Detto credito era pari a €
1.297.094,04, oltre interessi, e derivava unicamente dal saldo passivo del suddetto rapporto bancario.
3 Pertanto, secondo la tesi attorea, non risultava che tale credito rientrasse tra quelli oggetto di cessione, mancando un riferimento specifico allo stesso nell'avviso di cessione.
In assenza di un elenco nominativo o identificativo allegato, non era possibile desumere l'effettiva cessione del credito azionato, e tale mancanza escludeva la legittimazione attiva dell'intimante ad agire esecutivamente.
2) Difetto di valido mandato di rappresentanza sostanziale di CP_2
Gli attori rilevavano che l'atto di precetto risultava sottoscritto da avvocato che dichiarava di agire in nome e per conto di in forza di procura rilasciata da Controparte_3
(già Tuttavia, tale procura faceva riferimento a un CP_2 CP_7
portafoglio di “crediti deteriorati derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari”, categoria cui non apparteneva il credito in esame, derivante invece da un ordinario rapporto di conto corrente.
Anche a voler ritenere astrattamente conferita la procura, essa risultava in ogni caso affetta da indeterminatezza dell'oggetto, in violazione dell'art. 1346 c.c., con conseguente nullità
rilevabile d'ufficio, anche ai sensi dell'art. 1324 c.c. applicabile agli atti unilaterali.
Si contestava, quindi, che disponesse di valido potere di rappresentanza CP_2
sostanziale in relazione al credito azionato, e che potesse validamente rilasciare procura alle liti all'avvocato notificatore.
3) Nullità (o inesistenza) della notificazione ex art. 3 Legge 53/1994
Deducevano altresì, la nullità e/o inesistenza della notificazione dell'atto di precetto, eseguita ex art. 3 Legge 53/1994 da avvocato che, tuttavia, non risultava munito di procura alle liti rilasciata dall'intimante Controparte_3
Il procuratore notificatore si dichiarava investito della procura generale alle liti rilasciata da con atto notarile del 26.07.2010. Tuttavia, secondo gli attori, detta procura CP_2
4 risultava temporalmente incompatibile con l'esistenza stessa di Controparte_3
costituita in data 22.06.2017, e non poteva quindi provenire da essa.
[...]
Inoltre, aveva assunto tale denominazione solo a far data dal 25.06.2019, e CP_8
la stessa era stata denominata in tal modo solo a partire dal 06.11.2015. CP_7
Risultava, dunque, impossibile che la procura alle liti fosse stata rilasciata da uno di questi soggetti alla data del 26.07.2010.
Si evidenziava, quindi, come la notificazione risultasse effettuata da soggetto privo di legittimazione processuale, rendendo l'atto inesistente e non suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c., come chiarito da consolidata giurisprudenza (v. Cons. Stato, sez. VI, 05.06.2017,
n. 269; Cass. Civ., sez. I, 13.06.2000, n. 8041; Cass. Civ., sez. III, 11.06.2008, n. 15478).
4) Intervenuta prescrizione decennale del credito.
Infine, si eccepiva che il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 920/2010 del Tribunale di La
Spezia, notificato in data 10.02.2011 e non opposto, era divenuto definitivo in data
23.03.2011.
Da tale data decorreva il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c.,
applicabile ai crediti azionati in base a titolo giudiziale divenuto definitivo. Essendo l'atto di precetto stato notificato ben oltre tale termine, e non risultando nel frattempo atti interruttivi della prescrizione, il diritto di credito risultava prescritto.
5) Indebita duplicazione delle spese di assistenza legale per la redazione del precetto.
Infine, gli attori contestavano il diritto dell'intimante di pretendere da ciascuno degli intimati la corresponsione di autonome spese di redazione del precetto, per € 405,00 ciascuno, poiché
l'attività professionale di redazione del precetto ha riguardo ad un solo atto di precetto,
ancorché contenente due distinte intimazioni.
6) Istanza di sospensione della efficacia del titolo esecutivo.
5 Gli attori rappresentavano la sussistenza di gravi motivi idonei a giustificare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, in considerazione della notevole entità del credito preteso, il quale comportava l'attivazione delle procedure esecutive forzate mediante pignoramento immobiliare, aventi ad oggetto beni già gravati da ipoteca giudiziale.
*Si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione depositata il 05.01.2023.
si costituiva in giudizio, tramite la propria mandataria Controparte_3
, opponendosi alle domande avanzate da e . La CP_2 Parte_1 Parte_2
società dichiarava che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, era divenuta titolare di alcuni crediti trasferiti da e, a partire dal 2017, ne gestiva Controparte_4 CP_2
il recupero.
La convenuta contestava ogni punto dell'atto di opposizione ovvero la mancanza di valido mandato, la prescrizione del credito e la non legittimità della cessione: sosteneva che il credito derivava da un conto corrente con affidamenti, dunque rientrante tra i crediti ceduti.
Eccepiva la validità della procura e dell'attività svolta dal proprio legale, che agiva in virtù di mandato valido.
La società affermava che il decreto ingiuntivo del 2010 era stato notificato correttamente, che non era tato opposto e che il credito non si fosse prescritto, poiché la presentazione al passivo fallimentare nel 2011 ne interrompeva la prescrizione. Inoltre, la procedura fallimentare della società debitrice risultava ancora pendente.
In merito alle spese duplicate del precetto, sosteneva che, anche se vi fosse stato un errore, il precetto sarebbe rimasto comunque valido.
Concludeva chiedendo il rigetto totale delle domande degli opponenti e la conferma della validità del precetto e del titolo esecutivo.
*Alla prima udienza del 26.01.2023 gli attori insistevano in tutte le proprie difese, compresa l'istanza di sospensiva ex art. 615 co. 1 cpc, contestavano la comparsa di costituzione
6 avversaria e chiedevano concedersi i termini ex art. 183 co. 6 cpc, mentre la convenuta chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensiva avversaria.
Con ordinanza del 31.01.2023, resa a scioglimento delle riserve assunte all'udienza del
15.12.2022 e 26.01.2023 rigettava l'istanza ex art. 615 cpc svolta dagli attori per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concedeva i termini ex art 183 co 6 cpc.
Il Tribunale in composizione collegiale, adito in sede di reclamo, con provvedimento del
09.05.2023 nel procedimento n. 39/2023 RG, confermava l'ordinanza del 31.01.2023.
All'esito del deposito delle memorie ex art 183 cpc, Il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.10.2024.
All'udienza del 10.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termine per il deposito delle note conclusive e relative repliche.
Osservato
1.Nel merito della causa.
La domanda attorea è infondata e come tale dovrà essere respinta per i seguenti motivi.
Quanto al primo motivo di opposizione l'eccezione è infondata.
Infatti il credito di nei confronti di (quale debitore CP_4 Controparte_5
principale), e (quali fideiussori), per cui è stato Parte_1 Parte_2
emesso il decreto ingiuntivo n. 920/2010 del Tribunale di La Spezia, come derivante dal rapporto di conto corrente n. 30027031 acceso in data 13.05.2004 da Controparte_5
presso , risulta effettivamente ceduto da a favore di
[...] CP_4 CP_4 [...]
come da contratto del 14.07.2017 oggetto di pubblicazione sulla Controparte_3
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n.93 dell'08.08.2017 (vedasi il decreto ingiuntivo n. 920/2010 del Tribunale di La Spezia sub documento 4 in allegato all'atto di citazione di e l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Parte_1 Parte_2
Repubblica Italiana Parte II n.93 dell'08.08.2017 sub documento 1 in allegato alla memoria
7 del 12.12.2022 di la dichiarazione di in data Controparte_3 CP_4
07.12.2022 prodotta da in allegato alla memoria del Controparte_3
12.12.2022).
Quanto al difetto di valido di mandato di rappresentanza sostanziale di , CP_2
l'eccezione è priva di fondamento: infatti è procuratore di CP_2 [...]
per ogni attività, anche di natura giudiziaria, volta al recupero ed Controparte_3
all'incasso dei crediti di come da atto del 20.07.2017 a rogito Controparte_3
dott.ssa Notaio in Milano con repertorio 60852 e raccolta 11359 (atto Persona_1
allegato da in allegato alla memoria del 12.12.2022) CP_2
Sulla nullità della notificazione dell'atto di precetto eseguita nelle forme di cui alle Legge
53/1994 dall'avv. Luigi Giulio Richard Giulini, si richiama quanto già deciso con l'ordinanza del 31.01.2023 ovvero che la stessa è valida (l'atto di precetto, comprensivo di relata di notifica, è stato prodotto come documento 1 da e in Parte_1 Parte_2
allegato all'atto di citazione), considerato che, da un lato, Controparte_9
(che ha successivamente cambiato denominazione in ed infine in CP_7 CP_2
) con atto del 26.07.2010 ha conferito procura generale alle liti a favore dell'avv. Luigi
[...]
Gilio Richard Giulini (la procura generale alle liti è stata prodotta da
[...]
come documento 2 in allegato alla memoria del 12.12.2022, per i Controparte_3
successivi cambi di denominazione dell'originaria vedasi i Controparte_9
documenti di in allegato alla memoria del 12.12.2022 Controparte_3
denominati “cambio denominazione e “Visura ” (pagina 24)), dall'altro lato, CP_10 CP_2
è appunto il procuratore di per l'attività di CP_2 Controparte_3
incasso dei suoi crediti.
Quanto all'eccepita intervenuta prescrizione il credito di non Controparte_3
risulta prescritto per compimento del termine decennale decorrente dalla formazione del titolo
8 giudiziale ex art. 2953 cc considerato che, da un lato, il credito risulta ammesso allo stato passivo del dalla data del 21.09.2011 (vedasi la Controparte_11
comunicazione del curatore fallimentare prodotta come documento 11 da
[...]
in allegato alla memoria del 12.12.2022) così verificandosi secondo Controparte_3
la giurisprudenza di legittimità (Cass. 9638/2018) l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura fallimentare non ancora avvenuta nel caso di specie (vedasi la comunicazione del curatore fallimentare prodotta come documento
15 da in allegato alla memoria del 12.12.2022), dall'altro lato, Controparte_3
a norma dell'art. 1910 cc l'interruzione della prescrizione si estende ai debitori in solido (e cioè Parte_1 Parte_2
Infine, quanto alla sollevata indebita duplicazione delle spese legali sollevata dagli attori, (in quanto sarebbero stati conteggiati separatamente per ciascuno dei debitori gli importi di Euro
405,00 riferiti al medesimo atto di precetto notificato ad entrambi i debitori) le stesse dovranno essere limitate all'importo di Euro 405,00, conservando il precetto la propria validità ed efficacia per la somma dovuta.
2. Sulle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari del presente procedimento (ivi compresa la fase del reclamo di cui al procedimento n. 395/2023 RG) vengono liquidate in Euro 8.433,00 per onorari oltre accessori di legge secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche,
tenendo conto del valore della controversia (Euro 207.974,68) del tipo di procedimento
(procedimento ordinario) dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
***
P.Q.M.
9 A) Dichiara che l'importo dei compensi professionali per la redazione dell'atto di precetto indicato nell'atto di precetto datato 24.08.2022 è legittimo limitatamente all'importo di Euro
405,00.
B) RIGETTA per il resto l'opposizione a precetto proposta da Parte_1 Parte_2
.
[...]
C) CONDANNA altresì e alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2
processuali in favore della tramite il procuratore Controparte_3 CP_2
che si liquidano in Euro 8.433,00 per onorari, oltre accessori di legge.
[...]
La Spezia, 16.04.2025
Il Giudice
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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